giovedì, Marzo 28, 2024
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Il New Deal for Consumers: un nuovo diritto dei consumatori in Europa

Il New Deal for Consumers: un nuovo diritto dei consumatori in Europa

a cura di Roberta Russo

 

1. Introduzione. La creazione di un mercato unico equo

Presentato all’interno della comunicazione della Commissione Europea al Parlamento ed al Consiglio del 2018[1] il New Deal for consumers garantisce un mercato unico equo per i consumatori e le imprese negli anni a venire. Come si legge in apertura del documento, l’UE dispone attualmente di alcune delle norme di protezione dei consumatori più rigide al mondo: i consumatori possono, ad esempio, restituire i prodotti acquistati online entro 14 giorni o far riparare o sostituire i prodotti entro un periodo di garanzia. In aggiunta, nel settore dei consumi viene riposta un’attenzione particolare in considerazione di uno scenario in cui la spesa al consumo rappresenta il 56% del PIL dell’UE[2], costituendo una delle principali forze trainanti dell’attività economica europea.

A seguito di un ampio processo di revisione in materia consumeristica portato avanti dalla Commissione con gli stakeholders, sono emerse lacune e incongruenze dell’acquis dei consumatori per quanto concerne alcuni aspetti contrattuali che attualmente non sono disciplinati da apposita normativa e che hanno comportato conseguenze sul piano della difesa dei diritti. Si ricordi lo scandalo “Dieselgate”[3] oppure l’utilizzo diffuso da parte delle banche di clausole contrattuali abusive nei contratti ipotecari, i quali hanno dimostrato quanto sia difficile ottenere un ricorso effettivo ed equo per i consumatori. Proprio a seguito di questi episodi si è voluto porre fine al vulnus giuridico attraverso l’introduzione di un corpus di norme più armonizzate e quindi più rispondenti ai diritti fondamentali; in particolare all’articolo 38 sulla protezione dei consumatori e all’articolo 16 sulla libertà d’impresa ed all’obiettivo dell’articolo 47 della Carta sul diritto ad un ricorso effettivo[4].

Inoltre, se da un lato la realizzazione di un mercato unico interno ha comportato la necessità di porre in essere strumenti volti a rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei beni e dei capitali e dunque limitare le barriere contrattuali, dall’altra l’UE è tenuta a contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. D’altronde è ormai noto come anche l’era digitale stia comportando l’esigenza di riformare interi settori del diritto, come dimostrano le politiche europee degli ultimi anni che hanno inserito tra le priorità di governo un’Europa più digitale. Si evince chiaramente come il leitmotiv del pacchetto di riforme sia il progresso tecnologico e la modernizzazione anche e soprattutto in questo campo, avendo gli ultimi anni rivoluzionato completamente il nostro modo di fare acquisti o di usufruire di servizi. Si evince dalla comunicazione della Commissione Europea che in via generale le misure adottate nel New Deal mirano principalmente a: i) migliorare e modernizzare l’impianto dell’acquis europeo in materia consumeristica; ii) fornire maggiori possibilità di ricorso per i consumatori; iii) garantire una parità di trattamento dei consumatori di ogni Stato Membro; iv) prendere in considerazione le sfide future per la politica dei consumatori in un ambiente economico e tecnologico in rapida evoluzione.

2. Il pacchetto di norme

Gli obiettivi anzidetti si traducono essenzialmente nell’adozione di quattro Direttive che mirano a modificare o abrogare la normativa esistente in materia e ad implementare il quadro normativo adottando nuove misure. Queste ultime partono da un primo blocco di norme costituite dalla adozione delle cd. “Direttiva sui contenuti digitali” 2019/770/UE[5] e “Direttiva sulla vendita dei beni” 2019/771/UE[6] entrambe adottate nel maggio 2019. In particolare, la prima detta norme nuove relativamente ai contratti di fornitura di contenuti e di servizi digitali, mentre la seconda modifica un assetto normativo già esistente. Nello stesso anno a completare il New deal for consumers l’UE ha adottato la cd. “Direttiva Omnibus” 2019/2161/UE[7], entrata in vigore il 27 novembre 2019 e che mira ad una migliore applicazione e modernizzazione delle norme in materia consumeristica, proponendo modifiche alle seguenti direttive: i) Direttiva 2005/29/CE sui Diritti dei Consumatori; ii) Direttiva 2011/83/UE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori; iii) Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; ed infine la iv) Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

Infine, l’UE ha previsto un aggiornamento normativo anche della disciplina relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori con la “Direttiva sui Ricorsi Collettivi” 9223/20/UE[8] che abroga la Direttiva 2009/22/CE. Tale proposta intende agevolare il ricorso per i consumatori nei casi in cui questi ultimi siano vittime della medesima violazione, in una cd. “situazione di danno collettivo”.

3. Cosa prevede nello specifico il New Deal for Consumers

Dai considerando delle direttive si evincono obiettivi comuni che hanno come precipuo scopo quello di armonizzare il più possibile gli aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, tenendo in debita considerazione l’instaurazione di un mercato unico digitale. Inoltre, avendo constatato una certa frammentarietà nella normativa sulla vendita di beni che può ripercuotersi negativamente sui consumatori e sulle imprese, il pacchetto di norme viene adottato a presidio di una maggiore certezza giuridica, eliminando le barriere costituite da una scarsa armonizzazione con tutti gli Stati membri, riducendo anche i costi delle transazioni. L’incertezza circa i diritti contrattuali e le diversità delle normative nazionali comporta, da un lato, che i consumatori si sentano poco tutelati e poco sicuri nell’effettuare acquisti transfrontalieri, dall’altro, che le imprese che offrono contenuti o servizi digitali oltre frontiera si trovino spesso ad affrontare costi aggiuntivi.

Andando ad analizzare più dettagliatamente la normativa si può essenzialmente operare una suddivisione in due grandi blocchi di misure[9] che mirano a modernizzare l’assetto normativo ed allo stesso tempo a garantire più strumenti di tutela per i consumatori.

  • Modernizzazione delle regole in linea con gli sviluppi digitali
    • Maggiore trasparenza per i consumatori sul mercato online: le nuove norme proposte mirano a garantire più trasparenza in un mercato online che spesso è governato dall’incertezza assoluta e dove per un consumatore non è sempre chiaro se stia acquistando da un operatore professionale o privato comportando quindi un diverso tipo di tutela a seconda che si tratti dell’uno o dell’altro. Infatti, se si acquista un prodotto difettoso da un privato non si potrà beneficiare della garanzia legale o del diritto di recesso entro 14 giorni. Dunque, il nuovo impianto normativo impone alle piattaforme online di informare chiaramente i consumatori in merito all’identità della parte con cui stanno per concludere l’affare. Inoltre, si impone anche di precisare la funzionalità, se i risultati di ricerca provengano da un risultato basato sui pagamenti ricevuti da altri operatori o se si tratti di risultati scevri da “filtri algoritmici”, in aggiunta sarà obbligatorio fornire le informazioni sui principali parametri che determinano il posizionamento delle offerte.
    • Protezione estesa anche ai “servizi gratuiti”: un elemento di novità che avrà un forte impatto è senz’altro l’aspetto relativo ai contenuti digitali e ai servizi digitali forniti gratuitamente ma che presuppongono l’utilizzo di dati personali del consumatore. A questo proposito, i legislatori dell’UE sembrano sostenere l’idea che i dati personali possano essere utilizzati come corrispettivo per un servizio al posto del denaro. Viene quindi previsto che il fornitore di tali servizi “gratuiti” sarà tenuto a fornire informazioni chiare, ad esempio, sulle caratteristiche del servizio, la durata del contratto e le condizioni di recesso, con la possibilità di annullare il contratto online entro 14 giorni senza fornire un giustificato motivo.
    • Rimuovere gli oneri per le imprese.: il New Deal per i consumatori propone di rimuovere gli oneri eccessivi per le imprese. Ad esempio, nel campo della comunicazione si incita l’impresa a disporre di maggiore flessibilità nella scelta dei mezzi di comunicazione con i consumatori promuovendo l’utilizzo di chat o moduli online al posto del più tradizionale indirizzo di posta elettronica, purché sia possibile per il consumatore tenere traccia della avvenuta comunicazione con il professionista. Inoltre, a favore delle imprese viene contemplato un regime meno oneroso per il recesso legato ai “contratti a distanza” e “contratti negoziati fuori dai locali commerciali”. Infatti, sebbene il diritto di recesso sia di fondamentale importanza per rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio online, la vecchia disciplina poneva degli oneri troppo elevati per i professionisti per la gestione dei resi di beni usati dai consumatori. Pertanto, con il new deal si punta a ristabilire un equilibrio tra consumatore e professionista eliminando la possibilità per il consumatore di annullare il contratto qualora non si fosse limitato a provare il bene acquistato, come avrebbe fatto in un negozio tradizionale.
    • Spiegare i criteri della classificazione delle offerte sulle piattaforme: Un’altra novità importante e che avrà sicuramente un grande impatto soprattutto per i cd. Gatekeeper, sarà l’adeguamento delle piattaforme, che consentono agli utenti di cercare prodotti o servizi, nel senso fornire informazioni sui criteri di classificazione dei risultati della ricerca e la formazione di graduatorie delle offerte. Infatti, si dovranno adeguare nel senso di mostrare ad esempio se le offerte siano classificate sulla base del prezzo, della distanza o sulla combinazione di più criteri. Inoltre, sono tenuti a rivelare chiaramente qualsiasi pubblicità a pagamento (diretto o indiretto) che gli permette di ricevere una classifica più alta sui motori di ricerca.
    • Rivendita di biglietti: ai commercianti sarà vietato rivendere i biglietti se li hanno acquistati con mezzi automatizzati (attraverso l’utilizzo dei “bot”) volti a eludere le misure per limitare l’acquisto dei biglietti.
    • Riduzioni di prezzo: i prezzi dei prodotti che vengono ribassati devono portare anche l’indicazione del prezzo del prodotto prima della riduzione negli ultimi 30 giorni, a meno che le leggi degli Stati membri non stabiliscano un periodo di tempo più breve. Questa previsione si applica solo per i prodotti, non anche per i servizi.
    • Personalizzazione dei prezzi: i commercianti hanno il potere di controllare i prezzi delle loro offerte sulla base di processi automatizzati che profilano determinati gruppi di consumatori sulla base del loro comportamento e delle loro preferenze. Dunque, si prevede che i consumatori saranno informati ogni volta che il prezzo presentato loro online sia basato su un algoritmo che tiene conto del loro comportamento come consumatori singoli, in modo che siano resi consapevoli del rischio che il prezzo mostrato possa essere maggiorato.
  • Strumenti più forti per far rispettare i diritti dei consumatori.
    • Risarcimento per le vittime di ingiuste pratiche commerciali: verrà garantito che i consumatori di tutti gli Stati membri abbiano diritto ad un ricorso individuale (come ad esempio: terminare il contratto, ottenere una riduzione del prezzo oppure una compensazione finanziaria) quando sono colpiti da ingiuste pratiche commerciali, come la pubblicità ingannevole. Invero l’attuale legislazione dell’Ue non conferisce ai consumatori la possibilità diretta di richiesta al risarcimento del danno quando siano danneggiati.
    • Sanzioni più efficaci per le infrazioni transfrontaliere: oggi le autorità dei consumatori dell’UE non sono sufficientemente attrezzate per affrontare “situazioni di danno di massa” che interessano un gran numero di consumatori in tutta l’UE. Quando un’azienda viola le norme dei consumatori potrà incorrere in una ammenda da parte delle autorità nazionali a cui viene dato il potere di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive fino al 4% del fatturato del professionista, oppure, quando non sono disponibili informazioni sul fatturato, fino a 2 milioni di Euro, prendendo come modello la disciplina sanzionatoria prevista dal GDPR. In ogni caso gli Stati Membri saranno liberi di introdurre multe più elevate.
    • Affrontare la doppia qualità dei beni di consumo: le autorità nazionali avranno poteri più forti per fermare il marketing fuorviante di merci che hanno una composizione o caratteristiche significativamente diverse ma che si presentano come identiche. Poteri applicabili a meno che non si tratti di situazioni per cui le diversità dipendano da fattori oggettivi e legittimi come le norme nazionali in materia di composizione del prodotto, uso di ingredienti locali o stagionali o l’impegno volontario del commerciante per promuovere alimenti più sani.
    • Migliore protezione contro le pratiche sleali vendita a domicilio ed escursioni commerciali: viene data la possibilità agli Stati Membri di decidere liberamente di adottare norme più rigorose sul diritto di recesso al fine di proteggere meglio i propri consumatori, che si trovino in un contesto di vendita a domicilio ed escursioni commerciali, dal marketing ingannevole o delle pratiche aggressive

 4. Recepimento ed applicazione

Le Direttive secondo la legislazione europea entrano in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dovranno essere perentoriamente recepite in un periodo di 24 mesi nelle rispettive legislazioni nazionali con un periodo di ulteriori 6 mesi affinché trovino applicazione. In questo caso le Direttive sui contenuti digitali e sulla vendita di beni dovranno essere recepite entro il 1° luglio 2021 e troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022; la direttiva omnibus dovrà essere recepita entro il 28 novembre 2021, mentre la direttiva sui ricorsi collettivi non è ancora entrata in vigore sebbene il testo sia stato concordato.

Le direttive si fondano sul principio dell’armonizzazione massima, in virtù del quale gli Stati membri non possono discostarsi dalle prescrizioni. Tuttavia, su taluni aspetti, per i paesi dell’UE è previsto un certo margine per andare oltre dette prescrizioni, allo scopo soprattutto di mantenere il grado di protezione dei consumatori già in vigore a livello nazionale.

Inoltre, si noti, come questa legislazione avrà effetti nei confronti di tutti quei soggetti anche al di fuori dell’UE che si rivolgono ai consumatori europei ed anche essi avranno due anni di tempo per adeguare le loro pratiche commerciali alle direttive europee.

Nel 2016 la Commissione permanente del Senato e Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati hanno approvato una risoluzione favorevole di entrambe le Direttive 2019/770 e 2019/771 che sono in procinto di essere recepite nel nostro ordinamento[10].

 

[1] Il testo è disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0183&from=EN

[2] Per conoscere l’andamento sui consumi, conti nazionali e Pil elaborati dall’Eurostat consultare il seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP/it#Spesa_per_consumi

[3] Nel cui caso alcuni costruttori di automobili avevano installato dispositivi tecnologici nelle auto per alterarne le prove di emissione.

[4] Si veda la Proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, COM(2017) 637 final.

[5] Consultabile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770

[6] Consultabile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0771

[7] Consultabile qui: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj

[8] Consultabile qui: https://www.consilium.europa.eu/media/44766/st09223-en20.pdf

[9] Come suggerito dai factsheet explaining the New Deal for Consumers della Commissione Europea, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_new_deal_consumer_benefits_2019.pdf

[10] Dossier n. 226/2 sulla Legge di Delegazione 2019-2020 disponibile e consultabile a questo indirizzo: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179407.pdf

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