venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Il novellato traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.

Il legislatore del 2012 con la legge Severino n.190, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo reato: il traffico di influenze illecite all’art. 346-bis c.p. con l’obiettivo di rafforzare il presidio penale sul fronte della corruzione. Tralasciando l’inquadramento giuridico dato a tale figura criminosa dal legislatore del 2012, preme soffermarsi sul mutamento subito da tale fattispecie con la legge 3 del 2019.

L’intento del legislatore del 2012 era già ben chiaro: anticipare la soglia di tutela penale al momento delle condotte prodromiche rispetto alla commissione effettiva del fatto corruttivo vero e proprio, reprimendo quindi anche quelle condotte classificabili come meri accordi preliminari al reato.

Gli Ermellini pertanto evidenziarono in diverse pronunce come il legislatore avesse recepito un orientamento ormai costante giurisprudenzialmente in virtù del quale nel delitto di millantato credito ex art. 346 c.p. venissero ricomprese non solo le ipotesi di venditio fumi ma anche quelle in cui c’era un’effettiva relazione tra il soggetto mediatore ed il pubblico ufficiale; l’effetto ottenuto sarebbe quindi quello di dichiarare una continuità tra le due norme artt. 346 e 346-bis.

In ossequio a quanto detto, si può riportare una pronuncia del 2017 ove i giudici di legittimità si erano preoccupati di porre un distinguo tra le fattispecie in esame – quelle degli artt. 346 c.p. e 346-bis c.p. -; gli Ermellini infatti asserivano che il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) si distinguesse da quello di millantato credito ( art. 346 c.p.), essenzialmente per il fatto che nel primo, a differenza che nel secondo, le relazioni tra il mediatore ed il pubblico agente dovessero essere effettivamente esistenti e tali da rendere oggettivamente possibile la illecita attività di mediazione; ne segue che dovrebbe essere consapevole, per rispondere del reato, anche colui che dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale[1].

Dopo sette anni dall’ultimo intervento in materia, il legislatore è tornato sul tema dei reati contro la pubblica amministrazione con la l. 3 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta anticorruzione (o anche spazzacorrotti) ed ha introdotto tra i vari apporti innovativi, importanti modifiche anche all’ambito di applicabilità della fattispecie di traffico di influenze illecite, da un lato riformulando interamente l’art. 346-bis c.p. e dall’altro abrogando il reato “limitrofo” di millantato credito di cui all’ art. 346 c.p. , di fatto assorbito nel primo.

Nella riformulazione dell’art. 346-bis, il legislatore ha statuito la punibilità anche della condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere dal privato vantaggi personali, sia di natura economica che non, prospettandogli la possibilità di intercedere in suo favore con un pubblico ufficiale, prescindendo quindi dall’accertamento della effettiva relazione o meno con quest’ultimo, la quale non rileva più ai fini della punibilità.

Si esclude però dall’applicabilità del nuovo art. 346-bis c.p. la fattispecie in cui tra colui che promette di intercedere in favore di un privato ed il pubblico ufficiale vi sia un effettivo accordo, tale per cui potrebbe parlarsi di mercimonio della pubblica funzione, in tale eventuale circostanza sarà applicato il più generico reato di corruzione in forza anche della clausola di sussidiarietà che fa da incipit all’articolo di cui di discorre.

All’interno del fenomeno di successione di leggi nel tempo, la Suprema Corte ha riscontrato sussistere una continuità normativa (con riferimento alla posizione del millantatore) tra le due fattispecie in ragione della sostanziale sovrapponibilità tra la condotta di chi ha ricevuto denaro o altra utilità “millantando credito”, e l’attuale condotta illecita da parte di colui che “sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale […]” realizza gli estremi della nuova fattispecie di traffico di influenze ex art. 346-bis c.p., così indicando la disciplina intertemporale in assenza di una espressa disciplina transitoria[2].

La sentenza menzionata ha quindi statuito che in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza effettiva o meramente asserita presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’ art. 346 c.p., formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1, lett, s), l. n. 3/2019, e la fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p., come novellato dall’ art. 1, comma 1, lett. t) della stessa legge.

Il dubbio che attanagliava gli Ermellini consisteva nella possibile sussistenza di un’autentica abolitio criminis ex. art. 2 co 2 c.p., con la conseguente esclusione della rilevanza penale del fatto, o di una più semplice abrogatio sine abolitione ex art. 2 co 4. c.p. concernente le più semplice successione con lex mitior propendendo come appena detto per la seconda impostazione.

Si può infatti con fermezza affermare, anche considerano la littera legis dell’art. 346-bis c.p., che con la sua riformulazione si è inglobata anche la condotta che l’art. 346 c.p. puniva; si sottolinea però come la pena prevista per la novellata fattispecie sia più mite di quella abrogata, in quanto quest’ultima prevedeva non soltanto la pena detentiva fissata in cinque anni ma anche quella pecuniaria; l’attuale incriminazione invece prevede unicamente la pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione. Ciò che risulta ancora essere rilevante in ordine al millantato credito, è la punibilità dell’acquirente delle intermediazioni illecite vantate, il legislatore incriminando tale figura stravolge quella precedente e crea una nuova incriminazione la quale soggiace a quanto previsto ex art. 2 co 1 c.p., questo in virtù del messaggio che il legislatore vuole emanare ai consociati: tutti coloro che partecipano al pactum devono essere sottoposti ad un trattamento sanzionatorio omogeneo che è quello dell’art. 346-bis c.p. in sostituzione di quella ex art. 346 c.p.

Una ulteriore nuova incriminazione si verifica per quei fatti aventi ad oggetto altre utilità non patrimoniali, che, quindi, se pregressi non saranno puniti ex art. 2, co. 1 c.p. Stesso discorso potrebbe valere per le condotte di vanteria delle relazioni esistenti, poichè in passato erano punite solo quelle di sfruttamento.

Oltre al “nuovo” rapporto degli articoli su menzionati, ciò che muta nella fattispecie del traffico di influenze illecite è in primis la clausola di sussidiarietà in apertura della norma la quale si potrebbe definire addirittura nominativa in quanto va a precisare gli articoli cui si riferisce e cioè gli artt. 318 e 322 c.p.; in secondo luogo il regime edittale delle pene ed in terzo luogo l’oggetto della condotta il quale è esteso non solo al denaro ma ad ogni altra utilità, quindi anche non patrimoniale. In forza di quanto appena detto, l’art. 346-bis c.p. sembra porre in essere una nuova incriminazione per cui se ci fossero situazioni così descritte ma pregresse, queste non potrebbero essere punite in forza del novellato articolo ai sensi dell’art. 2 co 1 c.p.

 

Fonte immagine: pixabay

[1]Cassazione penale sez. VI, 27/09/2017, n.53332

[2]Cassazione penale sez. VI, 14/03/2019, n.17980

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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