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Il nuovo regime delle visite fiscali per il pubblico impiego

Con Decreto Ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 ottobre 2017, n. 206, titolato “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55- septies, comma 5 –bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, è stato modificato il regime delle visite fiscali per i pubblici dipendenti. Il decreto, entrato in vigore il 13 gennaio 2018, è stato emanato sulla scorta della legge del 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 17 dello stesso aveva riguardo al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il decreto, a firma del Ministro per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, di concerto con il Ministro del Lavoro, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

L’articolo 1 di tale decreto si sofferma sulla “richiesta di controllo”. Esso precisa che “la visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS”. Dopo la richiesta, l’INPS procede all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati. Tuttavia, l’iniziativa può derivare anche dall’INPS che dispone la visita fiscale per il pubblico impiego. Il decreto legislativo 75/2017 ha modificato l’articolo 55 septies del d. lgs. 165/2001 ed ha introdotto il comma 2 bis, il quale prevede che gli accertamenti medico- legali per i dipendenti pubblici assenti a causa di malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’INPS e non già dall’ASL, come accadeva in passato, su richiesta o d’ufficio.

L’articolo 2 di tale decreto specifica che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza “sistematica e ripetitiva” [1] anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

L’articolo 3 del decreto ministeriale 206/2017 stabilisce le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. [2] Si segnala che il decreto non ha modificato il regime degli orari. Le fasce orarie di reperibilità sono, invece, di 7 ore per i dipendenti pubblici e 4 ore per i privati.

L’articolo 4, invece, fa riferimento all’esclusione dell’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità per i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. Questa disposizione ha abrogato quanto prevedeva il decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206; in passato le cause di esonero dalla visita fiscale erano significativamente più ristrette rispetto alle attuali. Interessante è inoltre la nota n. 322 del 20 febbraio 2018, mediante cui l’Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha chiarito che i pubblici dipendenti infortunati sul lavoro la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico- legale sui lavoratori infortunati è di competenza dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); così come stabilito dall’articolo 12 della legge 67 dell’11 marzo 1988. Dunque, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità in virtù della competenza INAIL. [3]

Se la visita fiscale non venisse effettuata per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato è data immediata comunicazione al datore che l’ha richiesta. A tal proposito il medico fiscale rilascia invito a visita ambulatoriale per il primo giorno presso l’Ufficio medico legale dell’INPS. Vi sono, inoltre, delle variazioni di indirizzo di reperibilità, disciplinate dall’articolo 6 del decreto, il quale prevede che il dipendente è tenuto a comunicare all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta darà comunicazione all’INPS, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità. Altresì, ai sensi dell’articolo 8 [4] del decreto in commento, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo della circostanza secondo cui deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico annoterà sul verbale il manifestato dissenso ed invita il dipendente a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

[1] Così l’articolo 2 decreto 206/2017.

[2] Il secondo comma dell’articolo 3 stabilisce che “l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni lavorativi e festivi”.

[3] Nota n. 322 del 20 febbraio 2018 dell’Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

[4] Mancata accettazione dell’esito della visita.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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