giovedì, Marzo 28, 2024
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Il “nuovo” ruolo del pubblico ministero nel Codice della crisi d’impresa

Lo scorso 14 Febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, frutto del lavoro della Commissione Rordorf[1].

La prima novità è la definizione “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”[2]. Scompare la parola fallimento, grazie alla battaglia portata avanti dal Dott. Giuseppe Limitone[3], il quale ha da sempre sostenuto che definire un imprenditore fallito, significasse lederne la dignità.

La vecchia legge fallimentare è così sostituita dal Codice della Crisi di Impresa. Si parla di Codice, non di legge: un codice non subisce repentine mutazioni, non è pedissequamente sottoposto a quel mutatis mutandis che, al contrario, caratterizza le semplici leggi rendendole continuamente suscettibili di modifica.

Il D.lgs. n. 14/2019, oltre ad incidere in ambito commerciale, apporta rilevanti novità anche nel campo del diritto penale: a mutare, in particolare, è il ruolo del Pubblico Ministero, controllore ma anche promotore di questo insieme di nuove procedure.

Il ricorso al Giudice è utilizzato come extrema ratio, di conseguenza molti poteri di iniziativa confluiscono nelle mani dell’imprenditore (il quale, ha  diritto a vedersi applicare le nuove misure premiali previste dal codice in caso di collaborazione) e nelle mani del P.M.

Ma qual è il ruolo che il P.M. assume in queste procedure?

Innanzitutto è necessario sottolineare come, applicando le norme del Codice della crisi d’impresa, il Pubblico Ministero si spogli delle sue vesti puramente penalistiche ed eserciti le funzioni per lui previste dal Diritto Civile[4].

Il principio della tassatività dell’azione del Pubblico Ministero nel processo civile impone, di fatto, il  necessario intervento del P.M. ogni qualvolta venga coinvolto un interesse pubblico. Il ruolo del P.M. resta sempre fedele all’obbligo di  sollevare questioni di legalità da riportare dinanzi al Giudice, ciò avviene anche in quei casi che vedono coinvolte le imprese, in quanto, inevitabilmente, si tange anche la sfera degli interessi economici[5]. Nello specifico, quando si ha a che fare con una crisi d’impresa, permangono l’esigenze di  tutela della par condicio creditorum. Il dover garantire il buon andamento dell’economia e della legalità nello svolgimento della risoluzione della crisi di impresa mirerà sempre alla conservazione dell’impresa. Orbene, al fine di poter garantire il rispetto dei principi ivi enunciati, i poteri di intervento e di controllo vengono accentuati – e consecutivamente rafforzati – nelle mani del Pubblico Ministero.

Egli possiede un potere generalizzato di intervento in qualunque momento dello sviluppo di tutte le procedure concorsuali, sotto forma di legittimazione necessaria a pena di nullità. Tuttavia le indicazioni normative potrebbero garantire una nuova energia al potere di monitoraggio ed interlocuzione del p.m. nelle diverse fasi disciplinate dal Codice. La ratio che consente questo accentramento nelle mani del Pubblico Ministero, privilegiando quindi un intervento pubblicistico anzichè privatistico, risponde in modo coerente a quella che è l’esigenza sottesa alla creazione del Codice della Crisi di Impresa: favorire la conservazione delle Imprese, attraverso le azioni di recupero e risanamento aziendale. I poteri investigativi del Pubblico Ministero sono lo strumento ad hoc in grado di circostanziare i fatti, gli atti e le condotte poste in essere dall’imprenditore al fine di comporre e regolare la crisi della propria impresa.

Si risponde all’esigenza di fornire all’organo inquirente la possibilità tecnica di interloquire con le parti coinvolte nelle procedure concorsuali. Prevedendo l’istituzione dell’OCRI all’interno delle Camere di Commercio e, nel contempo, essendo previsti precisi obblighi di segnalazione per il p.m. (art. 22 del Codice), potrebbe essere agevole per il lavoro svolto dal Pubblico Ministero, l’istituzione in modo permanente di un organo di ausilio per le specialità economico-aziendali che aiuterebbero, sicuramente, a tener fede alla ratio del Codice della Crisi di Impresa.

In questo modo si potrebbero creare sinergie qualificate idonee a monitorare e tenere sotto controllo le  procedure concorsuali, garantendo in toto l’azione penale e, di riflesso, si riserverebbe la nomina di consulenti esterni per casi straordinari e complessi, di non agevole risoluzione per il P.M..

Gli articoli che coinvolgono le funzioni del Pubblico Ministero.

Art. 22. Segnalazione al pubblico ministero

1. Se il debitore non compare per l’audizione, o dopo l’audizione non deposita l’istanza di cui all’articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l’archiviazione di cui all’articolo 18, comma 3, o all’esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l’iniziativa di cui all’articolo 38, comma 1.

Se la procedura di composizione della crisi subisce un’evoluzione patologica, in grado quindi di interromperla, è necessaria una segnalazione al Pubblico Ministero, il quale, potrebbe far si che venga costituito un procedimento per fatti che non costituiscono notizie di reato e ne compie le opportune indagini. L’analisi del secondo comma rileva sul come l’attenzione passi sul piano dell’analisi degli investigatori dall’insolvenza dell’azienda. Naturale conseguenza è l’apertura della procedura della liquidazione giudiziale su iniziativa del Pubblico Ministero.

Meno potere di controllo per l’accusa è individuabile in caso di conclusione positiva per le trattative per il componimento della crisi: se non vi è la conclusione di accordo tra debitore e creditore, il P.M. viene a conoscenza della situazione di crisi e degli accordi già intrapresi tra le parti. Tutti gli atti compiuti in questa fase possono essere riutilizzati nel corso di un procedimento penale.

Art. 37. Iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore. 2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Quando il debitore fa domanda di accesso ad una procedura regolatrice della crisi egli deve contestualmente depositare una serie di documenti rilevanti circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Tali documenti vengono allegati alla domanda e trasmessi al Pubblico Ministero.

Art. 38. Iniziativa del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza. 2. L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

Il Pubblico Ministero, in questa fase di regolazione della crisi, è chiamato a svolgere un ulteriore compito di segnalazione e monitoraggio della procedura con la finalità di non incombere in conseguenze negative peggiori qualora l’imprenditore abbia tenuto un condotte illecite o di frode.

Art. 47. Apertura del concordato preventivo

3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.

Passiamo, dunque, all’analisi dei sopracitati articoli al fine di comprendere come e sotto quali vesti, il Pubblico Ministero acquisisca un ruolo centrale nel Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza.

Sulla base del mutatis mutandis costante, incline al riconoscimento dei nuovi principi, anche la figura del Pubblico Ministero, che di per sè è una figura pura del diritto penale, comincia a confrontarsi con realtà economico-imprenditoriale per la ricerca di una notizia di reato per poi individuarne il responsabile. Il Pubblico Ministero è così chiamato a riflettere e porre la propria attenzione in situazioni imprenditoriali di difficoltà di pre-insolvenza, ovvero in virtù di una crisi non definitiva. La parte “pubblica” tiene un rapporto dialettico con le altre parti delle procedure concorsuali. Il P.M. esprime il proprio parere e ragione, di volta in volta, sulla fattibilità concreta degli accordi di ristrutturazione, ovvero proposte di concordato preventivo. Il P.M. pone tutta la sua attenzione investigativa in una fase anticipata rispetto a quella dell’accertamento antecedente alla declaratoria di fallimento. Cresce il raggio di azione investigativo al quale si lega, in maniera indissolubile, la crescita delle responsabilità in capo all’investigatore. In crescita il bagaglio culturale dei principali elementi di economia aziendale, gestione di impresa e strategie industriali.

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Fonte immagine:Policy Maker –

Gestione delle crisi di impresa, come cambia la legge

[1] Renato Rordorf Magistrato dal 1970, è attualmente Presidente aggiunto della Suprema Corte di cassazione.

[2] Dall’intervento del Prof. Francesco Barachini, Università degli Studi di Pisa.

[3] Giudice civile del Tribunale di Vicenza, nonchè membro della Commissione Rordorf.

[4] Dall’intervento del Dott. Massimo Ferro, Consigliere della Corte di Cassazione.

[5] Tema della legalità approfondito dal Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte d’Appello di Roma

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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