venerdì, Aprile 19, 2024
Di Robusta Costituzione

Il paradosso dell’art. 3: la ragionevolezza usata contro l’uguaglianza in tema di lavoro. La questione di legittimità costituzionale sollevata da Foodora in Cass. 1663/2020

Continua da: https://www.iusinitinere.it/cass-n-1663-2020-foodora-il-criterio-della-debolezza-economica-rilancia-il-lavoro-oltre-il-contratto-25745

 

  1. Motivi di illegittimità costituzionale dell’art. 2 d.lgs. 81/2015.

 

L’azienda Foodinho s.r.l., incorporante di Digital Services XXXVI Italy s.r.l., cioè l’azienda che in precedenza gestiva l’applicazione Foodora in Italia, come quarto e ultimo motivo del suo ricorso in Cassazione contro la sentenza n. 26/2019 della Corte d’Appello di Torino ha sollevato due motivi di incostituzionalità dell’art. 2 d.lgs. 81/2015.

La prima impugnazione asserisce la contrarietà del disposto normativo all’art. 76 Cost., che regola la delegazione del potere legislativo al Governo nei limiti della previa “determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”: secondo la ricostruzione del giudice contro cui si ricorreva, infatti, tale articolo avrebbe costituito un tertium genus non solo, com’è evidente, tra autonomia e subordinazione, ma addirittura tra subordinazione tout court e collaborazioni coordinate e continuative. Il presunto intento innovativo violerebbe di conseguenza i limiti imposti dalla delega al decreto legislativo.

La Suprema Corte, però, rigetta senza dubbi questa doglianza, innanzitutto in ragione del suo disaccordo rispetto alla ricostruzione che dell’art. 2 veniva fornita dalla Corte d’Appello. La Cassazione, infatti, non ravvisando alcuna ulteriore sottocategoria in detto articolo rispetto alla fattispecie già intermedia costituita dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si limita più razionalmente a ritenere applicabile il disposto dell’art. 2 d.lgs. 81/2015 in quanto tale, cioè a estendere le tutele proprie della subordinazione – nessuna esclusa – anche a quest’ultima tipologia di contratto.

Nel far questo, oltretutto, essa cita a riprova dell’intento puramente protettivo ed estensivo della tutela in essere e non innovativo del legislatore il successivo d.l. 101/2019, il quale non farebbe che confermare le tesi del giudice delle leggi, modificando tra l’altro le previsioni dell’art. 2 che avevano creato qualche dubbio interpretativo[1], risolto ex lege non diversamente dalla migliore interpretazione che già in precedenza si rivolgeva a favore del lavoratore.

Appurata la piena rispondenza alla delega, l’azienda esponeva un secondo motivo di illegittimità costituzionale della norma, questa volta di tipo sostanziale: proprio l’intento protettivo presupposto, infatti, sarebbe criticabile in quanto foriero di una ingiustificata equivalenza della tutela offerta ai collaboratori coordinati e continuativi rispetto a quella propria dei lavoratori subordinati, con la conseguenza che i ricorrenti ne sostenevano la contrarietà a Costituzione a causa dell’allegata contrarietà al principio di ragionevolezza ricavabile dall’art. 3 Cost.

In altre parole: l’art. 2 d.lgs. 81/2015 sarebbe irragionevole – e dunque incostituzionale – in quanto contiene una protezione per lavoratori considerati particolarmente deboli paragonabile a quella offerta alla generalità – considerando come da tradizione il lavoratore subordinato come paradigma di questi ultimi – dei lavoratori deboli.

Si tratta di una considerazione che, in primis, confonde piani del tutto differenti: confonde, infatti, un valore cui è conferito il rango supremo di diritto costituzionale, quale è il lavoro che si erge persino nel più delicato bilanciamento con le libertà economiche del Titolo III[2], con un bilanciamento di interessi puramente privatistico e contrattuale.

Dato che la ricorrente ha fatto riferimento proprio all’art. 3, inoltre, rileva la migliore dottrina come i principi costituzionali costituiscano norme aperte, in grado cioè di offrire tutela ad una serie di situazioni giuridiche soggettive che pure non trovano corrispondenza in un diritto esplicitamente previsto, posto che nei principi risiede la capacità espansiva dell’ordinamento[3].

 

  1. Uguaglianza e ragionevolezza.

 

Quella proposta da parte ricorrente, inoltre, è un’interpretazione fuorviante sia dell’art. 3 Cost., sia dello stesso principio di ragionevolezza, il quale d’altra parte, lungi da ogni rigidezza formalistica, si caratterizza per “una logica aperta e flessibile, in cui i valori e i principi assunti a parametro, di volta in volta, si definiscono e si riempiono di contenuti, collocandosi in un ordine relazionale sempre diverso”[4].

Prima di tutto, infatti, tale censura – pur riferita dallo stesso ricorso all’art. 3 – spinge in realtà la presunta ragionevolezza al di fuori degli estremi confini dell’uguaglianza, la quale, nel suo primo e formale significato, vuole semplicemente che si trattino situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso[5].

Non è, però, possibile esimersi dalla lettura unitaria del terzo articolo della Costituzione, incorrendo altrimenti nel rischio di interpretazione formalistica che si limita al dispositivo del primo comma, il quale costituisce al contrario un tutt’uno con il principio di uguaglianza in senso sostanziale previsto dal secondo comma dell’art. 3, che impone alla Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Si tratta di uno dei punti cardinali dell’ordinamento: come potrebbe, dunque, una presunta interpretazione secondo “ragionevolezza” dell’art. 3 sconvolgerne il significato al punto di giocare contro i propositi di uguaglianza in senso sostanziale, finalità generali e costitutive della Repubblica?

In effetti, venendo alla seconda questione, così non può essere anche in ragione della corretta interpretazione di cui va munito il principio di ragionevolezza. Si tratta di un principio di creazione giurisprudenziale, risalente agli esordi della stessa Corte Costituzionale, che trae origine proprio dall’esegesi dell’art. 3, per quanto in seguito abbia visto aumentare il suo spazio di autonomia. La sentenza n. 15 del 1960 della Corte medesima, dopo aver affermato che ai fini del giudizio di ragionevolezza non basti accertare l’assenza di contrasto della norma con i precetti del primo comma dell’art. 3 Cost., ma vada altresì verificata l’ipotesi che “la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione eguale”[6], implicitamente attribuisce alla Corte “il compito di verificare l’eguaglianza-differenza delle situazioni comparate e quindi la giustificatezza della disciplina delle medesime, anche tenendo conto degli scopi della legge”[7].

A proposito di uguaglianza, infine, anche con riferimento all’art. 35 della Costituzione – a mente del quale “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” – attenta dottrina come quella rappresentata da Massa Pinto rileva la presenza di un “obbligo costituzionale di non considerare tutti i lavori uguali”, cui corrisponde il “divieto assoluto di schiacciamento del lavoro prestato in condizioni di svantaggio nel perdurante conflitto d’interessi capitale/lavoro”[8].

Si deve ricordare, a tale proposito, che la funzione costituzionale del lavoro disegna un sistema caratterizzato da mobilità sociale “a senso unico”, poiché il lavoro tende a garantire ai lavoratori il raggiungimento dell’uguaglianza declinata – come da Costituzione – in modo da consentire loro il perseguimento della massima realizzazione personale e sociale: è evidente, dunque, che non si possa ricavare dall’art. 3 un principio di equivalenza al ribasso, a danno dei lavoratori.

Correttamente, la Corte di Cassazione sembra non prendere nemmeno in seria considerazione la censura mossa dai legali di Foodora, e si limita a rispondere che “il Collegio non ravvisa alcun profilo di irragionevolezza nella scelta del legislatore delegato di equiparare, quanto alla disciplina applicabile, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. N. 81 del 2015 ai lavoratori subordinati, nell’ottica della tutela di una posizione lavorativa più debole, per l’evidente asimmetria tra committente e lavoratore, con esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice”[9].

[1] Cass., sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663: “Il comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, sotto la rubrica «Collaborazioni organizzate dal committente», così recita: «1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

  1. Sul testo dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 e, più in generale, sul lavoro attraverso piattaforme Digitali, in specie sui riders, è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128. Le modifiche alla disciplina in discorso non hanno carattere retroattivo, per cui alla fattispecie in esame deve applicarsi il suddetto articolo 2 nel testo previgente al citato recente intervento legislativo. Quest’ultimo, in particolare, quanto al primo periodo del primo comma dell’art. 2 in discorso, sostituisce la parola «esclusivamente» con «prevalentemente» e sopprime le parole «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Inoltre, la novella aggiunge, dopo il primo periodo, il seguente testo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche Digitali»”.

[2] F. Galgano, Le istituzioni dell’economia capitalistica, Bologna, Zanichelli, 1980.

[3] Nei principi fondamentali, infatti, sarebbe positivizzato il valore che “attribuisce una capacità espansiva e dinamica al sistema dei diritti costituzionali, in una progressiva attuazione del valore stesso, il quale presenta un’inestinguibile eccedenza di contenuto normativo” (F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Milano, Vita e Pensiero, 1999, pagg.145).

Questa posizione, proprio con riferimento agli artt. 2 e 3.2 Cost., è stata cautamente appoggiata anche dalla stessa Corte Costituzionale, per esempio con le sentenze n. 38 del 1973 sul diritto all’immagine, n. 561 del 1987 sulla libertà sessuale, n. 404 del 1988 sul diritto all’abitazione, mentre simile pronuncia tuttora manca con riferimento al principio lavoristico dell’art. 1, preso in considerazione di rado, per quanto l’art. 4 abbia invece goduto di più frequenti richiami (V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, CEDAM, 1990).

[4] M. Fierro (a cura di), La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Aa.Vv., I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee, servizio studi Corte Costituzionale, 07/2013.

[5] C. Cost. 17 febbraio 1960, n. 15: la Corte in questa sentenza teorizza una delle prime volte il principio di ragionevolezza (infra).

[6] Ivi.

[7] M. Fierro (a cura di), La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Aa.Vv., I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee, servizio studi Corte Costituzionale, 07/2013.

[8] I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), «Osservatorio Costituzionale AIC», n. 2/2018, 12/06/2018.

[9] Cass., sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663.

Davide Testa

Davide Testa è dottorando di ricerca presso la LUISS - Guido Carli e City Science Officer a Reggio Emilia, cultore della materia in Diritto Costituzionale e avvocato nel Foro di Padova. Dopo aver conseguito gli studi classici presso il Liceo Marchesi,  ha studiato Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, svolgendo un periodo di mobilità di due semestri presso l’University College Dublin. Nel 2019 si laurea in Diritto Costituzionale con una tesi intitolata “Fondata sul lavoro: dall’Assemblea costituente alla gig economy”. A partire dallo stesso anno, collabora con l’area di Diritto Costituzionale della rivista Ius in Itinere e partecipa ai lavori del gruppo di ricerca "Progetto Città", promosso dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università di Padova. Nel 2020-2021 è inoltre stato titolare di un assegno di ricerca FSE intitolato "Urban Data Regulation – Best practices locali per un uso condiviso" presso il medesimo ateneo. Dal 2022 è dottorando di ricerca industriale presso LUISS - Guido Carli e, nell'ambito del dottorato, svolge attività di ricerca applicata presso il City Science Office attivato presso l'amministrazione di Reggio Emilia, nell'ambito della City Science Initiative promossa dal JRC della Commissione Europea. È inoltre avvocato presso il Foro di Padova.

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