venerdì, Marzo 29, 2024
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Il procedimento Ministeriale per la tutela dei beni culturali e paesaggistici

Nel 2004, il Legislatore ha sentito l’esigenza di tutelare la ricchezza culturale italiana. Tra le principali attività svolte vi era quella riguardante il c.d. “Codice dei Beni Culturali”[1]. In particolar modo, lo stesso legislatore, si è preoccupato di stabilire quali fossero i beni “appartenenti alla Pubblica Amministrazione”, o meglio: facenti parte della “cosa pubblica”.
Con l’art. 10, comma 2 lettere a) e c)[2] vengono indicate le cose mobili ed immobili appartenenti allo Stato e agli altri Enti Pubblici territoriali.
Con l’art. 38[3] è stato, inoltre, previsto che gli immobili sottoposti ad interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato, fossero resi accessibili al pubblico. Al Ministero per i beni e le attività culturali, è riconosciuta una particolare potestà di prescrizione: esso, infatti, può stabilire le distanze, le misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro ex. art. 45[4] dello stesso Codice. Il procedimento per la tutela indiretta è avviato dal sovrintendente su richiesta anche della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati e ne viene data la comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene cui le prescrizioni si riferiscono. Con le comunicazioni di avvio del procedimento sono quindi individuati l’immobile in relazione al quale intendono adottarsi le prescrizioni in questione ed il loro contenuto. Questo comporta la temporanea immodificabilità dell’immobile stesso, limitatamente a ciò a cui si riferiscono le prescrizioni. La cessazione di tali effetti coincide con lo spirare del termine concernente il relativo provvedimento. La norma, tra l’altro, prevede che, in caso di complessi immobiliari, la comunicazione d’avvio del procedimento sia data anche al Comune e alla città metropolitana.
Infine la legge ha previsto la tutela amministrativa della posizione soggettiva del destinatario del provvedimento di tutela indiretta, stabilendo la necessità della notifica all’interessato del provvedimento anzidetto. Successivamente alla notifica, si provvede anche alla trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari: il provvedimento è efficace nei confronti di tutti i successivi proprietari e detentori a qualunque titolo del bene rispetto al quale esso è assunto.

È consentito, ai sensi dell’art. 16[5], proporre ricorso contro il provvedimento che detta prescrizioni, sia per motivi di legittimità che per motivi di merito. Esso è esperibili nei trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e comporta, all’atto della proposizione stessa, la sospensione dell’efficacia della dichiarazione dell’interesse culturale.

[1] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[2] Art. 10 D. Lgs. n. 42/2004
“1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti  allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici  territoriali,  nonché ad ogni altro ente  ed  istituto  pubblico  e  a  persone  giuridiche private senza fine di lucro , ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico.

  1. Sono inoltre beni culturali:
  2. a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie  e  altri  luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
  3. b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
  4. c) le raccolte librarie delle  biblioteche  dello  Stato,  delle regioni, degli altri enti  pubblici  territoriali,  nonché di  ogni altro ente e istituto pubblico ,  ad  eccezione  delle  raccolte  che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate  all’articolo  47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977, n. 616 .
  5. Sono altresì  beni  culturali,  quando  sia  intervenuta   la dichiarazione prevista dall’articolo 13
    […]”

[3] Art. 38 D. Lgs. 42/2004
“1.  I  beni  culturali  restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi  con  il  concorso  totale  o parziale dello Stato nella  spesa,  o  per  i  quali  siano  stati  concessi  contributi in conto interessi,  sono  resi  accessibili  al  pubblico  secondo  modalità fissate,  caso  per  caso,  da  appositi  accordi  o  convenzioni  da stipularsi  fra  il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione  dell’onere  della spesa ai sensi dell’articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.

  1. Gli  accordi  e  le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo  di  apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni  in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del  soprintendente,  (( al comune e alla città metropolitana )) nel cui territorio si trovano gli immobili.”

[4] Art. 45 D. Lgs. n. 42 del 2004:
“1.  Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e  le  altre  norme  dirette  ad  evitare  che  sia messa in pericolo l’integrità  dei  beni  culturali  immobili,  ne  sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

  1. Le  prescrizioni  di  cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi  degli  articoli  46  e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti  pubblici  territoriali  interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.”

[5] Art. 16 D. Lgs. n. 42 del 2004:
“1.  Avverso  ((  il  provvedimento conclusivo della verifica di cui all’articolo  12  o  ))  la  dichiarazione  di cui all’articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

  1. La  proposizione  del  ricorso  comporta  la  sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

  Rimane  ferma  l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste  dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

  1. Il  Ministero,  sentito il competente organo consultivo, decide sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
  2. Il  Ministero,  qualora  accolga  il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.
  3. Si  applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.”

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