giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Il processo penale in absentia dell’imputato

Il processo penale in absentia dell’imputato è il risultato di importanti passi che si sono susseguiti nel tempo. Fin dal codice del 1930, invero, per l’imputato era prevista la facoltà di scegliere se partecipare o meno al processo penale celebrato a suo carico. Di conseguenza, per lui non erano contemplati obblighi di nessun genere o forme di coartazione, al fine di una sua partecipazione al processo.

La facoltà di partecipare o meno al processo era riconosciuta all’imputato in virtù del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e tale diritto trovava originariamente la sua forma nell’istituto giuridico della contumacia. La contumacia è la situazione processuale dell’imputato il quale, benché ritualmente avvisato o citato, non compare all’udienza senza che sussista un suo legittimo impedimento[1]. Dalla verifica della mera regolarità delle notifiche discendeva, quindi, la presunzione di conoscenza dello svolgimento del processo[2]. A norma del previgente art. 420-quater c.p.p. il Giudice, infatti, una volta accertata tale regolarità, dichiarava la contumacia dell’imputato che semplicemente non compariva in udienza[3]. In questa ipotesi, l’imputato poteva non essere presente alla prima udienza anche senza aver manifestato espressamente una rinuncia a comparire.

Il secondo step nel raggiungimento dell’obiettivo è rappresentato dall’importante influenza esercitata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. È stata, infatti, la giurisprudenza comunitaria ad inserire, nel modello di giusto processo, i canoni indefettibili del nuovo processo in absentia – e non più in contumacia – dell’imputato[4]. Si trattava dei seguenti canoni:

  • Essere presenti al processo è un diritto rinunciabile;
  • La rinuncia deve essere frutto di una libera scelta dell’imputato;
  • La conoscenza del procedimento penale a carico dell’imputato deve essere dimostrata (e non più presunta dal mero accertamento della regolarità della notifica);
  • La conoscenza del procedimento può essere dedotta, in modo inequivoco, da alcuni fatti.

L’adeguamento del sistema processuale italiano ai canoni del modello di giusto processo, svolto in absentia dell’imputato, è avvenuto – seppur con un certo ritardo – con la legge delega n. 67 del 28 aprile 2014. La novella in parola rappresenta l’ultimo step nel raggiungimento del traguardo. Essa ha, nondimeno, segnato certamente un importante capitolo nella storia del processo penale nazionale, in quanto ha ridefinito la struttura dell’impianto codicistico e ne ha generato modifiche costruttive.

Grazie al nuovo art. 420-bis c.p.p., si rimarca il principio secondo il quale l’imputato può scegliere liberamente di presenziare o meno al procedimento a suo carico. Di conseguenza, qualora sia certo che l’imputato conosca il procedimento ed egli, comunque, decida di non prendervi parte, il Giudice può procedere in absentia. In questa evenienza a differenza della situazione previgente, l’imputato ha dichiarato espressamente la sua rinuncia alla partecipazione.

Il Giudice potrà procedere in absentia anche alla presenza di precise condizioni di legge che fungono da prova di consapevolezza del processo:

  • L’imputato deve avervi espressamente rinunciato;
  • L’imputato deve aver dichiarato o eletto domicilio;
  • L’imputato deve essere stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero;
  • L’imputato deve aver nominato un difensore di fiducia;
  • L’imputato assente deve aver ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza.

Qualora ricorrano tale condizioni, si può desumere in maniera inequivocabile che l’imputato sia a conoscenza del processo a suo carico[5], ma che, nonostante questo, abbia volontariamente deciso di non prendervi parte. Il rito, pertanto, prosegue nei confronti dell’imputato dichiarato assente (e rappresentato dal difensore).

L’art. 420-ter c.p.p. riporta, invece, le condizioni in base alle quali l’imputato non sia a conoscenza del processo a suo carico non per sua colpa[6]. Si tratta del caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Se sono presenti queste condizioni, e seguendo il principio sopra enunciato, il Giudice non potrà procedere in absentia dell’imputato. Il Giudice con ordinanza, anche d’ufficio, dopo aver valutato se sia stato addotto un legittimo impedimento a comparire dovrà, quindi, rinviare ad una nuova udienza e disporre che sia rinnovato l’avviso all’imputato, al fine di permettergli la conoscenza della celebrazione del procedimento a suo carico.

Qualora non accorrano le condizioni elencate negli articoli sopra descritti e, nonostante questo, l’imputato comunque non si presenti in udienza, il Giudice la rinvia e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria (art. 420-quater, co.1, c.p.p.). Il comma 2 del medesimo articolo specifica, inoltre, che quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulti possibile, il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato considerato irreperibile. In questo caso, se c’è una tendenziale certezza circa la mancata conoscenza del procedimento e, in particolare, dell’atto di vocatio in ius da parte dell’imputato (in ragione dell’impossibilità concreta di notificargliela), il Giudice nuovamente non potrà procedere in absentia ma al contrario dovrà fare in modo che all’imputato pervenga l’effettiva notizia della celebrazione dell’udienza mediante notifica a mani proprie. E se nemmeno tramite notifica si raggiunge lo scopo, il Giudice non può che presumere che l’imputato non sia a conoscenza del procedimento, il quale si arresterà, con quiescenza dell’attività giudiziaria[7].

L’introduzione della previsione della sospensione del processo per gli irreperibili segna in maniera molto chiara il distacco rispetto al precedente istituto. Se in precedenza dalla mera regolarità delle notifiche si traeva la presunzione della volontà dell’imputato di non comparire in udienza, con la conseguente dichiarazione di contumacia, adesso occorre una ulteriore verifica circa la conoscenza del procedimento. Se tale verifica è negativa, il procedimento, dopo l’effettuazione di un ulteriore tentativo di notifica a mani proprie, deve essere sospeso[8].

Alla scadenza di un anno senza che nulla sia cambiato, il Giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso (art. 420-quinquies, co.1, c.p.p.). Questa previsione sembra dipendere dal fatto che il Giudice, prima di fissare nuova udienza, voglia individuare l’effettivo indirizzo nel quale effettuare personalmente la notifica[9].

Il Giudice, d’altra parte, può revocare l’ordinanza con cui ha disposto la sospensione, a condizione che:

  • Le ricerche di cui al comma 1 abbiano avuto esito positivo;
  • L’imputato abbia, nel frattempo, nominato un difensore di fiducia;
  • Vi sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti.

Dalla lettura degli articoli e delle ipotesi sopra descritte si comprende chiaramente che, dunque, si può procedere in absentia dell’imputato solo qualora risulti con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza effettiva del procedimento o, comunque, che se ne sia volontariamente sottratto. Al contrario, qualora vi siano casi di legittimo impedimento o irreperibilità, è necessario proseguire in maniera differente, cercando di salvaguardare per quanto possibile i diritti dell’imputato non comparso.

[1] Cfr.  Contumacia. Diritto processuale penale, in http://www.treccani.it.

[2] G. Mazzi, L’assenza dell’imputato nel processo penale, dopo la legge 28 aprile 2014, n. 67, in www.difesa.it, 28.4.2014.

[3] E. F. Aceto, Il processo in assenza dell’imputato: problemi interpretativi ed applicativi, in In primo piano, Giur. Pen., 16.12.2016.

[4] Ead., ibidem.

[5] Si parla di “presunzione di conoscenza del procedimento e del processo da parte dell’interessato”.

[6] Legittimo impedimento a comparire.

[7] S. Quattorcolo, Il contumace cede la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona, in www.penalecontemporaneo.it.

[8] G. Mazzi, L’assenza dell’imputato, in ibi.

[9] S. Quattorcolo, Il contumace, in ibi.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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