giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Il reato di estorsione: un parcheggiatore abusivo chiede denaro non dovuto

“Coactus voluit, sed voluit”

Il reato di estorsione è regolato dall’art. 629 c.p. e recita quanto segue:

“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”

La ratio dell’art. 629 trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale di un soggetto, ma anche nella libertà di autodeterminazione del singolo. Il reato di estorsione è dunque un reato plurioffensivo, avente ad oggetto sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione.  [1]

L’elemento soggettivo richiesto per la fattispecie è il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per costringere un soggetto passivo a porre in essere una condotta al fine di procurare un ingiusto profitto per il reo o per altri, con la consapevolezza di agire illegittimamente. Questo orientamento è sostenuto dalla dottrina, al contrario la giurisprudenza ritiene per la configurazione del reato di estorsione necessario il dolo specifico.

Secondo la giurisprudenza per la configurazione del reato sono indifferenti la forma o le modalità della minaccia, poichè questa può concretizzarsi anche in una condotta omissiva. La minaccia  deve essere idonea, in base alle circostanze concrete, a suscitare timore ed obbligare un soggetto passivo a dare o a fare qualcosa; la Cassazione ha precisato che: “la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo”. [2]

Con la sentenza n. 30365/2018 la Corte di Cassazione ha riscontrato la sussistenza del reato di estorsione da parte di un parcheggiatore abusivo. [3]

Il caso di specie riguarda un parcheggiatore che minacciava un automobilista, costringendolo a dargli denaro non dovuto. In particolare, la vicenda si è svolta nel parcheggio di un ospedale di Eboli, dove un automobilista dopo aver parcheggiato la propria autovettura, veniva avvicinato da un parcheggiatore abusivo che gli chiedeva per la sosta la somma di 2 euro. Dopo il rifiuto dell’automobilista di pagare suddetta somma, il parcheggiatore iniziava a minacciarlo con frasi: “se non mi dai i soldi ti rompo la macchina”. L’automobilista senza farsi intimorire, riprendeva la propria autovettura e si recava alle forze dell’ordine per denunciare l’episodio.

Nel caso di specie il parcheggiatore richiedeva una somma di denaro non dovuta ed emergeva in modo evidente “la minaccia” per l’integrità dell’autovettura.

La Cassazione ha condannato in via definitiva il parcheggiatore abusivo per il reato di estorsione, confermando la valutazione compiuta prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello. [4]

Rileva che il parcheggiatore abusivo assumeva una condotta intimidatoria nei confronti dell’automobilista, al fine di costringerlo a realizzare una condotta attiva, cioè quella di ottenere una somma di denaro non dovuta.

Per la configurazione del reato di estorsione l’elemento essenziale che in questo episodio emerge è l’intimazione, che appare eziologicamente collegata alla costrizione. La Cassazione con suddetta sentenza, ha ritenuto configurabile il reato di estorsione compiuto dal parcheggiatore, che prima chiedeva soldi non dovuti e poi minacciava di danneggiare l’autovettura dell’automobilista ferma in sosta. Il parcheggiatore abusivo ha dunque minacciato l’automobilista di un male ingiusto, al fine di ottenere denaro non dovuto. Ciò secondo la Cassazione configura reato di estorsione e non violenza privata.

La condotta prevista per il reato di estorsione consiste in un’intimidazione nei confronti di qualcuno per fargli tenere determinati comportamenti attivi come, nel caso di specie, la datio di una somma di danaro.  La Corte ha ritenuto “del tutto irrilevante” che l’automobilista “non si sia sentito intimidito” dalla minaccia, nonostante la coazione relativa appaia essere un evento conseguente alla condotta estorsiva. Il delitto di violenza privata è sancito, invece, dall’art. 610 c.p. che punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare qualcosa. Tale reato è considerato, come indicato dalla stessa Corte in sentenza, come “sussidiario”, cioè “esso è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica”. [5]

L’automobilista che ha denunciato il fatto alle autorità ha impedito con la sua condotta la consumazione del reato di estorsione, che si è manifestato invece, nella sua forma di reato tentato.  

[1] Si veda la norma www.brocardi.it

[2] Corte di Cassazione, II sez. penale, 12 marzo 1999 n. 3298

[3]Corte di Cassazione, sez. II penale, sent. N. 30365,  5 luglio 2018

[4] “Dammi 2 euro” l’automobilista non ci sta e denuncia il parcheggiatore abusivo,  www.lastampa.it, 2018

[5] D’Ausilio A., “Condotta del parcheggiatore abusivo e configurabilità del reato di estorsione” , www.diritto.it, 2018

Fonte immagine: www.siucurauto.it

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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