giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Il reato di inquinamento ambientale

L’inquinamento ambientale è un fenomeno in costante ampliamento ed in ragione delle preoccupanti conseguenze derivabili sempre di più si incentivano campagne di sensibilizzazioni al fine di preservare l’ecosistema e l’ambiente in cui viviamo.

In realtà già da anni il legislatore italiano ha dimostrato un forte interesse per la situazione ambientale, al punto da introdurre con la l. n. 68/2015[1] delle nuove fattispecie delittuose tese a reprimere condotte lesive per la natura.

Invero, l’intervento del  legislatore è stato fortemente determinato dalla direttiva 2008/99/CE[2] con la quale la Comunità europea si dichiarava preoccupata per la rapida estensione dei reati ambientali che causano importanti conseguenze al pianeta e per l’uomo. Per tali ragioni, ed ai fini di un’efficacia tutela dell’ambiente, risulta necessario un inasprimento delle sanzioni penali  verso condotte che  comportino uno squilibrio ambientale.

L’italia non ha tardato a rispondere mediante l’individuazione di nuove norme che mirano a tutelare maggiormente l’ambiente, tra queste l’art. 452  bis c.p. rubricato , appunto, inquinamento ambientale è compreso nel titolo IV (dei delitti contro l’ambiente) ed ha la funzione di salvaguardare  (unitamente agli altri articoli) l’ambiente,  nella misura in cui si reprimono condotte che possono alterare l’equilibrio dell’ecosistema attraverso sversamenti o il rilascio di sostanze nocive che nel lungo periodo potrebbero anche compromettere la salute dell’uomo.

Si rammenta la dicitura dell’art. 452 bis c.p. :

“ È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

La vaghezza e la generalità della norma in analisi, hanno reso non agevole l’applicabilità della fattispecie delittuosa di inquinamento ambientale ai fatti concreti. E solo grazie al contributo apportato dai giudici di legittimità, che con una rivoluzionaria sentenza del 2016[3]hanno tratteggiato i  criteri ermeneuti della disposizione, riempiendo di contenuto l’art. 452 bis c.p.

Prima di procedere alla disamina della predetta sentenza è utile ripercorrere le tappe principali della vicenda.

IL CASO

La questione posta all’attenzione della Corte riguardava la bonifica dei fondali di due moli del golfo di La Spezia, la ditta incaricata non aveva rispettato le prescrizioni di progetto, sversando al di fuori delle panne una considerevole quantità di fango, registrandosi, quindi, elementi di torbidità estremamente elevati e superiori al consentito“, nonché la “documentata presenza, nell’area da bonificare, di sedimenti fino a 100 cm che denotano una significativa contaminazione di metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici”.

La Procura e il Gip del Tribunale di La Spezia, ritenevano configurabile il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p., e procedevano, dunque, all’applicazione della confisca del cantiere[4].

La ditta avanzava istanza di riesame dinanzi al Tribunale competente, il quale provvedeva ad accogliere il ricorso, annullando la confisca e adducendo come motivazione che l’intorpidimento delle acque era un criterio non sufficiente per confermare la determinazione del reato contestato alla ditta[5].

La questione giunge alla Corte di Cassazione che, nell’evidenziare le criticità della norma, detta importanti  criteri interpretativi, soffermandosi in primis sul concetto di “abusività” attribuendone una portata decisamente ampia, nella misura in cui la condotta è da ritenersi abusiva non solo allorchè tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati,[6] ed inoltre, il comportamento condannabile è  posto in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative”.

In secondo luogo, la Corte passa alla disamina dei termini “compromissione e deterioramento”.

I quali sarebbero da ritenersi sovrapponibili e che la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento tra i due termini — autonomamente considerati dal Legislatore, in alternativa tra loro — che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, rappresentando la situazione fattuale conseguente all’agire del reo che ha causato un danno all’ambiente.

Precisamente:

  • la compromissione si sostanzia in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema.
  • Il deterioramento, invece, è da intendersi come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da queste premesse si ritiene che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame, non è necessario, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa, l’irreversibilità del danno, essendo sufficiente l’alterazione funzionale o strutturale dell’ecosistema.

In conclusione, la Corte evidenzia che le condotte di compromissione e deterioramento devono essere “significative e misurabili” nel senso cosi esposto:

  • Significativa ovvero che sia evidente l’evento di inquinamento
  • Misurabile ( oggettivamente quantificabile)[7].

A tal proposito si rammenta che in mancanza di espressi  limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.

E’ bene precisare che è utile far ricorso a  tali criteri nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizi.

Così ragionando, si chiarisce la relazione tra valori – soglia e nozione di pericolo o danno ai fini dell’inquinamento penalmente rilevante. Il Giudice, nell’esame del caso, deve tener conto delle “soglie”, poiché se non vengono superate, il reato di inquinamento non può dirsi realizzato, diversamente il superamento di tali limiti, non rappresenta comunque prova del pericolo concreto o del danno, dovendosi procedere al suo concreto apprezzamento in relazione alla gravità del danno e la sua eventuale ripetitività.

La Corte, quindi, afferma che il giudice del riesame aveva valutato solo quei dati fattuali “astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno preventivamente individuata”.

Per tali ragioni la Corte impone al giudice di merito, annullando con rinvio l’ordinanza, una valutazione dei dati acquisiti, non limitata ai soli effetti irreversibili: nel caso di specie, la valutazione sarà particolarmente complessa – basata prima sul sapere scientifico, poi su un giudizio di tipo giuridico- dato che occorrerà verificare se siano effettivamente inquinanti gli effetti di una condotta, quella di drenaggio, che, se svolta in violazione delle regole di contenimento, disperde in un’area più vasta ed in superficie sostanze prima contenute nel fondale, con conseguente intorbidamento.

Recentemente la terza sezione della Corte di Cassazione[8] è nuovamente intervenuta sul tema dei reati ambientali, affermando che il reato di cui all’art. 452 bis c.p., deve essere interpretato come reato di danno e non di pericolo, aggravato da un evento di danneggiamento, dovendosi punire le condotte di compromissione o di deterioramento che siano “significativi” e “misurabili”(nel senso descritto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 46170/2016), altresì, viene ribadita la non necessità dell’irreversibilità del danno per la realizzazione del reato in esame.

La terza sezione nel richiamare i criteri interpretativi individuati dalla Corte di Cassazione nella sentenza summenzionata, introduce un elemento di novità riguardante la significatività del danno nella misura in cui questa può sostanziarsi “un’attività seriale ripetuta nel tempo, ciascuna delle quali, isolatamente considerata, non è in grado di incidere sul bene tutelato in termini, appunto, di significatività”[9].

Dai continui approdi della giurisprudenza tesi a  definire  i caratteri vaghi e generali dell’art. 452 bis c.p. che ne rendevano difficile l’applicabilità nel concreto, si deduce la necessità di norme chiare che non lascino dubbi interpretativi, al fine di combattere adeguatamente  la lotta all’inquinamento ambientale.

[1] Per una lettura completa si veda qui : www.gazzettaufficiale.it.

[2] Per affrondimento si legga qui : eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN.

[3] Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 46170/2016.

[4], il GIP del Tribunale di La Spezia ha disposto con decreto, emesso il 29 Dicembre del 2015, il sequestro preventivo del cantiere e di una porzione del fondale.

[5] Trib. Riesame Ordinanza del 22 ottobre 2016.

[6] Cassazione Pen., Sez. III n. 21030/2015.

[7] Manuale Superiore di Diritto Penale, R. Garofoli.

[8] Cass. Pen.  III Sez., sentenza n.1046923 Marzo 2020.

[9].Per una lettura completa della sentenza si veda qui: www.ambientediritto.it

FONTE IMMAGINE: www.liberidallaplastica.it

ALLEGATI: www.giurisprudenzapenale.com

Tayla Jolanda Mirò D'Aniello

Tayla Jolanda Mirò D'aniello nata ad Aversa il 4/12/1993. Attualmente iscritta al V anno della facoltà di Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Durante il suo percorso univeristario ha maturato un forte interesse per le materie penalistiche, motivo per cui ha deciso di concludere la sua carriera con una tesi di procedura penale, seguita dalla prof. Maffeo Vania. Da sempre amante del sistema americano, decide di orientarsi nello studio del diritto processuale comparato, analizzando e confrontando i diversi sistemi in vigore. Nel privato lavora in uno studio legale associato occupandosi di piccole mansioni ed è inoltre socia di ELSA "the european law students association" una nota associazione composta da giovani giuristi. Frequenta un corso di lingua inlgese per perfezionarne la padronanza. Conseguita la laurea, intende effettuare un master sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia.

Lascia un commento