mercoledì, Aprile 24, 2024
Criminal & Compliance

Il reato di stalking condominiale

Negli ultimi anni si è diffusa sempre di più la fattispecie di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa, consacrandosi così la figura dello stalking condominiale. In altre parole, lo stalking condominiale è quel reato commesso da chi assume comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari così da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il reato di atti persecutori, noto anche come stalking (dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda») nella sua accezione generale è disciplinato all’art. 612 bis c.p. Detta ipotesi delittuosa è stata inserita nel codice penale al fine di fornire tutela in tutte le ipotesi in cui le condotte di minaccia o molestia si presentino in modo reiterato e siano lesive della libertà psichica e morale del soggetto. La ratio della norma, dunque, è quella di colmare la lacuna di tutela determinata dall’incapacità delle incriminazioni di minaccia, molestie e violenza privata di fornire un’adeguata risposta repressiva al peculiare profilo criminologico di colui che pone in essere consimili atteggiamenti in maniera seriale.  L’articolo 612 bis c.p. rappresenta una delle novità più significative introdotte con il Decreto Legge 23.2.2009, numero 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.

Entrando nel merito del reato, occorre osservare che la condotta consiste nel minacciare o molestare in modo continuato la vittima. La minaccia si caratterizza come la prospettazione di un male ingiusto, mentre la molestia è quel comportamento che determina  un’intrusione nella sfera psichica altrui, con conseguente compromissione della tranquillità personale e della libertà morale della vittima. Per la configurazione dello stalking è necessaria la realizzazione di eventi alternativi, ognuno dei quali, idoneo ad integrarlo; secondo un orientamento ormai consolidato della S.C. [1] non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, ma è sufficiente che la condotta incriminata induca nella vittima uno stato d’ansia e di timore per la propria incolumità.

L’elemento psicologico richiesto per l’operatività del reato in questione è il dolo generico, inteso come la coscienza e la volontà dell’agente di porre in essere reiterate condotte assillanti, inclusa la consapevolezza della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi previsti dalla stessa norma incriminatrice, quali effetti delle azioni moleste. Quanto al regime di procedibilità della fattispecie in questione, la norma richiede la querela della persona offesa, con l’eccezione delle ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un minore o di un disabile, ovvero quando il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d’ufficio, ovvero ancora quando sia commesso da soggetto precedentemente ammonito. Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi, analogamente  a quanto previsto per i reati sessuali dall’art. 609-septies cod. pen.; diversamente da questi, tuttavia, la querela può essere rimessa processualmente.

La figura dello stalking condominiale, invece, è ancora in fase di assorbimento. Tale reato, non si presenta come un’ipotesi speciale espressamente codificata dal legislatore, bensì rappresenta il frutto di applicazione giurisprudenziale. [2]

La Corte di Cassazione [3] si è pronunciata estendendo ufficialmente l’ambito di applicazione dell’art. 612 bis c.p. anche al contesto condominiale.  Nel caso di specie, un condomino poneva in essere atti persecutori nei confronti delle donne che abitavano all’interno del proprio condominio. In particolare, le pedinava e le braccava nell’ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. L’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori fossero state solo alcune donne, il suo comportamento generava nelle altre paure e stati d’ansia per l’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio.

Lo stalking condominiale è così entrato da qualche anno a pieno titolo all’interno delle aule di giustizia, con l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti solo la sfera affettiva. Con un’altra pronuncia [4], la Corte ha ribadito che il reato di stalking condominiale  scatta anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante, tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Un quesito recente, posto all’attenzione della Corte di Cassazione ha avuto ad oggetto l’ipotesi di stalking condominiale configurato a seguito di video riprese, ritraenti i vicini di casa. Il condomino minacciato infatti assumeva un investigatore che ha puntualmente ripreso le condotte dei persecutori. Legittima è stata considerata l’acquisizione dei dvd prodotti, poiché gli episodi si sono realizzati in luoghi aperti al pubblico e dal sonoro e dalle immagini registrate è emersa la verità dei fatti così come narrata dalla persona offesa.

La questione riguardava due coniugi, accusati di aver commesso atti persecutori ai danni di un loro vicino e di aver tenuto condotte intimidatorie ai danni dello stesso. La persona offesa, continuamente ingiuriata e minacciata, temeva per la propria incolumità, anche a seguito di alcuni episodi dove i vicini avevano tentato di investirlo con l’auto. Tali condotte, protrattesi per quasi due anni, hanno ingenerato nella vittima un grave stato d’ansia, paura e fondato timore per la propria persona. La Corte[5] nel caso in esame, ha rigettato il ricorso sollevato da due coniugi, imputati per il reato di atti persecutori ai danni di un vicino di casa.

Per inciso, si riporta che il condomino minacciato assumeva un investigatore per riprendere le condotte dei persecutori. Sulla questione della illegittimità di tali riprese video commissionate dalla persona offesa all’ investigatore e addotta dagli imputati, la Corte di Cassazione ribadisce quanto deciso dalla SU [6]: “le videoregistrazioni in luoghi privati ovvero aperti ed esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria del “documenti” di cui all’art 234 cod. proc. pen., mentre, se eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo del dibattimento.”

La perizia richiesta dagli imputati non è stata ammessa, perché non c’è stata alcuna evidenza in grado di dimostrare l’alterazione delle riprese video e sonore, il cui contenuto è stato confermato anche da un testimone che ha risposto ad ogni esigenza di approfondimento. [7]

Lo stalking condominiale può essere dunque considerato come nuova fattispecie di stalking che ha trovato conferma sul piano giuridico. Tale reato non opera quando sussiste una semplice “lite condominiale” ma quando esistono atti persecutori capaci di condizionare negativamente la vita della vittima.

Si può quindi affermare che l’applicazione estensiva operata dalla Corte, negli ultimi anni, dello stalking al contesto condominiale, permette di garantire un efficace tutela anche per tutti coloro che in via indiretta subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica e sono costretti ad alterare il proprio modus vivendi.

Tale reato deve essere provato dimostrando che:

  1. gli atti molesti ricevuti sono di tipo persecutorio;
  2. gli atti sono reiterati nel tempo;
  3. i comportamenti causano danni di tipo psico-fisico;
  4. esiste un nesso causale fra il danno e l’atto persecutorio perpetrato dallo stalker.

La vittima entro 6 mesi da quando si è verificato l’ultimo atto persecutorio ha il diritto di procedere con denuncia- querela presso le autorità competenti.

[1] Cass. Penale, sent. N. 7042 del 2013

[2] Amato L., Stalking condominiale: cos’è e quando si configura, articolo del 04.04.2017, tratto da www.studiocataldi.it

[3] Cass. Penale, sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011

[4] Cass. Penale, sentenza n. 26878 del 2016

[5] Cass. Penale, sentenza n. 17346 del 2020

[6] Cass. Penale, sentenza n. n. 26795 del 2006

[7] Villafrante A., stalkig condominiale: si possono incastrare i vicini con i video?, articolo del 10.06.2020, tratto da www.studiocataldi.it

Immagine tratta da www.aeffici.it

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Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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