giovedì, Aprile 25, 2024
Criminal & Compliance

Il reato di tortura – art. 613 bis c.p. – e il caso della modella svedese

Il reato di tortura, dopo anni di aspre opposizioni tra le forze politiche e nell’opinione pubblica, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge 14 luglio 2017 n.110, pubblicata il 18 luglio in Gazzetta Ufficiale, la quale accoglie le linee già contenute nella Convenzione di New York del 1984 (“Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”) che sottolineava l’esigenza di “aumentare l’efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero”[1].

Il “nuovo” reato di tortura contiene alcuni cambiamenti rispetto alle precedenti e discusse formulazioni poste al vaglio del Senato della Repubblica, infatti l’art. 1 della l. n. 110/2017, introducendo gli articoli 613-bis e 613-ter nel codice penale, statuisce:

  • In primo luogo, 613-bis (Tortura). – Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta’, cagiona acute sofferenze  fisiche  o  un verificabile trauma psichico a una  persona  privata  della  liberta’ personale  o  affidata  alla  sua  custodia,   potesta’,   vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi  in  condizioni  di minorata difesa, e’ punito con la pena della reclusione da quattro  a dieci anni se il fatto e’ commesso mediante piu’ condotte  ovvero  se comporta un trattamento inumano e degradante per  la  dignita’  della persona.
  • Se i fatti di cui al primo comma sono commessi  da  un  pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con  abuso  dei poteri o in  violazione  dei  doveri  inerenti  alla  funzione  o  al servizio, la pena e’ della reclusione da cinque a dodici anni.”
  • Inoltre, la fattispecie è aggravata da 5 a 12 anni di reclusione, se i fatti “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”, mentre sono escluse dalla punibilità le “sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
  • Si prevedono delle aggravanti quando dai fatti stessi derivino una lesione personale, una lesione personale grave ed una lesione personale gravissima, per le quali rispettivamente la pena sarà aumentata fino a 1/3, fino ad 1/3 e fino alla metà.
  • Se dai medesimi fatti deriva la morte quale conseguenza non voluta, si prevedono 30 anni di reclusione, se essa è una conseguenza voluta, si prevede l’ergastolo.

Il concetto di tortura si è molto evoluto fino all’impostazione attuale votata nel luglio 2017  e secondo alcuni ne è stata via via ristretta la sua funzione: il reato è passato dall’essere un reato proprio all’essere un “reato comune”, infatti prima il reato si imputava al “pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio”, ora si imputa a “chiunque” lo commetta, venendo proprio per questo la legge tacciata di incostituzionalità.

Inoltre, il testo definitivo delibera che il reato di tortura si realizzi se ci sono “violenze e minacce” (al plurale) e se “il fatto è commesso mediante più condotte”. Secondo Manconi (colui che per primo aveva avanzato la proposta di legge ma con un testo piuttosto differente), con questo testo le pene non potrebbero essere applicate nei casi di singoli atti di violenza.

Infine, si passa da chi “cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche” a chi “cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico” e secondo gli oppositori la nuova formulazione (più puntuale e specifica) produrrà molti problemi interpretativi, rendendo la legge inapplicabile.

Il reato di tortura nei rapporti c.d. orizzontali

Il grado di discrezionalità che molto spesso domina nell’interpretazione e nell’applicazione di leggi che seppur chiare devono essere adattate al caso concreto, si manifesta senza dubbio nella casistica. In alcune circostanze, infatti, il reato di tortura ex art. 613-bis c.p. come disegnato negli ultimi 29 anni di modifiche legislative, è stato interpretato in modo da ricomprendervi anche la tortura in rapporti c.d. orizzontali (tra privati). Infatti, mentre nei rapporti c.d. verticali i soggetti coinvolti sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, come agenti delle forze dell’ordine, medici, insegnanti, ecc. nei confronti di vittime escluse da tali particolari qualifiche, in quelli orizzontali il reato si realizza quando  la “vittima” e il “carnefice” sono entrambi soggetti privati[2].

Il caso

Il caso emblematico avvenuto dal 2015 era quello di una modella svedese che, dopo essere stata contattata sul web da un ipotetico manager di moda, è indotta a venire in Italia. Il manager la incontra nel suo appartamento e tra i due nasce un rapporto sentimentale che tuttavia sfocia in una “pericolosa” relazione. La modella, infatti, diventa vittima di atti di violenza anche di tipo sessuale di ogni genere (veniva percossa giornalmente con schiaffi e colpi di cintura, era costretta a subire rapporti sessuali cruenti e bruciature al corpo, minacce di ucciderla, insulti e costruzione a non comunicare con altre persone[3]), così mettendola in una condizione di totale prostrazione, fisica e psicologica, asservimento e terrore. Viene quindi progressivamente costretta a vivere per sei mesi in un clima continua di sopruso ed abuso, privata della possibilità di avere qualunque contatto con il mondo esterno. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 10.06.2016 dichiara il sedicente manager colpevole delle imputazioni per il delitto di cui all’art. 605 c.p.: per avere privato la donna della libertà personale, per il delitto di cui all’art. 572 c.p. per averla maltrattata, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 ter comma 1 nn. 4 e 5quater c.p., e con le aggravanti di aver commesso i fatti su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale; e di aver commesso i fatti nei confronti di persona della quale il colpevole sia colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, applicando la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e riconoscendo la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di 20 anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno e una serie di obblighi e di vieti nei confronti della vittima.

In questo caso si evidenzia come la Pubblica Accusa abbia contestato i reati ascrivibili all’art. 572 c.p. come riconducibili in astratto al concetto di tortura.

Già le fonti sovranazionali in avevano convalidato la scelta di recriminare i reati gravi di violenze sessuali, maltrattamenti, privazione della libertà come reati di tortura ai sensi dell’art. 3 CEDU (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”).

Su questa scorta, in assenza di una fattispecie incriminatrice ad hoc nell’ordinamento nazionale, si delineava dunque l’opportunità di interpretare la tortura (che nel caso di specie era ancora una figura “introducenda”) come reato comune e non come reto proprio; pertanto, si prevedeva un’aggravante ad effetto speciale quando il fatto fosse stato compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. [4]

La sentenza dimostra, in altre parole l’opportunità, colta poi dal legislatore del 2017, di flettere il delitto di tortura come reato comune[5] e, congiuntamente, “la necessità di evitare interpretazioni restrittive del requisito della privazione della libertà personale previsto, tra gli altri, dall’art. 613 bis c.p.”[6].

Di fatto, può accadere, come nel caso trattato, che il soggetto passivo sia obbligato a subire atti di tortura dopo essere stato illegittimamente privato della propria libertà personale[7] dal suo aguzzino, e, dunque, anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale ad hoc.

[1]Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”, Conclusa a New York il 10 dicembre 1984, approvata dall’Assemblea federale il 6 ottobre 1986.

[2] La configurabilità della tortura (in senso tecnico) nei rapporti inter-privati: un caso emblematico oggetto di una recente sentenza del tribunale di Monza, tratto da www.penalecontemporaneo.it

[3] Trib. Monza, Sent. 10 giugno 2016 (dep. 22 agosto 2016), Pres. Pansini, Est. Colella

[4] La configurabilità della tortura (in senso tecnico) nei rapporti inter-privati: un caso emblematico oggetto di una recente sentenza del tribunale di Monza, tratto da www.penalecontemporaneo.it

[5]  I reati comuni sono caratterizzati dal fatto che chiunque ne può essere l’autore mentre i reati propri necessitano, in capo all’autore, il possesso di specifiche qualità personali. Tratto da www.diritto-penale.it

[6] Il tribunale di Como si pronuncia su un caso di tortura tra privati “ante litteram”, Tratto da www.penalecontemporaneo.it

[7] Suole ricordarsi che la libertà personale rientra tra i diritti inviolabili della persona sancito e tutelato dall’art. 13 Cost. e che la dottrina maggioritaria rileva proprio il carattere polivalente della sua nozione, trattandosi di una fattispecie a schema aperto, involve un numero indefinito di facoltà che fanno capo all’essere umano.

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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