venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

Il ruolo di “calcolo” dell’EBA: Stress Tests, Risk Analysis and Data

L’European Banking Authority, operante nel settore della vigilanza regolamentare all’interno del contesto Europeo, attraverso i poteri conferitele si occupa in particolare di prevenire i problemi aventi carattere sistemico che possono verificarsi all’interno del sistema bancario e finanziario dell’Unione Europea. L’operato dell’Autorità risulta di vitale importanza per la stabilità finanziaria dell’UE, essa opera attraverso il monitoraggio dei rischi ed effettuando alcuni tipi di analisi, che in un momento successivo daranno origine ad una serie di elementi utili sui quali effettuare gli Stress Tests.

Tali prove di stress vengono effettuate sul sistema bancario per verificare quanto questo sia stabile e per dimostrare inoltre la sua tenuta di fronte al verificarsi di eventi dannosi, come ad esempio le crisi bancarie. Gli Stress Tests sono finalizzati in particolar modo alla verifica della tenuta del sistema considerato in un’ottica d’insieme.  L’EBA assume l’incarico di condurre le prove di stress, a loro volta basate su criteri alquanto differenti tra loro, a seconda della situazione e del tipo di istituzione bancaria che vengono in rilievo.  I Tests si effettuano utilizzando principalmente metodi armonizzati e spesso hanno ad oggetto vari gruppi bancari appartenenti alla medesima categoria (comunemente note come “peer reviews”).

L’EBA pone in essere un’azione sinergica in collaborazione con il CERS[1],  che prevede come prodotto finale l’adozione di efficaci strumenti di vigilanza. Essa tiene sotto osservazione i vari livelli di capitalizzazione degli intermediari per evitare il cumularsi di eccessivi rischi. I risultati degli Stress Tests danno luogo nel concreto all’emanazione di Raccomandazioni (le quali riescono ad ottenere riconoscimento comune ed efficacia soltanto in seguito dell’approvazione del Consiglio Europeo). In molti casi nelle Raccomandazioni (stando a quanto ricavato in seguito all’analisi dell’EBA) è presente una richiesta diretta alle Banche dell’Unione, relativa alla messa in atto di un innalzamento del loro livello di capitalizzazione e ciò si verifica qualora il loro capitale non risulti sufficiente a coprire le perdite ipotizzate nello scenario negativo di crisi sistemica messo appunto dallo Stress Test. Ciò che l’Autorità rileva dagli esiti dello svolgimento di tali prove orienta le sorti degli istituti di credito di volta in volta sottoposti a giudizio, perciò essa ricopre il ruolo di protagonista assoluta ed indiscussa.

Tutto ciò non ha però risvolti soltanto su un piano teorico[2]. Lo “Stress Test” per sua definizione, si identifica in una sorta di simulazione (effettuata dall’EBA e della BCE) avente ad oggetto i bilanci degli istituti bancari che vengono appositamente collocati in un contesto in cui si ipotizza il verificarsi di scenari negativi (come una recessione oppure il calo delle Borse). Di fronte a tali eventi di segno sfavorevole si va verificare, mediante lo Stress Test, quale sarebbe la reazione dei bilanci di ogni ente creditizio all’interno del contesto avverso[3]. È particolare il significato che il “rischio” assume nel precipuo contesto, poiché attraverso questo si può comprendere quale sia la funzionalità dello Stress Test svolto dall’EBA. Si fa riferimento in questo caso al “rischio sistemico[4]”, come definito grazie alla Direttiva 2013/36/EU (CRD IV), ossia “il rischio di cortocircuito o di blackout del sistema finanziario suscettibile come tale, di produrre gravi conseguenze negative anche all’economia reale”[5]. Nella realtà però il rischio sistemico[6] non è mai stato definito unicamente ed empiricamente, perciò nella pratica esso risulta di ardua individuazione. Inoltre le conseguenze immediatamente successive e determinate da tale rischio non hanno mai una sola causa scatenante[7]. In seguito a quanto affermato dal Comitato di Basilea[8] per la vigilanza bancaria in : “Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria”, nella sez. II, sub 41, Principio 9: «L’Autorità di vigilanza impiega una gamma appropriata di metodi e strumenti per dare applicazione all’approccio prudenziale e fa uso delle risorse prudenziali in modo proporzionale, commisurato al profilo di rischio e alla rilevanza sistemica delle banche»[9]; si riscontra che grazie all’operato dell’EBA, mediante lo Stress Test bancario, è possibile effettuare un’analisi attenta e diretta avente ad oggetto le situazioni patrimoniali relative agli intermediari. Tutto ciò risulta poi strettamente interconnesso con il lavoro svolto dagli altri soggetti incaricati della vigilanza nel settore Europeo.

L’EBA è in grado dunque di compiere attente valutazioni e specifiche analisi cercando di prevedere ed anticipare quali siano gli eventuali sviluppi dei differenti quadri bancari Europei, anche attraverso l’utilizzo dello strumento del “Dashboard dei rischi” (che completa inoltre il “Rapporto di valutazione del rischio”), che risulta anch’esso sua volta parte integrante della valutazione periodica. Tale strumento può sintetizzare quali siano i rischi principali e quale siano le vulnerabilità nel settore bancario dell’Unione, osservando l’evoluzione dei fattori di pericolo esaminando un solo campione di banche prelevato all’interno di tutto il sistema dell’Unione Europea. Inoltre per motivi di trasparenza l’EBA si impegna a rendere pubblici i risultati raccolti attraverso l’analisi dei dati emergenti dagli Stress Tests, a monitorare tutto ciò che potrebbe seriamente compromettere l’intero mercato ed essa infine si adopera in modo tale da rafforzarne la disciplina. All’interno dell’attività del “Risk Analysis and Data[10] l’Autorità si occupa di redigere una guida per poter rilevare quali siano gli indicatori di rischio, di solidità finanziaria in modo tale da apportare un miglioramento del sistema di trasparenza, mediante l’utilizzo dei dati in proprio possesso. Tali “guide” sono finalizzate a divulgare nel grande pubblico ciò che concerne il modo in cui effettivamente vengono svolte le analisi, al fine di espandere e diffondere la comprensione per l’uso degli strumenti di cui essa dispone. Annualmente viene redatto anche un “Rapporto di valutazione dei rischi e sulle vulnerabilità del sistema bancario dell’Unione”. Quindi l’EBA, operando come Autorità imparziale e super partes rispetto agli istituti bancari vigilati (in virtù della propria posizione di  distanziamento e di indipendenza dagli organi politici dell’UE), assume un ruolo di non poco momento. All’interno del sistema Europeo l’operato dell’EBA risulta di vitale importanza, poiché attraverso questo è possibile anticipare e fornire un quadro generale (mediante l’adozione di un punto di vista “pessimista” durante l’analisi) di quali siano gli ipotetici rischi di collasso a cui potrebbe andare incontro il sistema bancario, in modo tale da poter prendere anticipatamente tutte le dovute precauzioni per evitare che gli eventi di segno negativo si verifichino e producano ripercussioni disastrose sull’intera tenuta finanziaria dell’Unione Europea.

[1] CERS: “Comitato Europeo per il Rischio Sistemico”.

[2] C. BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, seconda edizione, Associazione Disiano Del Preite. edizione 2017.

[3] “Stress Test”, disponibile in https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/stress-test.php

[4] Reg. Istitutivo EBA, UE n. 1093/2010, Parlamento Europeo e Consiglio, 24 novembre 2010,

Art. 23, c. 1: “The Authority shall, in consultation with the ESRB, develop criteria for the identification and measurement of systemic risk and an adequate stress-testing regime which includes an evaluation of the potential for systemic risk posed by financial institutions to increase in situations of stress. The financial institutions that may pose a systemic risk shall be subject to strengthened supervision, and where necessary, the recovery and resolution procedures referred to in Article 25”, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32010R1093

[5] CRD IV: “Capital Requirement Directive IV”.

[6] X. FREIXAS, B.M. PARIGI, J. ROCHET, Systemic Risk, Interbank Relations, and Liquidity Provision by the Central bank, «Journal of Money, Credit and Banking», edizione 2000.

[7] A. DI CLEMENTE, Rischio Sistemico e intermediari bancari, edizione 2016, disponibile qui .

[8] Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria, sez. II, sub 41, Principio 9, settembre 1997, disponibile qui: https://www.bis.org/publ/bcbs30ait.pdf

[9] L. DONATO, R. GRASSO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Oltre il testo unico bancario. Verso il Single Supervisory Mechanism., Rif. Banca Impresa Società, edizione 2014.

[10] EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Guides on data. EBA Methodologichal guide – Risk indicators and DRATs, disponibile qui: https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/guides-on-data

Claudia Renzi

Claudia Renzi, nata a Roma, ha conseguito il diploma di maturità classica presso l’istituto Giulio Cesare, che le ha permesso di coltivare la passione per la scrittura e per la letteratura classica. Laureanda in Giurisprudenza all’Università Roma Tre in Diritto Commerciale: “European Banking Authority”, è particolarmente interessata allo studio del settore giuridico ed economico, specificamente all’area della “Protezione dei Dati Personali (Data Protection e GDPR). È inoltre socio ordinario dell’European Law Students’ Association “ELSA” nella sezione di Roma.

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