lunedì, Ottobre 7, 2024
Criminal & Compliance

Il sopralluogo giudiziario

Per sopralluogo giudiziario si intende l’insieme delle operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria, eventualmente coadiuvata da personale tecnico-scientifico, tese alla osservazione, alla individuazione, alla raccolta ed alla cristallizzazione degli elementi appartenenti allo scenario di un reato, al fine di ricostruire l’evento criminoso ed identificare il responsabile.

Il sopralluogo giudiziario è, quindi, il punto di partenza di ogni indagine di polizia giudiziaria. Da un punto di vista normativo, viene individuato nell’art. 354 c.p.p. (rubricato “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”).

Evidentemente, il sopralluogo giudiziario è un momento molto importante per le indagini. Non solo perché permette di ricostruire la dinamica dell’evento. Ma anche perché permette di acquisire elementi utili ai fini processuali. E, infine, perché offre la possibilità di reperire elementi utili ai fini della identificazione della vittima e/o dell’autore del reato contestato.

In particolare, il sopralluogo giudiziario si divide in alcune attività:

  • Osservazione e descrizione della scena del crimine: ha in iter ben preciso. Si procede dall’esterno verso l’interno, dal generale al particolare, da destra verso sinistra e dal basso verso l’alto. È bene che ogni oggetto rinvenuto nella scena del crimine sia descritto in maniera accurata, in modo da permetterne una ricostruzione anche da parte di chi non era presente.
  • Riproduzione fotografica e video: la loro funzione è, principalmente, completare il verbale delle operazioni, effettuato precedentemente.
  • Prelievo e repertazione: a questo punto, si prelevano e repertano le tracce presenti sulla scena del crimine. È molto importante che si utilizzino tutti gli accorgimenti possibili per evitare che tali tracci si danneggino o contaminino.
  • Conservazione: si tratta della documentazione cronologica che mostra la conservazione dei reperti dal primo all’ultimo momento.

 

È vero, dunque, che è una attività imprescindibile. Sussiste, però, una problematica, in quanto l’espressione “sopralluogo giudiziario” non è corretta. Tale affermazione è pacifica, se si considerano tre punti:

  • Il codice di rito non parla di sopralluogo giudiziario. Non esiste, nel codice, né una definizione normativa, né un elenco di attività tipizzate ad essa riferibili.
  • È una espressione eccessivamente circoscritta. Se si tiene conto dei recenti sviluppi delle attività tecnico- scientifici, appare evidente come il parlare di “sopralluogo giudiziario” sia limitativo. Oggi, le attività investigative sono diventate molto più complesse, rispetto al passato, sia al punto di vista strutturale, sia sotto il profilo del ragionamento logico applicato alla scena del crimine.
  • L’espressione sopralluogo giudiziario sembra riferibile esclusivamente ad una attività della polizia giudiziaria. Nella realtà dei fatti, invece, le attività di indagini sono compiute da una ampia gamma di soggetti. Basti pensare al consulente del p.m., dell’imputato e della persona offesa.

Ciò posto, si è pensato che al posto di sopralluogo giudiziario si potrebbe utilizzare l’espressione “esame della scena del crimine”. In particolare, si può dare una nuova definizione: «L’esame della scena del crimine è quel complesso di attività poste in essere dalla polizia giudiziaria, dal consulente tecnico del Pubblico Ministero e della difesa, aventi natura tecnica e scientifica, esperibili sul locus commissi delicti, sia nell’immediatezza della scoperta del fatto di reato che nell’esecuzione di eventuali successivi accessi, finalizzate ad isolare, descrivere ed analizzare lo scenario, nonché ricercare, esaminare e repertare le tracce ivi rinvenute»[1].

[1] CURTOTTI D., I rilievi e gli accertamenti sul locus commissi delicti nelle evoluzioni del codice di procedura penale, in Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. Norme, tecniche, scienze, (a cura di) CURTOTTI D., SARAVO L., Giappichelli, 2013, pp. 39-41.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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