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Il suicidio assistito: il “sì” della Corte Costituzionale

In un comunicato pubblicato dall’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale il giorno 25 settembre 2019, è apparso l’annuncio della decisione intervenuta al termine di una lunga consultazione ad opera dei membri del Collegio. L’attesa all’esterno era pressante, i pronostici fluttuanti, il compito ponderoso. Il verdetto sull’ammissibilità dell’aiuto al suicidio è giunto al pubblico in modo secco e conciso nelle ore pomeridiane e non ha lasciato dubbi circa l’innovazione della sua portata: “la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.”

L’antefatto: DJ Fabo 

La questione di legittimità Costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Milano nel febbraio 2018, quando il caso[1] del processo giudiziario nei confronti del Radicale Marco Cappato scatenò un forte clamore mediatico. Cappato aveva aiutato Fabiano Antoniani (in arte DJ Fabo), un giovane ragazzo rimasto tetraplegico e cieco in seguito ad un terribile incidente d’auto, a porre fine alle proprie sofferenze, recandosi in una clinica Svizzera che eseguiva il suicidio assistito[2] tramite la somministrazione di farmaci, su richiesta del paziente, allo scopo di provocarne in decesso. Marco Cappato, che da sempre porta avanti battaglie per la legalizzazione dell’eutanasia con lo storico Partito Radicale, immediatamente dopo la morte di DJ Fabo, decise di auto-denunciarsi per il reato di cui all’art. 580 c.p., rubricato “istigazione o aiuto al suicidio”, rischiando di subire una pena che va dai 5 ai 12 anni di reclusione. Certamente, la finalità di un atto tanto incauto quanto coraggioso non mirava ad altro che coagulare l’attenzione dei media sul tema del fine-vita, cosicché l’eco di questa forte vicenda sociale, causata da un consistente vuoto normativo, arrivasse a scuotere anche coscienze dei giuristi più conservatori.

Il Codice Penale

Il Codice Penale, invero, non distingue le ipotesi di istigazione e di aiuto al suicidio, occupandosi della materia in un solo unico articolo, ossia l’art. 580 c.p., il quale prevede che “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.”

In tal modo, il legislatore ha scelto di punire la condotta del soggetto che determina o rafforza il proposito altrui di porre fine alla propria esistenza, poiché ha ritenuto prioritaria l’esigenza di salvaguardare l’indisponibilità di un bene personalissimo e immanente come la vita.

Perché è tuttora osteggiata l’ammissibilità dell’aiuto al suicidio?

Secondo una visione principalmente di stampo religioso, l’uomo non può disporre in alcun modo della vita e della morte, in quanto queste ultime rientrano nel dominio di Dio; è inoltre un dogma etico secolare quello per cui la vita, secondo una concezione sacrale, è un bene al quale alcun uomo può rinunciare. Il punto di vista etico-religioso si potrebbe, quindi, sintetizzare nel ragionamento critico per cui “riconoscere come diritto la richiesta di essere uccisi significherebbe considerare -convenzionabile- o –negoziabile- il diritto alla vita”.[3] Inoltre, secondo questo indirizzo di pensiero, legalizzare l’aiuto al suicidio andrebbe a violare un principio cardine dell’ordinamento vigente, quale quello dettato dall’art. 3 della Costituzione, ossia il principio di uguaglianza tra uomini. La possibilità di influire sul decorso causale naturale della vita di un uomo piuttosto che su quello di un altro, delineerebbe una vigorosa discriminazione rispetto a colui che, a determinate condizioni non potrebbe ricevere lo stesso “privilegio”.

Nondimeno, il 18 luglio 2019, in vista della discussione in Parlamento dell’ammissibilità dell’aiuto al suicidio, il Comitato Nazionale di Bioetica, si è riunito ai fini di delineare un documento in cui elencare alcune raccomandazioni da utilizzare come linee guida per il legislatore dei mesi seguenti ed anche in quella sede il collegio si spaccava in due tra favorevoli e contrari. I contrari alla legittimazione giuridica ed etica del suicidio assistito, si legge nel testo, “convergono nel ritenere che la difesa della vita umana debba essere affermata come un principio essenziale in bioetica, quale che sia la fondazione filosofica e/o religiosa di tale valore, che il compito inderogabile del medico sia l’assoluto rispetto della vita dei pazienti e che l’“agevolare la morte” segni una trasformazione inaccettabile del paradigma del “curare e prendersi cura”.[4]

Evidenti limiti all’ammissibilità di tali tecniche di aiuto al suicidio, per di più, si rinvengono proprio in una lettura costituzionalmente orientata delle predette concezioni; gli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione (che sanciscono rispettivamente la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, l’inviolabilità della libertà personale ed il diritto inviolabile alla salute), esprimono una concezione della salute di tipo “positivo”, in quanto lo Stato si impegna a promuovere il raggiungimento del benessere dei cittadini, prevedendo la possibilità del singolo di scegliere se ricorrere ad interventi che possano garantire l’assenza di malattia e l’integrità psicofisica. In altre parole, nel nostro ordinamento giuridico, si presuppone che il bene vita sia una realtà oggettiva da preservare categoricamente, senza prevedere alcuna alternativa per il caso in cui un soggetto versi in una condizione patologica di sofferenza irreversibile e non esista alcuna terapia che possa alleviarla.

La sentenza della Corte

Malgrado la consapevolezza di poter rilevare orientamenti difformi nell’odierna società e tra gli stessi vertici del sistema parlamentare e giuridico italiano circa una drastica soluzione rispetto al bilanciamento della salvaguardia della vita da un lato e dell’autodeterminazione del soggetto dall’altro, la Corte Costituzionale non ha indugiato nel concludere: non è sempre perseguibile chi agevola il suicidio.

Specificamente, nella prima parte del memorabile diktat, i giudici hanno stabilito che, a determinate condizioni, non è punibile ai sensi dell’articolo 580 c.p., “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.” Ebbene, è assolutamente opportuno sottolineare che la Consulta non ha stabilito un generico “diritto al suicidio”[5] applicabile erga omnes, ma stabilisce che, con i dovuti limiti e nel rispetto di alcune condizioni, si possa ricorrere anche in Italia al suicidio assistito.

La sentenza non ha sancito quali siano le condizioni alle quali ancorare il giudizio di punibilità della fattispecie ex art. 580 c.p., ma nel testo si legge che “In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.” In altre parole, i giudici hanno inteso subordinare la non punibilità delle condotte di aiuto al suicidio alla verifica della sussistenza in capo al paziente di patologie irreversibili e sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili (come quelle in cui versava Dj Fabo).

Allo stesso tempo, si è prescritto espressamente che il malato si debba trovare in una situazione di piena capacità nell’effettuare scelte libere e consapevoli; precisazione, questa, che si ritiene perfettamente calzante rispetto al dettato dei principi cristallizzati dalla Costituzione ed in primo luogo al diritto inviolabile di autodeterminazione del singolo (art. 13 Cost.), a tutela del quale la legge prevede l’atto personalissimo del consenso informato obbligatorio.[6] La valutazione della sussistenza di queste condizioni è rimessa temporaneamente, alle strutture sanitarie competenti in primo luogo, ed ai giudici in subordine, i quali decideranno sul fine-vita case by case.

Si potrebbe dire che questo testo così semplice abbia già portato con sé un’enorme ondata di innovazione nell’ideologia culturale avviluppata intorno al tema della libertà di scelta, e nel campo del diritto penale e costituzionale ma, tuttavia, si tratta soltanto di un monito, o meglio, di un “rinvio” alla futura elaborazione di una disciplina ad hoc della materia, oppure alla riforma della legislazione già esistente. Ora, si prospettano i più variegati scenari sul futuro di questa delicata tematica, ma le strade più verosimilmente percorribili appaiono due. In primo luogo, il Parlamento potrebbe emanare una nuova legge, definendo esaustivamente le ipotesi di non punibilità di chi agevoli al suicidio, in base alla sussistenza di talune condizioni impiantate sul dettame dalla storica nella decisione. Diversamente, nel caso in cui il legislatore dovesse serbare silenzio sulla questione, non si esclude che la stessa Corte Costituzionale possa in seguito dichiarare l’incostituzionalità, entro un certo grado, dell’art. 580 c.p.

[1] Per un’analisi più approfondita sulla vicenda si consiglia la lettura di Di Prisco A., “Combattere per morire. La questione giuridica dell’eutanasia”

[2] A chiarire il rapporto tra suicidio assistito (ossia aiuto al suicidio) ed eutanasia è stato il Comitato Nazionale per la Bioetica, il quale nel testo pubblicato il 18 luglio 2019 ha stabilito che: “Eutanasia è termine polisemico, […] in generale qui la intendiamo come l’atto con cui un medico o altra persona somministra farmaci su libera richiesta del soggetto consapevole e informato, con lo scopo di provocare intenzionalmente la morte immediata del richiedente. L’obiettivo dell’atto è anticipare la morte su richiesta al fine di togliere la sofferenza; in questo senso, è inquadrabile all’interno della fattispecie più generale dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.).” Diversamente, “Altra fattispecie è l’aiuto o l’assistenza al suicidio, che si distingue dall’eutanasia perché in questo caso è l’interessato che compie l’ultimo atto che provoca la sua morte, atto reso possibile grazie alla determinante collaborazione di un terzo, che può anche essere un medico, il quale prescrive e porge il prodotto letale nell’orizzonte di un certo spazio temporale e nel rispetto di rigide condizioni previste dal legislatore. Non mancano casi in cui la procedura si avvale di macchine che possono aiutare il paziente con ridotta capacità fisica ad assumere il prodotto letale predisposto (dal medico o da altri). Per lo più, l’aiuto al suicidio si realizza con l’assistenza del medico, del farmacista o dell’infermiere e all’interno di strutture di cura (aiuto al suicidio medicalizzato).”

[3] “L’indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e svuotamento della tutela penale della vita”, tratto da www.jus.unitn.it.

[4] “Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito”, Comitato Nazionale per la Bioetica, 18 luglio 2019

[5] “Suicidio assistito, cosa cambia con la sentenza della Consulta sul caso Dj Fabo-Cappato”, tratto da www.tg24.sky.it

[6] Per approfondire il tema del consenso informato, si rinvia a Di Guida P., “L’alleanza terapeutica medico-paziente: il consenso informato”

La decisione della Corte Costituzionale 25 settembre 2019

Fonte immagine: www.milano.corriere.it

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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