giovedì, Marzo 28, 2024
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Il TAR Campania sull’operato della Commissione Nazionale per la conferma in ruolo dei ricercatori

Il TAR Campania, lo scorso marzo, si è pronunciato[1] accogliendo il ricorso avanzato da un dottore di ricerca per l’annullamento del giudizio di inidoneità alla conferma in ruolo, espresso dalla Commissione giudicatrice all’uopo nominata.

Prendendo le mosse dalla disciplina del d.P.R. 382 del 1980[2], istitutivo della categoria dei ricercatori universitari di ruolo e applicabile al caso de quo, occorre chiarire che ai sensi dell’art. 31 del predetto decreto, l’avvio della procedura funzionale alla conferma in ruolo del ricercatore, è ancorata alla decorrenza del triennio dall’immissione in ruolo.

Invero, decorsi tre anni dall’immissione in ruolo, occorre sottoporre i ricercatori ad un giudizio di conferma ad opera di una Commissione Nazionale appositamente nominata, che si occupi di valutare l’attività scientifica e didattica integrativa svolta nel triennio dal ricercatore esaminando. Il lavoro della suddetta Commissione, avviene altresì sulla base di una motivata relazione resa dal Consiglio di facoltà o di dipartimento.

Se all’esito delle valutazioni il giudizio risulta favorevole, il ricercatore farà parte del novero dei ricercatori confermati; in caso contrario, il predetto iter potrà avere luogo una seconda volta – decorso un biennio – e, solo nell’ipotesi in cui anche il secondo giudizio abbia esito negativo, il ricercatore cesserà di appartenere al ruolo.

Nella fattispecie, il ricercatore aveva cominciato a prestare servizio presso la Seconda Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli” a far data dall’ottobre 2008 e, decorso nel 2011 il triennio sopracitato, il dottore sottoponeva al Consiglio di Facoltà la relazione sull’attività svolta nel periodo, ottenendo parere favorevole alla conferma nel ruolo di ricercatore.

Da prassi, nel dicembre 2011 veniva trasmessa la documentazione alla Commissione Nazionale costituita che, però, si esprimeva soltanto cinque anni dopo ed in senso negativo.

Successivamente, nel marzo 2017, l’Ateneo concedeva al dottore un biennio di proroga – funzionale alla conferma nel ruolo – a far data dal dicembre 2011 e fino al settembre 2013.

Ebbene, avverso il giudizio negativo della Commissione e la nota di riconoscimento della proroga ad opera dell’Università, proponeva ricorso il ricercatore, ritenendo illegittimo l’operato della Commissione.

Il Collegio, pur rilevando la carenza di rigidi termini predeterminati dalla normativa di riferimento per la conclusione dei lavori della Commissione, ha ritenuto che si trattasse, in ogni caso, di attività da svolgersi “entro un termine ragionevole e, comunque, congruo ad assicurare il rispetto degli interessi pubblici e privati implicati, conformemente alla ratio sottesa alla previsione sopra richiamata”.

Sotto il profilo della paventata illegittimità della procedura, il TAR ha specificato che il giudizio a cui è chiamata la Commissione si sostanzia nell’apprezzamento dell’attività svolta dal ricercatore, e non già in una rinnovazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso in una fase precedente. Pertanto, pur trattandosi di giudizi di tipo tecnico discrezionale, si rende necessario “il riscontro della sufficienza ed adeguatezza dell’elemento estrinseco della motivazione cui si associa l’esaustività della istruttoria svolta”, tanto più a fronte del precedente parere positivo reso dal Consiglio di Dipartimento.

In conclusione, ritenuto illegittimo l’operato della Commissione Nazionale, il Collegio ha annullato gli atti impugnati, accogliendo il ricorso.

[1] Tar Campania, sez. II, sentenza n. 2523 del 20 marzo 2018, pubblicata il 18 aprile 2018.

[2] La predetta disciplina è stata successivamente sostituita dalla legge 240 del 30 dicembre 2010, recante “norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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