giovedì, Marzo 28, 2024
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Il TAR Lazio sui rischi per la salute e l’ambiente dovuti all’uso dei telefoni mobili

Va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’ambiente, del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di provvedere, in attuazione di quanto disposto dall’art. 10 della legge n. 36/2001, ad adottare una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto la individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l’informazione dei rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi”.

Nell’ambito dell’ampio dibattito scientifico venutosi a creare sulla concreta ed effettiva possibilità che l’uso frequente dei telefoni mobili possa arrecare danno alla salute e all’ambiente, si è registrato anche l’intervento del legislatore italiano.

Ed invero,  già nel 2001 il legislatore era intervenuto prevedendo che “con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione[1]“, nonché prevedendo che “il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità (ora Ministro della salute, n.d.r.), dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione (ora Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n.d.r.), promuovano lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349. Tale intervento nacque verosimilmente dall’esigenza di fornire risposte chiare ai numerosi interrogativi che la società si era cominciata a porre all’esito di una capillare diffusione di nuovi strumenti tecnologici come, appunto, i telefoni mobili[2].

Il compito delle Amministrazioni sarebbe stato, pertanto, quello di fornire delle linee guida ai consociati sul corretto utilizzo di tali dispositivi al fine di evitare che gli stessi potessero creare danno per la salute e per l’ambiente. Ovviamente tale attività di indirizzo avrebbe dovuto avere delle basi e dei riscontri scientifici concreti ed effettivi.

Nonostante la specifica previsione normativa le Amministrazioni coinvolte sono rimaste inerti fino ad oggi senza adottare, né unilateralmente, né di concerto tra di loro, i decreti ministeriali concernenti le istruzioni per l’utilizzo degli apparecchi mobili e la campagna di informazione sui rischi connessi all’uso impropri dei telefoni mobili ai quali la norma di rango primario esplicitamente rinviava.

Alla luce del perdurante silenzio delle PA alcune società titolari di diritti c.d. diffusi quali la tutela dell’ambiente e della salute, hanno indirizzato numerose diffide ai Ministeri chiedendo l’adozione delle linee guida e delle campagne informative in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 della L. n. 36/2001, sopra citati.

L’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog ha addirittura proposto ricorso dinanzi al Tar Lazio avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di provvedere in merito all’adozione delle predette campagne informative e decreti ministeriali, inviata da quest’ultima ai Ministeri coinvolti in data 28 – 30 giugno 2017.

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 500 del 15.01.2019, unica nel suo genere, pur avendo dichiarato inammissibile in parte qua il ricorso, per difetto assoluto di giurisdizione, dovendo ritenersi che la mancata adozione del decreto ministeriale, di cui all’art. 12 della l. n. 36/2001, assuma rilevanza solo sul piano della responsabilità politica degli organi di governo e, comunque, non sia coercibile sul piano giuridico con il ricorso al rito del silenzio – inadempimento, ha condannato i Ministeri intimati ad adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l’informazione dei rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi.

In particolare, il giudice amministrativo, nella predetta pronuncia ha statuito che “nonostante il ragguardevole lasso di tempo intercorso, la preannunciata campagna informativa non risulta essere stata ancora attuata. Deve conseguentemente essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Ambiente, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di provvedere, in attuazione di quanto disposto dall’art. 10 della l. n. 36/2001, ad adottare una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto la individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l’informazione dei rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi. La predetta campagna di informazione e di educazione ambientale dovrà essere attuata nel termine di sei mesi dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei ad assicurare una diffusione capillare delle informazioni in essa contenute[3] .

La pronuncia del Tar Lazio si inserisce nel panorama giurisprudenziale esistente su tale materia come un elemento di concreta svolta, che nasce a seguito di alcune pronunce che hanno riconosciuto la presenza di un nesso causale tra l’uso improprio dei telefoni mobili e i danni per la salute e l’ambiente creando un generale “shock” tra la popolazione.

Si ricorda, infatti, come la Corte di Cassazione civile già nel 2012 aveva raggiunto la convinzione che sussistesse una «ragionevole certezza» (e non la semplice probabilità) dell’esistenza di un legame tra tumore e le radiazioni elettromagnetiche emesse dal cellulare[4].

Tale interpretazione è stata poi ripresa recentemente dal Tribunale civile di Ivrea che con una celebre sentenza del 30 marzo 2017, n. 96 ha riconosciuto al ricorrente, signor Romeo, un vitalizio perché “a causa della sua attività lavorativa di referente e coordinatore di altri dipendenti Telecom, ha utilizzato in maniera abnorme i telefoni cellulari“.  Nella citata sentenza i giudici di merito hanno pertanto stabilito che esisteva un nesso causale tra il tumore al cervello, benigno ma invalidante di cui è affetto l’uomo, e l’uso “abnorme” del telefono cellulare nel periodo compreso tra il 1995 e il 2010.

L’Associazione di categoria per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog ha proposto il ricorso dinanzi al Tar Lazio proprio alla luce di tali pronunce ed al fine di ottenere chiarezza in merito all’effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra l’uso improprio dei telefoni mobili e i danni alla salute ed all’ambiente. Chiarezza che, visto l’esito del giudizio, dovrà per forza essere resa dall’Amministrazione.

I Ministeri condannati e, segnatamente, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  della  Ricerca ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare, sembrerebbe che abbiano recepito con favore la decisione giurisdizionale, convinti della necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e di promuovere misure di prevenzione e che sarebbero già al lavoro per la costituzione di un tavolo congiunto che avrà la finalità di dare seguito a quanto deciso dai giudici amministrativi.

Bisognerà pertanto attendere il prossimo luglio 2019 per poter conoscere il contenuto della campagna informativa che i predetti dicasteri realizzeranno e, soprattutto, quali effettivi rischi per la salute e l’ambiente saranno ivi descritti come possibili conseguenza dell’uso scorretto dei telefoni mobili.

[1] Art. 12, comma 1, L. n. 36/2001 in dejure.it.

[2] Art. 10, L. n. 36/2001 in dejure.it

[3] cfr T.A.R. Roma – Lazio sez. III, 15/01/2019, ud. 13/11/2018, dep. 15/01/2019, n.500

[4] Con la sentenza n. 17438/2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’uso massiccio del cellulare, per parecchie ore al giorno, e per un lungo periodo di anni, possa avere “un ruolo almeno concausale” nella genesi di alcuni tumori dei nervi cranici. Gli Ermellini hanno precisato che gli studi indipendenti condotti tra il 2005 e il 2009, che hanno evidenziato un maggiore rischio di insorgenza di neoplasie negli utilizzatori ‘forti’ di telefonia mobile, sono, correttamente, stati considerati di “maggiore attendibilità” per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari”.

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