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Il vuoto del finito amore colmato dagli alimenti: un caso giurisprudenziale

A cura del dott. Vittorio Aloi

1.Un caso giurisprudenziale: Cass.civ. Sez I, 14/08/2020 n.17173.

Il  28 novembre 2013, il Tribunale di Imperia pronunciava, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto tra due coniugi. Con successiva sentenza definitiva n. 138/2015, il Tribunale di Imperia poneva a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile nella misura di Euro 150,00 mensili, da adeguarsi automaticamente in base agli indici Istat.

In accoglimento del gravame proposto dal marito, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 95/2015, revocava l’assegno divorzile liquidato dal Tribunale a favore della moglie, che condannava al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. La Corte territoriale, pur constatando una situazione reddituale del marito superiore a quella della moglie, accertava che, nondimeno, quest’ultima non era affatto priva dei mezzi di sussistenza, essendo titolare di un’attività lavorativa in proprio, nonché proprietaria di un immobile e di un’autovettura. La Corte accertava, altresì, che il matrimonio aveva avuto una breve durata (circa tre anni), e che non era stata neppure “acclarata alcuna specifica entità di apporto, personale ed economico, fornito dalla moglie durante il matrimonio”.[1]

La moglie quindi ricorre in cassazione avverso tale sentenza proponendo due motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3. (Il terzo motivo ci porta nella dimensione dell’errore attinente alla formulazione del giudizio. Questo accade innanzitutto per l’interpretazione e l’applicazione della legge e del diritto sostanziale, […] “violazione” e “falsa applicazione” sono le due possibili manifestazioni di questo tipo di errore. Si può dire, che con violazione ci si riferisce all’erronea interpretazione della norma, intesa come l’erronea ricostruzione della fattispecie astratta, mentre con falsa applicazione ci si riferisce all’inesatta applicazione della norma ai fatti rilevanti nel caso considerato[2]), la ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte d’appello non abbia accertato, ai sensi della L.1 dicembre 1970, n.885, art. 5, come modificato dalla  L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, quale fosse l’effettivo tenore di vita mantenuto dalla coppia in costanza di matrimonio. La moglie lamenta poi che il giudice del gravame non abbia tenuto conto che nel rapporto di coniugio “fosse insorta in capo alla moglie l’aspettativa della futura acquisizione di un reddito sempre più elevato” e che quindi abbia omesso la comparazione tra le “condizioni della richiedente all’epoca del rapporto di coniugio e la situazione successiva alla disgregazione familiare”[3]. La ricorrente, altresì, afferma che la Corte avrebbe erroneamente valutato elementi rilevanti nella sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio.

  1. Commento 

La ricorrente con il primo motivo, si duole innanzitutto che il giudice del merito non abbia accertato quale fosse l’effettivo tenore di vita mantenuto dalla coppia in costanza di matrimonio.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza divenuta celeberrima (11 Luglio 2018, n.18287), rivede la funzione dell’assegno divorzile, condividendo l’orientamento giurisprudenziale dell’abbandono del criterio tradizionale del tenore di vita matrimoniale; le SS.UU. hanno infatti affermato che all’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

La legge n. 898 del 1970, art.5, comma 6, regolamenta il riconoscimento dell’assegno di divorzio, disciplinando  che il tribunale, nel rispetto dei criteri della suddetta norma, accerti l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Nel caso di specie, come riporta la sentenza, la Corte d’appello ha accertato che la moglie avesse un’attività imprenditoriale, inoltre il giudice del merito ha accertato che la ricorrente è divenuta proprietaria di un immobile e che il matrimonio fosse durato circa tre anni e che “non risulta accertato alcuno specifico apporto della istante alla formazione del patrimonio familiare”[4]. Da ciò si può dedurre che tali statuizioni siano conformi alla norma della L. n. 898 del 1970, art.5 ed al recente indirizzo nomofilattico. Per tali ragioni il motivo è infondato.

La moglie lamenta altresì la valutazione dei fatti, operata dal giudice di merito.

In sede di legittimità è preclusa la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito, in quanto si realizzerebbe “una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”[5]. Per tale ragione il motivo è inammissibile.

La ricorrente con il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma1, n.3.

A differenza dell’appello, il ricorso per cassazione si presenta come una tecnica specifica di impugnazione a critica vincolata, cioè limitata solo per determinati motivi, rigorosamente disciplinati dal codice di rito (art.360 c.p.c).

Per le ragioni esposte la censura è inammissibile, in quanto la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c e 116 c.p.c. non configura una violazione di legge ma presenta un vizio per errore di fatto, poiché la valutazione delle prove opera mediante il libero convincimento del giudice di merito, ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c la censura doveva essere mossa nei limiti consentiti dal comma 1 n. 5 e non dal comma 1 n.3.

  1. L’assegno divorzio: gli ultimi orientamenti giurisprudenziali

Con la sentenza di divorzio il Tribunale può disporre l’obbligo per un coniuge di corrispondere all’altro un assegno periodico (di regola mensile). L’assegno divorzile è stato oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali.

La sentenza n.11504/2017 ha profondamente mutato l’interpretazione dell’art.5, comma6, L.n. 898 del 1970  riconoscendo solamente al coniuge divorziato in stato di bisogno un assegno alimentare, contrapponendosi al consolidato orientamento che riconosceva al coniuge divorziato il diritto ad un assegno determinato sulla base del tenore di vita coniugale. Tale nuovo orientamento è stato oggetto di diverse contestazioni, in primo luogo la concezione del matrimonio quale istituto ormai privo del passato valore, ridotto ad un rapporto che è possibile sciogliere con una semplice dichiarazione delle parti all’ufficiale dello stato civile. Ma soprattutto è stata contestata la conseguente deduzione che nessuna rilevanza e nessun riferimento può essere fatto alla pregressa vita coniugale, avendo il divorzio posto fine al matrimonio ed essendo quindi i coniugi divenuti due estranei. Le sentenze del 2017 avevano in tal modo ignorato il valore morale e sociale del matrimonio; “pur se risolubile il matrimonio è un vincolo sul quale i coniugi costruiscono il progetto della loro vita, e la vita vissuta nell’attuazione di questo progetto è una realtà esistenziale che il divorzio, consensuale o giudiziale, non cancella. Questa realtà non è cancellata perché il progetto di vita comune che i coniugi hanno vissuto, divenendo l’uno parte dell’esistenza dell’altro, rende doveroso il loro reciproco aiuto pur dopo lo scioglimento del vincolo”[6].

La Cassazione a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto interpretativo vertente sui presupposti di attribuzione dell’assegno divorzile ha deliberato  mediante la sentenza Cass. Sez. U. 11/07/2018, n. 18287. Gli Ermellini con tale sentenza, abbandonano l’orientamento che riconosceva al coniugedivorziato il diritto ad un assegno determinato sulla base del tenore di vita coniugale, ma dichiarano che l’assegno divorzile ha funzione “perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio”.  La tutela del coniuge divorziato, precisa la sentenza, deve esplicarsi “in chiave perequativa alle situazioni […] caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali […] dettate […] da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”[7]. Specifica ulteriormente la sentenza che “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo – compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economiche-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”[8].

La determinazione dell’assegno di divorzio, non deve essere diretta a garantire il medesimo tenore di vita beneficiato nel corso del matrimonio, ma deve tendere ad un equo riequilibrio delle condizioni dei coniugi divorziati che salvaguardi, per quanto possibile, il coniuge debole dal degrado esistenziale conseguente allo scioglimento del matrimonio mediante la valutazione dei fattori indicati dalla legge e dalla sentenza, e cioè accertare la disparità delle posizioni economiche delle parti quale viene a crearsi a seguito del divorzio. Tale disparità dovrà poi essere via via riequilibrata avendo riguardo, come prevede l’attuale testo della norma sul divorzio, alle condizioni dei coniugi, occorre ulteriormente tener conto, aggiunge la sentenza, delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate. Necessita inoltre valutare la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso e le concrete possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro, attesa anche l’età della persona. Il principio di diritto formulato dalla sentenza evidenzia infine il fattore della durata del matrimonio, tanto più si è protratta nel tempo la condivisione della vita coniugale, tanto più doveroso è non abbandonare il coniuge debole al degrado esistenziale conseguente allo scioglimento del matrimonio.[9]

Con una recente pronuncia, peraltro, la Corte di Cassazione (Cass., sez. I, ord. 14 febbraio 2019 n. 4523) ha confermato l’attribuzione di un assegno divorzile all’ex moglie, tenendo conto anche del tenore di vita, se pur bilanciato con tutti gli altri criteri indicati nell’art. 5 della legge sul divorzio. La Corte afferma, che alla luce delle condizioni personali della moglie, prossima ai sessanta anni e priva di attività lavorativa e di altre fonti di reddito, ella ha diritto all’assegno non godendo di alcun reddito e comunque di un reddito adeguato al tenore di vita elevato avuto durante il matrimonio.

  1. Conclusioni

Alla luce dei diversi orientamenti, vista la diversità delle valutazioni espresse, risulta assolutamente necessario conferire un’interpretazione univoca al matrimonio; per tale ragione, se il matrimonio viene inteso come l’atto mediante il quale viene fondata la società coniugale, bisognerà attribuire all’assegno divorzile il valore di assegno alimentare, se viceversa, oltre ad un significato giuridico, gli si riconosce un significato sociale e morale, bisognerà tenere conto, ai fini dell’attribuzione dell’assegno, anche della vita pregressa dei coniugi.

 

[1]  Cass.Civ. n. 17173/2020.

[2]Sassani B., Lineamenti del processo civile italiano, VII edizione,Giuffrè,2019.

[3]Cass.civ. n.17173/2020.

[4]Cass.civ. n.17173/2020.

[5]Cass.civ. n.17173/2020.

[6]Bianca C.M., Le Sezioni Unite sull’assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale, 2018.

[7]Cass. S.U. n.18287/2018.

[8]Cass. S.U. n.18287/2018.

[9]Bianca C.M., Le Sezioni Unite sull’assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale, 2018.

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