martedì, Ottobre 8, 2024
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Contrasto all’immigrazione clandestina: il caso El Dridi e i suoi sviluppi

Sono trascorsi quasi sette anni dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE sul caso El Dridi, ma il tema dell’immigrazione è quanto mai attuale. Nella sentenza del 28 Aprile 2011[1] è stato evidenziato il contrasto tra la Direttiva rimpatri (2008/115/CE)[2] e la normativa nazionale che prevedeva la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, in caso di inottemperanza all’ ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro (ex art.14 co.5.ter del T.U. Immigrazione)[3].

Il procedimento a quo concerneva un cittadino algerino, Hassen El Dridi, entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno, che era stato condannato in primo grado a un anno di reclusione per il delitto di cui all’art. 14 co. 5ter T.U. Immigrazione – introdotto dalla cd. Bossi-Fini, legge n. 189/2002[4]– per non avere ottemperato all’ordine di allontanamento emesso nel maggio 2010 sulla base di un decreto prefettizio di espulsione. La Corte d’Appello di Trento, investita dell’impugnazione contro la sentenza di condanna, aveva quindi chiesto alla Corte di Giustizia di valutare se l’incriminazione italiana fosse compatibile con gli articoli 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE, i quali disciplinano presupposti, modalità e limiti del trattenimento dello straniero in appositi centri di permanenza temporanea durante la procedura amministrativa di rimpatrio.

I giudici di Lussemburgo hanno enunciato il seguente principio relativo all’incidenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri: essi non possono legiferare in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare quest’ultima del suo effetto utile’’. Ne consegue che qualora l’effetto utile sia reso vano dalla normativa interna, il giudice italiano dovrà disapplicarla.

In particolare, la Direttiva rimpatri si propone di contemperare l’efficacia delle procedure di rimpatrio e la tutela dei diritti fondamentali dello straniero, in primis la libertà personale. A tal fine, la Corte ha precisato che il ricorso alla misura del trattenimento – ossia alla “misura più restrittiva della libertà che la direttiva consente nell’ambito di una procedura di allontanamento coattivo” – è regolamentato in maniera stringente, “segnatamente allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi”. Viene quindi sottolineato (§ 43) come la fissazione di un termine di durata massima inderogabile del trattenimento abbia “lo scopo di limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo’’. La Corte osservava che l’art. 8 § 4 della Direttiva consente allo Stato di adottare tutte le misure coercitive indispensabili per eseguire la decisione di rimpatrio mediante l’allontanamento dello straniero, anche quelle di carattere penale, “atte segnatamente a dissuadere tali cittadini dal soggiornare illegalmente nel territorio di detti Stati” (§ 52). Il trattenimento, tuttavia, è ben diverso dalle pene della reclusione e dell’arresto, previste dalla disciplina interna, e non garantiscono l’effetto utile di tutela dei diritti fondamentali. Di conseguenza, gli Stati membri non possono introdurre una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, co. 5ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale” (§ 58).

La pena detentiva in effetti, oltre a compromettere la salvaguardia dei diritti fondamentali dei singoli, conduce al risultato di ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio, così compromettendo la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva, ovvero l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (§ 59).

Il giudice del rinvio – “incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia” – dovrà quindi “disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo”, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte che ha avuto origine con il noto caso Simmenthal (§ 61).

La sentenza El Dridi ha prodotto effetti sull’articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo n. 286/98 portando, di fatto, all’abolizione del reato. A seguito di tale pronuncia, il legislatore italiano ha quindi provveduto a sostituire la pena detentiva con una sanzione pecuniaria per tutte le fattispecie di ingresso e soggiorno irregolare, fatta eccezione per l’ipotesi di reingresso irregolare, tuttora punita con la reclusione da 1 a 4 anni (ex art 13 T.U. Immigrazione). Di conseguenza, la normativa è stata modificata con il decreto legge n. 89/2011 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”, convertito in Legge n. 129/2011.

Anche a distanza di anni, la pronuncia di Lussemburgo continua ad esercitare un forte impatto nell’ambito dell’ordinamento interno ed infatti la Corte di cassazione, I sezione penale, con la sentenza n. 22120/2016, ha chiarito che la “sostanziale valutazione di incompatibilità della norma incriminatrice interna con la disciplina Ue produce effetti simili alla abolitio criminis”. La Suprema Corte, proprio in virtù del precedente giurisprudenziale, ha accolto il ricorso del Procuratore generale della Repubblica di Perugia, il quale chiedeva l’annullamento della condanna di un cittadino del Marocco condannato a un anno di reclusione per aver violato l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato dopo l’adozione di un decreto di espulsione. E’ stato pertanto ribadito il principio secondo cui lo stato di clandestinità non è reato, ciò significa che lo straniero irregolare non rischia l’arresto ma solo una sanzione amministrativa.

[1] Corte di Giustizia UE, Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2011 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-61/11

[2]

[3] http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm

[4] http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm

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