venerdì, Aprile 19, 2024
Diritto e Impresa

Incentivi all’imprenditoria giovanile e non? Parliamo della società a responsabilità limitata semplificata.

La disciplina della società a responsabilità limitata si è di recente arricchita con l’introduzione della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), disciplinata dall’art. 2463 bis c.c., introdotto con l’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 rubricato “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. A ciò si aggiunga che il nostro legislatore, con l’emanazione dell’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, aveva introdotto un ulteriore genus di società a responsabilità limitata denominato società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.); tuttavia con L. 9 agosto 2013, n. 99, la voluntas legislatoris si è orientata nel senso dell’abrogazione dell’art. 44, co. 1,2,3 e 4, del D.L.22 giugno 2012, n. 83, di fatto espungendo dal nostro ordinamento la s.r.l.c.r.

L’abrogazione della s.r.l.c.r. deve ritenersi la fisiologica conseguenza delle modifiche apportate alla disciplina della s.r.l.s., oggetto di una profonda ristrutturazione nei suoi elementi distintivi. Preliminarmente si deve osservare che non si trattava (per le s.r.l.c.r.) e non si tratta, per le s.r.l.s., di ulteriori tipi societari, ma di società che mutuano la loro disciplina, per quanto non espressamente previsto, da quella della s.r.l. Il punto di tangenza sicuramente sta nella responsabilità limitata, nella così detta autonomia patrimoniale perfetta esistendo una reciproca insensibilità tra il patrimonio dell’ente e i patrimoni dei singoli associati: è solo la società, in quanto soggetto autonomo di diritto, a rispondere delle obbligazioni sociali. Si badi, inoltre, che per ciò che concerne lo strumento genetico attraverso cui si pone in essere la prima fase della fattispecie costitutiva, al pari delle s.r.l. anche le s.r.l.s. possono essere costituite con contratto o atto unilaterale ma, occorre specificare, solo da persone fisiche. A tal proposito per le s.r.l.s. era previsto un limite di età: la costituzione di detto modello societario era precluso agli over 35 e a ciò, peraltro, si ricollegava il divieto di cessione delle quote a persone di età superiore ai 35 anni. Ora, invece, la s.r.l.s. può essere costituita da qualsiasi persona fisica, a prescindere dal requisito dell’età anagrafica, di qui l’eliminazione del modello della s.r.l.c.r., vista la sostanziale equiparazione strutturale tra i due modelli che trovavano appunto il loro tratto distintivo più pregnante nel requisito anagrafico, costituendo la s.r.l.c.r. “l’alternativa” per gli over 35.

A ciò si aggiunga che è stato abolito anche l’obbligo che imponeva di nominare gli amministratori tra i soci, caratteristica peculiare delle s.r.l.s. che costituiva un ulteriore discrimen con la disciplina delle s.r.l.c.r. Dunque, per il tramite della L. 9 agosto 2013, n. 99 si è ottenuta una “fusione” delle due varianti ed una effettiva semplificazione della normativa.

Attualmente, caratteristiche peculiari della s.r.l.s., così come enucleabili dal dettato dell’art. 2463 bis cc, sono:

– La sostanziale assenza del minimo di capitale sociale, atteso che l’ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro.

Il capitale sociale deve essere sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione e, a differenza di quanto previsto per le s.r.l., non sono ammessi conferimenti in natura, per cui il conferimento deve farsi in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo.

  • L’assenza di autonomia statutaria, di fatti, l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico notarile, deve conformarsi al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia le cui clausole sono inderogabili e deve contenere la denominazione comprendente l’aggettivo semplificata;
  • L’esenzione dal pagamento degli onorari notarili, dell’imposta di bollo, e dei diritti camerali.

Dunque, per l’avvio della società non sono previste spese notarili, quindi, per la redazione dell’atto costituivo il notaio controlla la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege senza chiedere onorari ed entro 20 giorni deposita l’atto presso l’ufficio del Registro delle Imprese, adempimento cui segue l’acquisto della personalità giuridica dell’ente.

Nel quadro così delineato, tuttavia, la funzione della s.r.l.s. è stata sostanzialmente circoscritta, in considerazione del fatto che nel ricordato intervento legislativo del 2013 è stata introdotta una previsione che, modificando la disciplina delle s.r.l. ordinarie, consente alle medesime di fissare un capitale minimo in misura inferiore a 10.000 euro.

Ora, all’art. 2463 cc, si legge: “L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione”.

Ecco, dunque, che anche per le “classiche” s.r.l. si può fissare un capitale sociale inferiore a 10.000 euro che può variare da 1 euro a 9.999 euro, con conferimenti in denaro da versare all’organo amministrativo. Quindi, se gli imprenditori decidessero di optare per le s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro, sicuramente sfuggirebbero al limite dell’assenza di autonomia statutaria proprio delle s.r.l.s. a cui si aggiunge, peraltro, la previsione per cui i soci debbano essere necessariamente persone fisiche, ma in tal caso la somma da dedurre dagli utili netti per formare la riserva prevista dall’art. 2430 cc, dovrà essere pari ad almeno un quinto degli utili stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di 10.000 euro.

Si badi, inoltre, che le agevolazioni fiscali con riguardo all’esenzione dal pagamento di diritto di bollo e di segreteria, sia la gratuità dell’intervento del notaio in fase di costituzione rimangono caratteristiche proprie delle sole s.r.l.s., la scelta legislativa, infatti,da un lato risponde alla finalità di abbattere i costi di avvio delle nuove imprese semplificate e, dall’altro, ha come presupposto quello di ridurre quanto più possibile la prestazione professionale del notaio al solo controllo di legalità, proprio attraverso il ricorso ad un modulo.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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