giovedì, Aprile 18, 2024
Labourdì

Infortunio in itinere: una maggiore tutela per il lavoratore che va a lavoro in bici

Tanto per i lavoratori dell’industria, tanto per quelli dell’agricoltura, la legge dispone che il diritto delle prestazioni previdenziali sorga “in tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni” (artt. 2 e 210, D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, detto TU).

Le maggiori discussioni in materia hanno riguardato, in dottrina[ 1 ], il significato del requisito dell’occasione di lavoro, e cioè della relazione che deve intercorrere fra l’attività lavorativa e l’infortunio affinché vi possa avere luogo all’erogazione della prestazione previdenziale.
Nel tempo si sono susseguite una pluralità di orientamenti finalizzati a voler meglio definire il concetto di occasione di lavoro; oggi si può affermare che questa si realizzi tutte le volte che lo svolgimento di un’attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisca l’occasione dell’infortunio, e cioè che ne abbia determinato l’esposizione del soggetto (lavoratore) al rischio del suo verificarsi, determinando in tal modo un nesso eziologico[ 2 ] tra evento lesivo e lavoro.

Tale concezione dell’occasione di lavoro pone importanti riflessioni in termini di infortunio in itinere, cioè che vi sia la possibilità di ritenere indennizzabili alcuni casi di infortunio che hanno colpito il soggetto protetto (lavoratore) durante il percorso seguito per recarsi dall’abitazione al lavoro, o viceversa.
L’inserimento dell’infortunio in itinere tra le tutele assicurative previste ed apprestate dall’INAIL. è avvenuto con il d.Lgs. n. 38 del 2000, in particolar modo all’art. 12.
In tal modo, la tutela infortunistica si estende agli infortuni intercorsi durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; a quelli occorsi durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora il datore di lavoro non abbia predisposto un servizio di mensa in azienda, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (art. 2, co.3 e 5, art. 210, co. 5, TU).
Si ritiene indennizzabile l’infortunio occorso nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro (o viceversa), sia che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzi pubblici o con un mezzo personale, purché esso si renda necessario per la distanza eccessiva o per l’assenza di trasporto pubblico, anche considerando l’esigenza di garantire al lavoratore il tempo adeguato alla vita di relazione e alle esigenze familiari.
L’aspetto maggiormente rilevante, che dunque caratterizza l’infortunio in itinere, riguarda la possibilità che l’infortunio possa essere indennizzato quando derivi da eventi che solo indirettamente presentano il requisito dell’occasione di lavoro, ma che in realtà sono determinati, come si è avuto modo di vedere, dal cd. rischio della strada.

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 Il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
 Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
 I mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
 I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
 La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga[ 3 ].

Un’importante (recentissima) sentenza che deve essere trattata è quella della Corte di Cassazione, ordinanza n. 21516[ 4 ], nella quale si ricava che costituisce infortunio in itinere, quindi indennizzabile, quell’infortunio occorso al lavoratore a seguito di un sinistro in bicicletta mentre questo si reca dalla sua abitazione al luogo di lavoro.
L’ordinanza in questione riguardava, nello specifico, una situazione nella quale la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore che aveva chiesto la condanna dell’INAIL e il conseguente riconoscimento dell’indennizzo per la menomazione dell’8% provocata dall’infortunio occorsogli mentre si stava recando in bicicletta al lavoro[ 5].
I giudici hanno condiviso, in tale situazione, il principio di diritto secondo cui “l’uso della bicicletta privata per il tragitto “luogo di lavoro- abitazione” può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo”[ 6 ].
Come si evince, dunque, rimane escluso solo il rischio elettivo, cioè quello estraneo all’attività lavorativa, derivante da una scelta arbitraria del lavoratore dipendente che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni personali, “una situazione diversa da quella ad essa inerente”[ 7 ].

Tale interpretazione coincide con quanto stabilito dalla normativa integrativa dell’art. 210, del TU, entrata in vigore successivamente alle vicende oggetto di causa, secondo cui “l’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato” (art. 5, co. 5, Legge n. 221 del 2015).
In riferimento a ciò, l’uso del velocipede deve intendersi sempre necessitato per i positivi riflessi ambientali, nonché deve ritenersi consentito per motivi sociali e familiari.
In un contesto come quello attuale, in cui l’utilizzo di mezzi non a motore inquinante (come per l’appunto, la bicicletta, sia essa tradizionale o elettrica) è sempre vivamente consigliato, non solo per i momenti di svago, ma anche e soprattutto per raggiungere l’attività lavorativa, la pronuncia giurisprudenziale sopra citata rappresenta un ulteriore passo in avanti al fine di garantire una sempre maggiore tutela del lavoratore che fa utilizzo di mezzi diversi dall’automobile.

Questa sentenza, dunque, si pone sulla scia del cd. collegato ambientale[ 8 ], nel quale si è attuato un importante sistema e programma nazionale per la mobilità sostenibile, con l’importante fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, di aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, nonché di ridurre al minimo l’uso individuale dell’automobile privata e (naturalmente) il contenimento del traffico.

Le città italiane stanno percorrendo l’arduo percorso di trasformare le città in un “paradiso” per l’utilizzo delle biciclette (sulla scia di altri stati, quali Olanda o Danimarca, dove l’utilizzo è decisamente più massiccio), e di conseguenza è importante che tutto l’ordinamento, anche quello lavoristico- previdenziale, si adegui a tale mutamento.
Da tale pronuncia si evince come la tutela dell’ambiente stia assumendo un ruolo determinante in molteplici aspetti delle relazioni economico sociali, comprese quelli inerenti l’attività lavorativa ed rapporto di lavoro.
A tal fine, dunque, si può dire che è indennizzabile, da parte dell’INAIL, l’infortunio occorso dal lavoratore che si reca dalla propria abitazione al luogo in cui si svolge l’attività lavorativa, purché però vengano rispettati i canoni già citati in merito al rischio elettivo, e quindi dell’eventuale colpa del lavoratore.
La copertura assicurativa dei lavoratori contro gli infortuni si è, nel tempo, particolarmente ampliata, venendo così ad estendersi temporalmente dal momento stesso in cui il lavoratore esce di casa (per recarsi a lavoro), fino al momento in cui esso rientra, facendo comprendere anche fattori dannosi ed imprevedibili[ 9 ], sempre non dipendenti dalla condotta volontaria del lavoratore.
Il testo integrale della sentenza trattata è disponibile in nota[ 10 ].

[ 1 ] Cinelli M., Diritto della previdenza sociale, Edizione 2016.
[ 2 ] Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 4716, 21 Luglio 1988.
[ 3 ] Sito I.N.A.I.L.
[ 4 ] Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 21516, 31 Agosto 2018.
[ 5 ] Precedentemente, il riconoscimento dell’infortunio era stato negato dalla Corte d’appello, in quanto i giudici avevano ritenuto l’uso del mezzo privato (bicicletta) non necessitato, anche a fronte delle condizioni fisiche del lavoratore che gli rendevano la deambulazione faticosa, disagevole e scarsamente tollerata. La Corte d’appello territoriale di Bologna era arrivata alla conclusione che l’uso del mezzo privato “risultava solo ed esclusivamente corrispondente ad aspettative che (…) non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività”.
[ 6 ] Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 21516, 31 Agosto 2018.
[ 7 ] Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.7313, 13 Aprile 2016.
[ 8 ] Legge 28 Dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
[ 9 ] Persiani M., D’Onghia M., Fondamenti di diritto della Previdenza Sociale, Edizione 2017.
[ 10 ] http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180831/snciv@sL0@a2018@n21516@tO.clean.pdf

Nella foto: Fausto Coppi e Gino Bartali – Tour de France 1952 “Il passaggio della borraccia”

Andrea Polizzese

Praticante Consulente del Lavoro in attesa di abilitazione professionale, appassionato studioso di Diritto del Lavoro e Diritto della Sicurezza Sociale. Laureato Magistrale presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, corso di Laurea "Analisi e Gestione dei Sistemi Organizzativi" (Organizzazione e Mutamento Sociale, LM-63).

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