venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Inosservanza delle misure di sicurezza detentive: art. 214 c.p.

Le misure di sicurezza previste dal sistema penale, sono provvedimenti adottati per diverse finalità: rieducative, terapeutiche, risocializzanti, disposte nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza si dividono in misure di sicurezza patrimoniali, e misure di sicurezza personali. Le prime incidono sul patrimonio di un soggetto, quelle personali invece limitano la libertà personale del soggetto. [1]

L’art. 214 cp rubricato: “inosservanza delle misure di sicurezza detentive, recita quanto segue: “Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario in un una casa di cura e di custodia.”

Dunque l’inosservanza volontaria da parte del soggetto sottoposto a misura di sicurezza detentiva ha delle conseguenze vigorose e comporta un’interruzione dell’esecuzione della misura di sicurezza. Una volta ripresa l’esecuzione, il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere ex novo e non viene computato il periodo di internamento già decorso. Si tratta di una sorta di “punizione” per chi sottoposto ad una misura di sicurezza, irrogata in ragione della pericolosità sociale, si sottrae ad essa.[2]

L’art. 214 cp rappresenta l’unica disposizione veramente punitiva tra quelle inerenti alle misure di sicurezza. La durata minima della misura di sicurezza ricomincia a decorrere dal momento in cui viene disposta nuovamente la sua esecuzione. Occorre però considerare che l’art. 214 c.p.  si differenzia dalle ipotesi previste dall’art. 385 c.p., che disciplina l’evasione, tale norma opera quando un soggetto è detenuto o si trova in stato di arresto.

La portata afflittiva dell’art. 214 c.p. trova un temperamento per le persone ricoverate in manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia. In questi casi non trova applicazione l’art. 214, poichè i soggetti infermi di mente o con problemi di dipendenze da alcol o stupefacenti, sono privi di totale capacità di intendere e di volere, anche in merito alla volontaria sottrazione delle misure di sicurezza. [3]

Per i minorenni, il D.P.R.488 del 1988 intitolato “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” stabilisce che le disposizioni in esso contenute si osservano nei procedimenti a carico di minorenni. Si applicano le norme del codice di procedura penale, per tutte le ipotesi non espressamente previste. La nuova disciplina introdotta dall’art. 36 comma 2 DPR n. 448, 22 settembre 1988,  in coerenza con le finalità rieducative e le esigenze psicologiche dei minori, implica che per questi soggetti non si applichi più l’art.214 c. p.

Dunque i minori, che si sottraggono o contravvengono alla misura di sicurezza o alla sua disciplina, sono sottoposti alla specifica sanzione prevista dall’art.22 comma 4 del decreto summenzionato.  In particolare il D.P.R. stabilisce che per i minori si applicano: la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario. Il legislatore ha cercato di non mutarne gli aspetti sostanziali rispetto alle disposizioni applicabili ai maggiori di età, bensì di ridisciplinarne gli aspetti esecutivi, adattandoli alle esigenze educative del minore. [4]

Il codice di procedura penale prevedeva che i minorenni fossero sottoposti al ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario. La Corte Costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, in quanto una misura detentiva, prevista e disciplinata per adulti e minori, non è compatibile con le peculiari esigenze di tutela dei minori imposte dai principi costituzionali e dalle norme internazionali. La Corte di Cassazione ha  ritenuto applicabile ai minori non imputabili per vizio totale di mente e socialmente pericolosi il riformatorio giudiziario da eseguire nelle forme del collocamento in comunità. Il minore di quattordici anni con vizio parziale di mente per malattia o cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti, può invece essere assegnato ad una casa di cura, sul presupposto che tale disposizione appare più adeguata. [5]

La misura di sicurezza si identifica come un provvedimento obbligatorio e autoritario, irrigato per far fronte alla pericolosità sociale di un soggetto. La persona che volontariamente si sottrae viene “punito” dal legislatore. Questa è dunque la ratio alla base dell’art. 214 cp, disposizione considerata secondo alcuni orientamenti troppo repressiva e punitiva.

FONTI:

[1]Misure di sicurezza,  www.wikipedia.org

[2] Art. 214 c.p., Codice penale esplicato, Edizioni giuridiche Simone, XI edizione 2015

[3] Art. 214 c.p. ( R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938) Inosservanza delle misure di sicurezza detentive, www.brocardi.it  

[4] Il sistema di giustizia minorile e il minore autore del reato, 2001, www.giustizia.it

[5] Corte Costituzionale, sent. n.324 del 14 luglio 1998

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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