venerdì, Aprile 19, 2024
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Insider trading – abuso di informazioni privilegiate e normativa vigente

In qualche serie tv ambientata in America, probabilmente in un legal drama, ossia in film con sullo sfondo l’ambiente forense a stelle e strisce, quasi tutti hanno udito almeno una volta l’espressione insider trading. Il presente articolo si propone di sceverare la normativa nazionale vigente in materia, toccando i punti salienti e prefissandosi di edurre il lettore sulle dinamiche di un argomento così spesso richiamato nel mondo della finanza, delle banche e dei mercati.

Partiamo col dire che per insider trading si intende l’utilizzo di informazioni privilegiate al fine di implementare operazioni sul mercato, che siano di acquisto o vendita di titoli azionari, di obbligazioni o di crediti. L’utilizzo delle seguenti informazioni acquisisce rilevanza penale qualora le stesse siano state ricevute dal soggetto che ricopra una determinata posizione, la quale gli consente di arrivare prima di quanto non arrivino i concorrenti che attingono fonti solo e soltanto dal pubblico dominio.

In soldoni, quando si utilizzano informazioni privilegiate non ancora rese pubbliche, ottenute grazie ad una posizione che si ricopre, concernenti direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e quando tali notizie, se rese pubbliche, sono potenzialmente idonee ad influire in modo sensibile sul mercato, la fattispecie potrebbe assumere connotati di una azione criminosa.

Come è ben possibile immaginare, le speciali situazioni soggettive sono tassativamente indicate dalla legge.

Rientrano tra queste: l’essere membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente di strumenti finanziari, la partecipazione al capitale dell’emittente o l’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione, di una funzione anche pubblica o di un ufficio.

Introdotta per sommi capi la fattispecie generale cerchiamo di indagare quale sia la normativa atta ad arginare tale fenomeno reo di minare in maniera pregiudizievole la posizione di parità degli operatori economici, la trasparenza dei mercati e la fiducia degli investitori. Innanzitutto è doveroso chiarire ogni dubbio rispetto a reati che possono erroneamente essere accostati all’insider trading. Esempio classico è l’aggiotaggio, tecnicamente manipolazione del mercato. I punti di contatto con quanto da noi trattato sono molteplici, ma non è propriamente un qualcosa di analogo.

Per il reato di manipolazione del mercato è punito chiunque, al fine di causare turbamenti al mercato interno o al valore delle merci, pubblica o divulga notizie false, esagerate o tendenziose. Dunque nulla a che vedere con la figura dell’insider, il quale come dicevamo intanto è punito in quanto riceve notizie per una determinata posizione soggettiva coperta. A riprova di quanto affermato il reato di abuso di informazioni privilegiate non può essere commesso da chi abbia conoscenza dell’informazione privilegiata per ragioni diverse da quelle designate dalla legge, come nell’ipotesi di colui che accede alla notizia per caso fortuito, ovvero per rapporti di convivenza, parentela o amicizia con l’insider primario.

Non è inoltre passibile di reato lo sfruttamento di voci prive di un qualsiasi riscontro, essendo previsto che le notizie debbano avere contenuto circostanziato e specifico. Al fine di rendere più che mai deterrente la pena è prevista nella attuale normativa, accessoriamente alla detenzione per la maggior parte dei casi, la sanzione amministrativa. In limitatissimi e residuali circostanze ha luogo la sola sanzione amministrativa, ad esempio nei casi di condotte colpose.

Qui di seguito viene riportato l’art.181 TUF, il quale chiarifica cosa debba intendersi, come testé riportato, per informazione privilegiata: […] si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

All’art.184 dello stesso Testo Unico sulla Finanza viene invece precisato cosa debba intendersi per abuso di informazioni privilegiate:  […] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

  1. a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente od indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  2. b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
  3. c) raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).(*fattispecie della quale abbiamo già visto trattando dei casi ai quali consegue la sola sanzione amministrativa)»

Per eventuali approfondimenti sulla materia si rimanda alla disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate contenuta nel decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che ha recepito, tramite la legge comunitaria del 2004, le indicazioni contenute nella norma europea.

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