sabato, Aprile 20, 2024
Criminal & Compliance

Interesse e vantaggio: la Corte di Cassazione ritorna sui criteri per attribuire il reato all’ente

  1. Profili nuovi, definizioni vecchie: sull’interesse e il vantaggio.

Sono ormai passati vent’anni da quando il legislatore, scardinando il principio del societas delinquere non potest, ha introdotto la responsabilità da reato delle persone giuridiche mediante il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale nuova forma di responsabilità, se da un lato ha dato adito a dibattute questioni dottrinali circa la natura della responsabilità, se amministrativa, penale ovvero un tertium genus, da un punto di vista della prassi applicativa delle singole Procure della Repubblica o dei Tribunali non riesce ancora a trovare applicazione in maniera completa. Rari sono infatti, rispetto alle possibili applicazioni, i procedimenti penali che vedono coinvolti società ed enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonostante il legislatore abbia anche in tempi molto recenti provveduto ad ampliare il novero dei reati presupposto[1]. Invero sul punto, all’art. 5 D.Lgs. 231/01, vengono enunciati i criteri per attribuire l’illecito all’ente, stabilendo che sia necessario che questo sia commesso nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica.

L’interesse è elemento caratterizzante della condotta del soggetto agente connotato da una chiara indole soggettiva, che riguarda quindi la volontà ed è suscettibile di una valutazione ex ante. Il concetto di interesse indica genericamente una connessione teleologica tra il reato e il risultato che attraverso il medesimo ci si propone di conseguire; a questo proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione[2] ha affermato che: “In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all’«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito”.

Il vantaggio invece va necessariamente rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l’ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita[3]. Per una parte della dottrina i due termini sono riconducibili ad un unico aspetto, inteso come il conseguimento da parte dell’ente di un interesse collegato alla condotta dell’autore del reato.

Sul punto si è anche recentemente espressa la Corte di Cassazione[4] affermando che: “Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell’avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lg. n. 231 del 2001 da parte dell’ente, anche quando non sia possibile determinare l’effettivo interesse da esso vantato ex ante rispetto alla consumazione dell’illecito, purché il reato non sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. (Fattispecie in cui, a fronte della corruzione intercorsa tra il pubblico agente e l’amministratore di una società interessata all’ampliamento di una discarica dalla medesima gestita, veniva riconosciuto il vantaggio, comportante la responsabilità ex d.lg. n.231 del 2001, anche nei confronti di una terza società che interveniva creando la provvista di denaro in favore del privato corruttore, in tal modo beneficiando – mediante contratti stipulati dopo la consumazione del reato – dell’attività di smaltimento dei rifiuti presso la suddetta discarica)”.

Delineata la nozione di interesse o vantaggio restano da esaminare i criteri di imputazione soggettiva. All’interno di questi la prima situazione prospettata dal legislatore e fortunatamente rara, riguarda il caso di un ente intrinsecamente illecito cioè quando il suo solo ed unico fine è quello di commettere reati. Di più ampia frequenza appare il caso in cui la commissione di reati faccia parte di una diffusa politica aziendale insieme ad attività legali; in tal caso si configura un crimine nel negozio. Da qui discende la terza ipotesi cioè che la società, nell’ottica tipicamente aziendale del bilanciamento dei costi e dei benefici, considera probabile il compimento di eventi dannosi derivanti dalle scelte e decisioni effettuate. Da ultimo il fatto che la mala gestio e la conseguente commissione di reati derivi da una concreta e sistematica disorganizzazione aziendale e societaria. In ogni caso il vincolo che deve sempre sussistere, che si pone come nucleo fondante la responsabilità delle società, è tra il reato commesso e il comportamento dell’ente inteso come condotta antigiuridica di un soggetto apicale o di uno sottoposto a vigilanza e controllo[5].

  1. La problematica dei reati colposi.

Evidenziati in tal senso i presupposi oggettivi e soggetti per poter attribuire l’illecito all’ente, bisogna necessariamente effettuare una distinzione dei reati presupposto in base all’elemento soggettivo. Con riferimento ai reati dolosi alcuni autori hanno ritenuto che l’interesse implichi la sola finalizzazione del reato alla utilità anche economica per l’ente; si è infatti evidenziato che non rilevano le soggettive intenzioni o rappresentazioni dell’agente, poiché se l’interesse coincidesse con la finalità perseguita dall’autore tale requisito si sostanzierebbe in un dolo specifico riguardante la sfera soggettiva della persona fisica[6]. Si è perciò concluso che non può prescindersi da una caratterizzazione del criterio di imputazione ex art. 5, in chiave oggettiva, nel senso cioè che l’illecito compiuto dall’autore individuale deve collocarsi in una prospettiva funzionale, di gestione degli interessi e di promozione delle attività che definiscono e circoscrivono il profilo di soggettività dell’ente collettivo[7]. Se dunque il legislatore ha delineato in maniera precisa i criteri per attribuire la responsabilità da reato all’ente, emergono alcune criticità se si prende in considerazione la disposizione di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/01. Come noto tale articolo disciplina i reati colposi commessi in violazione delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, per la loro intrinseca natura, hanno fatto scaturire in dottrina e in giurisprudenza forti dubbi sulla materiale possibilità di coordinare l’intenzione dell’ente con quei reati caratterizzati da colpa; una parte della dottrina ha infatti ritenuto che il requisito oggettivo di cui all’art. 5, c. 1, D.Lgs. 231/01 non sia compatibile con i reati colposi.

La nozione di interesse è, in tal caso, da ricondurre alla condotta inosservante e non al reato considerato nel proprio complesso, ossia completo di evento naturalistico. Altri autori[8] hanno giudicato una simile ricostruzione inammissibile in via esegetica trattandosi di un’interpretazione praeter legem, che entra in rotta di collisione con il divieto di analogia in malam partem. È stato in tale senso auspicato in tempi brevi un intervento correttivo o sostitutivo del legislatore, anche in considerazione del fatto che in giurisprudenza prevale una lettura conservativa[9]. Una parte della dottrina[10] ha invece sostenuto una lettura correttiva dell’art. 5 D.Lgs. 231/01, ammettendo che l’interesse può essere correlato anche ai reati colposi, rapportando il criterio non all’evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto, così spostando il termine di riferimento dell’interesse sulla condotta costitutiva del reato. Tuttavia tale criterio, inteso in senso soggettivo, si  pone  in  frizione  con  la  colpa incosciente, la quale si caratterizza ontologicamente per il fatto che il soggetto non si rende conto di potere, con il proprio comportamento, ledere o porre in pericolo beni giuridici altrui[11]. In una prospettiva de iure condendo, si è quindi auspicato un intervento correttivo-chiarificatore del legislatore: in particolare richiedere che il reato colposo sia commesso nello svolgimento dell’attività della persona giuridica e magari specificare anche che  ciò  deve avvenire  con  inosservanza  delle  disposizioni  pertinenti  a  tale attività[12]. Si  è ritenuto  che  una  simile  presa  di  posizione potrebbe dirimere le questione di compatibilità con la struttura dei reati presupposto di natura colposa e, in più, ancorare la responsabilità della persona giuridica a un requisito ipotizzabile anche qualora la società abbia ottenuto un pregiudizio economico dalla commissione dell’illecito[13].

Se dunque nessuna criticità è stata mai rilevata in relazione all’ontologico legame che intercorre tra i concetti di interesse e di vantaggio e i reati presupposto di natura dolosa, non si è giunti alle stesse pacifiche conclusioni in riferimento ai reati colposi. Mentre infatti nessun problema si poneva riguardo i reati colposi di mera condotta che, consistendo nella violazione di regole cautelari ben possono comportare un risparmio di spesa per l’ente, nei reati colposi di evento, la sua realizzazione può avere conseguenze negative per l’ente in termini di costi economici. Risulterebbe a ben vedere contraddittorio considerare un fatto non voluto per definizione, perché colposo, posto in essere per il perseguimento dell’interesse della persona giuridica. La dottrina, nonostante la scelta legislativa che ha imposto di ripensare le relazioni con i criteri di imputazione soggettiva, ha costantemente affermato l’incompatibilità tra i criteri di imputazione oggettiva e i reati colposi, mentre la giurisprudenza propende per la compatibilità di tali criteri con i delitti colposi di evento, stabilendo come l’accertamento debba essere condotto non in relazione all’evento dannoso, ma alla condotta colposa che lo ha determinato. In questo modo si riconduce ad unità il sistema e si rende effettiva l’operatività della responsabilità degli enti anche in relazione ai delitti colposi di evento, evitando il vanificarsi della scelta legislativa di punire la criminalità d’impresa a tutto tondo[14].

Infine il concetto di interesse potrebbe essere, anche per i reati dolosi come già per i colposi, disancorato da ogni considerazione rispetto all’evento per concentrarsi sulle sole modalità della condotta: laddove quelle realmente prodromiche allo specifico fatto reato siano state resistite in termini organizzativi dall’ente con leale attitudine di prevenzione, si potrebbe assumere che l’ente abbia dimostrato di non avere un interesse in quel comportamento.

  1. Nuovi segnali sul rapporto tra interesse e reati colposi.

Come spesso accade, una nuova interpretazione circa il rapporto tra interesse e reati colposi è arrivata dalla giurisprudenza di legittimità che recentemente si è espressa sul punto[15]. Il caso trae origine dal ricorso per cassazione presentato dai difensori dell’imputato persona fisica e delle società contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la decisione del giudice di prime cure, per il reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Parimenti la società era stata riconosciuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, c. 1, lett. a) e 25-septies, c. 3, D.Lgs. 231/01 e, previa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 12, c. 2, del medesimo decreto, era stata condannata al pagamento della sanzione amministrativa di euro 12.900,00.

Con il primo motivo di gravame l’imputato ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il datore di lavoro non abbia valutato il rischio di infortunio derivante dalle possibili interferenze tra i conducenti dei carrelli elevatori e gli addetti allo scarico del materiale, omettendo altresì di predisporre le opportune cautele. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 43 e 590 c.p.., 63 e 64 D.Lgs n. 81/08, nonché il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto le misure individuate dagli ispettori della ASL preferibili a quelle individuate dalla società.

Il ricorso proposto dall’ente, invece, ha interessato un unico motivo, con cui veniva dedotta la violazione dell’art. 5, lett. b), D.Lgs 231/01 e il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la condotta omissiva addebitata al datore di lavoro sia stata posta in essere nell’interesse e a vantaggio della società.

Preliminarmente la Corte di Cassazione rileva l’infondatezza del ricorso presentato dall’imputato, mentre meritevole di accoglimento quello della società. In particolare i giudici di legittimità rilevano, richiamando recenti orientamenti, che la nozione di interesse o vantaggio debba essere rapportata, nel delitti colposi, non all’evento, ma alla condotta. Ed infatti i due criteri si esplicano, per quanto attiene l’interesse, qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara nello stabilire che: “L’interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l’intento del reo di arrecare un beneficio all’ente mediante la commissione del reato. Per questo, l’interesse è indagabile solamente ex ante ed è del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il profitto sperato. Ebbene, è evidente che, nei reati colposi d’evento, affinché l’interesse per l’ente sussista, sarà certamente necessaria la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l’ente (vale a dire un risparmio di spesa). […] Diversamente deve ragionarsi con riferimento al vantaggio. Esso è criterio oggettivo, legato all’effettiva realizzazione di un profitto in capo all’ente quale conseguenza della commissione del reato. Per questo deve essere analizzato, a differenza dell’interesse, ex post. Chiaramente, come si è detto, nei reati colposi si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta. La condotta, nei reati colposi d’evento contro la vita e l’incolumità personale commessi sul lavoro, è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, ed è dunque in riferimento ad essa che bisognerà indagare se, ex post, l’ente abbia ottenuto un vantaggio di carattere economico”. Parimenti la Suprema Corte si è interrogata sul collegamento tra l’azione umana e la responsabilità dell’ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza in modo da evitare che l’affermazione della responsabilità dell’ente consegua automaticamente; ed in tal senso sono escluse dal novero delle condotte a tal fine rilevanti quelle sostenute da coscienza e volontà, ma non anche dall’elemento della intenzionalità.

Ed allora partendo da tale assioma la Corte ha ritenuto che: “Ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell’effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio (consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare, anche, dall’omissione di una singola cautela e anche dalla conseguente mera riduzione dei tempi di lavorazione) non desumibile, sic et simpliciter, dall’omessa adozione della misura di prevenzione dovuta. In altri termini laddove non vi sia la prova – desumibile anche dalla sistematica sottovalutazione dei rischi – che l’omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, risulti, invece, l’occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendosi escludere il requisito dell’interesse, deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio, che può alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività, e la motivazione della sentenza che riconosca tale vantaggio deve dare adeguatamente conto delle prove, anche per presunzioni, dalle quali lo ha desunto”.

Appare quindi evidente, per la Suprema Corte, che la sentenza del giudice di prime cure, confermata dalla Corte d’Appello, risulti non sorretta da adeguata motivazione sia per non avere argomentato, quanto alla ritenuta sussistenza del criterio obiettivo di imputazione, ravvisato dalla Corte territoriale nel vantaggio derivante dalla commissione del reato, sia per non avere in alcun modo valutato la consistenza del vantaggio, nel caso di specie derivante dall’omissione di una singola misura di prevenzione e non dalla sistematica violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Di particolare interesse è il fatto che, nel rinviare la decisione ad altra sezione della Corte d’Appello fiorentina, la Corte stabilisce i criteri che dovranno essere verificati quali: “Il giudice del rinvio, nell’esaminare se il reato può ritenersi commesso nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente, dovrà valutare l’omessa adozione della cautela nell’ambito della complessiva condotta tenuta dalla società in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e alla luce della censura di apoditticità dell’affermazione secondo cui la mancata predisposizione di percorsi obbligati avrebbe velocizzato i tempi e i ritmi del ciclo produttivo, nonché delle altre deduzioni svolte nell’atto di appello relative: all’avvenuta nomina, da parte dell’ente, di un consulente al fine della predisposizione del documento di valutazione dei rischi, con sopportazione dei relativi costi; alla contemplazione, da parte di tale documento, del rischio di investimento dei pedoni da parte dei carrelli elevatori e di specifiche misure per prevenirlo; all’insussistenza di un risparmio di spesa connesso all’omessa previsione ed esecuzione della cautela omessa, stante il compenso comunque corrisposto al consulente e il costo limitato dell’esecuzione delle misure di prevenzione omesse; alla conseguente riconducibilità dell’omissione della cautela a una sottovalutazione del rischio, oppure ad un erronea considerazione dell’adeguatezza delle misure di prevenzione previste nel documento di valutazione dei rischi”.

  1. Brevi note conclusive.

La questione circa la responsabilità delle persone giuridiche, a vent’anni di distanza dall’introduzione del D.Lgs. 231/01, è foriera di interessati e quanto mai innovative interpretazioni. Se dunque, di fatto, i giudici di legittimità rimarcano la necessità di rinvenire un collegamento tra l’azione umana e la responsabilità dell’ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza, evidenziano contestualmente che l’art. 25-septies d.lgs 231/01 non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati, né tale connotato è imposto dalla necessità di rinvenire un collegamento tra l’azione umana e la responsabilità dell’ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza. Il vero fulcro innovativo della pronuncia in esame è che per il riconoscimento del vantaggio occorre che venga concretamente provata la scelta aziendale di prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori; prova che non può essere ritenuta sussistente in automatico quale conseguenza dall’omessa adozione della misura di prevenzione dovuta. Al fine quindi di attribuire l’illecito all’ente, occorre che vi sia la prova – desumibile anche dalla sistematica sottovalutazione dei rischi – che l’omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa e che venga provata la sussistenza del requisito del vantaggio, alternativamente esplicabile in un apprezzabile risparmio di spesa o in un aumento della produttività.

La strada è tracciata, all’interprete percorrerla.

La sentenza è qui disponibile Cass.pen., sez. VI, 08.06.21, n. 22256.

L’immagine è tratta da pixabay.

[1] Non si può non evidenziare che con il D.L. 14 luglio 2020, n. 75, che ha recepito la Direttiva UE 2017/1371 c.d. direttiva Pif, sono stati introdotti nell’alveo dei delitti presupposto, i reati doganali e con la L. 19 dicembre 2019, n. 157 i reati tributari . Notevoli modifiche hanno poi subito i reati contro la Pubblica amministrazione ad opera della L. 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. Spazzacorrotti; è stato poi introdotto il nuovo reato di frode nelle pubbliche forniture D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. Si evidenzia infine anche l’introduzione del delitto di frode in competizioni sportive e l’esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa ad opera della L. 3 maggio 2019, n. 39.
[2] Cass.pen., SS.UU., 24.04.14, n. 38343.
[3] F. Martin, Il patteggiamento dell’ente: profili applicativi nel caso Mose, in Rivista231, 3/2019.
[4] Cass.pen., sez. VI,19.01.21, n. 15543.
[5] G. Catanzaro, Brevi considerazioni sull’interesse e il vantaggio dell’ente in materia di delitti colposi, in Filodiritto, 29.02.16
[6] D. Pulitanò, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 424; F. Vignoli, Societas puniri potest: profili critici di un’autonoma responsabilità dell’ente collettivo, in Dir. pen. proc., 2004, p. 909.
[7] G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, 160; M. Guernelli, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Studium iuris, 2002, 290
[8] G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione, in DPC, 28.10.12.
[9] E. Amati, La responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, in Ius17@unibo.it, 2011, 3, 162; A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile «per definizione» la persona giuridica?, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, 1953; G. Catalano, C. Giuntelli, Interesse e/o vantaggio dell’ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi), in Resp. amm. soc. enti, 2012, 1, 91; T. E. Epidendio, G. Piffer, La responsabilità degli enti per reati colposi, in AA.VV., D. lgs. 231 dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi ,in Soc., 2011, suppl. al n. 12, 45 ss.; S. M. Corso, Codice della responsabilità «da reato» degli enti, Torino, 2012, 64.
[10] A. SALVATORE, nota a Trib. Novara, g.u.p., 26 ottobre 2010, in Resp. amm. soc. enti, 2012, 1, 183.
[11] G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019.
[12] Cfr. il documento elaborato dalle Camere Penali, Commissione d. lgs. 231/2001, art. 5 comma 1 d. lgs. 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse.
[13] G. De Simone, Op. cit., 42.
[14] R. Di Pietro, Interesse e vantaggio nei reati ambientali colposi, in Mondo231, 20.04.20.
[15] Cass.pen., sez. VI, 08.06.21, n. 22256.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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