martedì, Aprile 16, 2024
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Interpello: novità e chiarimenti

L’interpello, introdotto dall’art.11 dello Statuto del contribuente (l .n. 212/2000), è un istituto che permette al cittadino, prima di porre in essere un comportamento fiscalmente rilevante, di rivolgere un quesito all’Amministrazione Finanziaria per ottenere chiarimenti e pareri in ordine a diverse operazioni rispetto alle quali sussistono dubbi di carattere normativo,applicativo od interpretativo delle disposizioni tributarie.

Lo strumento quindi fornisce la possibilità al contribuente di “dialogare” con l’amministrazione, sciogliendo i numerosi nodi di una normativa tributaria spesso ostica e lacunosa e permettendo al cittadino di conoscere in anticipo il comportamento dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui, a seguito dell’operazione effettuata, dovesse esservi un controllo fiscale.

L’istanza di interpello, che può essere presentata sia dal contribuente stesso che dal sostituto d’imposta, deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di elementi essenziali:

  • dati identificativi dell’istante e dell’eventuale rappresentante legale,
  • indicazione del domicilio e dei recapiti (compresi quelli telematici) dove l’amministrazione potrà inviare la risposta e le eventuali comunicazioni,
  • indicazione della tipologia di interpello tra quelle previste dalla legge,
  • descrizione dettagliata della fattispecie per cui si richiede la pronuncia dell’amministrazione ed esposizione delle norme di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione,
  • soluzione proposta (esposta in modo chiaro e non equivoco),
  • sottoscrizione dell’istante.

Inoltre, chiarisce il legislatore, l’istanza dovrà essere presentata prima dello scadere dei termini per l’assolvimento degli obblighi fiscali connessi alla materia oggetto del quesito esposto all’amministrazione.

Il d.lgs 156/2015, recependo alcuni principi della cd.”Riforma fiscale” (l. n. 23/2014) ha modificato l’art.11 dello statuto del contribuente, apportando significative modifiche allo strumento dell’interpello che, a partire dal 1 gennaio 2016,  si divide in quattro tipologie:

  • Interpello ordinario (art. 11 lett. a 212/2000):

permette di richiedere all’amministrazione fiscale un parere circa la corretta qualificazione giuridica di fattispecie che presentano oggettivi margini di incertezza (interpello qualificatorio) o delucidazioni in relazione all’applicazione di determinate disposizioni tributarie (interpello interpretativo);

  • Interpello probatorio (art. 11 lett.b l.212/2000):

consente al contribuente che intende accedere a particolari regimi fiscali di chiedere all’amministrazione un parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’applicazione del regime e l’idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine;

  • Interpello antiabuso (art. 11 lett. c l.212/2000):

fornisce la possibilità all’istante di richiedere un parere all’Agenzia delle Entrate circa la natura abusiva di atti, negozi ed operazioni anche tra loro connesse ricadenti in ogni settore impositivo;

  • Interpello disapplicativo (art. 11 co.2 212/2000):

è l’unica tipologia di interpello obbligatorio e permette al contribuente di richiedere la disapplicazione di norme che, emanate allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano o escludono deduzioni,detrazioni e crediti d’imposta. L’istante deve dimostrare che tali effetti elusivi non possono verificarsi in relazione alla propria fattispecie.

 

La risposta dell’amministrazione, resa in forma scritta e motivata, dovrà giungere entro 120 giorni (90 giorni per l’interpello ordinario) dalla presentazione dell’istanza, salva la possibilità di richiedere al contribuente, nel caso in cui gli elementi forniti non siano sufficienti ai fini della formazione del parere, un’integrazione della documentazione. In questo ultimo caso il parere dovrà essere reso entro 60 giorni dalla ricezione degli elementi documentali integrativi.

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia pervenuta la risposta dell’amministrazione, si intende, in virtù del meccanismo del “silenzio-assenso”(valido per ogni tipologia di interpello), condivisa la soluzione esposta dal contribuente nell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate è tenuta a dichiarare l’inammissibilità, negando il parere allorquando:

  • l’istanza manca degli elementi identificativi della fattispecie e del contribuente;
  • l’istanza è presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento degli obblighi tributari connessi al caso concreto;
  • mancano elementi di oggettiva incertezza;
  • vengono reiterate questioni sulle quali l’amministrazione si è già pronunciata, salva la presenza di nuovi elementi;
  • il contribuente non provvede all’integrazione della documentazione richiesta;
  • le istanze vertono su materie oggetto di speciali discipline legislative in materia di accordo preventivo (art. 31-ter d.p.r. 600/1973) o di interpello richiesto in regime di adempimento collaborativo;
  • l’istanza ha ad oggetto una fattispecie per la quale è già stata avviata un’attività di controllo e l’istante ne è a conoscenza.

L’interpello si configura quale strumento volto ad incentivare un rapporto di collaborazione tra contribuente ed amministrazione , in ottica tesa alla chiarezza ed alla trasparenza, come si evince anche dalla recente introduzione (ad opera dell’art.6 co.2 del d.lgs. 128/2015) dell’interpello abbreviato e preventivo, strumento interlocutorio predisposto per le imprese che rientreranno nel regime di adempimento collaborativo e che permetterà a queste ultime di ottenere risposte certe in tempi brevi anche al fine di deflazionare la mole di controversie tributarie e facilitarne la rapida risoluzione.

Rossana Grauso

Studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" e tesista in diritto finanziario, è socia di Elsa Napoli. Appassionata di tributaristica e diritto del lavoro, prende parte al progetto "Ius in Itinere" a giugno 2016, divenendone nel gennaio 2017 responsabile dell'area di diritto tributario e diritto del lavoro. Dall'ottobre 2017 è collaboratore editoriale per AITRA - Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione. Nel futuro, un master in fiscalità d'impresa e contrattualistica internazionale. Email: rossana.grauso@iusinitinere.it

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