venerdì, Marzo 29, 2024
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Investire i propri soldi: meglio depositi bancari o obbligazioni?

I depositi e le obbligazioni sono due modalità per mezzo delle quali le banche, che sono collettori di risparmio, provvedono a raccogliere il risparmio tra il pubblico. Nondimeno esistono delle forti differenze tra i due istituiti giuridici che si manifestano tanto dalla prospettiva degli istituti di credito, quanto da quella dei risparmiatori-investitori. E’ bene precisare che in questo articolo non si avrà alcuna pretesa di esaustività, preferendo cogliere solo aspetti la cui conoscenza risulti essenziale al lettore.

Sotto il primo profilo, assumendo come angolo d’osservazione quello delle banche, i depositi bancari e le obbligazioni, pur essendo ambedue operazioni passive, differiscono sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Infatti, l’emissione di obbligazioni non è appannaggio esclusivo delle banche, potendo qualsiasi attività d’impresa svolta in forma collettiva emettere titoli di credito di tal fatta; al contrario il deposito bancario è un contratto tipico che si rivolge solo alle banche (una parziale deroga è data ravvisarla nel deposito postale).

Con riguardo all’elemento strutturale di tali strumenti è da evidenziare la peculiare connotazione delle obbligazioni bancarie rispetto al deposito bancario. Difatti mentre quest’ultimo è rimesso all’autonomia privata quanto alla determinazione dell’assetto di interessi tra le parti coinvolte (per quanto marginale l’autonomia privata risulti in relazione ai contratti bancari in generale, poiché trattasi di contratti standardizzati secondo le regole dell’ABI cui il cliente difficilmente può apportare modifiche), le obbligazioni debbono essere emesse entro rigidi limiti legislativi quanto al taglio minimo (non inferiore a diecimila euro), al rimborso non prima di un certo periodo di tempo trascorso dalla data di collocamento (variabile fra i diciotto ed i ventiquattro mesi), durata minima pari a trentasei mesi.

Una disciplina vincolistica, insomma, in coerenza con un livello minimo di garanzia finanziaria ed economica che le imprese creditizie sono tenute a garantire, a tacer del fatto che ineriscono alla categorie delle obbligazioni anche altri strumenti di raccolta di risparmio quali gli strumenti ibridi di patrimonializzazione o le obbligazioni subordinate, che nonostante il nome presentano un regime affatto peculiare.

Per i piccoli e grandi risparmiatori è fondamentale capire le differenze in termini di profittabilità che queste “due vie” presentano. Anzitutto, le obbligazioni sono considerate dal legislatore come “prodotti finanziari” (art.1.1 lett. u. t.u.f.), mentre analoga qualificazione non spetta ai depositi, talché solo per le prime valgono le norme concernenti la prestazione di servizi di investimento e quelle dell’offerta al pubblico per prodotti finanziari, con rinuncia per i deposti di garanzia informative importanti. In secundis, per i depositi è riconosciuto di regola uno ius variandi unilaterale che la banca può esercitare sulle condizioni del contratto, per le obbligazioni, pur non esistendo un’assemblea degli obbligazionisti (si veda art.18 t.u.b. che deroga all’art. 2415 c.c.) che possa deliberare in ordine alla modifica delle condizioni del prestito, non sono ammesse modifiche unilaterali dell’assetto di interessi divisato dalle parti a meno che non vi sia nel prestito una esplicita previsione a riguardo, fermo restando che la giurisprudenza considera invalida la previsione di modifica ex latere debitoris sui tassi di interesse.

A ciò si aggiunga il diverso regime nella fase patologica: dall’un canto, le obbligazioni sono rinvenibili fra gli strumenti finanziari soggetti a conversione in capitale a causa del bail-in, a fortiori se si tratta di obbligazioni subordinate, dall’altro i depositi ne sono esclusi per una somma pari a centomila euro, garantiti da un fondo ad hoc.

Passando a considerazioni più strettamente economiche, se è vero che l’investitore razionale ambisce a massimizzare il suo profitto, non va sottaciuto la diversità circa il tasso di interesse previsto per i due mezzi di raccolta di capitale. Tendenzialmente, gli interessi saranno più elevati per le obbligazioni, la cui causa sottostante è quella del mutuo, e più blandi per il deposito, che ha una funzione composita non risolubile nel solo investimento.

Quest’ultima constatazione è corroborata dalla disciplina giuridica del deposito ed in special modo della possibilità per i depositi su conto corrente o a risparmio sia di compiere operazioni quali prelievi ad nutum (salvo per i depositi vincolati di dover osservare certi termini per i prelievi) o atti di disposizione delle somme depositate, sia di rimpinguare liberamente il conto, qualora si volesse invece aumentare la somma data a prestito tramite obbligazioni si dovrebbero acquistare altri titoli di massa alle condizioni di mercato (non necessariamente uguali, perciò, a quelle originarie). I depositi sono, dunque, a differenza delle obbligazioni una modalità alternativa di tesoreggiamento della moneta.

Angelo D'Onofrio

Angelo D'Onofrio è uno studente di giurisprudenza iscritto al IV anno all'Università Federico II di Napoli. Ha partecipato alla NMCC Elsa tenutasi a Perugia nel 2016 , alla NMCC Elsa in diritto penale tenutasi a Napoli nel 2017 ed alla Local Moot Court Elsa in diritto privato a Napoli , vincitore del premio miglior oratore in quest'ultima . Vanta, inoltre, una partecipazione alla National Negotiation di Elsa a Siena. Attualmente sta lavorando ad un LRG in diritto bancario dal titolo " Il nuovo diritto societario della crisi dell'impresa bancaria. Profili di specialità rispetto al diritto comune " .

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