martedì, Aprile 16, 2024
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IPTV e streaming illegale: to pay or not to pay, il dilemma “pezzotto”

  1. Introduzione 2. Una TV tante possibilità 3. Cos’è l’IPTV  3.1. Differenze rispetto al sistema OTT  3.2. Le liste IPTV  4. L’utilizzo illegale: il “pezzotto”  4.1. Il Card Sharing  5. «Dura lex, sed lex»  5.1. Il precedente della Corte di Cassazione: i rischi dell’utente  5.2. “Professione” pirata: i rischi del mestiere  6. Introduzione alla responsabilità del provider nel caso di pirateria online  7. Accesso ad un contenuto non appartenente a pay-tv

 

1. Introduzione

«Ho messo Sky». «Ma quello legale o quello abusivo?». La pluralità di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Postale ormai ci hanno tolto “il gusto del mistero” che caratterizzava il giro d’affari che ruota intorno al noto “pezzotto” ed a grandi linee ormai tutti siamo al corrente dell’esistenza di questo fenomeno. Basti pensare ai recenti interventi che hanno interessato il gruppo Sky. Spesso testate giornalistiche importanti hanno ribadito che si è iniziato a perseguire anche l’utente finale di questo pseudo-servizio illegale[1], in aggiunta quindi, a chi già in passato veniva perseguito, il c.d. pirata. L’erroneità in queste affermazioni è profondamente fuorviante e spesso analizzando il fenomeno, ci si è dovuti scontrare con una realtà che vede molti degli utenti che vi aderiscono completamente ignari delle conseguenze giuridiche che ne potrebbero derivare. Se anche nove volte su dieci è andata bene, forse è il caso di chiarire cosa si rischia quell’unica volta in cui davvero tutto potrebbe andare male. Questo articolo si propone di fare un po’ di chiarezza e restituire una descrizione della piaga dilagante del pezzotto più fedele alla realtà.

 

2. Una TV tante possibilità

Il concetto di TV concepito venti anni fa è profondamente diverso dal concetto di TV che si ha oggi. Si parla di TV tradizionale riferendosi ad un’architettura lineare in cui il funzionamento avviene attraverso un intermediario. In particolare, le società televisive che offrono servizi fanno sì che gli utenti finali possano guardare soltanto i contenuti trasmessi in uno specifico momento, determinati secondo il metodo classico top-down.

La presenza di fornitori intermediari e delle loro infrastrutture nel garantire l’offerta di contenuti si mantiene come condizione necessaria anche nella TV satellitare e nella IPTV. Un importante passo verso un cambiamento più radicale invece è stato compiuto con la più recente tecnologia OTT, “Over The Top”, in grado di rivoluzionare l’intero sistema.[2]

 

3. Che cos’è l’IPTV?

L’IPTV, acronimo di Internet Protocol Television, nasce grazie al miglioramento della larghezza di banda delle connessioni Internet e dal passaggio dagli standard ISDN agli standard DSL, ponendosi senza dubbio come concorrente della TV tradizionale. L’offerta televisiva risulta fortemente ampliata. Il concetto di base è lo streaming[3], ovverosia il flusso di bit digitali contenenti tra le altre cose informazioni video/audio. Più nel dettaglio, si tratta di una tecnologia o meglio, di un sistema di distribuzione di servizi audiovisivi che utilizza uno specifico protocollo di trasmissione, quello di internet, e che presenta un’architettura di rete specifica. Di regola, si appoggia a reti di comunicazione elettronica fissa a banda larga o ultra-larga (ne è un esempio la fibra ottica). Il flusso di dati viene trasmesso da una sorgente ad una o anche più destinazioni tramite rete telematica per poi essere riprodotto in tempo reale o su richiesta. Inoltre, si tratta di tecnologie e di protocolli che consentono di gestire l’eventuale congestionamento del traffico dati sulla rete e di allocare in maniera ottimale le risorse a disposizione agendo sul bit rate della trasmissione. Esistono diversi gruppi nei quali è possibile distinguere i servizi di IPTV[4]:

  • Televisione in diretta: con un grado variabile di interattività relativo all’attuale programma TV;
  • Catch-up TV: rende possibile la riproduzione di un programma già trasmesso in precedenza;
  • Start-over TV: consente la riproduzione del programma TV corrente dall’inizio;
  • Video on demand (VOD): si può accedere ad un catalogo di video non relativo alla corrente programmazione TV.

I servizi audiovisivi possono essere distribuiti in multicast (per più utenti), in unicast (totalmente interattivi a richiesta) e http (architettura tipica client-server con buffering)[5]. Nei sistemi più tradizionali di IPTV, c.d. “fully managed”, l’accesso dell’utente al sistema di content delivery è controllato e gestito da un operatore. La modalità con cui l’offerta di servizi di IPTV si sviluppa è invece definita “triple play”, poiché si fonda sull’associazione di servizi audiovisivi a servizi di accesso a internet e di telefonia. Si deduce che anche nel caso di questa televisione via Internet rimane necessaria la presenza nel sistema di un intermediario[6].

Da ultimo, pur riconoscendo la ricchezza dell’offerta, la IPTV rimane un sistema chiuso ed in generale il numero dei contenuti è limitato, offrendo solo una selezione di titoli VoD pre-filtrati. Da un punto di vista pratico, si può citare la piattaforma televisiva italiana a pagamento SKY come uno dei principali fornitori di IPTV; una televisione fondata su internet e che funziona attraverso dispositivi proprietari, quali ad esempio set-top box e ricevitori.

3.1 Differenze rispetto al sistema OTT

È bene distinguere l’IPTV dal sistema OTT. Acronimo di Over the Top, si tratta di una forma di distribuzione audiovisiva più recente e rivoluzionaria: servizi di streaming on demand a pagamento quali quelli offerti da Netflix o Amazon Prime Video. L’accesso all’offerta dei contenuti avviene attraverso una connessione Internet a banda larga e ciò senza che su tale offerta i fornitori abbiano alcuna influenza. Una tra le principali differenze rispetto all’IPTV è quindi l’indipendenza dai fornitori e dalle infrastrutture. Sarà necessario disporre di una rete internet ed installare l’applicazione del provider OTT per poi essere liberi di usufruire dello streaming del contenuto che si intende guardare senza essere condizionati da orari o dalla fruizione in uno spazio specifico. Una seconda differenza è data dal diverso numero di contenuti messi a disposizione rispetto alle IPTV: i cataloghi di contenuti disponibili nei servizi OTT sono molto più ampi. Da un punto di vista tecnico, necessaria per guardare uno dei contenuti disponibili in streaming è la ricezione dei dati in pacchetti IP: la loro trasmissione avviene attraverso l’infrastruttura del provider Internet che funge da mero strumento finalizzato a tal scopo. Non è più necessario un dispositivo specifico come mezzo di ricezione: tablet, laptop, computer o SmartTv andranno più che bene. Nel caso della SmartTV in particolare, qualora le specifiche della TV non risultassero idonee per l’installazione delle applicazioni OTT, sarà possibile risolvere il problema accedendovi tramite stick specifici (es. Fire TV Stick di Amazon)[7].

Gli OTT si differenziano dagli OTTV, Over The Top TV, come Rai Play, Mediaset Play, Rivedi La7, DPlay, etc. Questi ultimi, infatti, sono generati dai broadcaster tradizionali (già attivi su DTT e/o SAT) per offrire contenuti lineari, timeshifted/replay (Catch-up TV) e on demand di tipo gratuito.

Rimane invariata la possibilità di accedere dal web, app, dalla smart TV e tramite piattaforme interattive MHP/HbbTV.[8]

3.2 Le liste IPTV

Come accennato, l’IPTV è un sistema che consente la visione di canali TV tramite Internet, utilizzando il protocollo TCP/IP[9]. Elemento chiave è l’utilizzo di liste in formato M3U (formato file utilizzato per definire playlist per i programmi di lettura di file multimediali)[10], in cui sono contenute una sorta di “coordinate” dei canali da guardare in streaming. Durante il percorso che inizia dai server centrali e che termina nei device di ogni utente finale, è però necessario decodificare tali files ed a tal fine si fa ricorso a software o ad app facilmente scaricabili, gratuitamente, dai comuni app store. Kodi, VLC player, Web Video Caster sono solo alcune delle app accessibili[11].

L’utilizzo della IPTV descritto fin qui è del tutto lecito, a condizione che sia usata per ricevere i segnali di canali gratuiti ed offerti da emittenti che presuppongono tale metodo di trasmissione. Nonostante ciò possa sembrare ovvio, con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni si è registrato un forte abuso di questa tecnologia, sfruttata non solo come strumento per accedere alla visione di contenuti offerti da pay-tv, ma anche per non corrispondere il canone degli abbonamenti ed eludere i sistemi di sicurezza delle stesse.

 

4. L’utilizzo illegale: il “pezzotto”

Il problema sorge nel momento in cui il sistema viene utilizzato come strumento per diffondere ed accedere ai contenuti di emittenti che sono protetti e che vengono offerti come servizi a pagamento.

Indipendentemente dal numero variabile di menti che lavora per far crescere questi giri d’affari, rimane costante la presenza di dispositivi originali necessari per ricevere il segnale. Ne sono un esempio il decoder di Sky e la Smart card, il cui possesso di regola è dovuto ad un regolare abbonamento. A questo punto, i contenuti originali sono disponibili e pronti per essere diffusi illegalmente utilizzando server privati. Ogni affiliato riceve un particolare decoder e le chiavi di accesso funzionali a decrittare il segnale dati, cioè il flusso di dati in streaming trasmesso verso i dispositivi finali e che viene poi trasformato in video. Sebbene vi siano alcuni secondi di ritardo, le partite o SkyCinema diventano così disponibili alla modica cifra di 8, 12 o 20€ al mese[12]. La qualità audiovisiva è ovviamente minore, ma poco importa. Questo e molto altro è ciò che si cela dietro la parola “pezzotto”, termine di origine partenopea[13], ed il risultato, come detto, è la possibilità degli acquirenti di poter visualizzare una vasta gamma di contenuti offerti da piattaforme a pagamento come DAZN, SKY, Netflix, Mediaset ad un prezzo irrisorio solitamente corrisposto tramite PayPal o PostePay[14].

4.1 Card Sharing

Una precisazione si rende necessaria. Anche se si giunge al medesimo risultato – l’uso fraudolento della tecnologia senza corrispondere il canone -, dobbiamo distinguere il Card Sharing dall’IPTV, non essendo propriamente la stessa cosa.

Nel primo caso, innanzitutto l’utente deve munirsi di un decoder collegato ad una antenna così da captare il segnale protetto ed essere connesso ad internet. Poi, tale segnale viene decodificato grazie all’uso dei codici di accesso della pay-tv condivisi dal pirata. La fonte utilizzata è il segnale catturato via etere e la qualità della visione sarà pari a quella dei programmi “originali” perché si tratta proprio della fonte originale.

Discorso diverso vale per l’IPTV: cambiano sia la fonte sia gli strumenti iniziali necessari. In questo caso infatti, gli utenti dovranno munirsi, in aggiunta ad una buona connessione ad internet (possibilmente ADSL o la fibra), solo di TV box android, PC o magari di un tablet. Da ultimo, non vengono condivise le chiavi, bensì il segnale video già decodificato che, non potendo essere trasmesso via etere, sarà ricevuto dagli utenti finali via Internet[15].

 

5. «Dura lex sed lex»

Potrebbe sembrare strano ma spesso gli utenti non sono consapevoli della natura illegale del “servizio” che stanno acquistando[16]. Talvolta possono ritenere che ci sia qualcosa di poco chiaro, ma sono comunque indotti a continuare ad usare il servizio incentivati dal numero esiguo di casi in cui effettivamente sono stati intentati procedimenti a carico degli acquirenti. Tutto considerato, si può facilmente intuire il perché del repentino fiorire di organizzazioni volte a garantire servizi di IPTV illegali e della diffusa ignorantia a riguardo.[17]

5.1 Il precedente della Corte di Cassazione: i rischi dell’utente

Di seguito si introducono gli aspetti giuridici coinvolti nel fenomeno ricordando un’importante pronuncia: la sentenza n. 46442 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 10 ottobre 2017.

La Corte di Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado che determinava l’applicazione della pena di quattro mesi di reclusione e €2.000 di multa per “la decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato, quindi protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire laccesso posto in essere da parte dellemittente. Il condannato infatti incorreva nella responsabilità penale ai sensi dell’art. 171-octies L. 633/1941[18] “per aver installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica ed internet collegato con apparato TV e connessione all’impianto satellitare così rendendo visibili i canali televisivi del gruppo SKY in assenza della relativa smart card”. Quindi l’imputato ricorreva in Cassazione con un unico motivo di ricorso deducendo, “in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, l’erronea qualificazione del fatto” ai sensi del suddetto articolo e sostenendo la riconducibilità della condotta nell’alveo normativo dell’art. 171-ter co 1. lett. f) L. 633/1941 deponendo piuttosto “il riferimento ad un canone imposto per l’accesso alla visione dei programmi dell’emittente Sky e lo scopo di lucro sotto il profilo soggettivo da contrapporsi a quello fraudolento, assente nella fattispecie”. Il ricorso, poi giudicato inammissibile, ha offerto un’occasione per evidenziare diversi aspetti giuridici rilevanti ed alla base dell’accertamento del fatto, “consistito nella decodifica del segnale satellitare Sky nella propria abitazione”. Una volta delimitato il reale perimetro dell’impugnazione, gli ermellini procedevano con il raffronto tra gli articoli della legge a protezione del diritto d’autore. L’art. 171-ter lett. f) bis L. 633/1941 reca «fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale». Ai sensi dell’art. 171-octies L. 633/1941 invece è perseguito «chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale». La Cassazione ha stabilito che “il raffronto tra le due norme rende palese che le condotte incriminate dall’art. 171 lett. f  sono tra loro accomunate dalla finalità commerciale concretandosi l’illecito nella immissione sul mercato di prodotti o servizi atti ad eludere le misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater, non essendo compresa la condotta di chi invece utilizza i dispositivi che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del dovuto corrispettivo, condotta questa che è invece espressamente sanzionata dall’art. 171-octies, indipendentemente dall’utilizzo pubblico o privato che venga fatto dell’apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive”. Si confermava dunque la corretta sussunzione della fattispecie concreta da parte dei giudici palermitani all’interno dell’art. 171-octies, sottolinenando altresì che in alcun modo sono da considerarsi rilevanti le modalità con cui l’elusione viene attuata, e quindi l’irrilevanza delle modalità concretamente utilizzate per accedere ai contenuti della pay-tv coinvolta. Gli ermellini inoltre rilevavano la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi. Attraverso questa sentenza è stata senza dubbio ribadita la responsabilità penale in cui può potenzialmente incorrere un utente che a fini fraudolenti utilizza apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La norma in esame, che ha carattere penale, prevede una condanna di reclusione da sei mesi a tre anni nel massimo alla quale si aggiunge una pena pecuniaria che può raggiungere nel massimo €25.822,86[19]. Da considerare è altresì il rischio del risarcimento a favore della pay-tv dei cui contenuti si tratta. [20] [21]

5.2 “Professione” pirata: i rischi del mestiere

Per quanto riguarda il rischio in cui incorre il pirata, si ricorda che chi abusa della tecnologia IPTV a fini di lucro ex art. 171-ter rischia una condanna di reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da €2.582,29 a €15.493,71 se trasmette o diffonde in pubblico abusivamente con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera al circuito televisivo o cinematografico.

In aggiunta, si rischia di incorrere nella responsabilità penale per il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p.[22] – qualora si acceda abusivamente ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza – e per il reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p.[23].

Peraltro, non è raro scoprire gruppi di tre o anche più soggetti che si associano e cooperano per far progredire l’attività di condivisione e diffusione di IPTV pirata. Il rischio in questo caso è quello di vedersi contestare il delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.[24] e di incorrere nella pena della reclusione da tre anni a sette anni.

Da ultimo, si ricorda che incorre nel reato di ricettazione chiunque compri abbonamenti abusivi attraverso annunci di IPTV su piattaforme quali ad esempio Ebay.it o Subito.it. Dall’art. 648 c.p.[25] si evince che chi, al fine di procurare a sé un profitto – il mancato pagamento del canone alla pay-tv – acquista cose provenienti da un qualsiasi delitto – le liste IPTV ed i codici che integrano il reato ex art. 171-octies L. 633/1941 – rischia una condanna di reclusione da due a otto anni ed una multa da €516,00 ad €10.329,14. Poco dovrebbe rassicurare dunque la circostanza che tali abbonamenti siano offerti su tali piattaforme, essendo i gestori delle stesse non responsabili della legalità di quanto ivi venduto. Motivo in più che dovrebbe disincentivare tanto i c.d. pirati quanto gli ingenui acquirenti[26].

 

6. Introduzione alla responsabilità del provider nel caso di pirateria online

Alla luce degli artt. 14 – 17 del D. Lgs. n. 70/2003 (in recepimento della Direttiva “E-commerce” n. 200/31/CE e dei corrispondenti articoli 12 e 15)[27], la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano si è pronunciata sulla responsabilità degli Internet Service Provider di mere conduit rapportata ai casi di pirateria online.

Innanzitutto, si ricorda che in linea generale ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 70/2003 si definisce di mere conduit, o semplice trasporto, il provider che svolge un’attività consistente nella trasmissione su una rete di comunicazione di informazioni o un accesso alla rete di comunicazione. Attività di trasmissione e di fornitura di accesso, reca il comma 2, che “includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse […]”. Spostando l’attenzione sul tema responsabilità, dall’art. 14 co 1 D.Lgs. 70/2003 si desume che “il prestatore non e’ responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni ne’ modifichi le informazioni trasmesse. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, – aggiunge il comma 3 – può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.”

 Il Tribunale di Milano è intervenuto a seguito di diversi procedimenti d’urgenza in relazione a più servizi IPTV procedendo con provvedimenti cautelari che hanno visto imporre l’obbligo per gli ISP di mere conduit di “adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi: 1) laccesso agli indirizzi IP ed ai nomi a dominio indicati (dalla ricorrente); 2) laccesso a qualsiasi altro eventuale indirizzo IP – purché univoco – che consenta laccesso ai menzionati nomi a dominio; 3) laccesso ai menzionati nomi a dominio di secondo livello anche ove venga associato un top level domain diverso da quelli già indicati che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente provvedimento; 4) laccesso agli alias derivanti da modifiche al second level domain relativi a tutti gli attuali siti-vetrina e a quelli associati ai main server indicati a condizione che – oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati – il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dellattività illecita attualmente in essere sia obiettivamente rilevabile come specificato in narrativa” (in questo senso cfr. Trib. Milano, decr. 16 maggio 2019, n. cron. 1073/2019, estensore il Pres. Dott. Marangoni)[28].

Si è così imposto un onere di attivazione immediata a carico degli ISP che sarà applicabile anche alla eventuale successiva configurazione della struttura dei servizi IPTV, essendo altresì specificate nel provvedimento le condizioni che rendono l’ordine inibitorio valido anche pro-futuro. In particolare, oggetto di blocco potranno essere sia le possibili variazioni degli indirizzi IP sia dei nomi a dominio.

Merita di essere oggetto di attenzione il termine immediatamente. Ad essere sottintese sono le tempistiche di intervento che devono essere osservate dai fornitori di connettività. Il Trib. di Milano con un’ordinanza emessa in data 10 giugno 2019, in occasione di un procedimento di reclamo instaurato dalle compagnie telefoniche avverso provvedimenti in materia di IPTV, ha sottolineato l’importanza in materia dell’art. 17 D. Lgs 70/2003. Il comma 3 reca: “il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto […]”. Si evince chiaramente che, una volta intervenuto l’ordine dell’autorità giudiziaria, il prestatore deve intervenire senza avere discrezionalità circa il momento in cui dare effettiva esecuzione all’ordine. Sarà esente da responsabilità solo qualora intervenga una causa a lui non imputabile[29]. Da ultimo, fermo restando quanto detto, si ricorda che dal provider di mere conduit si esige uno standard di diligenza circoscritto, non essendo raggiunto da un obbligo di predisposizione di sistemi di prevenzione degli illeciti, né da quello di dover adottare strumenti di “sensibilizzazione” degli abbonati.

Di recente, anche gli hosting provider sono stati oggetto di provvedimenti simili, giunte tali questioni all’attenzione dei Tribunali civili. Si ricorda ad esempio la recente richiesta di provvedimenti di inibitoria della diffusione illegale di contenuti avanzata da alcune delle principali emittenti private. In particolare, dinanzi al Tribunale di Milano si è svolto il procedimento cautelare promosso dalla Lega Calcio di Serie A. L’IPTV pirata “No Freeze Iptv” era ospitata da un sito attraverso il quale veniva resa disponibile l’intera lista dei canali del c.d. “pacchetto calcio”[30]. L’attività svolta dall’ISP in questo caso è diversa: l’hosting provider è un ISP che ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 70/2003 offre una prestazione «consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio». La memorizzazione, che è elemento comune anche alla prestazione richiesta ad un provider di mere conduit o di caching, trova in questa tipologia la propria peculiarità nell’essere fine a sé stessa, corrispondendo alla “locazione” di uno spazio della rete. Anche il regime di responsabilità si differenzia. L’hosting provider (prestatore del servizio) «non e’ responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione e’ illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso». La lett. a) rammenta che la disciplina ha portata generale nel “sistema delle responsabilità” vigente, cioè sia in sede penale sia in sede risarcitoria. La lett. b) sancisce il dovere di intervento, tempestivo, dell’host provider. Considerando la direttiva, «la rimozione delle informazioni o la disabilitazione devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure alluopo previste a livello nazionale». Ove tali condizioni non venissero rispettate, il provider pur essendo passivo andrebbe incontro a responsabilità. Più nel dettaglio, ai fini della responsabilità penale occorre che sia effettivamente a conoscenza dell’illiceità dell’informazione o dell’attività. La conoscenza della sola illiceità deve essere quindi effettiva. Diversamente, ai fini della responsabilità civile si ritiene sufficiente che egli sia al corrente dei fatti che denotano manifestamente il carattere illecito. Si ammette che la conoscenza sia indiretta, indiziaria: il provider deve dare attenzione a “fatti e circostanze” che rendano manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione, senza attendere di averne l’”effettiva conoscenza”.[31] [32] [33]

Alla luce di questa nuova corrente di provvedimenti seguita dai Tribunali si delinea la reale portata della piaga IPTV illegale; fenomeno che, con il +66% di accessi a siti pirata, ha portato l’Italia a posizionarsi in cima alla classifica dei Paesi con il maggior incremento registrato nel traffico di contenuti illegali nel primo trimestre dell’anno corrente[34].

 

7. L’accesso ad un contenuto non appartenente a Pay-Tv

In conclusione, si vuole evidenziare come la natura illegale del sistema fin qui esposto sia ben diversa dalla illegalità intrinseca nella condotta di chi decide di accedere ad un contenuto protetto da copyright, ospitato da un sito terzo, non appartenente né trasmesso da una pay-tv. Pur rintracciandosi anche in questo caso una violazione della legge a protezione del diritto d’autore, tale fattispecie concreta non può essere ricondotta all’alveo delle condotte perseguite ex art. 171-octies, bensì nell’art. 174-ter L. 633/1941[35]. Da tale ultima norma si evince che è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque abusivamente riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, opere o materiali protetti da copyright. La differenza nel regime normativo applicabile è dovuta alla circostanza per cui in primis, accedere ad un contenuto protetto da copyright ed ospitato da un sito esterno, non integra una condotta rilevante dal punto di vista penale, bensì un illecito amministrativo. In secundis, i contenuti interessati non appartengono ad una pay-tv e dunque viene meno l’elusione di un sistema di sicurezza come anche la decodificazione del segnale. Ciò che risulta sul piano pratico è l’accesso ad un contenuto protetto da copyright che viene messo a disposizione da un sito terzo che lo rende disponibile sul proprio spazio-web. Ciò non toglie che la condotta sia comunque perseguibile, come lo è il guardare un contenuto attraverso un sito non autorizzato. Anche in questo caso la norma applicabile è l’art. 174-ter L. 633/1941[36].

[1] Avv. Tamara Liguori, Cosa rischia veramente chi utilizza il “pezzotto” per accedere alle pay tv, Diritti e Consumatori, 21 Febbraio 2020, https://www.dirittieconsumatori.it/cosa-rischia-veramente-chi-utilizza-il-pezzotto-per-accedere-alle-pay-tv/

[2] DigitalGuide, OTT: l’evoluzione della televisione, 15 Aprile 2020, https://www.ionos.it/digitalguide/online-marketing/vendere-online/ott-over-the-top/

[3] F. Pincelli, Che differenza c’è tra IPTV, web TV, OTT e OTTV, 01net., 20 Giugno 2019, https://www.01net.it/iptv-web-tv-ott-ottv/

[4] Differenza tra IPTV e OTT, MwareIPTV, https://iptvmiddleware.com/it/iptv-ott/differenza-tra-iptv-e-ott/

[5] F. Pincelli, Che differenza c’è tra IPTV, web TV, OTT e OTTV, 01net., 20 Giugno 2019, https://www.01net.it/iptv-web-tv-ott-ottv/

[6] F. Graziadei, Accesso ai diritti di proprietà intellettuale: il caso IPTV, Relazione al Convegno organizzato dall’Università Europea di Roma e dalla Luiss Guido Carli, 13 maggio 2011, https://www.dimt.it/la-rivista/comunicazioni-elettroniche-audiovisivo-e-garanzie/68accesso-ai-diritti-di-proprieta-intellettuale-il-caso-iptv/

[7] DigitalGuide, OTT: l’evoluzione della televisione, 15 Aprile 2020, https://www.ionos.it/digitalguide/online-marketing/vendere-online/ott-over-the-top/

[8] F. Pincelli, Che differenza c’è tra IPTV, web TV, OTT e OTTV, 01net., 20 Giugno 2019, https://www.01net.it/iptv-web-tv-ott-ottv/

[9] Wikipedia, IPTV, https://it.wikipedia.org/wiki/IPTV

[10] Wikipedia, M3U, https://it.wikipedia.org/wiki/M3U

[11] Avv. Marco Sicolo, IPTV, Studio Cataldi, 29 ottobre 2019, https://www.studiocataldi.it/articoli/36235-iptv.asp

[12] E. Sabatino, Streaming illegale e IPTV: ecco come funziona il “Pezzotto” e quanto è facile abbonarsi, GiocoPulito, https://giocopulito.it/oscuramenti-e-arresti-non-fermano-lincubo-delle-pay-tv-ecco-quanto-e-facile-farsi-un-abbonamento-iptv/

[13] B. Simonetta, TV pirata: cos’è e cosa si rischia con SKY «pezzotto», Il Sole 24 ORE, https://www.ilsole24ore.com/art/tv-pirata-cos-e-e-cosa-si-rischia-sky-pezzotto-ACtFWZa

[14] Avv. Marco Sicolo, IPTV, Studio Cataldi, 29 ottobre 2019, https://www.studiocataldi.it/articoli/36235-iptv.asp

[15] Avv. Giuseppe Pappa, IPTV pirata: cosa si rischia? Sanzioni penali sia per chi lo vende, sia per chi ne usufruisce, 1 Ottobre 2018, https://studiolegalepappa.com/iptv-rischi-penali-anche-per-chi-lo-usa/

[16] AGCOM, AGCOM: Pirateria Online, bloccati server IPTV illegali.Trasmettevano illecitamente l’intero bouquet di Mediaset Premium, comunicato stampa,19 ottobre 2017, https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=8750517&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document

[17] Avv. Giuseppe Pappa, IPTV pirata: cosa si rischia? Sanzioni penali sia per chi lo vende, sia per chi ne usufruisce, 1 Ottobre 2018, https://studiolegalepappa.com/iptv-rischi-penali-anche-per-chi-lo-usa/

[18] Sebbene i fatti previsti dalla norma di legge da ultimo riportata, introdotta dall’art. 17 L. 18/8/00, n. 248, siano stati depenalizzati dalla successiva emanazione del D.Lgs. 15/11/2000, n. 373 (entrato in vigore il 30/12/00), gli stessi hanno riacquistato rilievo penale a seguito della modifica apportata, dall’art. 1 L. 7/02/03, n. 22, all’art. 6 co 1 del detto decreto legislativo, con la previsione dell’applicabilità anche delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie di cui agli artt. 171-bis e 171-octies L. 633/1941 e successive modifiche.

[19] Cass. pen., sez. terza, sentenza n. 46443 del 10/10/2017.

[20] Art. 171-octies L. 633/1942, https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-iii/capo-iii/sezione-ii/art171octies.html

[21] Art. 171-ter lett. f-bis) L. 633/1941, https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-iii/capo-iii/sezione-ii/art171ter.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top

[22] Art. 615-ter c.p., https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iv/art615ter.html

[23] Art. 640-ter c.p., https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art640ter.html

[24] Art. 416 c.p., https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416.html

[25] Art. 648 c.p., https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648.html

[26] Avv. Giuseppe Pappa, IPTV pirata: cosa si rischia? Sanzioni penali sia per chi lo vende, sia per chi ne usufruisce, 1 Ottobre 2018.

[27] Direttiva 2000/31/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET

[28] Trib. Milano, decr. 16 maggio 2019, n. cron. 1073/2019.

[29] Avv. Alessandro La Rosa, Il Tribunale di Milano si pronuncia sui doveri degli Internet Service Provider di “mere conduit” in casi di pirateria online, Studio Previti, 5 Luglio 2019, ; Sul tema della responsabilità degli Internet Service Provider si veda anche, V. Iaia, La rinnovata responsabilità dell’internet service provider, in Rivista Semestrale di Diritto, n. 1/2019, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/la-rinnovata-responsabilita-dellinternet-service-provider-32931; C. Cristalli, Caso Mediaset contro Yahoo!: la Cassazione sulla responsabilità dell’hosting provider alla luce della nuova direttiva sul copyright, maggio 2019, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/caso-mediaset-contro-yahoo-la-cassazione-sulla-responsabilita-dell-hosting-provider-alla-luce-della-nuova-direttiva-sul-copyright-20160; S. Giancone, Serie A e streaming illegale: il Tribunale di Milano impone il blocco delle Content Delivery Network, novembre 2020, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/serie-a-e-streaming-illegale-il-tribunale-di-milano-impone-il-blocco-delle-content-delivery-network-32262; S. Giancone, Contenuti illeciti su Facebook: l’ordine di rimozione del Tribunale di Milano del 4 giugno 2020, luglio 2020, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/contenuti-illeciti-su-facebook-lordine-di-rimozione-del-tribunale-di-milano-del-4-giugno-2020-29410.

[30] Le Fonti Legal, Quando la criminalità corre sul web, 4 Novembre 2020, https://www.lefonti.legal/quando-la-criminalita-corre-sul-web/

[31] Art. 14 D. Lgs. 70/2003, https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm

[32] Art. 16 D. Lgs. 70/2003, https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm

[33] Art. 17 D. Lgs., https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm

[34] Le Fonti Legal, Quando la criminalità corre sul web, 4 Novembre 2020, https://www.lefonti.legal/quando-la-criminalita-corre-sul-web/

[35] Art. 174-ter L. 633/1941, https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-iii/capo-iii/sezione-ii/art174ter.html

[36] Avv. Giuseppe Pappa, IPTV pirata: cosa si rischia? Sanzioni penali sia per chi lo vende, sia per chi ne usufruisce, 1 Ottobre 2018

Tamara D'Angeli

Trademark Attorney Trainee presso il dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, sede di Milano. Si laurea in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli di Roma, profilo Diritto ed Economia delle imprese, discutendo una tesi in Diritto Industriale intitolata: "Artificial intelligence generated artworks: copyright protection and the issue of authorship". E' collaboratrice dell'area di Proprietà Intellettuale di Ius In Itinere e Diritto al Digitale. Indirizzo email: tamaradangeli21@icloud.com

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