ISA – I nuovi indici di affidabilità in sostituzione degli studi di settore
A cura di Azzurra Pepe
Lineamenti generali dei nuovi ISA
Con la conversione in legge del D.L n. 50/ 2017 (c.d Manovra correttiva 2017) sono stati introdotti i nuovi indici di affidabilità che, gradualmente , sostituiranno, oltre ai parametri , gli studi di settore e lo specifico regime premiale. Nelle intenzioni dell’Agenzia delle Entrate, che ha fortemente voluto il nuovo strumento, questo consentirà di superare lo studio di settore come strumento di accertamento e fornirà, su una scala da uno a dieci, il complessivo livello di “attendibilità fiscale” del contribuente.
La nuova disciplina, quindi, impatterà in modo significativo sulla operatività , sia dei contribuenti, sia dell’Agenzia delle Entrate. La disciplina dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) , contenuta nell’art. 9 bis del D.L 24 aprile 2017, n. 50, prevede una entrata a regime graduale del nuovo strumento, che , a partire dal periodo d’imposta 2017 ha sostituito gli studi di settore. La gradualità si evince dalla circostanza che il comma 2 dell’art. 9-bis stabilisce che le attività economiche per le quali verranno elaborati i nuovi ISA sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Lo stesso comma 2 aggiunge che, per il periodo d’imposta 2017, il predetto provvedimento deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del D.L n. 50/2017. La tempistica della sostituzione degli studi di settore in ISA, peraltro, è un profilo di non poca importanza , in quanto l’applicazione dei nuovi ISA , in luogo degli studi di settore, comporta un rilevante effetto pratico.
I contribuenti delle categorie per le quali verranno approvati gli Isa non saranno più soggetti ad accertamenti di natura presuntiva fondati sulle risultanze degli studi di settore e, ove considerati “affidabili” in base agli ISA, potranno fruire di un regime premiale migliore rispetto a quello riconosciuto ai contribuenti ai contribuenti ancora soggetti agli studi di settore. Se è pur vero che l’Agenzia delle Entrate considera gli studi di settore come uno strumento di selezione di posizioni da sottoporre a controllo, fino a quando la sostituzione non verrà completata si avrà dunque, soprattutto in termini di benefici , una sorta di spaccatura nel trattamento riservato dal Fisco alla platea degli esercenti imprese o arti e professioni di minore dimensione. Una parte sarà in qualche misura favorita, in quanto per essa già operano gli ISA , mentre un’altra parte dovrà attendere che la sostituzione venga disposta dall’Agenzia delle entrate. Questo effetto, parzialmente discriminatorio, dovrebbe comunque riguardare il solo periodo d’imposta 2017, stando a quanto risulta da alcune comunicazioni dell’Agenzia delle entrate , rese a suo tempo in varie sedi istituzionali, dalle quali si può evincere l’esistenza di un piano elaborazione ed approvazione dei nuova ISA articolato in due fasi e tale da assicurare entro il 2018 il completamento della sostituzione.
La dichiarazione REDDITI 2017, riferita al periodo d’imposta 2016, sarà l’ultima in cui verranno applicati gli studi di settore, i parametri contabili ed il regime premiale introdotto dall’art. 10 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201[1] a tutti i soggetti interessati, mentre nel 2018 opererà la loro graduale sostituzione con i nuovi indici di affidabilità.
Questi indici sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a questo utlimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale di cui al comma 11. Gli indici sono approvati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria , anche correlate a modifiche normative ed andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con riferimento ai dati già disponibili, ad esempio, è previsto l’utilizzo dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) , con riguardo ai dati di fonte esterna invece, dovrebbero, tra gli altri, essere utilizzati quelli presenti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) al fine di realizzare l’indice applicabile all’attività di trasporto merci su strada. L’ambito temporale di analisi dei dati necessari per la costruzione degli indici sarà notevolmente ampliato rispetto a quello utilizzato per gli studi di settore e per i parametri: lo stesso sarà infatti esteso a 8 annualità per poter cogliere l’andamento del ciclo economico e congiunturale e ottenere stime più efficienti e precise. Il nuovo modello di stima, in sostanza, dovrebbe cogliere l’andamento ciclico e, quindi, non dovrebbe essere più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali così come, invece, avviene per gli studi di settore (c.d correttivi anti-crisi).
Analogamente a quanto già sperimentato con successo con gli studi di settore, viene prevista l’istituzione di una Commissione di esperti con compiti consultivi . Infatti, il comma 8 dell’art. 9-bis in commento prevede che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze venga istituita una Commissione di esperti , designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La Commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alle costituzione della predetta Commissione, le sue funzioni sono svolte dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore di cui all’art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146 , cui sono attribuite le medesime funzioni della nuova Commissione a decorrere dalla data della sua costituzione.
Per quanto riguarda le finalità degli ISA, lo scopo precipuo è stato poi meglio esplicitato nella più recente disciplina degli indici, recata dall’art. 9-bis del D.L 24 aprile 2017, n. 50 , che al primo comma stabilisce che la finalità è quella “di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti”. Al comma quattordici viene poi previsto che l’Agenzia e la Guardia di Finanza, “nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici”. Ciò sta a significare che i contribuenti che risulteranno meno “affidabili” , in base alle risultanze dei nuovi indici, dovranno essere collocati in prima fila tra le posizioni da sottoporre agli ordinari controlli annuali. Si può capire che i nuovi indici hanno la finalità di rendere consapevoli i contribuenti che, agli occhi del Fisco, la loro posizione è considerata poco affidabile e che quindi sarà più o meno certo che la stessa verrà sottoposta ad un più approfondito esame.
Posto che da tale esame potrebbe emergere la contestazione di violazioni e l’irrogazione di sanzioni, ciò dovrebbe indurre a fare emergere spontaneamente le basi imponibili non dichiarate, così stimolando il corretto adempimento degli obblighi fiscali. Si tratta di una finalità perseguita fin dall’origine anche dagli studi di settore. La differenza consiste nel fatto che, mentre il disallineamento dalle risultanze degli studi costituisce di per sé solo, come ricordato, una prova indiretta utilizzabile in sede di accertamento, il disallineamento dalle risultanze degli indici non avrà affatto una tale valenza. Esso funzionerà quindi quale indizio di evasione da approfondire mediante specifici controlli. In definitiva, come è stato sottolineato nella recente presentazione ufficiale del nuovo sistema degli ISA, il cambiamento radicale si traduce nel passaggio dall’accertamento presuntivo basato sugli studi di settore alla valutazione dell’affidabilità del contribuente in un’ottica di premialità , che si traduce principalmente nella esclusione di fatto della eventualità di futuri controlli fiscali, salva l’emergenza di specifici elementi che dimostrino in modo certo e non presunto, l’infedeltà dichiarativa, cui si aggiunge il vantaggio di non dover sostenere costi aggiuntivi per garantire il Fisco in caso di compensazioni e rimborsi.
Adeguamento in dichiarazione : il passaggio dal “vecchio regime premiale” al “nuovo regime premiale”.
Con riferimento ai nuovi indici sarà possibile l’adeguamento spontaneo in dichiarazione da parte del contribuente interessato. Infatti, il comma 9 dell’art. 9-bis prevede che per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi “da adeguamento spontaneo” rilevano anche ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini IVA.
[1] Convertito , con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
MAGISTRO L. , CAMINITI R. , Con la legge di bilancio 2018 rinviata l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale , Corriere Tributario n. 4, 2018, p. 243-248.
MAGISTRO L. , CAMINITI R. , Indici sintetici di affidabilità fiscale: individuate le prime attività economiche per il 2017, Corriere Tributario n. 41, 2017, p. 3185-3190.
MAGISTRO L. , CAMINITI R. , Processo di elaborazione e caratteristiche dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, Corriere Tributario n. 38, p. 2919-2924.
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