venerdì, Aprile 19, 2024
Uncategorized

Istituti a confronto:acconto e caparra confirmatoria. Sinonimi per errore.

Sarà sovente capitato di sentir dire agli acquirenti di un qualsivoglia bene di aver dovuto sborsare una somma di danaro a titolo di caparra o come acconto, quasi ad utilizzare questi due termini in modo promiscuo, come se fossero sinonimi.

Trattasi di un refuso da censurare, e d’uso abbastanza comune, che oscura le grandi differenze che esistono tra i due istituti giuridici. In entrambi i casi si tratta di un’anticipazione sul prezzo di vendita pattuito ma diversa è la funzione dell’uno e dell’altro.

La caparra confirmatoria (art.1385 c.c.) è una pattuizione volta a rafforzare il vincolo contrattuale a cui accede ed a predeterminare in maniera forfettaria l’an ed il quantum del risarcimento dei danni in caso di inadempimento.

Difatti se inadempiente risulta essere l’acquirente che ha versato la caparra, si accorda al contraente in bonis il diritto di ritenzione di quanto versato e la possibilità di recedere dal contratto; se inadempiente è viceversa il venditore, questi dovrà versare il doppio della caparra all’acquirente che potrà recedere dal contratto, sempre fatta salva la possibilità per la parte adempiente di non beneficiare della caparra, esperendo per le vie ordinarie la domanda di risoluzione e di risarcimento danni. In entrambi i casi illustrati la caparra rappresenta una liquidazione anticipata del danno sia perché, di regola, il risarcimento dovrebbe essere pari alla caparra versata (il condizionale è d’obbligo perché il giudice può anche ex officio ridurla) sia perché dispensa il contraente in bonis dal provare il danno subito.

Da notare, inoltre, che la caparra confirmatoria accorda alla parte adempiente il potere  di liberarsi dal vincolo contrattuale con una sua manifestazione di volontà, è un esempio di recesso in autotutela.

L’acconto è un versamento anticipato del prezzo di vendita che precede la formazione del vincolo contrattuale ed è funzionalmente orientato a concedere una garanzia al venditore della serietà dell’impegno assunto dall’acquirente, ma che qui esaurisce il suo scopo. Trattasi, brevia termina, di un istituto che non ha alcun preciso referente normativo, a differenza della caparra, e che nel caso di inadempimento non può essere ritenuto a nessun titolo (realizzandosi un indebito in caso contrario). Nel caso di adempimento andrà imputato alla prestazione divisata dalle parti, nel caso di inadempimento andrà restituito, restando in ogni caso possibile chiedere il risarcimento del danno dando, però, prova del danno sofferto.

Merita menzione, per quanto non sia opportuno in questa sede parlarne in modo approfondito, la differenza dal punto di vista fiscale tra i due istituti. Nel caso dell’acconto è dovuto il pagamento dell’IVA, nel caso della caparra l’imposta non andrà versata, non realizzandosi il presupposto oggettivo della stessa, cioè il pagamento di una somma come corrispettivo di beni o servizi (la caparra è uno strumento di liquidazione del danno).

I confini tra i due istituti diventano più labili quando, pattuita una caparra, si verifichi l’adempimento del contratto e la caparra venga imputata alla prestazione (art.1385.1 ultima parte), proprio come accade per l’acconto. Ad ogni buon conto, un granitico orientamento giurisprudenziale ha sancito che la dazione di danaro, per poter essere qualificato come caparra, necessita di un’apposita previsione a tal riguardo; se questa manca non potrà che trattarsi di un acconto.

 

Angelo D'Onofrio

Angelo D'Onofrio è uno studente di giurisprudenza iscritto al IV anno all'Università Federico II di Napoli. Ha partecipato alla NMCC Elsa tenutasi a Perugia nel 2016 , alla NMCC Elsa in diritto penale tenutasi a Napoli nel 2017 ed alla Local Moot Court Elsa in diritto privato a Napoli , vincitore del premio miglior oratore in quest'ultima . Vanta, inoltre, una partecipazione alla National Negotiation di Elsa a Siena. Attualmente sta lavorando ad un LRG in diritto bancario dal titolo " Il nuovo diritto societario della crisi dell'impresa bancaria. Profili di specialità rispetto al diritto comune " .

Lascia un commento