domenica, Ottobre 13, 2024
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Jus cogens: il nocciolo duro del diritto internazionale

Il termine jus cogens, o diritto cogente, sta ad indicare l’insieme di norme internazionali che, poste a tutela dei valori considerati fondamentali dalla comunità Internazionale considerata nel suo insieme, non possono essere in alcun modo derogate dagli Stati. Per tale motivo, quest’insieme di norme vengono considerate dagli studiosi della materia come il nocciolo duro del diritto internazionale.

Al fine di comprendere pienamente il significato assunto da tale categoria di norme, è necessario sottolineare le particolarità della gerarchia delle fonti nel diritto internazionale. Ed infatti, a causa della mancanza di una normativa scritta generale (eccezion fatta per la Carta ONU, la quale presenta una serie di problematiche di contenuto), la consuetudine assurge a valore di norma di rango primario di tale sistema giuridico; tuttavia, le consuetudini possono essere ovviamente derogate dalle norme che gli Stati concordemente stipulano su base pattizia, e ciò avviene in forza del principio di specialità. Orbene, date tali premesse, pare assai semplice capire le motivazioni che hanno spinto la comunità Internazionale a cercare di delimitare il potere di derogazione per via pattizia rimesso agli Stati.

Tuttavia, non vi è univocità di vedute relativamente all’individuazione del contenuto delle norme di jus cogens. In particolar modo, una prima indicazione del diritto cogente può essere riscontrata nell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, laddove, si stabilisce che: “è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale , dovendosi intendere per norma imperativa del diritto internazionale generale una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non può essere apportata nessuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere”. In rafforzamento di tale enunciazione, l’art. 64 del medesimo testo normativo stabilisce altresì che: “se una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale si forma, qualsiasi trattato esistente che sia in contrasto con questa norma diviene nullo e si estingue”.

Orbene, nonostante queste due norme siano essenziali nel ricostruire la rilevanza assunta dal diritto cogente nell’attuale panorama internazionale, esse non sono parimenti utili relativamente all’individuazione del contenuto effettivo dello stesso. Alcuni autori, proprio partendo dall’impossibilità di recepire il contenuto dello jus cogens tramite un esame della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ritengono che esso possa essere individuato facendo riferimento all’art. 103 della Carta ONU, in base al quale viene sancita la preminenza delle disposizione della Carta rispetto a qualsiasi altra forma di regolamentazione su base pattizia.

Tuttavia, come anche già sottolineato in precedenza, il rimando alle disposizioni della Carta presenta una seria di problematiche di non poco conto. In particolare, se da un lato esso presenta l’indubbio pregio di rappresentare l’unica codificazione che sia stata sottoscritta dalla quasi totalità degli Stati facenti parte la comunità Internazionale, dall’altro non è possibile non considerare a tal fine che tali norme sono state nella prassi continuamente disattese dagli Stati membri. Un classico esempio a tal fine può essere senz’altro rappresentato dal divieto di minaccia ed uso della forza ex art. 2(4) della Carta stessa, il quale, a causa del mancato funzionamento del Consiglio di Sicurezza, oltre alla mancata instaurazione di un esercito permanente ONU, non ha mai trovato concreta attuazione pratica.

Pertanto, pare necessario, al fine di individuare il contenuto normativo del diritto cogente, volgere lo sguardo ad altre alternative. A tal fine, un’utile indicazione ci viene fornita dal testo dell’originario art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati. In tale contesto, le norme di jus cogens vengono definite “così essenziali per la tutela degli interessi fondamentali della comunità internazionale che la loro violazione era riconosciuta come crimine dalla comunità internazionale nel suo complesso“. Oltre a tale definizione, in tale sede viene enucleata anche una elencazione delle materie e dei valori che, in ragione della loro portata essenziale, costituirebbero il contenuto del cosiddetto nocciolo duro del diritto internazionale. L’ elencazione, in particolare, comprende le norme che impongono il divieto di aggressione, quelle che vietano il genocidio e l’apartheid, oltre che l’inquinamento massiccio dell’atmosfera e dei mari. Oggi potremmo aggiungervi l’autodeterminazione dei popoli, il divieto della discriminazione e della tortura e l’uso in generale della forza. In ogni caso, pare opportuno sottolineare come l’importanza di tali categorie di norme possa essere apprezzata soprattutto facendo riferimento alla loro efficacia deterrente, in quanto, nonostante alcuni casi di applicazione giurisprudenziale, sono stati relativamente pochi i casi in cui esse sono state invocate direttamente dagli Stati.

 

[1] Gargiulo P., Enciclopedia del diritto, 2012

[2]Picone P.,  Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati, 2005

 

Fonte img: www.la-razon.com

Dott. Salvatore Viglione

Nato a napoli nel 1991, vive a Melito di Napoli. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel luglio 2016 con tesi in diritto internazionale. Attualmente oltre a frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, svolge il tirocinio forense presso lo Studio Legale Mancini, specializzato in diritto penale. Ha collaborato con diverse testate editoriali, principalmente con articoli di cronaca locale e politica. Ama il calcio, anche dilettantistico e la scrittura.

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