giovedì, Marzo 28, 2024
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La best seller clause ed il “caso Das boot”

Come noto, il 7 giugno 2021 è entrata in vigore la nuova Direttiva Europea sul Copyright n. 790 del 2019 [1].

Approvata nel marzo 2019 a Strasburgo, la direttiva, non essendo un regolamento europeo, che per sua natura è direttamente applicabile senza necessità di un atto nazionale di recepimento, ha fissato un termine entro il quale gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno recepirla nei rispettivi sistemi giuridici.

In tale operazione di recepimento, duole dire, quasi tutti gli Stati membri, tra cui l’Italia, si sono dimostrati alquanto ritardatari. Unica eccezione è stata la Germania che, con teutonica efficienza,  era parzialmente “in regola” già dal 2002, avendo da quella data già introdotto una delle novità principali apportate dalla direttiva, altresì organizzando un discreto dibattito di natura politica sul tema.

Punti “salienti” del nuovo intervento legislativo in materia autoriale, o, quantomeno, quelli che hanno creato maggior “rumore mediatico”, sono l’intento di introdurre, da un lato, una clausola per cui i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online siano tenuti a richiedere l’autorizzazione dei titolari dei diritti per condividere opere protette da copyright e, dall’altro, il riconoscimento di un nuovo diritto per gli editori di stampa volto a rafforzare la loro posizione rispetto alle piattaforme online.

Grande rilievo, occorre dire, va però dato al fatto che la nuova direttiva ha preso in carico il tema della maggiore perequazione tra autori ed operatori dell’impresa culturale e creativa.

In tal senso, vengono codificati, rispettivamente agli artt. 18 e 19 del testo, il principio di remunerazione adeguata e proporzionata, in forza del quale gli autori che concedano in licenza o trasferiscano i loro diritti esclusivi hanno diritto a ricevere, appunto, una remunerazione adeguata e proporzionata, nonché nuove regole di trasparenza.

In specie, alla luce di queste ultime disposizioni in tema di trasparenza, è previsto che i detti autori concedenti abbiano diritto a ricevere, almeno una volta all’anno, delle informazioni aggiornate, pertinenti e complete circa lo sfruttamento delle opere ed esecuzioni da parte dei concessionari o, qualora questi abbiano nuovamente concesso tali diritti in licenza, da parte dei sublicenziatari.

Nell’ambito di questo rafforzamento, offerto dal legislatore comunitario, alla tutela dei diritti sulle opere di loro creazione in capo agli autori, non può non essere citato lo strumento predisposto all’art. 20 della direttiva in oggetto, ossia la “best seller clause”[2].

In base a tale clausola, gli autori hanno il diritto di ottenere una remunerazione ulteriore, equa ed adeguata, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti qualora la remunerazione ab origine concordata si rivelasse sproporzionatamente bassa rispetto all’entità dei proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere od esecuzioni. Occorre specificare, poi, che tale ulteriore remunerazione andrà a coprire ogni pagamento, comprese le somme forfettarie e i pagamenti proporzionali.

Al fine di evitare, inoltre, che l’autore possa rinunciare o “essere spinto” a rinunciare a tale meccanismo, oltre alle nuove regole di trasparenza predisposte al succitato art. 19, la direttiva predispone, all’art. 23, che “qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 19, 20 e 21 è inapplicabile nei confronti degli autori e degli interpreti”.

Parrebbe, quindi, che il legislatore europeo, pur non dando espressamente tale qualificazione, ritenga clausole di tal fatta di natura potenzialmente vessatoria e, in quanto tali, si premuri di assicurarne la non operatività nell’ambito delle vicende contrattuali intercorrenti tra soggetti privati.

In ambito nazionale, si rileva, il precedente più simile è rinvenibile nell’art. 46, secondo comma, della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 [3], il quale stabilisce che “gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate”.

Emerge alquanto palesemente, occorre dire, la differenza tra la best seller clause e la disciplina testé richiamata. Quest’ultima, infatti, ammette che le parti possano contrattualmente derogarvi, altresì stabilendo la rinuncia degli autori al compenso supplementari, mentre la nuova norma della direttiva copyright non solo è inderogabile e non ammette patto contrario ma, in aggiunta a ciò, trova applicazione in ogni caso in cui vi sia l’assenza di un accordo di contrattazione collettiva che preveda un meccanismo quantomeno comparabile a quello della best seller clause.

In tal senso, occorre domandarsi come l’Italia vorrà, in concreto, recepire la nuova best seller clause, ciò soprattutto in assenza, nel nostro ordinamento, di una tipica tipologia di contrattazione collettiva in materia di diritto d’autore ed annessi.

Le implicazioni delle nuove disposizioni, poi, sono potenzialmente enormi, dal momento che i pagamenti pattuiti su base contrattuale potranno essere costretti a subire modifiche nel corso dello sfruttamento al fine di correggere retribuzioni sproporzionatamente basse.

Tale imprevedibilità, si rileva, genera un grosso rischio per le categorie dei produttori e degli editori i quali, pertanto, dovranno riporre ancora maggiore attenzione in merito alla determinazione della retribuzione da versare nei confronti dell’autore dell’opera ne corso della predisposizione del regolamento contrattuale “base”.

Inoltre, essendo tale diritto esercitabile nei confronti di terzi c.d. “sublicenziatari”, andrà stabilito con esattezza ove, tra la parte contrattuale originaria e quella cui successivamente sono attribuiti diritti, andrà allocato il rischio che la remunerazione in corso di pagamento venga, in futuro, giudicata sproporzionatamente bassa.

In ogni caso e, quantomeno, al momento, le reazioni alla nuova direttiva da parte degli organi di governo sembrano essere molto positive. Il Ministro dei Beni Culturali Franceschini, infatti, in un commento alla direttiva ha dichiarato che “con il recepimento della direttiva copyright viene rafforzata la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale” e che, “nell’elaborare questo provvedimento, condiviso con tutte le realtà del settore, si è deciso di prediligere la tutela degli autori, dando loro il giusto rilievo. Senza il gesto creativo, non c’è contenuto: di questo bisogna tener conto lungo tutta la filiera del settore, tanto più considerando il notevole salto tecnologico conosciuto negli ultimi anni. Il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza da parte delle piattaforme digitale dell’utilizzo dell’opera creativa” [4].

Ad ogni modo, va detto che la best seller clause, nonostante la “giovane età”, ha già generato scalpore in ambito giurisprudenziale.

In Germania, infatti, la quale ricordiamo essere l’unico Stato dell’Unione Europea ad aver già nel proprio ordinamento la best seller clause dal 2002, il Tribunale di Monaco ha emesso una sentenza che, in moltissimi articoli inerenti alla vicenda, non si è esitato a definire storica.

Il caso, in specie, è relativo alla vicenda giudiziale che ha visto coinvolti i produttori del film di guerra candidato all’Oscar “Das Boot”, di Wolfgang Petersen [5], ed il direttore della fotografia, oramai ottantaduenne, Jost Vacano.

All’epoca della realizzazione della pellicola cinematografica, infatti, il sig. Vacano era stato pagato centottantamila (180.000) marchi tedeschi, pari a quasi duecentomila dollari ma, circa i futuri utili del film, nulla era stato pattuito circa sue eventuali spettanze.

Nel 2002 il governo tedesco, come detto, ha modificato la propria legge in materia di diritto d’autore, aggiungendo la best seller clause la cui lettera, quasi in toto rispondente a quanto previsto all’art. 20 della nuova direttiva copyright, consente agli autori di fare causa nel caso il loro risarcimento iniziale sia “apparentemente inappropriato” rispetto al successo finanziario finale di un progetto.

Il sig. Vacano, quindi, ha intentato una causa, sostenendo di avere avuto un impatto sostanziale in Das Boot, per ottenere un risarcimento basato sui ricavi provenienti dal film nel lasso di tempo che va dal 2002 al 2014.

Quanto alle somme preventivamente incassate dalla pellicola, circa undici milioni di dollari alla sua prima uscita, non era infatti possibile avanzare alcuna pretesa sui guadagni di Das Boot, rientrando gli stessi nella precedente legge sul copyright che, purtroppo per il ricorrente, non prevedeva la best seller clause.

In ogni caso, gli incassi sono quasi sempre stati considerevoli. Ad esempio, secondo i documenti del tribunale, Das Boot ha fatto guadagnare a Bavaria Film 9,5 milioni di dollari in dodici anni e 10,8 milioni di dollari a Eurovideo, che detiene i diritti di DVD e VOD per il film e WDR, un canale pubblico regionale che detiene i diritti televisivi, avendo trasmesso il film circa 54 volte sulla TV tedesca tra il 2002 ed il 2012 non è stato da meno.

Il Tribunale di Monaco, in definitiva, si è espresso a favore del sig. Vacano ed ha stabilito che i produttori di Das Boot, Bavaria Film e WDR, così come il distributore Eurovideo, debbano pagargli una somma pari a 475.000 € (circa 540.000 dollari) a titolo di risarcimento. Inoltre, è stato stabilito che Vacano riceverà una quota del 2,25 percento di tutti i guadagni futuri di Das Boot, il tutto pur a fronte di un’offerta, da parte dei convenuti, di una quota pari all’1,5% degli stessi.

Pertanto, la best seller clause ha, quantomeno nella giurisprudenza tedesca, trovato pacifica e piena applicazione e, stante la dettagliata disciplina in merito formulata da parte della nuova direttiva copyright, c’è da sperare che anche gli altri Stati membri dell’UE non tardino ad introdurre nei propri ordinamenti, ovviamente nella miglior maniera possibile, tale strumento di tutela offerto gli autori.

[1] direttiva copyright n. 790 del 2019, disponibile qui: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_EN.html?redirect#title2;

[2] art. 20 della direttiva copyright n. 790 del 2019, disponibile qui: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_EN.html?redirect#title2;

[3] art. 46 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, disponibile qui: https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-i/capo-iv/sezione-iii/art46.html;

[4] Cit. articolo di Giulia Ronchi del 6/08/2021, “Il copyright nell’era digitale: l’Italia adotta la direttiva europea, ecco cosa cambia”, disponibile qui: https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2021/08/il-copyright-nellera-digitale-litalia-adotta-la-direttiva-europea-ecco-cosa-cambia/;

[5] Scheda del film di guerra Das Boot, titolo italiano U-boot 96, disponibile qui: https://it.wikipedia.org/wiki/U-Boot_96;

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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