venerdì, Marzo 29, 2024
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La buona fede è principio etico di buon costume

 

  1. Il caso: sentenza del 5 agosto 2020, n. 16706, sez. I, Corte di Cassazione.

Nella vicenda in commento la società X erogava un finanziamento all’impresa Y, in stato di decozione. La sovvenzione, però, veniva eseguita con lo scopo di ostacolare, o quantomeno posticipare, la scoperta dello stato di insolvenza, così intensificando lo stato di dissesto.

Alla stregua della ricostruzione operata dal giudicante, l’iniezione di liquidità costituiva parte integrante del piano del creditore-erogatore, finalizzato non solo al mantenimento in vita, ancorché precario, dell’impresa decotta, ma anche al conseguimento di vantaggi, quali l’acquisto dei cespiti del debitore, una volta emerso il dissesto.

Il negozio, attuativo della operazione, veniva allora dichiarato nullo, per contrarietà alle norme imperative e, segnatamente, per il contrasto con l’art. 217, comma 1°, n. 4), l. Fall.

Frustrato il piano iniziale, conseguentemente, il finanziatore agiva in giudizio per la restituzione di quanto erogato, a titolo di indebito oggettivo.

Siffatta richiesta, tuttavia, veniva paralizzata ai sensi dell’art. 2035 c.c., poiché il giudicante ne evidenziava la contrarietà alle norme imperative.

In particolare, la sez. I della Corte di Cassazione con sentenza del 5 agosto 2020, n. 16706, ha affermato che la ripetizione del finanziamento erogato, per mantenere in vita l’impresa già in stato di decozione, non può trovare accoglimento per il suo contrasto con i canoni generali di correttezza e buona fede oggettiva.

Simili principi, dice la Cassazione, partecipano al buon costume, quali valori etici della morale collettiva.

  1. La nozione evoluta di buon costume. 

L’articolata pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento di progressiva esaltazione del principio di buona fede c.d. oggettiva, nell’ordinamento italiano.

Al fine di conseguire tale risultato, la Suprema Corte torna a tratteggiare i contorni, non troppo nitidi nel sistema di diritto positivo, del negozio immorale e del buon costume.

Difatti, per l’applicazione della soluti retentio, ai sensi dell’art. 2035 c.c., dice la Cassazione, occorre focalizzare l’attenzione attorno alla nozione di buon costume. Per tale non si fa riferimento soltanto, come tradizionalmente si ripete nella manualistica, alle regole della morale sessuale o della decenza.

Diversamente, il buon costume si caratterizza per un più ampio spettro, comprensivo di tutti quei principi che caratterizzano le convinzioni etiche e la morale sociale di un contingente periodo storico di riferimento[1].

A partire dagli anni Novanta[2], la dogmatica e la giurisprudenza hanno evidenziato la più marcata rilevanza accordata alla buona fede c.d. oggettiva. Un ruolo che oggi si pone come non soltanto interpretativo e non soltanto limitato agli effetti ex art. 1374 c.c.[3], bensì integrativo[4] e precettivo.

È stato sostenuto che “tale clausola si sostanzia, in particolare, nel generale dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte e si pone come limite di ogni situazione negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto”[5].

Ai sensi dell’art. 2 Cost., in uno con gli artt. 1175, 1337, 1375 c.c., la buona fede informa trasversalmente la nascita, l’esistenza e l’estinzione del negozio giuridico. Dalla fase precontrattuale, nel corso delle trattative o nei rapporti tra P.A. e privato, alla esecuzione delle prestazioni oggetto del negozio, passando per la interpretazione delle clausole ivi apposte dalle parti. Il principio vige pure nella fase patologica ed in sede processuale.

Dal canone discendono doveri di protezione, altri e diversi da quelli discendenti dal contratto per volontà delle parti, in ossequio ai doveri di solidarietà sociale ed economica.

Si tratta dei doveri che, nella accezione oggettiva di buona fede, si declinano nei doveri specifici di informazione[6], di clare loqui, di trasparenza, di lealtà, di riservatezza, di rinegoziazione dei contratti di durata nei casi di significativa alterazione dell’economia contrattuale determinata da cause esterne non previste e sopravvenute[7], e via discorrendo.

E allora diviene indubitabile l’inclusione del dovere di buona fede tra quelle regole di buon costume, condivise dalla collettività nel presente momento storico.

A ben vedere, la pronuncia non costituisce in assoluto un novum nel panorama giurisprudenziale. All’opposto si evidenziano precedenti[8], ancorché risalenti, che aderiscono all’iter argomentativo della sentenza in commento.

Si tratta, per vero, di un indirizzo giurisprudenziale evolutosi con riferimento alla condictio indebiti e alla lettura dell’art. 2035 c.c. In casi simili alla vicenda in commento, la Suprema Corte ha osservato che la condotta truffaldina o corruttiva, consistente nella erogazione di una somma di denaro per finalità contrarie a norme imperative, non costituisce presupposto idoneo ai fini della ripetizione della prestazione.

In particolare, è stato affermato che “La nozione dei negozi contrari al buon costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato momento ed in un dato ambiente”.

Conseguentemente, “poiché la causa turpe deve essere apprezzata in relazione al momento in cui il negozio e stato compiuto, deve escludersi che sia contrario al buon costume un contratto diretto a violare norme imperative ma non più sanzionate penalmente al momento della conclusione del contratto, in quanto lo stesso legislatore, escludendo la rilevanza penale di tali fatti, quanto meno pro tempore, attenua la valutazione negativa dei fatti stessi anche sotto il profilo etico e sociale”[9].

In via adesiva, è stato sostenuta l’applicabilità della sanzione di irripetibilità, di cui all’art. 2035 c.c., al pagamento eseguito in conformità ad un accordo fraudolento intercorso tra l’acquirente di beni immobili di proprietà di minori ed il loro genitore, allorquando l’operazione risulti finalizzata a defraudare i minori del prezzo ad essi dovuto per la vendita degli immobili ed a ripartire tra i contraenti la differenza così sottratta.

È stato sostenuto, in tal caso, che non rileva la dichiarata insussistenza del reato, all’esito del processo penale, in quanto è sufficiente l’accertamento da parte del giudice civile della contrarietà alle norme dell’ordinamento, da cui discende la natura immorale dell’operazione complessivamente intesa e la contrarietà al principio generale di buona fede, che partecipa alle esigenze etiche collettive e sociali di un determinato momento e luogo[10].

Più precisamente, la giurisprudenza ha chiarito che “devesi (…) intendere per buon costume il complesso di quei principi etici che, suscettivi di venire universalmente adottati, costituiscono la morale sociale, perché ad essi uniforma il suo comportamento la generalità delle persone oneste, corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato ambiente e in una determinata epoca”[11].

Tuttavia, non sono solo i precedenti a tracciare i confini del buon costume, quale genus di regole in cui si colloca la buona fede. All’opposto, sono proprio le recenti direttive unionali ad indirizzare la Suprema Corte in tal senso.

Il riferimento corre alle indicazioni normative contenute nella Direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla ristrutturazione e sull’insolvenza.

Si valorizzano, poi, le disposizioni contenute nel Codice della crisi e dell’insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Rispettivamente, la direttiva, osserva la Cassazione, orienta la disciplina nazionale per la predisposizione ex novo o in via modificativa di discipline finalizzate alla emersione in via precoce delle situazioni di difficoltà finanziaria. La veloce constatazione dello stato disfunzionale e patologico dell’impresa costituisce un esito funzionale e prodromico al corretto funzionamento del mercato.

Non solo, in quanto si pone in diretto rapporto con la cooperazione trasparente degli attori nel mercato.

Il d.lgs. 14/2019, recante il Codice della crisi e dell’insolvenza, poi, persegue un medesimo obiettivo anticipatorio: più nitidamente, il Codice impone la rilevazione interna e tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Per questa via, si indirizzano i debitori all’adozione degli strumenti concorsuali appropriati per ristrutturare i debiti.

Lo stato di decozione è evento impattante sulla impresa, sui creditori ma anche sugli altri operatori del mercato che si interfacciano con la prima. Tali rapporti devono essere improntati alla lealtà e alla fiducia, al fine di addivenire ad un fisiologico funzionamento del sistema.

E allora l’ordinamento vigente, così come recentemente innovato, si caratterizza per l’essenziale conformità alla correttezza e al generale dovere di solidarietà, anche nella fase patologica della vita di impresa. Quest’ultima, infatti, non costituisce un atomo isolato, a sé stante, ma parte integrante del tessuto economico e nelle relazioni con gli altri operatori, con i creditori e con tutti gli altri soggetti con cui si interfaccia è tenuta al rispetto dei valori etici generali, tra cui si annovera la buona fede.

Sostiene, difatti, la Cassazione che “è sufficiente che il perseguimento di uno scopo, anche per il solvens, costituisca offesa al buon costume, ciò pregiudicando il titolo della prestazione così da renderlo nullo, ipotesi che può realizzarsi in presenza di un presupposto contrattuale (ove stipulato) che sia in contrasto con i boni mores sotto il profilo causale o dell’oggetto o anche solo del motivo comune, ove l’unico a determinare i contraenti alla stipulazione”.

  1. La massima.

In accordo con i precedenti e con i referenti normativi di matrice unionale e nazionale, “la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità sono da ritenere contrarie al buon costume” di cui agli artt. 1343 e 2035 c.c.

  1. Considerazioni finali.

La pronuncia in commento costituisce un approdo di rilievo, non solo per la inclusione della correttezza e della buona fede tra i canoni che compongono il concetto di buon costume, ma anche per la sua idoneità a costituisce ad entrare in conflitto con i precedenti compatti che distinguono le regole di validità dalle regole di responsabilità. In particolare, il pensiero corre all’orientamento ormai pacifico secondo cui la buona fede oggettiva, di cui agli arti. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., rappresenta regola di comportamento, la cui violazione integra una responsabilità risarcitoria.

Da tale categoria prende le distanze l’insieme delle regole che incidono sull’atto, ossia le regole di validità, da cui deriva, nei casi più gravi, la nullità.

L’affermazione secondo la buona fede partecipa alla nozione di buon costume significa collocare il canone generale tra le regole incidenti sugli atti, le regole di validità.

Non sono mancati nel tempo pronunce adesive[12] a siffatta impostazione, oltre che le opinioni di alta dottrina[13], tuttavia, si tratta di un orientamento minoritario.

[1] G. Iorio, Corso di Diritto Privato, II ed., 2016, Torino, p. 521. L’A. osserva che in qualità di regole di costume occorre fare riferimento a ciò che un contraente di media correttezza e lealtà si sente di fare o di non fare. Più precisamente, si deve avere riguardo di quel livello medio di correttezza nel settore economico o sociale di riferimento.

[2] Secondo la sentenza della Cass. Civ., 9 marzo 1991, n. 2503, rv. 471213, in Italgiure: “anche se riferita al momento esecutivo, la buona fede conserva la sua funzione di integrazione del rapporto, quale regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto … In altre parole, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale e generale del neminem laedere”.

[3] La mancata inclusione del canone di buona fede tra gli elementi integrativi del contratto nel codice civile è stata intesa, da alta dottrina, come un “incidente di redazione”: sul punto si veda, G. Alpa, La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità, in Vita notarile, 2002, 2, p. 64 ss.; id., Appunti sulla buona fede integrativa nella prospettiva storica e del commercio internazionale, in I Contratti, 2001, 7, p. 723 ss.

[4] S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, 2004, p. 3 ss.

[5] Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Buona fede come fonte di integrazione dello statuto negoziale: il ruolo del giudice nel governo del contratto, Roma, 10 settembre 2010, rel. tematica n. 116, p. 6 ss.,  https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_116_2010.pdf.

[6] Si segnala sul punto che nel DDL n. 1151, recante la Delega al Governo per la revisione del codice civile, la espressa codificazione degli obblighi informativi in capo ai contraenti, quale corollario del generale dovere di buona fede, non solo nelle vicende pattizie in cui sussiste una asimmetria informativa o economica del secondo e terzo contratto, ma pure in tutte quelle vicende regolate dal codice civile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f): “La previsione degli obblighi informativi di cui alla lettera f) dovrebbe colmare una riconosciuta lacuna dell’attuale sistema codicistico della responsabilità precontrattuale quale risultante dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile, pur fatti oggetto di una significativa valorizzazione giurisprudenziale dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e della tutela del legittimo affidamento nella validità del vincolo”. Il DDL è consultabile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/342884.pdf.

[7] Sul punto si consenta il rinvio a S.P. Perrino, Gestione delle sopravvenienze e potere eterointegrazione del giudice: l’impostazione innovativa dell’Ufficio del Massimario, in questa Rivista, 14 gennaio 2021.

[8] Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 2010, n. 9441, rv. 612552-01, in Italgiure; Cass. Civ., sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25631, rv. 647056-02, inNGCC, 2018, 2, p. 139 ss., con nota di D. Alessandri, Il contratto nullo tre volte: difetti di forma e soluti retentio.

[9] Cass. Civ., Sez. Un., 17 luglio 1981, n. 4414, rv. 415119-01, in Italgiure.

[10] Cass. Civ., sez. 1, 15 febbraio 1960, n. 234, rv. 882820 – 01, in Italgiure.

[11] Cass. Civ., sezI, 17 giugno 1950, n. 1552, rv. 881958 – 01, in Italgiure.

[12] Corte cost., 21 ottobre 2013, n. 248; Corte cost., 2 aprile 2014, n. 77, in www.cortecostituzionale.it; Cass. Civ., Sez. Un. 6 maggio 2016, n. 9140, rv. 639703, in Italgiure.

[13] Tra le voci più autorevoli della dogmatica a sostegno della nullità come regola di validità, si ricorda Francesco Galgano.

Stefania Pia Perrino

Nel marzo 2016, la dott.ssa Stefania Pia Perrino consegue il diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, con una tesi in Procedura penale, intitolata "Le indagini preliminari nel processo agli enti", con votazione 110 e Lode. Dopo aver svolto un tirocinio formativo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, VI Dipartimento, consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2019. Nello stesso anno è Visiting Scholar presso l'Università di Edimburgo, Scozia. E' dottoranda di ricerca in Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con un progetto dedicato a "La natura giuridica dell'embrione", e tutor accademico in Diritto Privato nei corsi di Scienze dei Servizi Giuridici e Scienze dell'Organizzazione. E' autrice di numerose pubblicazioni scientifiche ed accademiche, nonché vincitrice del Premio Laura Bassi (winter 2020) per la sua ricerca sul trattamento giuridico delle cellule riproduttive e degli embrioni umani.

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