mercoledì, Febbraio 19, 2025
Labourdì

La Cassazione ribadisce che il datore di lavoro può integrare la contestazione disciplinare già formulata con prove ulteriori ma a certe condizioni

A cura di Federico Fornaroli

La Cassazione, con ordinanza n. 26836/2024, è tornata a decidere in materia disciplinare.

In particolare, la Suprema Corte ha confermato l’approccio adottato dalla Corte d’Appello interessata, la quale aveva delineato la genuinità e correttezza della condotta datoriale relativamente ad un procedimento disciplinare comportante il provvedimento espulsivo, oggetto di giudizio.

Segnatamente, il lavoratore aveva contestato detta determinazione in quanto il datore di lavoro, una volta contestati i fatti dedotti nella contestazione disciplinare, aveva aggiunto ulteriori circostanze in seguito nella lettera di licenziamento.

A valle della sentenza di rigetto di secondo grado, anche la Cassazione evidenzia che “la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all’esigenza di consentire concretamente all’incolpato di approntare la propria difesa”.

Sicché, si integra la violazione del principio di immutabilità della contestazione qualora le modificazioni dei fatti contestati siano elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata.

Differentemente, non vengono violati i principi cardine del procedimento disciplinare, tenuto peraltro conto che non viene, così, leso il diritto di difesa del lavoratore, giacché quest’ultimo resta destinatario di un addebito concernente sempre la medesima fattispecie originaria, in ordine alla quale lo stesso è chiamato a fornire le proprie controdeduzioni, a nulla rilevando l’integrazione apportata successivamente dal datore di lavoro.

In altri termini, il supplemento effettuato dalla società non è tale da mutare il contesto fattuale di riferimento e oggetto di contestazione e, dunque, il lavoratore non può sentirsi in una diversa e cambiata posizione in merito alla quale doversi difendere: il caso rimane sempre identico ma, al più, meglio dettagliato, anche in ossequio all’ulteriore canone della specificità della contestazione disciplinare.



Lascia un commento