giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

La causalità psichica e le criticità connesse al suo accertamento

A cura di Stefania Tredici

La causalità psichica rappresenta una categoria giuridica – non univocamente ammessa – idonea a fornire una spiegazione causale delle relazioni sussistenti tra un influsso di carattere psicologico e la condotta materiale tenuta dal destinatario dello stesso.

La correlazione causale, pertanto, non si rinviene tra accadimenti naturalistici esteriormente percepibili, ma tra un’interazione di carattere prettamente psichico e il comportamento materiale conseguentemente tenuto. Risulta, pertanto, evidente che le difficoltà connesse all’accertamento di tale nesso eziologico sono in primo luogo da ascrivere al carattere immateriale dell’influsso psichico esercitato che, afferendo esclusivamente ad una dimensione interiore, non si estrinseca in un quid di materiale, percepibile all’esterno.

Tale caratteristica, indefettibilmente connaturata al fenomeno in esame, ha portato parte della dottrina a disconoscere la stessa ammissibilità della categoria oggetto di approfondimento, sulla scorta della considerazione che risulta impossibile dibattere di causalità e del relativo accertamento a fronte di meri fenomeni interiori e di interazioni morali.

Invero, l’accertamento del nesso eziologico in sede processuale viene svolto attraverso il richiamo a leggi scientifiche dotate di un elevato grado di attendibilità che consentono di asserire che una condotta rientra nel novero degli antecedenti che, secondo la migliore scienza ed esperienza, sono in grado di cagionare eventi del tipo di quello in concreto verificatosi. Tale valutazione è, all’evidenza, possibile solo ove si faccia riferimento ad accadimenti naturalistici che si succedono secondo dinamiche ripetibili, in quanto tali suscettibili di osservazione e studio. Al contrario, le interazioni di carattere psichico non solo sfuggono ad ogni generalizzazione di natura causale sufficientemente attendibile, ma producono un differente impatto sulla psiche di ciascun soggetto.

Oltretutto, l’orientamento che nega la riconoscibilità di siffatto meccanismo di spiegazione dell’evento evidenzia che il nesso di eziologia psichica non potrebbe che essere reciso dal libero arbitrio del singolo. Si osserva, infatti, che l’autodeterminazione personale è ontologicamente in grado di elidere del tutto l’incidenza di una psiche sull’altra, facendo venir meno qualunque nesso di condizionamento. Ne consegue che una condotta comunicativa, diretta ad influenzare l’altrui comportamento, non potrà mai definirsi realmente causa dello stesso ma al più mero motivo[1].

Ancorchè le criticità suesposte rinvengano un indubbio fondamento, va rilevato come i fenomeni di condizionamento psichico rappresentino una delle più comuni manifestazioni dell’interazione fra soggetti e come, di conseguenza, sia imprescindibile procedere ad un suo accertamento, pur in assenza di leggi scientifiche che siano in grado di individuare in modo univoco una correlazione.

Del resto, lo stesso codice Rocco, sebbene non faccia esplicito riferimento alla categoria giuridica della causalità psichica, in numerose disposizioni evoca un fenomeno di interazione psicologica cui si attribuisce rilevanza penale.  Basti pensare alle fattispecie in cui ricorrono espressioni quali “indurre”, “determinare”, “costringere”, “minacciare”, nelle quali non si può prescindere dall’esame dell’influenza esercitata dal soggetto che ha coartato la volontà della vittima, piegandola ai suoi fini.

In altri casi ancora, invece, viene pacificamente riconosciuta, anche dalla giurisprudenza maggioritaria, la sussistenza di un effettivo e reale nesso causale tra la pressione psichica esercitata dal soggetto attivo e la condotta conseguentemente tenuta dal soggetto destinatario dell’induzione.

In particolare, detto meccanismo di condizionamento si rinviene nelle ipotesi di concorso morale nel reato di cui all’art. 110, nel concorso esterno in associazione mafiosa, nelle ipotesi di induzione in errore al fine di far commettere un delitto ex art. 48 e nella fattispecie di istigazione al suicidio.

La dottrina prevalente riconduce al fenomeno dell’interazione psichica anche l’attenuante della provocazione (art. 61 n.2) e l’esimente di cui all’art. 599 c.p, atteso che, in tali fattispecie, il soggetto si determina ad agire in conseguenza dello stato d’ira cagionato dell’altrui comportamento scorretto o offensivo. Anche in dette evenienze emerge l’idoneità dell’altrui condotta ad incidere sulla psiche del soggetto agente.

Strutturalmente, come è dato evincere dalle ipotesi richiamate, il nesso di condizionamento psichico avvince una successione di tre eventi: il primo e l’ultimo di carattere materiale e il secondo evento intermedio, che funge da legame tra i due, di natura eminentemente psichica. Tuttavia, a latere delle ipotesi in cui il verificarsi dell’evento psichico occupa in seno alla struttura del reato una posizione intermedia (delitti di truffa, circonvenzione di incapace, concussione etc), si rivengono, altresì, ipotesi in cui esso rappresenta l’evento finale della fattispecie incriminatrice, come nel delitto di atti persecutori (in cui il soggetto attivo è punito per aver ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di paura o un fondato timore per l‘incolumità propria o di un prossimo congiunto) o  nel delitto di plagio, fattispecie ormai espunta dal nostro ordinamento.

Acclarato, pertanto, che il sistema penale riconosce autonoma dignità giuridica alla categoria della causalità psichica, occorre soffermarsi sulle obiezioni tradizionalmente mosse all’operatività dell’istituto in esame ed, in particolare, alla compatibilità dei fenomeni di interazione morale con il libero arbitrio del soggetto agente e alle problematiche connesse al suo accertamento processuale.

Parte della dottrina osserva, infatti, che anche nelle ipotesi di interazione psichica tipizzata, il destinatario della condotta istigante preserverebbe un insopprimibile spazio di libertà valutativa, che potrebbe condurlo a disattendere del tutto le sollecitazioni effettuate dal soggetto agente. Il libero arbitrio, sotteso ad ogni decisione individuale, pertanto, varrebbe ad infirmare la potenzialità condizionante dell’influsso psichico esercitato. Quest’ultimo potrebbe rilevare solo quale “ragionevole o plausibile motivo dell’azione[2]”, ma non quale effettiva causa dello stesso.

Tale obiezione è stata valorizzata dalla difesa degli imputati nel processo svoltosi per le numerose vittime cagionate dal terremoto dell’Aquila che, secondo l’accusa, a causa delle notizie rassicuranti divulgate da eminenti esponenti della Commissione Grandi Rischi, avevano assunto la decisione, poi rivelatasi fatale, di rimanere presso le proprie abitazioni. Agli imputati è stato contestato di aver influito sulla psiche delle vittime, inducendole ad assumere un comportamento altamente lesivo per la propria incolumità fisica. La difesa aveva, invece, obiettato che la libera scelta delle vittime di permanere all’interno delle proprie abitazioni, in quanto espressione di autodeterminazione personale, avrebbe interrotto il nesso di causalità, rendendo così impossibile imputare, sotto il profilo eziologico, i numerosi decessi alla condotta comunicativa degli imputati.

Disattendendo le prospettazioni della difesa, il giudice di prime cure ha, invece, affermato che solo apparentemente le vittime avrebbero conservato intatta la propria capacità di discernimento e di libera autodeterminazione, dal momento che le inesatte informazioni diramate avrebbero avuto l’effetto di intervenire in maniera distorsiva sul processo decisionale, alterandolo. Inoltre, anche nel giudizio di secondo grado, è stata riconosciuta la prevedibile influenzabilità del processo decisionale delle vittime, valorizzando a tal fine anche il carattere istituzionale della comunicazione ricevuta e l’autorevolezza scientifica dei soggetti che avevano reso le dichiarazioni, negligenti e non veritiere, sullo stato sismico dei luoghi.

Giova precisare che parte della dottrina, pur condividendo l’esito cui sono giunti i giudicanti nei primi due gradi del processo in esame, ha contestato la ricostruzione effettuata in merito ai rapporti tra libero arbitrio e condotta comunicativa fallace. In particolare, il Tribunale nella sua decisione assume che la scelta delle vittime non sarebbe più stata libera, poiché condizionata da una rappresentazione dei fatti superficiale ed incompleta. Presupposto ineludibile del dispiegarsi del libero arbitrio sarebbe, secondo l’argomentare del giudice di primo grado, la possibilità di fondare la propria decisione su una rappresentazione esaustiva e veritiera dei fatti, connotata dai caratteri di scientificità ed attendibilità. In difetto dei menzionati requisiti, qualunque scelta risulterebbe ab imis inficiata, poiché rapportata a dati non corrispondenti alla realtà fattuale. Ne consegue che la condotta degli imputati risulterebbe penalmente rilevante proprio per non aver consentito di poter assumere una decisone consapevole, fondata su dati aderenti alla realtà.

Al contrario, la dottrina in esame, osserva che, al di là della mendacità o meno della notizia diramata, essa è idonea ad assumere la funzione di causa della condotta nella misura in cui abbia esplicato un‘efficacia condizionante nel processo decisionale. Invero, la condotta comunicativa è certamente idonea ad introdurre un motivo nel processo decisionale del soggetto agente, pertanto se esso viene interiorizzato dal destinatario e contribuisce ad orientare la sua volontà, potrà certamente definirsi causa dell’azione compiuta, anche ove non rappresenti l’unica ragione posta a fondamento della scelta[3]. Ordinariamente, alla produzione dell’evento concorrono congiuntamente una pluralità di fattori causali e ciascuno di essi, a norma dell’art. 41 comma 1 c.p, deve considerarsi eziologicamente rilevante, ancorchè non sia stato la causa determinante dell’evento. Ne consegue che non può essere disconosciuta l’efficacia condizionante della condotta comunicativa sul processo decisionale delle vittime, ancorchè non abbia assunto, in seno allo stesso, rilievo esclusivo.

Tale orientamento, dunque, precisa che l’efficacia condizionante della condotta comunicativa si esplica a prescindere dalla correttezza dell’informazione ricevuta, per il sol fatto di essere rientrata nel novero di quegli elementi che il soggetto ha tenuto in considerazione ai fini della decisione. Pertanto, con riferimento al caso di specie, si è affermato che, se le dichiarazioni rese hanno in qualche modo influenzato la decisone delle vittime di rimanere presso le proprie abitazioni, è irrilevante la circostanza che la comunicazione fosse veritiera o meno.

Rilevato che il processo di autodeterminazione personale non vale a privare di rilevanza penale il contributo causale, di natura psichica, bisogna valutare alla stregua di quali criteri vada accertato il nesso di condizionamento psichico.

Le difficoltà probatorie attengono alla circostanza che è necessario provare un evento mentale di carattere immateriale, difficilmente inquadrabile in accadimenti sussumibili in leggi di copertura di natura scientifica.

Nondimeno, un orientamento dottrinale aveva ritenuto possibile rinvenire leggi scientifiche di matrice antropologica o sociologica, in grado di attestare, al pari delle leggi naturalistiche, la sussistenza di una regolarità causale tra una condotta psichica ed un evento di carattere materiale. Le leggi in esame, infatti, sarebbero in grado di asseverare che a fronte di taluni accadimenti le reazioni umane corrispondono ad alcuni comportamenti standard, così rinvenendo una correlazione causale tra i due fenomeni. L’unica differenza apprezzabile rispetto alle leggi scientifiche propriamente intese riguarderebbe il coefficiente probabilistico di verificazione della legge in esame. Infatti, mentre con riguardo agli eventi naturalistici, in taluni limitati casi, è possibile rinvenire leggi scientifiche universali, in grado di attestare che ad un antecedente causale consegue invariabilmente un determinato evento, rispetto ai comportamenti umani potrebbero applicarsi solo leggi statistiche. Un certo grado di approssimazione risulta, infatti, necessario quando si fa riferimento a stimoli che agiscono sulla psiche umana e che sono in grado di produrre effetti divergenti sul singolo individuo.

La ricostruzione prospettata è stata, tuttavia, esposta a critiche difficilmente superabili, basate sull’assunto che il comportamento umano, fondato su motivazione intime ed insondabili, non potrebbe mai porsi quale base di una ricostruzione scientifica attendibile. Una legge scientifica, infatti, per esser tale deve condurre ad un risultato, non necessariamente certo, ma quanto meno dimostrabile in un significativo numero di casi.  Con riguardo ai comportamenti umani, si osserva, invece, che pur a fronte di uno stimolo in grado di indurre la maggior parte degli individui ad orientare la propria condotta in un certo senso, il singolo potrebbe agire diversamente. Evidenziando ulteriormente la fallacia della ricostruzione riportata, si è rilevato che persino il medesimo soggetto, al ripetersi di determinate condizioni fattuali, potrebbe agire diversamente da come agì in passato[4].

Attesa l’impossibilità di applicare, ai fini dell’accertamento causale, paradigmi nomologici di matrice scientifica, altro orientamento dottrinale ha ritenuto possibile fare ricorso a schemi operativi di tipo meramente prognostico, in grado di attestare l’idoneità di un comportamento ad incidere sulla verificazione del c.d evento psichico. Tuttavia, è stato evidenziato che l’utilizzo del predetto criterio risulterebbe confliggente con i principi costituzionali posti a presidio della libertà individuale dell’imputato. Vi sarebbe, infatti, un’evidente lesione del principio della personalità della responsabilità penale, laddove il soggetto venisse condannato a seguito del mero accertamento che la sua condotta sia potenzialmente idonea a cagionare l’evento in esame e non a seguito di un giudizio controfattuale che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’evento realizzatosi discenda causalmente dalla sua condotta. Verrebbe, inoltre, violato il principio di legalità dal momento che “l’applicazione di meccanismi ricognitivi della causalità psicologica di tipo solo prognostico determina una trasfigurazione occulta dei reati di danno in illeciti di pericolo[5].

Per ovviare alle criticità proprie dei cennati metodi di accertamento del nesso causale, la Corte di cassazione, nella sentenza Grandi rischi, ha optato per l’utilizzo di un metodo inferenziale, non dissimile da quello proprio della causalità naturalistica, al fine di fornire un’adeguata spiegazione causale dell’influenza dispiegata dallo stimolo psichico sul processo causativo dell’evento. Per giungere alla prova dell’accertamento del nesso causale, dovrà farsi necessariamente riferimento a massime di esperienza generalmente condivise dalla collettività. Se è vero, infatti, che risulta impossibile fornire un fondamento nomologico all’esame dei comportamenti umani, è altrettanto vero che gli stessi tendono ad uniformarsi in presenza di taluni fattori condizionanti. Si può ragionevolmente affermare che, secondo l’id quod plerumque accidit, la maggior parte delle persone adotterà un determinato comportamento in conseguenza di uno stimolo psichico determinato. Detta circostanza consente di elaborare delle generalizzazioni antropologiche di natura statistica, applicabili ai comportamenti umani, che sono in grado di selezionare le condotte che hanno assunto un’efficacia eziologica rispetto alla produzione dell’evento.

D’altronde, l’utilizzo delle generalizzazioni del senso comune, in luogo di leggi scientifiche, non determina necessariamente che il giudizio sull’accertamento del nesso di causalità sia condotto secondo criteri meno rigorosi. La giurisprudenza di legittimità, infatti, in numerose occasioni ha riconosciuto la necessità di ricorrere a regole di carattere esperienzale, anche nei settori della medicina e della biologia, nei casi in cui manchino leggi scientifiche di copertura applicabili al caso concreto.

Vi è, però, l’esigenza ineludibile che l’accertamento venga condotto criticamente e secondo modalità rigorose, dal momento che è proprio la scientificità del metodo utilizzato a conferire attendibilità all’accertamento realizzato, in assenza di leggi scientifiche di copertura.

Proprio per tale ragione è necessario ricorrere al modello di accertamento bifasico introdotto dalla sentenza Franzese, al fine di raggiungere il grado di certezza processuale necessario per pervenire ad una sentenza di condanna. La generalizzazione di tipo esperenziale può costituire una valida spiegazione dell’evento solo se corroborata dal compendio probatorio disponibile, dal quale deve evincersi che non ricorrono dei fattori causali alternativi che possano aver cagionato l’evento.

La Corte di cassazione ha, pertanto, statuito che: “le massime di esperienza- al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di sapere incerto)- possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tali ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio[6].

Sulla base di questa ricostruzione, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un nesso di causalità psichica tra la condotta comunicativa dei membri della Commissione Grandi Rischi e la decisione dei cittadini aquilani di rimanere nelle proprie case. La scelta “condizionata” delle vittime rappresenta, dunque, il c.d evento psichico che determina l’evento naturalistico morti o lesioni.

Conclusivamente, può affermarsi che, la giurisprudenza di legittimità nei suoi più recenti arresti, non solo ha riconosciuto l’ammissibilità della categoria giuridica della causalità psichica ma ne ha, altresì, delineato un congruo metodo di accertamento processuale.

Emblematico in tal senso è il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui: “La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d’indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all’accertamento causale ex post. Le massime di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di ‘sapere incerto’) – possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio” (p. 86)[7]”.

[1] Rocco Galli, Nuovo corso di diritto penale, edizione 2017

[2] Rocco Galli, Nuovo corso di diritto penale, edizione 2017

[3] A. Galluccio, “Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale. Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza “Grandi rischi””,

[4] A. Galluccio, “Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale. Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza “Grandi rischi””,

[5] Rocco Galli, Nuovo corso di diritto penale, edizione 2017

[6] Cass., sez. IV, sent. 19 novembre 2015, n. 12478/16

[7] Cass., sez. IV, sent. 19 novembre 2015, n. 12478/16

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