giovedì, Marzo 28, 2024
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La cella carceraria come luogo aperto al pubblico

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, chiarisce definitivamente la nozione di “cella carceraria”, rimuovendo i differenti profili incerti che riguardavano la nozione di cella, nello specifico, se fosse configurabile  come luogo aperto al pubblico o una dimora privata.

Con la sentenza n. 26028 del 2018 la Suprema Corte ha asserito che “la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerare luogo aperto al pubblico e non certamente luogo di privata dimora né luogo pubblico, sul rilievo che si tratta di luoghi che si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può far uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto, non essendo nel possesso dei detenuti,  ai quali compete alcuno ius excludenti alios.[1]

La definizione sopra riportata attribuisce alla cella una precisa  attribuzione giuridica che risulta rilevante ai fini della configurazione del reato di oltraggio al pubblico ufficiale ex art. 341 bis del codice penale[2], quest’ultimo infatti prevedendo per la concretizzazione del reato il realizzarsi di due requisiti:

  • che l’offesa avvenga in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico,
  • e con la presenza di altre persone.

Pertanto, come incide la recente pronuncia della Corte sulla fattispecie di oltraggio al pubblico ufficiale?

Il caso

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello che aveva modificato il quantum della pena a seguito di alcuni affronti causati dallo stesso a danno di alcuni funzionari del penitenziario, ove l’imputato scontava la propria detenzione.

Precisamente il ricorrente opponeva come motivazione nel ricorso, l’errata qualificazione che i giudici di merito avevano attribuito alla cella, definendola appunto luogo aperto al pubblico, concretizzando i presupposti richiesti dalla norma per la realizzazione del reato di cui all’articolo 341 bis del codice penale.

L’imputato contrariamente affermava  che il riconoscimento della cella come luogo aperto al pubblico era da rilevare unicamente nel reato di ingiuria, e non anche per quello di oltraggio al pubblico ufficiale.

La Corte,  quindi, investita della questione ed esaminando le ragioni evidenziate nel ricorso, respingeva  ex ante l’istanza ritenendo i motivi addotti infondati con riguardo particolarmente all’erronea qualificazione attribuita al termine “cella”.

La difficoltà di collocare determinate tipologie di strutture nella categoria di luoghi pubblici, deriva da un vulnus normativo circa la nozione di luogo aperto al pubblico, mancando qualsiasi precisazione in tal senso.

Motivo per cui, la Corte di Cassazione ai fini della risoluzione della controversia ha effettuato un rinvio ai precedenti casi affini, difatti giova ricordare che nei precedenti giurisprudenziali il Supremo Collegio si era già espresso circa la nozione di luogo aperto al pubblico in riferimento ai luoghi delle case circondariali;  in tal senso, si menziona la sentenza n. 42545 del 2016 con la quale la Suprema Corte,  mediante un’interpretazione estensiva della nozione di “luogo aperto pubblico”, chiariva che “in materia di intercettazioni, è stato affermato che la cella e gli ambienti penitenziari non sono definibili quali luoghi di privata dimora perché non rientrano nel possesso dei detenuti, bensì nella disponibilità dell’amministrazione penitenziaria che può utilizzarli per qualsiasi esigenza d’istituto”.[3]

Analogamente per il reato di atti osceni disciplinato dall’articolo 527[4] del codice penale, la Corte ha statuito  che “ai fini del delitto di atti osceni la cella carceraria è luogo aperto al pubblico. Infatti, per luogo aperto al pubblico deve intendersi quell’ambiente anche ad accessibilità non generalizzata e libera per tutte le persone che vogliano introdurvisi, ma limitata, controllata e funzionalizzata ad esigenze non private, sempre che sussista la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo, di accedere senza legittima opposizione di chi sull’ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto. Pertanto, la cella carceraria non può distinguersi, come luogo di privata dimora del detenuto, da altre parti dello stabilimento carcerario destinate allo svolgimento della vita di relazione della popolazione carceraria e del personale di custodia[5]

Invero, per la configurazione del reato di atti osceni si richiede che l’azione avvenga in un luogo pubblico o comunque esposto al pubblico, motivo per cui la Corte ha chiarito che laddove “l’oscenità” si verifichi all’interno della struttura carceraria e in particolare nella cella, si soddisfano le esigenze richieste dalla norma e di conseguenza la realizzazione del reato.

Ciò posto, la Suprema Corte nel caso de quo, ritiene che nulla osta alla possibilità di estendere l’interpretazione della nozione di cella carceraria quale luogo aperto al pubblico anche per la concretizzazione del reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale, in quanto si soddisfano ambedue i requisiti richiesti dalla norma, quali: la commissione dell’offesa in un luogo aperto al pubblico e la presenza di altri soggetti.

È innegabile che le conclusioni a cui è giunta la Corte nella sentenza n. 42545 del 2016,  non solo risultano utili per rimuovere i restanti profili incerti che riguardavano  la qualificazione giuridica della cella carceraria, ma costituisce un ulteriore precedente utile ai fini della risoluzione delle successive e future controversie.

In conclusione, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2608 del 2018 effettuando nuovamente un rimando alle proprie pronunce precedenti, ribadisce che la cella carceraria e i luoghi affini rientrano innegabilmente nella categoria di luogo aperto al pubblico e di conseguenza realizzando la configurazione del reato di cui all’articolo 341 bis del codice penale.

FONTI

[1] Per il testo integrato della sentenza si veda: www. Canestrinilex. com

[2] L’articolo 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto (1).

[3] Il testo integrale della sentenza, è disponibile qui: http://www.neldiritto.it/

[4] Disciplina dell’articolo 527 del codice penale. Atti osceni.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (4) [c.p. 29].

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi (5) se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano

Se il fatto avviene per colpa [c.p. 43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis]

[5] Si menzionano come ulteriori chiarimenti in materia,  la sentenza n. 5513 del 29.09.1977 o anche prima la sentenza n. 617 del 1962.https://www.iusinitinere.it/la-cella-carceraria-come-luogo-aperto-al-pubblico-10935

Tayla Jolanda Mirò D'Aniello

Tayla Jolanda Mirò D'aniello nata ad Aversa il 4/12/1993. Attualmente iscritta al V anno della facoltà di Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Durante il suo percorso univeristario ha maturato un forte interesse per le materie penalistiche, motivo per cui ha deciso di concludere la sua carriera con una tesi di procedura penale, seguita dalla prof. Maffeo Vania. Da sempre amante del sistema americano, decide di orientarsi nello studio del diritto processuale comparato, analizzando e confrontando i diversi sistemi in vigore. Nel privato lavora in uno studio legale associato occupandosi di piccole mansioni ed è inoltre socia di ELSA "the european law students association" una nota associazione composta da giovani giuristi. Frequenta un corso di lingua inlgese per perfezionarne la padronanza. Conseguita la laurea, intende effettuare un master sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia.

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