venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

La clausola antistallo del tipo “russian roulette” tra collocazione statutaria e parasociale

a cura del Dott. Niccolò Tamburini

1. Considerazioni preliminari

La clausola antistallo del tipo “russian roulette” è volta a superare una fase di impasse decisionale, di regola derivante dalla presenza di partecipazioni paritetiche e contrapposte al capitale sociale.

Una tale previsione, che può assumere sia carattere statutario che parasociale[1], consente ad uno dei soci, al verificarsi di un evento di stallo adeguatamente individuato dalle parti contraenti[2], di rivolgere all’altro un’offerta irrevocabile di acquisto, fissando al contempo il valore della partecipazione del socio oblato (ossia il destinatario dell’offerta). Quest’ultimo, non essendo previsto alcun meccanismo di rilancio del prezzo, avrà la facoltà di (i) cedere la propria partecipazione al socio offerente al prezzo da quest’ultimo fissato, oppure (ii) acquistare la partecipazione dell’altro al medesimo prezzo.

In capo ai soci sorge, quindi, un’obbligazione alternativa ai sensi dell’art. 1285 c.c., per effetto della quale il socio oblato potrà, alternativamente e a sua discrezione, cedere la propria partecipazione ovvero acquistare quella dell’offerente[3].

In altri termini, il socio oblato si troverà di fronte all’alternativa tra aderire all’offerta di acquisto al prezzo deciso dal socio che ha formulato l’offerta, acquistando dunque la partecipazione del socio offerente, oppure vendere la propria partecipazione a quest’ultimo al prezzo da lui fissato con la prima offerta.

All’interno di compagini societarie caratterizzate prevalentemente dalla partecipazione paritetica e/o contrapposta al capitale sociale tra più soci, la previsione di una siffatta clausola è finalizzata a risolvere l’eventuale paralisi decisionale, suscettibile di verificarsi durante la vita della società[4].

Basti pensare al caso in cui il capitale sociale di una società sia detenuto in misura pari al 50% tra due soci, oppure il 50% ad un socio e la restante parte divisa al 25% tra altri due.

Oppure nell’ipotesi in cui, in conseguenza di specifici accordi intercorrenti tra i soci, ad alcuni di essi sia attribuito un particolare diritto di veto da esercitare in sede assembleare[5].

A titolo esemplificativo, si pensi alla possibilità di assimilare all’ipotesi in esame, da un punto di vista fenomenologico, quelle compagini sociali all’interno delle quali il capitale è ripartito tra più soci i cui interessi sono riconducibili a due poli contrapposti, in virtù di un sindacato di voto che ne disciplina i rapporti interni in sede di votazione.

Occorre evidenziare, inoltre, che la clausola di tipo “russian roulette” esclude a priori ogni forma di negoziazione tra il socio oblato ed il socio offerente, stante l’impossibilità di effettuare dei rilanci del prezzo. In altri termini, il meccanismo operativo in argomento non consente alcuna forma di controproposta da parte del socio oblato, a differenza di quanto avviene a seguito dell’attivazione di altre clausole, per mezzo delle quali è consentito effettuare una nuova ed ulteriore offerta nei confronti dell’altro socio[6].

In quest’ultimo senso, si pone la clausola di tipo “texas shoot”, in forza della quale il socio che intende avvalersi del meccanismo predisposto dal patto, una volta ricevuta l’offerta da colui che intende acquistare la propria partecipazione, ha la facoltà di effettuare una controproposta, dichiarando di volere acquistare la partecipazione dell’altro ad un prezzo maggiore di quello precedentemente offerto, consentendo, quindi, un rilancio dell’offerta.

 

2. Stallo decisionale e scioglimento della società. La clausola di russian roulette tra collocazione sociale e parasociale

Come è noto, il sopraggiungere di una situazione di stallo è suscettibile di produrre molteplici conseguenze nella vita della società qualora l’impasse sia tale da integrare una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c..

In particolare, lo scioglimento può verificarsi per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (art. 2484, primo comma, n. 2, c.c.), come già da tempo affermato anche dalla Suprema Corte in tema di società paritetica[7], nonché per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea (art. 2484, primo comma, n. 3, c.c.).

Rientrano all’interno di quest’ultima categoria i casi in cui la società non sia in grado di adottare quelle delibere essenziali e necessarie per garantire la continuità dell’ente, a causa dei forti dissidi sorti tra i soci. Invero, il predetto rapporto conflittuale determinerebbe l’impossibilità di far prevalere l’interesse comune sotteso alla società e pertanto ricercare indirizzi comuni per realizzarli[8].

Ad avviso di una parte della dottrina, l’impossibilità di adottare alcune delibere, tra cui quelle relative all’approvazione del bilancio, nonché quelle riguardanti la nomina dei membri degli organi sociali, integrerebbe la fattispecie di scioglimento di cui al n. 3 dell’art. 2484, primo comma c.c.[9].

Pertanto, qualora l’impossibilità di funzionamento dell’ente «appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali»[10], così da determinare una paralisi assoluta della società, e sebbene sia garantita l’assunzione di delibere su questioni meramente tecniche, questa condizione risulta comunque idonea ad integrare la fattispecie di cui al n. 3 dell’art. 2484 c.c.[11].

Da un punto di vista operativo, invece, occorre distinguere l’ipotesi in cui la clausola in argomento sia inserita all’interno di uno statuto sociale (implicitamente ammesso anche dal Tribunale di Roma), oppure in un patto parasociale[12].

Nel primo caso, la legittimità della clausola c.d. russian roulette all’interno dello statuto risulta confermata anche dalle recenti massime del Consiglio Notarile di Milano n. 181 e di Firenze, Prato e Pistoia nn. 72-73[13].

Attraverso l’inserimento in statuto, il meccanismo è destinato a produrre effetti nei confronti di qualsiasi soggetto che subentrerà nel contratto sociale, con la conseguenza che la clausola in argomento dispiegherà tali effetti nei confronti di qualunque socio subentrante. Diversamente, la previsione della clausola all’interno di un patto parasociale determinerà la produzione di tali effetti soltanto verso soci i contraenti.

Ne consegue la fondamentale distinzione, già da tempo avanzata dalla dottrina[14], tra i cd. effetti “sociali” e quelli “parasociali”, che in questa sede occorre brevemente richiamare, senza pretesa di esaustività.

La socialità degli effetti si caratterizza per la sua afferenza alla partecipazione sociale, così da vincolare qualsiasi soggetto che entri a far parte della società, oltre a tutti i soggetti che già ne facciano parte. Conseguentemente, tale distinzione assume rilevanza per il fatto che la disciplina di riferimento delle obbligazioni di carattere sociale sarà quella di cui all’art. 2247 e ss c.c., mentre per le obbligazioni parasociali il riferimento sarà alle disposizioni sulle obbligazioni in generale[15].

La qualifica di “parasociale” si caratterizza per la sua destinazione ed afferenza alla personalità del soggetto stipulante, che rileva non per la propria qualità di socio rivestita all’interno della società, bensì in relazione al rapporto con l’altro socio contraente[16].

In termini brevi, quindi, la sfera parasociale si caratterizza per la sua estraneità nel dettare regole cogenti di natura organizzativa per la società e per i soci[17].

Tuttavia, stante la diversa collocazione topografica, è dalla formulazione della pattuizione che emerge l’ambito di operatività della buy-sell provision del tipo russian roulette[18].

In particolare, la determinazione di una siffatta clausola all’interno di uno statuto sociale, ma con indicazione chiara, specifica ed individualizzata dei soci cui intende riferirsi, sarà destinata ad avere una rilevanza non solo di carattere statutario, ma anche parasociale, sebbene la collocazione sia di carattere “sociale”[19].

Nessun divieto, si badi, sussiste poi in capo ai soci in merito alla previsione di un meccanismo anti-stallo anche in sede statutaria.

In proposito, in dottrina, vi è chi ha sostenuto che l’attribuzione del potere in capo ad alcuni soci di avvalersi della russian roulette clause determinerebbe, in tema di S.p.A., la suddivisione del capitale sociale in due distinte categorie di azioni: (i) quelle del socio offerente, incorporanti il diritto di effettuare l’offerta, e (ii) quelle del socio oblato, incorporanti il diritto potestativo di acquistare le azioni dell’offerente al prezzo da quest’ultimo fissato[20].

Senza soffermarsi sui criteri di determinazione del valore della partecipazione del socio uscente, il Consiglio Notarile di Firenze, Prato e Pistoia ha recentemente affermato la legittimità di tale meccanismo inserito anche all’interno di uno statuto societario, in quanto la clausola è diretta a risolvere la paralisi creatasi in seno agli organi sociali ed amministrativi.

Detta clausola statutaria deve, tuttavia, a) prevedere in modo specifico le caratteristiche in cui si concretizza l’ipotesi di impasse gestionale, b) specificare l’organo sociale a cui tale circostanza si riferisce e c) determinare, infine, le modalità di superamento dello stallo[21].

 

3. Patto parasociale e russian roulette clause: profili di duplice atipicità

Sotto il profilo della atipicità, invece, la clausola deve essere letta in correlazione con quanto previsto dall’art. 2341-bis c.c. in ordine alle finalità legislativamente previste in tema di patti parasociali di cui alle lett. a), b), e c).

Anche il Tribunale di Roma, sul punto, ha affermato che la clausola di russian roulette «è un negozio legislativamente atipico, di cui va verificata la validità in termini di liceità e di rispondenza ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento».

Il legislatore societario prevede che i patti, oltre ad essere stipulati in qualunque forma, devono perseguire la finalità di «stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società». Tuttavia, tali finalità non devono essere ricondotte alla mera volontà, intesa nel più ampio senso di elemento soggettivo, come scopo perseguito dai contraenti, poiché altrimenti risulterebbe di non agevole applicazione la disciplina di cui agli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c., dato che la relativa assoggettabilità dipenderebbe da elementi di ambigua individuazione, quale la reale volontà perseguita dai contraenti.

La nozione di “stabilizzazione” degli assetti e del governo societario deve, dunque, essere individuata come una vera e propria causa concreta del negozio parasociale che i contraenti pongono in essere, evitando quindi di «attribuire indiscriminata rilevanza ai patti che rientrino nei tre modelli economico-sociali indicati dalla norma»[22].

La disposizione di cui all’art. 2341-bis c.c., nell’individuare, come detto, la causa sottesa alla sottoscrizione di un patto parasociale, risulta caratterizzata da una certa ampiezza ed elasticità nella sua formulazione[23].

Secondo una parte della dottrina[24] la finalità perseguita dalla norma de qua non è tanto quella di fornire una definizione specifica del patto parasociale, bensì, quella di individuare un termine temporale di durata per quei patti che, essendo finalizzati al perseguimento della stabilizzazione e del governo societario, si realizzano mediante la definizione di una disciplina avente ad oggetto i requisiti di cui alle lett. a), b), e c) di cui all’art. 2341-bis c.c..

L’elencazione riportata dalla norma testé citata è volta ad individuare i patti parasociali che rientrano nella medesima disciplina, senza però effettuare una vera e propria tipizzazione tra i sindacati di voto, di blocco o di gestione.

L’elemento di tipicità è rappresentato dalla finalità perseguita con la sottoscrizione del patto, e quindi che il medesimo sia diretto a «stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società». Tale dizione, tuttavia, non può considerarsi esaustiva al fine di individuare quali tipi di accordi rientrano o meno nel novero dei patti di cui all’art. 2341-bis c.c.. Il criterio interpretativo offerto dalla disciplina societaria sui patti parasociali assume, pertanto, carattere teleologico, poiché la distinzione tra le categorie di patti non si fonda sul loro aspetto contenutistico – come indicato alle lettere a), b), e c) dall’art. 2341-bis c.c. – bensì sullo scopo da perseguito dai medesimi[25].

Ne discende che tali accordi rientrano nella categoria dei contratti atipici, in relazione ai quali l’art. 2341-bis c.c. pone un limite all’autonomia privata delle parti soltanto in relazione a quei patti che perseguono le finalità descritte dalla norma[26].

Alla luce di quanto sopra, nel tentativo di riportare le predette considerazioni in tema di atipicità dei patti parasociali alla questione della dead-lock provision del tipo russian roulette, è possibile affermare che la finalità perseguita dalla clausola in argomento non sia, semplicisticamente, quella del trasferimento della partecipazione sociale al sopraggiungere di un determinato evento. L’exit di uno dei soci costituisce soltanto l’effetto finale scaturente dall’attivazione del meccanismo della roulette russa.

La finalità è rappresentata dalla volontà di porre fine ad una situazione di impasse che altrimenti risulterebbe idonea ad integrare una causa di scioglimento, di cui all’art. 2484, primo comma nn. 2, e 3 c.c., preservando, quindi, il progetto imprenditoriale sul quale si fonda la società[27].

Pertanto, la clausola in esame appare dotata di una sua atipicità teleologica in quanto, non solo non ha come finalità diretta e specifica quella di realizzare il “governo della società”, ma nemmeno è diretta a stabilizzare gli assetti proprietari, poiché l’effetto della sua attivazione determina la formazione di una nuova compagine societaria per effetto di un trasferimento di partecipazioni sociali tra i medesimi soci contraenti. Il meccanismo in questione opera quindi in modo diametralmente opposto rispetto ad una strategia di consolidamento e conservazione della compagine sociale originaria.

La legittimità di tali negozi, contenenti una clausola di questo tipo, deve quindi ravvisarsi in relazione alla loro capacità di perseguire interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, alla luce di una valutazione da effettuarsi caso per caso, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., nonché in relazione ad un eventuale contrasto con le norme imperative previste dall’ordinamento.

Inizialmente si è affermato, sulla scorta di quanto sostenuto dalla giurisprudenza, anche se in dottrina non sono mancate opinioni contrastanti in proposito, che la clausola de qua sia del tutto avulsa da un inquadramento tipico all’interno dei patti parasociali. La russian roulette clause riveste, invece, pieno carattere atipico in relazione alla finalità di carattere societario da questa perseguita, e cioè lo scongiurare la dissoluzione dell’impresa sociale[28].

La questione della legittimità della clausola, in quanto idonea a perseguire interessi meritevoli di tutela, ha investito, come è noto, il Tribunale di Roma che, chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità di una clausola di russian roulette contenuta in un patto parasociale di una società per azioni il cui capitale era detenuto in misura paritetica al 50% tra due soci, ne ha statuito la legittimità[29].

Al sopraggiungere dell’evento di “stallo”, definito tra i soci come la mancanza di volontà di rinnovare il patto parasociale alla scadenza del quinquennio, uno dei due provvedeva a formulare un’offerta irrevocabile di acquisto della partecipazione dell’altro, che dunque si trovava nell’alternativa tra vendere la propria partecipazione al prezzo predeterminato nell’offerta di acquisto, oppure di acquistare, al medesimo prezzo, la partecipazione dell’altro.

È stato accertato che il meccanismo contrattuale operante in sede di attivazione della roulette russa persegue interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, così che l’omessa attivazione determinerebbe l’insorgere di una causa di scioglimento della società ex art. 2484 c.c[30].

Con il meccanismo in esame si realizza, dunque, una riallocazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di un nuovo assetto societario attraverso l’esercizio del diritto potestativo attribuito ai soci di attivare la dead-lock provision idonea a modificare – e conseguentemente a stabilizzare – gli assetti proprietari di cui all’art. 2341-bis c.c., determinando così una forma di discontinuità rispetto alla precedente struttura[31].

La Corte d’Appello di Roma, allineandosi alla statuizione del Giudice di prime cure (Trib. Roma Sez. Impr., del 19 ottobre 2017, n. 19708), ha affermato che «la clausola in argomento ha la finalità di risolvere le situazioni di impossibilità deliberativa di un organo e, quindi, di stallo decisionale che possono determinarsi (ed infatti di frequente si determinano) laddove i soci detengano ciascuno, come nel caso di specie, una partecipazione pari alla metà del capitale sociale ovvero qualora i quozienti costitutivi o deliberativi siano commisurati in maniera tale da pretendere la partecipazione o il voto favorevole di una minoranza, titolare in definitiva di un sostanziale diritto di veto»[32].

Pertanto, la volontà delle parti di superare uno stallo decisionale, di per sé idoneo a determinare la paralisi dell’attività societaria, è da annoverare tra le finalità meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico, in quanto consente di:

(i) salvaguardare il progetto imprenditoriale; (ii) proteggere l’investimento dei soci; (iii) garantire lo svolgimento dell’attività sociale anche mediante una nuova compagine; ed infine, (iv) evitare i costi e le lungaggini di un’eventuale procedura di liquidazione.

Alla luce di quanto precede, la russian roulette clause è da ritenersi meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c., e, nonostante la finalità perseguita dalla medesima sia estranea a quelle legislativamente previste dall’art. 2341-bis c.c., troveranno applicazione le disposizioni sulle obbligazioni in generale[33].

 

4. Equa valorizzazione delle partecipazioni e mancanza di un sistema di valutazione predeterminato

Ulteriore punto meritevole di attenzione attiene al principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale in caso di exit forzoso del socio.

Come anticipato, il meccanismo operativo della roulette russa consente di rimettere alla mera valutazione del socio offerente la determinazione e quantificazione del prezzo in caso di offerta irrevocabile di acquisto della partecipazione del socio oblato.

La possibilità per il socio oblato di approfittare di un’eventuale sopravvalutazione del valore della propria partecipazione operata dall’offerente e, al contempo, la possibilità di beneficiarne (nel caso di un’eventuale sottovalutazione) acquistando lui stesso la partecipazione dell’altro, renderebbe il sistema intrinsecamente legittimo ed equo.

Sulla scorta delle considerazioni operate dal Tribunale e della Corte d’Appello, l’impostazione della clausola in argomento non determinerebbe alcuna arbitrarietà dell’oggetto del contratto. Il socio offerente si trova “al buio” a dovere effettuare un’offerta irrevocabile per l’acquisto della partecipazione dell’altro, non conoscendo la reale volontà di quest’ultimo.

Il destinatario dell’offerta potrà, quindi, scegliere se cedere la propria partecipazione oppure acquistare quella dell’altro socio al prezzo fissato da quest’ultimo con l’offerta iniziale; tale meccanismo, ad avviso dei giudici romani, renderebbe il sistema “intrinsecamente equilibrato” poiché alla determinazione unilaterale del prezzo si accompagna il rischio di perdere la propria partecipazione a quel medesimo valore.

Come detto, essendo i patti parasociali dei contratti stipulati dai soci al di fuori del contesto sociale, questi si inseriscono nel c.d. ambito parasociale, e pertanto sono disciplinati dalle regole sulle obbligazioni in generale. Ne discende che alla luce del disposto di cui all’art. 1355 c.c., che esclude l’assunzione di un’obbligazione rimessa al mero arbitrio delle parti, la clausola di roulette russa sarebbe suscettibile di una declaratoria nullità poiché i criteri di riferimento per la determinazione del prezzo sarebbero rimessi alla valutazione esclusiva della parte che intende avvalersi per prima del meccanismo, determinando così una condizione di nullità del contratto[34].

L’equilibrio negoziale dell’operazione buy-sell risulta garantita dal fatto che la scelta se acquistare la partecipazione dell’altro o cedere la propria spetta soltanto al socio oblato, e questo vale anche in assenza di un criterio di valutazione delle partecipazioni predeterminato ex ante dalle parti[35].

Questo si trova, quindi, a rivestire contemporaneamente la posizione di venditore e di acquirente. Pertanto, il fatto che una tale pattuizione demandi al socio oblato la duplice facoltà di cedere o acquistare la partecipazione dell’altro, consente di escludere che la determinazione del prezzo di acquisto sia interamente rimessa all’arbitrio esclusivo del socio offerente[36].

Come affermato dal Tribunale di Roma, e ribadito anche dalla Corte d’Appello in sede di gravame, «al potere di determinare il corrispettivo per la compravendita delle azioni fa da contraltare il diritto dell’oblato di approfittare, in un senso o nell’altro, di valutazioni erronee per difetto o per eccesso»[37].

Non assume rilevanza, quindi, ai fini dell’equa valorizzazione della partecipazione sociale, né la mancanza di un criterio prestabilito per la valutazione del valore delle partecipazioni, né l’omessa disclosure dei criteri seguiti dal socio offerente, ma soltanto che il prezzo offerto per l’acquisto della partecipazione non sia manifestatamente iniquo[38].

Relativamente alla fissazione di un floor minimo del prezzo in caso di exit forzoso di uno dei soci, la clausola in argomento presenta alcuni profili di analogia con la clausola di drag along, specie quando al socio di minoranza sia attribuito un diritto di prelazione.

Come è noto, in presenza di una clausola di drag along il socio maggioranza, in caso di cessione della totalità delle proprie partecipazioni ad un terzo acquirente, ha il diritto di imporre al socio di minoranza la cessione delle proprie, venendo quest’ultimo “trascinato” nella cessione.

Al socio trascinato verrà assicurato il medesimo trattamento fissato dal socio di maggioranza con il terzo acquirente, relativamente al prezzo unitario per l’acquisto delle proprie partecipazioni[39].

Tuttavia, il socio di minoranza, per effetto del drag along si troverà in una situazione di soggezione poiché è soggetto all’altrui diritto potestativo di trascinamento[40].

Il criterio distintivo tra la clausola di drag along e quella di russian roulette attiene alle finalità che le medesime perseguono.

Il drag along agevola la cessione delle partecipazioni detenute dal socio di maggioranza, laddove il terzo acquirente intenda effettuare l’acquisto dell’intero capitale sociale consentendo, al contempo, al socio di minoranza di beneficiare di un prezzo che incorpora in sé il valore del controllo. Diversamente, la roulette russa è finalizzata ad eliminare una situazione di stallo, mediante l’acquisto delle partecipazioni dell’altro socio, evitando così il verificarsi di una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c..

In virtù di tali distinte finalità, per la giurisprudenza il richiamo di cui all’art. 2437-ter c.c., quale parametro di riferimento per la determinazione del valore equo della partecipazione del socio uscente, non sarebbe appropriato; il valore minimo di riferimento è quello che il socio otterrebbe in caso di liquidazione della società, dato che è l’evento che la russian roulette clause intende evitare[41].

In sede di primo commento alla sopra citata pronuncia di primo grado è stato affermato, che «non può ravvisarsi all’interno del diritto societario alcuna norma imperativa esplicita od implicita che vieti o renda illegittima ex ante una clausola antistallo del tipo della roulette russa che legittimi acquisti di partecipazioni azionarie al valore nominale»[42].

Alla luce di quanto sopra, il valore di riferimento sarebbe quello che il socio otterrebbe in caso di liquidazione della società, non rilevando l’assenza di un sistema di predeterminazione del prezzo equo della partecipazione in caso di exit forzoso del socio oblato.

In dottrina, tuttavia, non sono mancate opinioni contrastanti.

In proposito vi è chi ha ritenuto che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma ometta di considerare che la russian roulette clause oltre ad impedire il verificarsi di una causa di scioglimento della società, consenta anche ad uno dei soci di acquistare la partecipazione dell’altro, ottenendo il controllo dell’ente senza la necessità di versare un ulteriore importo comprensivo del relativo potere[43].

Sebbene tali considerazioni si addicano al contesto parasociale in cui sono inserite, caratterizzato, come statuito dal Tribunale di Roma, da «principi di auto-responsabilità e libera disponibilità della posizione patrimoniale di ciascun individuo», occorre prendere in considerazione l’ipotesi in cui una clausola siffatta sia inserita all’interno di uno statuto societario.

Il Consiglio Notarile di Milano ha affermato in proposito che «non risulterebbe coerente affermare l’applicabilità del principio di equa valorizzazione in un caso in presenza della clausola di drag along) e non in un altro (ad esempio in presenza della clausola della roulette russa o del cowboy con finalità antistallo) per il solo motivo che le finalità sono differenti»[44].

La facoltà alternativa attribuita al socio oblato per effetto della attivazione della roulette russa si presta ad essere equiparata a quella dei soci trascinati, in sede di drag along, a quali è attribuita la prelazione su quelle partecipazioni oggetto di cessione.

Come è noto, in tema di clausole di drag along, o di trascinamento, queste devono ritenersi valide qualora il sistema di determinazione del valore della partecipazione, obbligatoriamente dismessa dal socio trascinato, sia equo, e quindi equiparabile a quello risultante per il caso di recesso di cui all’art. 2437-ter c.c.[45].

Se il prezzo per la cessione delle partecipazioni del socio di minoranza fosse arbitrariamente stabilito da quello di maggioranza, il primo si vedrebbe espropriato non solo della propria partecipazione, ma anche del suo valore economico, e con ciò legittimando il richiamo alle norme dettate in tema di recesso[46].

In particolare, l’assenza di uno specifico richiamo al criterio legale di determinazione del valore di cui all’art. 2473 c.c., 2437-ter c.c., nonché di cui all’art. 2437-sexies c.c. in tema di azioni riscattabili, non determina in sé un’ipotesi di invalidità della clausola. Tale precetto «costituisce una norma inderogabile che, come tale, trova applicazione anche qualora non sia espressamente richiamata, senza che ciò causi alcuna invalidità della clausola stessa»[47] e, pertanto, l’impossibilità di applicare il criterio legale per la valutazione del valore determinerà l’invalidità della clausola di drag along e di roulette russa.

Ne discende che in assenza di un espresso richiamo alle disposizioni dettate in tema di recesso, nonché in mancanza di una discolsure sui criteri utilizzati dall’offerente per la determinazione del valore, in caso di exit forzoso del socio debbano comunque trovare applicazione i criteri legali di liquidazione delle azioni previsti agli artt. 2437-ter, 2437-sexies c.c. in tema di azioni riscattabili e dall’art. 2473 c.c. in caso di recesso del socio di s.r.l., con al possibilità, in quest’ultima ipotesi, che lo statuto di s.r.l. possa prevedere criteri diversi da quello legale (il valore di mercato) per la determinazione del valore della quota del socio uscente[48].

Al fine della validità della clausola statutaria di russian roulette è sufficiente, quindi, che il meccanismo di valutazione della partecipazione dismessa:

1) non conduca ad una quantificazione manifestatamente iniqua del prezzo e

2) non escluda espressamente l’applicabilità dei criteri dettati in tema di recesso di cui agli artt. 2437-ter, 2437-sexies, 2473 c.c..

Al fine della legittimità della clausola, quindi, ciò che rileva è che il meccanismo di valutazione pattuito tra le parti non realizzi una valutazione iniqua della partecipazione dismessa, né deroghi ai criteri legislativamente previsti in tema di recesso[49].

Come rilevato anche dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, la clausola di russian roulette è comunque valida purché il valore attribuito alla partecipazione del socio oblato «sia almeno pari al valore determinabile in sede di recesso ai sensi degli artt. 2437-ter e 2473 c.c»[50].

In conclusione, al fine della individuazione di un floor minimo del prezzo nel caso di exit di uno dei soci, sembrerebbe che la russian roulette clause sia sottoposta ad un duplice limite, al di sotto del quale la clausola debba ritenersi invalida.

Il primo limite è afferente alla sfera parasociale ed è stato oggetto delle uniche due pronunce emesse sulla questione da parte del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma.

Dalla assoggettabilità dei negozi parasociali al regime delle obbligazioni in generale, ne discende che il valore attribuibile alle partecipazioni del socio uscente non devono risultare manifestatamente inique, pena l’invalidità della clausola in argomento.

Il limite in questione attiene al valore delle partecipazioni in caso di liquidazione della società, ovvero l’evento che la russian roulette clause intende evitare.

L’acquisto delle partecipazioni di uno dei soci destinatario dell’attivazione della clausola deve ritenersi invalido qualora avvenga ad un prezzo inferiore al valore che il socio otterrebbe nel caso in cui la società incorra nella procedura di liquidazione per il verificarsi di una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.[51].

Diversamente, qualora la clausola della roulette russa sia inserita all’interno di uno statuto societario si configurerebbe un “limite minimo” ed inderogabile di carattere legale per l’individuazione del valore della partecipazione del socio uscente, al di sotto del quale il meccanismo risulterebbe iniquo[52].

L’autonomia statutaria, quindi, incontra un limite nel principio di equa valorizzazione delle partecipazioni del socio uscente. Il limite è imposto dai criteri di valutazione offerti dal legislatore societario in tema di recesso, previsti dagli artt. 2437-ter, 2437-sexies, 2473 c.c., e compresi tra le norme inderogabili che troveranno applicazione anche in assenza di un espresso richiamo in sede statutaria.

Quest’ultime conclusioni deriverebbero dalla assimilazione della posizione del socio di minoranza, trascinato in seguito all’attivazione della drag along, con quella del socio oblato per effetto della roulette russa, non tanto per la finalità assunta dalle due distinte previsioni, quanto per esigenze di coerenza applicativa del medesimo principio ad entrambe le fattispecie, distinte per finalità, ma accomunate dalla fuori uscita forzata di uno dei soci.

 

[1] V. infra, par. III.

[2] In quest’ultimo senso, Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato, Pistoia, massime nn. 72-73/2020, Clausole statutarie di prevenzione/risoluzione dello stallo che non incidono sulle partecipazioni dei soci, in www.consiglionotarilefirenze.it.

[3] Cengia C., La c.d. clausola della “roulette russa” o clausola del “cowboy”: la massima milanese n. 181, in Quotidiano Giuridico, 29 luglio 2019.

[4] Tabellini M., Patti parasociali – La clausola parasociale della roulette russa al vaglio della giurisprudenza, in Giurisprudenza Italiana, n. 5, 1 maggio 2018; Mazzoletti E., Valida la “russian roulette clause”, in Rivista del Notariato, 3, maggio 2018 (nota a Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, 19 ottobre 2017); Daino G., Tecniche di soluzione del “deadlock”: la disciplina contrattuale del disaccordo tra soci nelle joint ventures paritarie, in Dir. Comm. Int., 1992, pp. 150-152; De Nicola A., Patti parasociali e Joint Ventures. Aspetti comparatistici, in Società, 2, 1995, pp. 280-287.

[5] Inturri F. – Riso C., Stalli decisionali nelle società: cosa sono e come superarli. Un approccio pratico, in Quotidiano giuridico, 22 luglio 2020. Come rilevato da Divizia P., Patto parasociale di russian roulette, in Rivista di Diritto societario, 2018, pp. 434-456 (nota a Tribunale di Roma Sez. Impr., del 19 ottobre 2017, n. 19708) è doveroso distinguere il termine “dead-lock” da quello di “stalemate”. Quest’ultimo, a parere dell’Autore, si sostanzia una situazione di stallo decisionale verificatosi durante la fase gestionale della società, il cui blocco dipenderebbe da specifiche disposizioni convenzionalmente pattuite tra le parti (ad esempio, un potere di veto fissato nello statuto). Diversamente, la dead-lock appare riferibile a quella situazione di impasse decisionale causata da un fenomeno naturale e totalmente indipendente dalle pattuizioni dei soci, come nel recente caso affrontato dalla Corte d’Appello di Roma, nel quale entrambi i soci avevano una partecipazione paritaria al capitale sociale.

[6] Divizia P., Patto parasociale di russian roulette, cit., nt. 5, p. 449.

[7] In proposito, si veda Cass. Civ. n. 4857/1989. Nel caso in esame la controversia aveva ad oggetto un contrasto insanabile tra due soci paritetici di una società di persone, i cui dissidi non consentivano il formarsi della volontà sociale, determinando così una causa di scioglimento. Afferma la Suprema Corte che «è causa di scioglimento di una società personale l’impossibile comune gestione dell’azienda da parte dei due soci aventi parti uguali nella società di fatto a causa di dissensi fra gli stessi, iniziati subito dopo l’avvio dell’attività sociale e di entità tale da inaridire irrimediabilmente la vita della società sino ad impedirne l’utile prosecuzione».

[8] Paciello A., Scioglimento e liquidazione, in Aa.Vv., Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Giuffré, Milano, 2003, pp. 343 ss; Fico D., Lo scioglimento di s.p.a. per impossibilità di funzionamento, in Società, 2010, pp. 559 ss (nota a Tribunale di Prato, del 12 gennaio 2010).

[9] Campobasso G., Diritto Commerciale, Utet, Torino, II, 2012, pp. 549 ss.; Fico D., Lo scioglimento di s.p.a. per impossibilità di funzionamento, in Società, 2010, pp. 559 ss. (nota a Tribunale di Prato, del 12 gennaio 2010); Formisani R., Scioglimento e liquidazione delle società di capitali – L’orizzonte temporale dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, in Giurisprudenza Italiana, 11, 2020, pp. 2491 ss. (nota a Tribunale di Firenze Sez. Spec. in materia di imprese, Ord., 5 marzo 2020). In giurisprudenza: Tribunale di Milano del 26 giugno 2004, in Corriere Giuridico, 2005, pp. 543 ss., per cui l’adozione di delibere in materie tecniche che tuttavia non consentano l’ordinario svolgimento dell’attività societaria integrano la fattispecie di cui all’art. 2484 n. 3, c.c.; Tribunale di Prato del 12 gennaio 2010, ove è stata ritenuta sussistente la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 3 c.c. in presenza di una situazione di stallo riconducibile alla partecipazione paritetica di due soci; in particolare il contrasto insanabile tra i medesimi aveva determinato la presentazione di due distinti progetti di bilancio, nonché plurime convocazioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci, fino ad arrivare alla risoluzione degli accordi parasociali.

[10] Cit. Cass. Civ. n. 9267 del 24 ottobre 1996. In tal senso anche Tribunale di Alessandria, Decr., del 13 dicembre 2010, in Foro It., 2011, p. 627, per cui lo scioglimento «è inevitabile allorquando i due gruppi paritetici del capitale sociale entrano in una situazione di irreversibile contrasto». In tal caso, il Tribunale ha negato l’esistenza di una situazione di contrasto “irreversibile” dato che tra le parti vi era già in corso un procedimento avente ad oggetto la regolarità della cessione delle azioni a favore dell’attore del giudizio, la quale ha determinato la partecipazione paritetica al capitale sociale e quindi la denunciata paralisi di funzionamento.

[11] Campobasso G., Diritto delle società, Utet, 2014, pp. 117-118; Dimundo A., sub art. 2484, in La riforma del diritto societario, Lo Cascio G. (a cura di), Giuffré, 2003, IX, pp. 21 ss. Sulla irreversibilità della situazione di stallo all’interno di società con partecipazioni paritetiche, si veda in giurisprudenza, Tribunale di Prato del 12 gennaio 2010, in Società, 5, 2010, pp. 554-559; Tribunale di Alessandria, Decr., del 13 dicembre 2010, in Foro It., 2011, p. 627; Corte d’Appello di Bologna del 31 maggio 2006, in Quotidiano Giuridico, 3 luglio 2006, ove si afferma che la fattispecie di cui all’art. 2484 n. 3 c.c. debba consistere in una situazione per cui vi sia l’impossibilità da parte dell’organo assembleare di porre in essere le proprie funzioni «di disposizione, direzione e controllo perché l’attività dell’ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale».

[12] Il Tribunale di Roma (par. 8), seppur in un obiter dictum della sentenza del 2017, non ha escluso che una clausola di questo tipo possa essere introdotta anche in statuto societario.

[13] Per una più ampia disamina si rimanda al successivo par. IV.

[14] Rescio G. A., La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), in Società, 1991, pp. 596 ss.; Id., I sindacati di voto, in Trattato delle società per azioni, Colombo G. E – Portale G. B. (diretto da), Utet, 2007, pp. 485-516; Angelici C., La costituzione di società per azioni, in Rescigno (a cura di) Trattato di diritto privato, Torino, 1985, pp. 232-234.

[15] Leogrande G., Dei patti parasociali, in Maffei Alberti A. (a cura di) Il Nuovo Diritto delle Società, Cedam, 2005, pp. 92-110. In giurisprudenza, si veda Cass. Civ., n. 20462/2008, ove si legge che «il patto parasociale è un contratto e come tale deve essere interpretato secondo i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss c.c.».

[16] Sul punto, occorre brevemente richiamare quanto affermato dalla nota sentenza Cass. Civ., n. 14865/2001: «il vincolo che discende opera su un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale, sicché non è legittimamente predicabile né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto ponga in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare, poiché il socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto, ogni qualvolta l’interesse a un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dovere rispondere dell’inadempimento del patto».

[17] Civerra E., Cessione di quote e patti parasociali, in Società, 2017 (nota a Tribunale Milano, 08 giugno 2017).

[18] Facci M., La clausola di roulette russa, in Le nuove leggi civili commentate, del 1.05.2020.

[19] Ne consegue che è il contenuto della formulazione a far acquistare alla clausola una natura sociale e statutaria oppure parasociale. In tal senso, Facci M., La clausola di roulette russa, in Le nuove leggi civili commentate, del 01 maggio 2020.

[20] Così, Sciannaca B., Russian Roulette Clause, in Giur. Comm., 2019, fasc. 4, pp. 875 ss.

[21] Consiglio Notarile Distretti Riuniti di Firenze, Prato, Pistoia, massime nn. 72-73/2020, Clausole statutarie di prevenzione/risoluzione, cit. Sul punto si veda anche Divizia P., Patto parasociale di russian roulette, cit., p. 455, nota n. 20, per il quale non vi sono ragioni per negare la legittimità di una clausola siffatta durante l’intera vita della società.

[22] Cit. Picciau A., Patti Parasociali, in Commentario alla riforma delle società, Notari M. (a cura di), 2007, pp. 323 – 381 (cit. p. 338). Con particolare riferimento agli “assetti proprietari”, il riferimento alla stabilizzazione non si riferirebbe solo alla maggioranza, bensì all’intera struttura nel suo complesso. In tal senso anche Semino G., Il problema della validità dei sindacati di voto, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffré, Milano, 2003, pp. 343-346; Rescio G. A., La distinzione del sociale dal parasociale, cit., p. 113, per il quale lo scopo della stabilizzazione si presta ad essere riferito alla finalità di evitare mutamenti della compagine sociale.

[23] In connotazione critica rispetto alla scelta del legislatore di adottare una siffatta formula dai contenuti ampi, si veda Montalenti P., Osservazioni alla bozza del decreto legislativo sulla riforma delle società di capitali, in Commentario, Lo Cascio G. (diretto da), Milano, 2006, p. 3951.

[24] Ex multis: Badini Confalonieri A., I patti parasociali, in Le nuove s.p.a., diretto da Cagnasso O. – Panzani L., Zanichelli, Bologna, 2010, pp. 273-275, per il quale, drasticamente, i patti parasociali che sono diretti alla stabilizzazione degli assetti proprietari non necessitano di un controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c.; Rordorf R. I patti parasociali, in Scritti in memoria di Vittorio Sgroi, Milano, Giuffré, 2008, pp. 499-554.

[25] Divizia P., Circolazione delle partecipazioni sociali e limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali, pp. 617-618; Fontana C. I patti parasociali, in La riforma delle società. Aspetti applicativi, Bortoluzzi A. (a cura di), Utet, Torino, 2004, p. 678 ss. Sbisà G., Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole statutarie di trascinamento (drag-along), in Contratto e Impresa, 2015, pp. 635 ss..

[26] Campobasso G., Diritto delle società, Utet, 2014, pp. 346-351; Divizia P., Circolazione delle partecipazioni sociali e limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali, in Rivista del Notariato, 2012, 3, pp. 615-633. Il criterio interpretativo posto dall’art. 2341-bis c.c. è di carattere teleologico, poiché la distinzione si fonda esclusivamente sulla finalità perseguita dai patti parasociali, così che se un patto risulta teleologicamente diretto alla realizzazione degli scopi di cui alla norma de qua, allora il medesimo soggiace anche al limite temporale dei cinque anni. Diversamente, potrà derogare al limite di durata imposto dal legislatore. In tema di russian roulette si v. Sciannaca B., Russian Roulette Clause, in Giur. Comm., 2019, fasc. 4, pp. 875 ss., per il quale il limite temporale dei cinque anni sarebbe applicabile anche alla clausola in questione, qualora questa sia strutturata come un “fascio” di opzioni put e call sospensivamente condizionate al sopraggiungere di una situazione di stallo.

[27] Formisani R., Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, cit. p. 2493.

[28] Divizia P., Patto parasociale di russian roulette, in Rivista di Diritto societario, 2018, p. 450; Mazzoletti E., Valida la “russian roulette clause”, in Rivista del Notariato, 3, maggio 2018; Boggiali D., Ammissibile la Russian Roulette Clause?, in Quotidiano Giuridico, 19 febbraio 2018. Contra, Sciannaca B., Russian Roulette Clause, in Giur. Comm., 2019, fasc. 4, pp. 875 ss., per cui, oltre a risolvere lo stallo decisionale, la clausola in parola è diretta anche a stabilizzare gli assetti proprietari prevenendo il formarsi di ulteriori paralisi decisionali.

[29] Tribunale di Roma, Sez. Impr., del 19 ottobre 2017, n. 19708 in primo grado; in secondo grado, Corte d’Appello di Roma, Sez. spec. impr., del 3 febbraio 2020. In dottrina, Mazzoletti E., Valida la “russian roulette clause”, cit.

[30] In tal senso Tribunale di Roma cit., per cui: «La finalità di risolvere uno stallo decisionale a tutela dell’affare comune appare, dunque, certamente meritevole di protezione da parte dell’ordinamento in quanto consente, da un lato, di salvaguardare il progetto imprenditoriale e, dall’altro, di evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione della società che, come detto, costituisce l’esito finale (e irrimediabile per il buon esito di un affare) dello stallo gestionale».

[31] Divizia P., Patto parasociale di russian roulette, in Rivista di Diritto societario, 2018, p. 451, per il quale lo schema esecutivo in cui rientra la clausola russian roulette è quello del sell-buy.

[32] La Sezione specializzata della Corte d’Appello di Roma si sofferma anche sulla causa del negozio parasociale con finalità anti-stallo. Ad avviso del Collegio la funzione economico-sociale che avvolge il contratto è da ravvisarsi oltre che nello scopo pratico del negozio, anche nella sintesi degli interessi che lo stesso è chiamato a realizzare. Pertanto, se la causa deve essere intesa in questo senso, “essa va pur sempre riguardata ex ante alla stregua del programma contrattuale e non alla luce di accadimenti successivi estranei allo stesso” (cit.).

[33] Mazzoletti E., Valida la “russian roulette clause”, in Rivista del Notariato, 3, maggio 2018; Divizia P., Patto parasociale di russian roulette, cit., p. 451.

[34] Mazzoletti E., Valida la “russian roulette clause”, cit..

[35] In proposito si riporta quanto affermato dal Tribunale di Roma, per cui: «la circostanza che la clausola contrattuale demandi al soggetto oblato una duplice facoltà, quella di acquistare la partecipazione altrui o di vendere la propria, consente di escludere che la determinazione del corrispettivo (prezzo della compravendita) sia rimessa al mero arbitrio della parte cui è consentito prendere l’iniziativa al verificarsi dell’ipotesi di stallo». Anche la Corte d’Appello si allinea alle sopra riportate considerazione, sostenendo che il meccanismo in esame “scongiura la determinazione di un prezzo iniquo”, dato che il destinatario dell’offerta può rovesciare la decisione.

[36] Sciannaca B., Russian Roulette Clause, cit., per cui è da escludersi la sussistenza di una circostanza di conflitto di interessi in capo al socio offerente, dato che fino all’esito della procedura non è a conoscenza di quale sarà il suo interesse, di venditore o acquirente «e, conseguentemente, non sarà indotto a sacrificare in modo arbitrario uno dei due interessi, dovendo piuttosto cercare di contemperare entrambi» (cit.).

[37] Cit., Tribunale di Roma, cit.. Sul punto anche Ibidem, per cui la fissazione di un prezzo eccessivamente basso, non costituirebbe tanto un abuso, bensì un’alea, per il rischio che il destinatario possa ritenere l’offerta alla sua portata e procedere con l’acquisto.

[38] Mazzoletti E., Valida la “russian roulette clause”, cit. (nota a Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, 19 ottobre 2017); Boggiali D., Ammissibile la Russian Roulette Clause?, in Quotidiano Giuridico, 19 febbraio 2018.

[39] Divizia P., Clausole di tag-along e drag-along e modalità di introduzione nello statuto, in Notariato, 2011, 4, pp. 395-407 (nota a Tribunale di Milano, sez. VIII civile, 24 marzo 2011).

[40] Ibidem, p. 399; Sciannaca B., Russian Roulette Clause, cit.; Divizia P., Patto parasociale di russian roulette, cit., p. 455. Il socio oblato della roulette russa sarebbe maggiormente assimilabile al socio di minoranza munito del diritto di tag along.

[41] La Corte d’Appello di Roma statuisce che: «questa differenza di funzione rende pienamente condivisibile la individuazione del parametro di equità – ove si debba ammettere l’esistenza di un principio generale che assicuri l’equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente dalla compagine sociale – nel valore di liquidazione e non quello di cui all’art. 2473-ter c.c. in tema di recesso».

[42] Cit. Divizia P., Patto parasociale di russian roulette, cit., p. 453.

[43] Sciannaca B., Russian Roulette Clause, cit. Un ragionamento di questo tipo potrebbe essere addirittura capovolto, ritenendo che l’equa valorizzazione della partecipazione ai sensi delle disposizioni dettate per il recesso, sarebbero inidoneo e con ciò attribuire un valore superiore per effetto dell’acquisto del controllo della società.

[44] Cit., Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 181, Clausola «anti-stallo» di riscatto o di acquisto forzato di partecipazioni sociali (c.d. clausola della «roulette russa» o clausola del «cowboy») (artt. 2437-sexies, 2473-bis c.c.), in www.consiglionotarilemilano.it.

[45] De Luca N., Validità delle clausole di trascinamento, in Banca borsa e titoli di credito, 2009, 174 ss.; Sbisà G., Dialogo con la giurisprudenza sulle clausole statutarie di trascinamento (drag-along), in Contratto e Impresa, 2015, pp. 635 ss.; Fabbrini L., Validità delle clausole di drag-along, in Giur. comm., 2009, II, pp. 134 ss.

[46] Consiglio Notarile di Roma, massima n. 7, in Clausole di co-vendita e di trascinamento: tipologia e limiti di validità, luglio 2013, in Busani A. (a cura di), Massime notarili e orientamenti professionali Drag along (diritto di pretendere le co-ven dita), in Società, 10, 2017, pp. 1162-1167.

[47] Cit. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 181, cit.

[48] In tema di recesso: Piscitello P., Recesso ed esclusione nella s.r.l., in Abbadessa P. – Portale G.B. (diretto da) Il Nuovo Diritto delle Società, Utet, vol. 3, 2007, pp. 715-742; Stella Richter jr M., Diritto di recesso e autonomia statutaria, in Riv. dir. comm., 2004, I, pp. 389-403. Contra, Salafia V., Statuti e riforma societaria: organizzazione, rapporti tra soci, patti parasociali, in Società, 2003, pp. 409-421. Anteriormente alla riforma, la previsione di criteri più favorevoli al socio, in caso di exit del medesimo, per la determinazione del valore della propria partecipazione pregiudicherebbe il patrimonio della società ed il diritto dei creditori di quest’ultima. In tema di azioni riscattabili si v. Calvosa L., Azioni e quote riscattabili: delimitazione dei confini di operatività dell’istituto, in Società, 2019, 12, pp. 1327 ss.

[49] Cengia C., La c.d. clausola della “roulette russa” o clausola del “cowboy”: la massima milanese n. 181, in Quotidiano Giuridico, 29 luglio 2019, per la quale l’indirizzo operato dal Consiglio notarile milanese è quello di incentivare l’utilizzo di una tale pattuizione.

[50] Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, Massime nn. 72-73/2020, La clausola “Russian roulette”cit..

[51] Tribunale di Roma, Sez. Impr., del 19 ottobre 2017, n. 19708 ove si afferma: «il richiamo all’art. 2437 ter c.c. quale parametro di riferimento per la determinazione di un valore “equo” di quella partecipazione non appare comunque appropriato. Infatti, posto che in assenza di una clausola (parasociale) regolatrice delle ipotesi di stallo, il verificarsi di tale situazione comporterebbe inevitabilmente lo sciogli- mento della società, appare del tutto evidente come il valore da prendere semmai a riferimento (quale equa valorizzazione) dovrebbe essere costituito dal valore che il socio otterrebbe in sede di liquidazione della società e non già quello relativo alla liquidazione della quota del recedente».

[52] In proposito, il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 181, afferma che: «Si consideri infatti che il precetto di cui si sostiene l’applicabilità analogica o diretta alle clausole di drag along e alle clausole della «roulette russa» o del «cowboy» (ossia il rinvio dettato dall’art. 2437-sexies c.c. alle norme sulla liquidazione delle azioni in caso di recesso, in quanto compatibili) costituisce una norma inderogabile che, come tale, trova applicazione anche qualora non sia espressamente richiamata, senza che ciò causi alcuna invalidità della clausola stessa».

Niccolò Tamburini

Niccolò si è laureato in Giurisprudenza ad ottobre 2019 con il massimo dei voti all'Università degli Studi di Firenze, discutendo una tesi in Diritto Fallimentare.  Da maggio 2020 collabora con l'area di Diritto Commerciale della rivista Ius In Itinere.

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