La clausola della Roulette Russa nei patti parasociali: contenuto e legittimità alla luce della sentenza 19708/2017
A cura di Elisa Tedeschi
La clausola della Roulette Russa si configura come una clausola che può essere inserita all’interno dei patti parasociali ,da parte dei soci, finalizzata alla risoluzione di un eventuale stallo decisionale derivante da una situazione di disaccordo tra i soci detentori di partecipazioni assembleari paritetiche [1].
Nella prassi societaria, infatti, accade talvolta che la presenza di due soci paritetici funga da circostanza idonea a porre significativamente a rischio, in caso di disaccordo tra gli stessi, la stessa sopravvivenza della società, paralizzandone l’attività. Elenca, infatti, l’art. 2484 c.c. tra le possibili cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata “l’impossibilità di funzionamento” e “la continuata inattività” dell’assemblea [2].
Risulta pertanto conveniente, da parte dei soci, decidere preventivamente come agire in caso di situazioni che possano condurre al verificarsi delle circostanze sopracitate utilizzando determinate clausole tra le quali rientra quella della Roulette Russa.
- Il valore dei patti parasociali
Si ritiene opportuno ricordare il valore dei patti parasociali, intendendosi per essi una serie di accordi separati intercorrenti tra i soci con l’obiettivo di regolare il loro comportamento nella società di cui fanno parte. L’essenza del patto parasociale , in particolare, risiede nella volontà dei soci di regolamentare l’esercizio di diritti che derivano loro dall’atto costitutivo, affinchè si impegnino ad esercitarli in un modo predeterminato e, infine, hanno efficacia solo tra coloro che li hanno sottoscritti, trattandosi di veri e propri di contratti di diritto privato [3].
- Contenuto della clausola
La clausola prevede un’ imposizione bilaterale per cui, in caso di soci paritetici, viene vincolato l’acquisto delle altrui quote.
In particolare, il socio offerente dovrà comunicare la propria valutazione economica dell’intero capitale sociale che andrà a configurarsi, in alternativa, come offerta irrevocabile di acquisto delle partecipazioni dell’altro socio oppure come offerta irrevocabile di vendita delle proprie partecipazioni.
Il socio ricevente avrà la facoltà di aderire ad una delle due proposte, alternative tra loro [4].
- Calcolo del prezzo d’acquisto
Il prezzo di acquisto della partecipazione deve essere proporzionalmente calcolato sulla base della valutazione dell’intero patrimonio sociale effettuata dal socio offerente. Si evince, pertanto, che la clausola garantisce una commisurazione equa del prezzo dal momento che il socio offerente potrà trovarsi, a seconda della scelta effettuata dal socio ricevente, nelle vesti sia di acquirente che di venditore e, in tal caso, la valutazione da lui stesso effettuata gli risulterebbe svantaggiosa [5].
- Criticità: possibile effetto oneroso sul socio ricevente
Risulta opportuno sottolineare che un possibile effetto oneroso andrà a dispiegarsi sul socio che riceve la proposta, dal momento che dovrà, in un tempo breve, procurarsi le risorse finanziarie necessarie per acquistare la partecipazione dell’offerente, nel caso in cui opti per questa scelta. Ne consegue, pertanto, che, nel caso in cui il reperimento non vada a buon fine, egli sarà costretto ad uscire dalla società [6].
- Legittimità della clausola: la recente pronuncia del Tribunale di Roma
Sulla legittimità della clausola della Roulette russa è intervenuta una recente pronuncia del Tribunale di Roma, Sez. imprese, del 19 ottobre 2017, n. 19708.
Nel caso in esame, la clausola era stata inserita in un patto parasociale sottoscritto nel 2006 dai due soci paritari di una S.p.A., entrambi detentori di una quota pari al 50% delle azioni. A seguito dell’accadimento di uno degli eventi di stallo specificamente previsti dal patto parasociale, uno dei soci aveva deciso di avvalersi del meccanismo in esso previsto, finendo per acquisire – in assenza di esercizio del diritto potestativo di acquisto da parte dell’altro socio – l’intero capitale sociale. Il socio oblato aveva, poi, convenuto in giudizio l’acquirente, chiedendo – tra le altre domande – l’accertamento della nullità della clausola oggetto di contestazione. Il Tribunale di Roma ha, in primis, affermato che “la clausola della Russian roulette è un negozio legislativamente atipico”, avente lo scopo volto alla risoluzione di situazioni di stallo decisionale che potrebbero portare alla “dissoluzione dell’impresa economica” ed al conseguente avvio della fase di liquidazione e disinvestimento. Per il Tribunale, una simile finalità risulta “certamente meritevole di protezione da parte dell’ordinamento” ai sensi dell’art. 1322 c.c., dal momento che permette di “salvaguardare il progetto imprenditoriale […] e di evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione”.
Unitamente a quanto esposto, la sentenza in esame si pronuncia anche sulla asserita nullità della clausola dovuta alla rimessione della determinazione del valore della partecipazione al mero arbitrio di una delle parti. Il Tribunale riconosce, infatti, che la clausola di roulette russa assicura, per la sua intrinseca struttura, l’equilibrio negoziale, a prescindere da quale sia il criterio utilizzato per la determinazione del valore della quota da acquistare o vendere: tale equilibrio risulta garantito “dalla circostanza che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo”, derivandone che la parte oblata potrà approfittare della situazione mediante l’acquisto della partecipazione in caso di sottovalutazione della stessa oppure, in alternativa, cedendola nel caso di sopravvalutazione.
Il Tribunale conclude l’analisi affermando l’impossibilità di ravvisare “all’interno del diritto societario alcuna norma imperativa implicita che vieti o renda illegittima ex ante una clausola antistallo del tipo della roulette russa, anche nel caso in cui la parte titolare del potere di determinare il prezzo non sia soggetta ad alcun criterio obiettivo da seguire e ciò a condizione che la clausola non porti, necessariamente, ad una determinazione iniqua” [7].
[1] M. Bianchi, “La Russian Roulette clause: scopo, esempi e diritto italiano”, disponibile qui: https://contrattiinternazionalidimarcobianchi.it/la-russian-roulette-clause-scopo-esempi-e-diritto-italiano/
[2] Art. 2484 codice civile
[3] S. Vizzino, “La clausola Roulette russa nel patto parasociale”, disponibile qui: https://www.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/2844_4-2018.pdf
[4] V. Provera, “Clausola “Russian roulette” per superare lo stallo societario”, disponibile qui: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-05-22/clausola-russian-roulette-superare-stallo-societario-110037.php
[5] e [6] G. Quatraro, “ Lo stallo decisionale in ambito societario e la russian roulette clause”, disponibile qui: https://www.federnotizie.it/lo-stallo-decisionale-in-ambito-societario-e-la-russian-roulette-clause/
[7] Tribunale di Roma, Sez. spec. imprese, sentenza n. 19708, 19 ottobre 2017.