giovedì, Marzo 28, 2024
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La contraffazione nel deep web: tra anonimato e “brand”

contraffazione

La contraffazione del denaro si evolve e si affianca alle diverse attività illegali presenti nel deep web, quella enorme parte di internet dove l’anonimato è una garanzia. La questione purtroppo ci riguarda da vicino, dato che in questa attività la Campania figura come la prima produttrice in Europa, tanto che il prodotto made in Campania è un vero e proprio marchio di fabbrica sinonimo di “garanzia” e “affidabilità”.

L’operazione “fake money”
A portare alla luce il giro di affari milionario sono state le indagini condotte dalla Polizia valutaria di Roma e dalla Polizia Tributaria di Napoli. La transazione, così come la scelta dei tagli, la quantità, e la consegna avvenivano in modo completamente anonimo dietro pagamento in BitCoin.
A dare inizio all’operazione“Fake money” è stata l’errata consegna di un pacco destinato ad un cliente spagnolo e finito poi nelle mani della Guardia civil.

La sede dell’organizzazione criminale, legata al celebre e temuto «Napoli group», era situata a Castellammare di Stabia. È qui, nella provincia di Napoli, che viene prodotto l’80% delle banconote false in circolazione in Europa.
C’è da dire però che, se è in Campania che nasce il falso, è altrove che questo viene speso. Principalmente si tratta di regioni e paesi più ricchi dove il flusso di denaro circola maggiormente.

Nel dicembre 2016, al termine dell’operazione “fake money”, è stato arrestato, con altre quattro persone, Carmine Guerriero, considerato un genio dell’informatica criminale. Le accuse mosse contro costoro sono di associazione a delinquere (ex art. 416 c.p.) e di commercializzazione di banconote falsificate (ex art. 453 c.p.).

L’indagine, che proseguiva dal 2014, tramite la collaborazione con l’Europol ha portato anche all’arresto di numerosi acquirenti provenienti da tutta Europa. Anche in questo caso, ovviamente, la transazione avveniva nel deep web e il pagamento veniva effettuato in bit coin.

Profili legali
Il nostro ordinamento contempla due specifiche ipotesi di commercializzazione di banconote falsificate, rispettivamente l’art. 453, rubricato “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”, e l’art. 455, rubricato invece “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”.

Il discrimen tra le due disposizioni riguarda l’elemento del “concerto”, che determina inoltre un aggravio in termini di pena.
In realtà, le condotte incriminate dall’art. 455 sono le medesime di cui all’art. 453, n. 3 e 4, ma rilevano in quanto non è richiesto il requisito del concerto con i responsabili della falsificazione, dal momento che risulta sufficiente che l’agente sia venuto in possesso delle monete a qualsiasi titolo essendo consapevole della loro falsità.

Pertanto, nel caso dell’art. 453 la pena è la reclusione da tre a dodici anni e una multa da 516 euro a 3.098 euro; nell’ipotesi dell’art. 455 le pene sono ridotte da un terzo alla metà, salvo che in entrambi i casi non vi siano circostanze aggravanti per le quali il regime sanzionatorio è disciplinato dall’art. 456 c.p.

Il nostro ordinamento contempla anche la più comune ipotesi in cui un soggetto si trovi a spendere denaro falso in buona fede, il riferimento è all’art. 457 c.p., rubricato “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”. Si tratta delle stesse condotte previste all’art. 453, n. 3, da cui la disposizione in esame si differenzia dal momento che qui si richiede che l’agente abbia ricevuto le monete contraffatte in buona fede e quindi le abbia in seguito fatte circolare non per vantaggio personale, ma per evitare il danno pecuniario dallo stesso patito, avendo ricevuto a sua volta monete contraffatte o alterate.

Conclusione
Il binomio deep web/bitcoin si è dimostrato ancora una volta idoneo a consentire la nascita e lo sviluppo di attività illegali, ma questa volta le autorità sono riuscite ad intervenire. Le indagini hanno infatti messo in luce, nuovamente, la pericolosità del deep web e l’inefficienza degli attuali strumenti utilizzati per controllare questo sconfinato universo.
L’anonimato garantito dal web sommerso ha permesso ai falsari campani di costruire un vero e proprio brand del falso richiesto in tutta Europa, come si è accennato in precedenza. Come è intuibile le attività illegali perpetrate nel deep web non si limitano alla contraffazione di banconote, ma vanno dalla vendita di droghe alla pedopornografia, dalla vendita di armi alla possibilità di assoldare un hacker o un sicario.

In conclusione, il deep web resta terra di nessuno, o meglio, terra dell’illegalità. Ma è sulla base di queste piccole vittorie che bisognerebbe ideare un concreto piano di monitoraggio delle attività e del traffico dati presenti nel deep web.

Simone Cedrola

Laureto in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli nel luglio 2017 con una tesi in Procedura Civile. Collaboro con Ius in itinere fin dall'inizio (giugno 2016). Dapprima nell'area di Diritto Penale scrivendo principalmente di cybercrime e diritto penale dell'informatica. Poi, nel settembre 2017, sono diventato responsabile dell'area IP & IT e parte attiva del direttivo. Sono Vice direttore della Rivista, mantenendo sempre il mio ruolo di responsabile dell'area IP & IT. Gestisco inoltre i social media e tutta la parte tecnica del sito. Nel settembre 2018 ho ottenuto a pieni voti e con lode il titolo di LL.M. in Law of Internet Technology presso l'Università Bocconi. Da giugno 2018 a giugno 2019 ho lavorato da Google come Legal Trainee. Attualmente lavoro come Associate Lawyer nello studio legale Hogan Lovells e come Legal Secondee da Google (dal 2019). Per info o per collaborare: simone.cedrola@iusinitinere.it

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