venerdì, Marzo 29, 2024
Labourdì

La contrattazione nel pubblico impiego

La contrattualizzazione[1] ha portato con se, nel rigido settore della pubblica amministrazione le tutele proprie del lavoro privato, certo con delle peculiarità ad esempio in tema di accesso (con procedure rientranti nelle logiche del diritto amministrativo quali ad esempio il concorso) e uscita (basti pensare al caso di necessità di riallocamento dei lavoratori a seguito di ricognizione annuale dei fabbisogni ex art. 6 Dlgs 165/01).

Aspetto certamente innovativo, e di cui parleremo oggi, sta proprio nella creazione, a seguito della contrattualizzazione, di contratti collettivi di lavoro idonei ad essere applicati a tutti i lavoratori del comparto, prima della privatizzazione i rapporti tra P.A. e funzionario pubblico erano rimessi a D.P.R. con l’ovvia conseguenza di trattamenti ad personam e assenza di un ordine sistematico.

Già da questa prima affermazione emergono quindi due particolarità, innanzitutto quella della divisione dei lavoratori pubblici in comparti, che ad oggi sono quattro, essendo stati notevolmente ridotti, nel 2016, dai precedenti undici. Ma, la questione ancor più interessante risiede nel fatto che il contratto collettivo di lavoro è applicabile erga omnes, così da risolvere tutte le questioni in merito alla applicabilità o meno dei CCNL nel lavoro privato. Tale applicazione del contratto è da rinvenirsi nella legge, è infatti il d.lgs 165/2001 che espressamente al suo articolo 45, primo comma definisce che «Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi», al contrario nel lavoro privato (in senso stretto) il datore è libero di applicare o non applicare il contratto collettivo mancando un espressa previsione di applicabilità dello stesso in merito ai trattamenti economici.

Tale questione ci porta ad una diretta conseguenza, ossia, visto che si tratta di spendere denaro pubblico, è necessario scegliere con cura coloro che si siederanno al tavolo della contrattazione. E qui analizziamo un primo aspetto, ossia chi è rappresentativo?

La rappresentatività deve essere considerata a più livelli, ossia a livello di ente e a livello di comparto, ciò in ragione dell’articolo 43 del DLgs 165/2001, il quale appunto prevede l’esistenza di due livelli contrattuali, uno di primo livello ossia di comparto (che nel settore privato rappresenterebbe il CCNL di categoria), ed uno di secondo livello di ente o territoriale vincolato ai limiti imposti dal contratto di comparto(che nel settore privato definiremmo come contrato aziendale).

La misurazione della rappresentatività va quindi fatta a più livelli, ed in particolare i dati utili a tale scopo sono il dato elettorale e il dato associativo.

Il dato elettorale, com’è intuibile è fornito dalla somma nel comparto dei risultati ottenuti nelle elezioni per le R.S.U. delle varie oo.ss. in ogni singolo ente.

Altro elemento è il dato associativo, ossia guardo a quanti iscritti hanno le singole oo.ss. in ogni ente, ciò mediante il monitoraggio delle deleghe sindacali.

Quindi, ai sensi dell’articolo 43 d.lgs 165/2001 la rappresentatività nel pubblico impiego è data dalla media tra dato elettorale e dato associativo, e la soglia per l’ammissione al tavolo negoziale si ha con una percentuale di rappresentatività almeno del 5%.

Ciò detto riguarda la rappresentatività dal lato dei lavoratori, ma chi è che contratta per questo speciale datore, qual è la P.A.?

Le trattative si svolgono tra i sindacati ed una agenzia pubblica, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale, ARAN. La struttura e il funzionamento sono descritti nell’articolo 46 del d.lgs 165/2001. L’ARAN è un ente indipendente che gode di finanziamenti pubblici da tutti i comparti nazionali, ex articolo 46[2] è un soggetto di diritto pubblico che si occupa di curare lo studio, il monitoraggio e la documentazione necessaria alla sua vera funzione, che è la stipula dei contratti collettivi.

Le pubbliche amministrazioni dei comparti nazionali sono obbligatoriamente rappresentate dall’ARAN ai fini della contrattazioni e possono chiedere l’assistenza di questo soggetto nella contrattazione di ente o territoriale. L’indipendenza dell’ARAN si può desumere dal fatto che il suo Presidente è nominato con d.P.R. su proposta del ministro per la funzione pubblica previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

L’agenzia ha un collegio di indirizzo e di controllo composto da quattro componenti, due individuati dal ministro per la funzione pubblica, uno designato dall’ANCI e dall’UPI e cioè dalle associazioni che riuniscono obbligatoriamente i comuni [ANCI] e le provincie [UPI] ed uno nominato dalla conferenza delle Regioni e Province autonome. L’ARAN si sostiene con i contributi degli enti che vengono versati annualmente come quota di funzionamento dell’esercizio.

Chiaramente l’ARAN si fa portatore delle istanze dei vari enti, ma per farlo ha un mandante, che è il comitato di settore, ossia la rappresentanza di un determinato comparto. I desiderata delle amministrazioni sono formulati da soggetti diversi tra loro, es. per le funzioni locali il comitato di settore comprende i rappresentanti delle regioni comuni province e camere di commercio, per le funzioni centrali il comitato di settore è rappresentato dalla presidenza del consiglio dei ministri, i comitati di settore possono quindi essere soggetti plurali o soggetti singolari a seconda di chi sia in posizione di vertice rispetto ai singoli comparti.

Le fasi della contrattazione collettiva sono descritte all’articolo 47[3] ed è così strutturata:

FASE PRELIMINARE:

  • Innanzitutto in questa fase troviamo la predeterminazione delle risorse, importi che troviamo previsti nella legge di stabilità.
  • La definizione di chi sono i sindacati considerati rappresentativi (con le modalità sopra descritte). La legittimazione a contrattare viene stabilità dall’ARAN il quale si occupa di certificare la rappresentatività delle oo.ss.
  • Redazione delle direttive ad opera del comitato di settore (di qui in poi CS), contenenti i desiderata delle amministrazioni pubbliche.

FASE CONTRATTUALE:

in tale fase i sindacati espongono le loro piattaforme cioè comunicano ad ARAN uno schema su cui si andrà a trattare. Questa fase contrattuale fino a qualche anno fa si svolgeva in sede chiusa,ma in tale situazione accadeva che l’ARAN finisse per spendere più di quanto potesse , per porre rimedio a questo l’attuale versione dell’articolo 47 prevede che l’ARAN durante le trattative intrattenga una relazione con il CS e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’esito di questa fase è una preintesa che è un testo contrattuale composto di articoli, e qui si apre la successiva fase dei controlli.

FASE DI CONTROLLO:

I controlli sono:

  • controlli sul testo: ciò al fine di verificare che le volontà negoziali siano rispettate, quindi il testo viene inviato al Comitato di Settore e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  • controlli sui conti: svolti dalla Corte dei conti sez. controlli, la magistratura contabile ha sempre avuto un ruolo importante nella contrattazione collettiva sin dal suo inserimento nel sistema dei controlli con la riforma del 1994.

Fino al 2008 i controlli erano effettivi ma inefficaci, la corte infatti poteva :

1- bocciare il contratto collettivo

2- certificare che il contratto collettivo era compatibile con le previsioni di bilancio

3- certificare che il contratto collettivo era compatibile con i costi ad esclusione di qualche possibile miglioramento espresso in forma di rilievo.

In tutti i casi le parti potevano comunque sottoscrivere l’accordo. Ciò si è verificato in due momenti, a livello statale con un contratto del comparto sanità e nel 2002 con un contratto collettivo in Friuli Venezia Giulia, in quell’occasione la procura della corte dei conti aprì un fascicolo, il procedimento si è poi chiuso con la presa d’atto della corte dei conti per cui nelle previsioni legali dell’epoca le parti avrebbero potuto comunque sottoscrivere il contratto, prendendosi solo le responsabilità politiche e non erariali, ma alla luce di questa vicenda nel 2008 la disciplina è cambiata, e l’esito è l’art 47 odierno in cui solo la certificazione positiva ammette la sottoscrizione del contratto.

Se la certificazione non è positiva in toto bisogna ripartire da zero, diversamente la corte può certificare positivamente alcune parti e bocciarne altri, con certificazione positiva parziale, in tal caso le parti non certificate debbono essere rimesse in discussione con una nuova fase contrattuali. Per evitare che i lavoratori del pubblico impiego nelle more del contratto si vedano impoveriti è stato introdotto l’art 47bis recante la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, i quali ricevono una specie di acconto sui futuri miglioramenti stipendiali, decorsi 60gg dall’entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia. Dall’aprile successivo a quella finanziaria, se non si è giunti ad un contratto, è riconosciuta ai dipendenti pubblici un anticipazione dei trattamenti individuati nell’accordo non sottoscritto.

FASE DEL PERFEZIONAMENTO:

La soglia individuata affinché il contratto collettivo possa dirsi perfezionato è che sulla preintesa contrattuale vi sia consenso di almeno il 51% di rappresentatività intesa come media tra dato elettorale e associativo, e che sia la somma delle percentuali di rappresentatività delle singole sigle sindacali. In alternativa, se non si riesce a raggiungere il 51%  si guarderà solo il dato associativo e basterà raggiungere il 60%.

PUBBLICAZIONE:

il contratto perfezionato viene quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la pubblicità è da intendersi pubblicità notizia, questo perché il contratto è già perfetto , da ciò deriva anche che vale il contratto collettivo sottoscritto, non quello pubblicato, ed è per tale motivo che sul sito dell’ARAN vengono pubblicate le scansioni degli originali.

E con ciò concludiamo una breve (e senza pretesa di esaustività) disamina della contrattazione nel settore della Pubblica Amministrazione.

 

 

Fonti

[1] Più ampiamente si tratta il tema della contrattualizzazione nel pubblico impiego in “L’evoluzione delle azioni positive nel lavoro pubblico – il concetto di “Benessere Organizzativo” di G. Boscariol, Ius in Itinere. https://www.iusinitinere.it/levoluzione-delle-azioni-positive-nel-lavoro-pubblico-il-concetto-di-benessere-organizzativo-9627

[2] D.Lgs 165/2001

[3] ibidem

Gioia Boscariol

Gioia Boscariol nasce a Oderzo (TV) nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità tecnico commerciale all'I.T.C.G "Jacopo Sansovino" intraprende la strada che sognava sin da bambina, lo studio del diritto. E' studentessa al quarto anno all'Università degli Studi di Udine. Nel corso degli anni passati all'Ateneo Friulano scopre l'interesse e la propensione per il Diritto del Lavoro, ed in particolare per quel settore, a cavallo tra il diritto italiano ed il diritto europeo, rappresentato dal Diritto Antidiscriminatorio. Durante il suo corso di studi si occupa anche di sviluppare le soft skills, sia nell'associazionismo studentesco prima come Vice Presidente Seminari e Conferenze e poi come Presidente dell'Associazione ELSA Udine, sia nella rappresentanza studentesca, da quest'anno è infatti Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, in consiglio di corso e dipartimento e membro del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Udine. Puoi contattarmi all'indirizzo e-mail: gioia.boscariol@iusinitinere.it

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