venerdì, Aprile 19, 2024
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La Corte Costituzionale sul Comune Unico: l’ascolto delle popolazioni interessate è necessario anche per variazioni circoscrizionali di lieve entità

1. L’antefatto

Nel maggio 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della “Legge per  la ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes”[1], con riferimento all’art. 133 secondo comma Cost. e agli artt. 3 e 45 dello Statuto speciale per la Sardegna[2].

Tale legge provvede alla ridefinizione dei confini dei due Comuni e, in particolare, alla permuta di porzioni di territorio tra i due Comuni, con conseguente incremento della popolazione residente in favore del Comune di Tresnuraghes e decremento demografico nel Comune di Magomadas. Tuttavia, dal testo di legge e dai documenti ad essa allegati non risulta essersi svolta alcuna consultazione popolare.

In proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva osservato che la “Legge regionale per l’istituzione di nuovi Comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei Comuni e delle frazioni[3]” dispone, con riferimento al procedimento per la definizione dei confini, che debba essere acquisito il parere dei Consigli comunali interessati, senza prevedere, in apparenza, lo svolgimento di una consultazione popolare.

Tuttavia, a ben vedere, tale consultazione deve comunque avere luogo «quando vi si debba procedere»[4], ritenendo, dunque, di prendere in considerazione la disposizione «fondamentale e di principio» contenuta all’art. 1 della menzionata legge, la quale richiama espressamente i «referendum consultivi ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Sardegna approvato con legge 26 febbraio 1948, n. 3».

Pertanto, a detta del Presidente del Consiglio dei ministri, non essendosi svolto alcun referendum il legislatore regionale sarebbe incorso in una violazione di norme di rango costituzionale sotto un duplice profilo:

  1. In primo luogo il legislatore regionale avrebbe dovuto ritenersi vincolato al rispetto delle disposizioni contenute nello statuto speciale e, in particolare, all’ 45, che obbliga a consultare le popolazioni interessate quando si intenda procedere ad una modifica delle circoscrizioni comunali.
  2. In secondo luogo, si rinviene altresì una violazione dell’ 133, secondo comma, Cost. che – analogamente al citato art. 45 – stabilisce che «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

2. La decisione della Consulta

La difesa regionale aveva sostenuto che la violazione di una disposizione costituzionale – l’art. 133, secondo comma, Cost. – lamentata dal ricorrente fosse riferibile soltanto alle Regioni a statuto ordinario e non a quelle speciale. In proposito, la Corte osserva che la norma in questione, certamente destinata alle Regioni a statuto ordinario, tuttavia vincola, nella parte in cui riconosce il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali, anche le Regioni a statuto speciale, le quali restano peraltro libere di dare attuazione a tale principio nelle forme procedimentali ritenute più opportune[1].

Pertanto, l’art. 133, secondo comma, Cost. impone di sentire le popolazioni interessate anche quando, come è accaduto nella vicenda da cui origina la presente questione, la variazione circoscrizionale non è diretta conseguenza dell’istituzione di un nuovo Comune. L’identico tenore testuale dell’art. 45 dello Statuto della Regione autonoma Sardegna comporta che alla medesima conclusione si debba giungere anche in riferimento a tale disposizione.

Le popolazioni interessate, quindi, devono essere sentite anche qualora si proceda alla mera variazione delle circoscrizioni di due Comuni[2]. Peraltro, nella sentenza n. 214 del 2010 questa affermazione è stata svolta proprio in relazione all’ipotesi di permuta e/o cessione di terreni voluta da due amministrazioni comunali confinanti. Inoltre, non ha peso l’obiezione della difesa regionale, che sottolinea il limitato impatto della variazione nonché il basso numero di cittadini ad essa interessati, poiché la Corte aveva già precisato che la consultazione va svolta a prescindere dal numero dei soggetti interessati e dalla scarsa entità dell’intervento.

È inoltre pacifico che non garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate la circostanza che la richiesta di variazione sia originata da un’istanza dei cittadini (nel caso in esame, da una petizione che, sulla base della documentazione prodotta dalla Regione, risalirebbe, peraltro, al 1991)[3]. Né, infine, rileva che i Consigli comunali interessati e il Consiglio regionale si siano espressi all’unanimità, poiché l’interesse garantito dall’obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni e non agli enti territoriali[4].

La legge regionale Sardegna n. 4 del 2017 si pone, quindi, in contrasto con l’art. 45 dello statuto speciale poiché ha determinato una sia pur limitata variazione delle circoscrizioni comunali, senza previamente e direttamente sentire le popolazioni interessate, violando altresì il principio, desumibile dall’art. 133, secondo comma, Cost., che garantisce in materia la loro autodeterminazione.

[1] Corte Cost. n. 453/1989

[2] Cfr. Corte Cost. n. 214/2010, n. 279/1994, n. 453/1989

[3] Cfr. Corte Cost. n. 453/1989

[4] Cfr. Corte Cost. n. 94/2000

[1] Legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4

[2] Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

[3] Legge della Regione autonoma della Sardegna 30 ottobre 1986, n. 58

[4] Art. 22 legge della Regione autonoma della Sardegna 30 ottobre 1986, n. 58

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

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