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Di Robusta Costituzione

La Corte di Cassazione sull’adozione di maggiorenni: un tentativo di destare il Legislatore sopito?

Cassazione civile, sez. I, 03 aprile 2020, n. 7667

Presidente: G. Bisogni

Estensore: R. Caiazzo

P. M.: Zeno

 

  1. Il caso e le questioni giuridiche in rilievo

La sentenza in commento è incentrata su un caso di adozione di persona maggiorenne. In particolar modo, la domanda di adozione è stata proposta da un soggetto con l’intento di adottare la figlia maggiorenne della propria convivente.

La vicenda giuridica era approdata, in prima battuta, al Tribunale di Modena, presso il quale la domanda fu respinta nel 2016 per insussistenza di una delle due condizioni di legge per cui l’adozione di un maggiorenne è possibile, ovverosia il divario minimo di età di diciotto anni tra adottante ed adottanda[1].

In seguito, l’adottante e l’adottanda presentarono reclamo avverso tale decisione, ma la Corte di appello di Bologna confermò la sentenza di primo grado nel 2017[2], ritenendo che nessuna particolare ragione giustificasse la deroga al requisito legale dell’intervallo minimo di età tra adottante e adottata.

In entrambi i gradi di giudizio, non valsero le ragioni addotte da chi aveva inoltrato la domanda di adozione, consistenti nel fatto che lo stesso adottante avesse cresciuto l’adottanda come una figlia, fin da quando aveva dodici anni, e, per di più, nel fatto che tra i due soggetti intercorressero diciassette anni e quattro mesi di differenza, ragion per cui mancassero appena otto mesi per soddisfare il requisito legale di diciotto anni di scarto.

Così, il caso è giunto in Cassazione, alla quale è stata demandata la valutazione di ben quattro motivi, che sono stati illustrati nella memoria con cui i soggetti coinvolti han presentato ricorso.

In via preliminare, «si denunzia l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui non consente al giudice discrezionalità e deroghe al limite del divario di età tra adottante ed adottato imposto in 18 anni, in violazione degli artt. 2, 3, 10 e 30 Cost.»[3]. In particolare, nella logica dei ricorrenti, il caso di specie richiederebbe una lettura combinata degli artt. 2 e 30 Cost., da cui deriverebbe il diritto di autodeterminazione di ogni individuo nelle organizzazioni sociali, tra le quali rientra anche la famiglia, e, al contempo, il diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli: infatti, nel caso di specie, l’adottanda si sente figlia dell’adottante e quest’ultimo ritiene opportuno riconoscere, anche sotto il profilo giuridico, «il suo profondo legame con la figlia della compagna […] al pari di un rapporto di filiazione»[4]. L’art. 3 Cost. viene assunto quale parametro, in quanto i ricorrenti sostengono che la diversità di disciplina prevista per l’adozione dei maggiorenni e per l’adozione di minori in casi speciali, di cui all’art. 44, co. 1, lett. b), L. 4 maggio 1983, n. 184, comporterebbe una lesione del principio di uguaglianza formale, considerato il diverso trattamento che la legislazione prevede circa la derogabilità del divario di età tra adottante ed adottando, nonostante la somiglianza su molteplici aspetti tra le due fattispecie[5]. La violazione dell’art. 10 Cost. discenderebbe indirettamente dal mancato rispetto della normativa europea ed internazionale, cui l’ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi: in particolar modo, i ricorrenti hanno richiamato gli artt. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali e 8 CEDU, per cui il diritto di ciascuno «al rispetto della propria vita privata e familiare» ha come corollario il divieto di «ingerenza di una autorità pubblica»; in più, han fatto riferimento all’art. 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, secondo cui «uomini e donne in età adatta hanno il diritto […] di fondare una famiglia», la quale è definita dallo stesso articolo come «il nucleo naturale e fondamentale della società», per cui «ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato».

In stretta connessione alla questione di costituzionalità, i ricorrenti han denunziato, attraverso il secondo motivo, la «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per mancata disapplicazione dell’art. 291 c.c., perché in contrasto con le richiamate norme comunitarie e sovranazionali»[6]. In quest’ottica, i giudici di merito avrebbero dovuto esimersi dall’applicazione della disposizione censurata, a causa del suo contrasto con la normativa sovrastatale cui l’ordinamento italiano si conforma.

Il terzo motivo su cui si fonda il ricorso si riferisce, oltre che «alla violazione e falsa applicazione di norma di diritto», anche all’«omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5)», ovverosia «le dichiarazioni rese in udienza dalla madre dell’adottanda e dalla sorella […] uterina dell’adottanda», da cui sarebbe risultata palese la necessità di tener «in considerazione  […] le eccezioni di diritto circa l’applicazione degli artt. 291 e segg., con riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali», che han rilevato «un mutamento della coscienza sociale in materia familiare», al fine di tutelare «lo spirito di unità famigliare su cui l’adozione è fondata»[7].

Proprio in virtù di tale obiettivo, comune all’adozione dei figli di un partner, maggiorenni o minorenni che siano, il quarto motivo del ricorso si fonda sulla denunzia della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, «con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni (art. 291 c.c.) e minorenni (art. 44, comma 1, lett. b) l. 4 maggio 1983, n. 184)»[8], stante la presunta affinità assiologica dei due istituti.   

Per giunta, la Suprema Corte di Cassazione si è trovata nuovamente ad affrontare l’annosa questione, ancora oggi dibattuta, circa la derogabilità o l’inderogabilità delle condizioni in presenza delle quali l’art. 291 c.c. consente l’adozione di un maggiorenne. A proposito, in presenza di una disposizione legale chiara nella sua perentorietà, che non lascia adito a dubbi interpretativi se ci si sofferma sul solo dato testuale, i tentativi di forzare il testo dell’articolo in questione han dovuto appigliarsi sulla rinnovata funzione che, nel tempo, è venuto ad assumere l’istituto giuridico dell’adozione dei maggiorenni, il cui utilizzo, come vedremo, ha esorbitato dagli originari confini. E non solo. Gli strumenti ermeneutici adoperati da quella parte di giurisprudenza favorevole al superamento dei rigidi limiti posti dall’art. 291 c.c. richiama l’attenzione su un’ulteriore questione, ancora più datata, quella del potere interpretativo del giudice. Le due questioni sono strettamente connesse fra loro. Difatti, l’ammissione di un’applicazione più sganciata dal testo legislativo, nell’intento di derogare alle condizioni di legge, si fonda sull’assegnazione di finalità nuove ad un istituto vetusto, mettendone in discussione le sue ragioni giuridiche, in una lettura «più coerente con lo “spirito del tempo e della società”»[9]. Tuttavia, son proprio le modalità con cui la Corte Suprema di Cassazione sia giunta ad un tale risultato a destare le maggiori perplessità sui confini entro cui l’interpretazione giudiziale debba mantenersi, poiché è lampante come la Corte, «scavalcando gli inequivocabili confini posti dal legislatore senza passare per il Giudice delle leggi (o altri organi sovranazionali), di fatto riscrive l’art. 291 c.c.»[10].

 

  1. L’istituto dell’adozione dei maggiorenni ex art. 291 c.c.

 La fattispecie in parola, denominata anche con l’appellativo di adozione ordinaria, è rimasta l’unica a trovare regolamentazione nel Codice civile (artt. 291-314), a seguito dell’emanazione di una legislazione speciale, extra-codicistica, per la sola adozione di minori, contraddistinta, per questo, anche dalla locuzione di adozione speciale[11].

Le sue origini son rinvenibili nel diritto romano classico ma, durante il corso della sua lunga storia, ha visto mutare più di una volta la propria disciplina e le proprie ragioni giuridiche[12].

In particolare, per gli aspetti che più interessano il nostro discorso, occorre soffermare la nostra attenzione sulla ragione giuridica dell’adozione di maggiorenni e, nello specifico, della condizione del divario di età tra adottante e adottato, poiché il ragionamento della Corte demarca con nettezza la divaricazione tra le finalità originarie dell’istituto e quelle che, via via, lo stesso ha assunto per venire incontro ad un mutato contesto sociale.

In generale, l’adozione consente la creazione di un legame giuridico tra soggetti non legati biologicamente da rapporti di sangue. Storicamente, l’adozione svolgeva una funzione prettamente patrimoniale e di status sociale, grazie alla quale l’interesse primario che riceveva tutela era esclusivamente quello dell’adottante, per lo più privo di discendenti, al quale veniva, in tal modo, consentita la perpetuazione del casato e del patrimonio[13]. In fin dei conti, mutatis mutandis per via del contesto storico differente, la finalità appena esposta persiste alla base dell’adozione di maggiorenni per come disciplinata dal Codice civile attuale, benché le percentuali di persone che utilizzano tale istituto per questa specifica finalità, per così dire aristocratica, siano ormai esigue[14]. Del resto, non sono mancate critiche in ordine al possibile utilizzo distorto cui l’adozione di maggiorenni avrebbe potuto prestarsi al fine di aggirare il divieto dei patti successori, di cui all’art. 458 c.c., potendo prestarsi a fornire una via per rendere irrevocabile la volontà testamentaria[15].

Ad ogni modo, l’adozione, sia di minorenni che di maggiorenni, è stata costantemente legata all’obbligo della sussistenza di un divario di età che, seppur con le diverse varianti imposte dalle varie legislazioni, dovesse risultare in grado di imitare quel divario biologico esistente fra genitori e figli, sulla scia del brocardo latino Adoptio naturam imitatur[16].

Ad oggi, però, la situazione giuridica risulta mutata e il divario di età è previsto in termini assoluti esclusivamente per l’adozione di maggiorenni, mentre per l’adozione di minorenni la previsione dei diciotto anni, nel tempo, è divenuta relativa, e quindi derogabile dal giudice in presenza di validi motivi che garantiscano l’unità familiare. Nello specifico, la pietra miliare da cui si è verificata la divaricazione sul punto è stata la sent. 2 febbraio 1990, n. 44, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 44, lett. b), L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non fosse, in nessun caso, consentito al giudice competente di ridurre l’intervallo temporale dei diciotto anni[17]. Un aspetto particolare che tale sentenza ha messo in risalto risiede proprio nella causa giuridica che viene perseguita tramite l’adozione dei figli di un partner: il consolidamento dell’unità familiare[18]. Come sottolinea la Corte costituzionale, infatti, «senza lo strumento adozionale così impiegato, malgrado la coppia genitoriale sia legata nel matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno dei coniugi resterebbe estranea all’altro coniuge, non porterebbe il cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio, vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il disagio sociale della manifesta diversità di origine con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale»[19]. Orbene, si comprende la ragion per cui la comunanza di obiettivi tra la fattispecie di adozione dei figli minori del partner (c.d. adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, lett. b), L. 184/1983) e quella di adozione dei figli maggiorenni del partner (art. 291 c.c.) sia la base sui cui si sono innestati i vari tentativi di superamento dei vincoli dell’art. 291 c.c., almeno quando si è dinnanzi a questi particolari casi di famiglie composite[20]. Dopotutto, queste due fattispecie condividono alcuni elementi giuridici, considerato che è in entrambe le ipotesi viene richiesto il consenso dell’adottante e dell’adottando (artt. 45, L. 184/1983 e 296 c.c.) e, in più, l’adottante mantiene, in ogni caso, il legame con la propria famiglia di origine (art. 55, L. 184/1983, che, tra l’altro, rinvia all’art. 300 c.c.)[21].

Ad ogni modo, però, allo stato attuale, permane una differenza di discipline per l’adozione di minorenni e maggiorenni, giustificata sulla base di una distinzione sostanziale tra le due situazioni, la quale comporta, di conseguenza, una differenziazione di disciplina giuridica[22]. Tuttavia, è proprio su tale disparità di trattamento, ancora persistente all’interno di un contesto sociale profondamente mutato, che la sentenza della Cassazione in commento, sul filone critico inaugurato già da tempo, ha fatto perno, adducendo che si sia verificato un avvicinamento tra le due fattispecie così prossimo da far quasi propendere per una reciproca sovrapposizione[23].

 

  1. L’iter logico seguito dalla Cassazione in motivazione sfocia nella formulazione di un nuovo principio di diritto

 Il ragionamento condotto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in commento presenta la particolarità di connotarsi in un duplice approccio, all’apparenza contraddittorio, nei confronti della prima delle questioni affrontate, quella di costituzionalità[24]. Difatti, in via preliminare, la Corte disattende con nettezza l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti con riferimento all’art. 3 Cost., sulla base dell’asserita disparità di trattamento che l’art. 291 c.c. provocherebbe verso i maggiorenni, se posto a confronto con l’analoga fattispecie dell’adozione di minori, nei casi di adozione del figlio del coniuge dell’adottante. A tal proposito, viene citata la sentenza della Corte costituzionale 15 marzo 1993, n. 89, nella quale la Consulta aveva affrontato la medesima questione, propendendo per la sua infondatezza, «in ragione della differente disciplina che caratterizza in modo diverso, per struttura, per funzione e per ampiezza dei poteri attribuiti al giudice, l’adozione di minori rispetto all’adozione di persone di maggiore età»[25]. Per giunta, la Corte costituzionale aveva, all’epoca, ritenuto opportuno rilasciare al Legislatore la valutazione delle nuove esigenze sociali emerse, dal momento che sarebbe rientrata nella sua discrezionalità la ponderazione sulla necessità o meno di innovare la disciplina di cui all’art. 291 c.c. Invero, occorre sottolineare come la Corte costituzionale si sia mantenuta coerente nel suo indirizzo, anche in successivi provvedimenti intervenuti sulla stessa questione: basti ricordare la sent. 17 novembre 2000, n. 500[26], peraltro richiamata dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, e l’ord. 23 marzo 2001, n. 82[27].

Al contrario, l’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione è risultato spesso di segno contrario, solidificando le basi per un diritto vivente contrario al diritto vigente, forse con l’intento di smuovere il Legislatore verso un adeguamento della normativa alle nuove istanze sociali[28]. Si segnalano, su tale linea, la sent. 14 gennaio 1999, n. 354[29], la quale viene citata anche nella sentenza in commento per il suo «orientamento innovatore»[30], e la sent. 3 febbraio 2006, n. 2426[31].

Pertanto, come un effetto domino, l’orientamento inaugurato in sede di legittimità ha successivamente influenzato, a cascata, l’indirizzo di molteplici giudici di merito, i quali non hanno esitato ad ammettere la derogabilità del divario di età tra adottante ed adottando, anche se nei soli casi specifici in cui l’unità familiare si dimostrasse maggiormente meritevole di tutela[32].

Proseguendo nell’iter argomentativo, la Suprema Corte di Cassazione giunge all’esame degli ulteriori profili di incostituzionalità sollevati dai ricorrenti, con riferimento agli artt. 2, 10 e 30 Cost., arrivando a ritenere che «l’art. 291 c.c. sia suscettibile d’interpretazione conforme alle norme costituzionali»[33]. Da questo punto della motivazione inizia una breve disquisizione sul ruolo ermeneutico che il giudice è tenuto ad esercitare quando gli si parano innanzi eccezioni di illegittimità costituzionale, nella prospettiva di compiere ogni tentativo per individuare un’interpretazione conforme a Costituzione e, da anni ormai, anche al diritto sovranazionale[34], prima di poter eventualmente rimettere la questione alla Corte costituzionale[35].

Ora, partendo da questo assunto circa il potere del giudice sulla ricerca di una norma attinente a Costituzione, rilevata la circostanza per cui «si sia formato un diritto vivente che legittima un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c., che tenga conto anche della giurisprudenza unionale secondo cui l’accezione dell’endiadi “vita provata e familiare”, di cui all’art. 8 CEDU, è intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona» e tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali della stessa Corte sul principio di unità familiare (art. 30 Cost.), la Suprema Corte di Cassazione giunge all’accoglimento del terzo motivo del ricorso, che finisce per assorbire anche il secondo motivo. In sintesi, gli argomenti a sostegno della decisione sono i seguenti: a) il potere/dovere del giudice di estrapolare dalle disposizioni passibili di incostituzionalità una norma conforme alla Costituzione, prima di poter rimettere la questione alla Corte costituzionale; b) l’interpretazione estensiva dell’art. 8 CEDU, per opera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (c.d. Corte di Strasburgo), che consente di ricomprendervi, in aggiunta alla protezione contro le ingerenze arbitrarie dello Stato (co. 2), anche l’obbligo positivo per lo Stato di agire in modo tale da consentire al legame familiare di svilupparsi[36]; c) il principio della «realizzazione del valore etico-sociale della unità familiare, garantito dall’art. 30 Cost., commi 1 e 3»[37].

Orbene, al fine di poter giungere alla conclusione, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto necessario appigliarsi agli strumenti ermeneutici a disposizione, nel caso specifico a quelli indicati nell’art. 12 Preleggi[38]. In particolare, la Corte ha fatto perno sull’interpretazione sistematica, tenendo quindi conto dell’intero ordinamento giuridico nonché del diritto vivente[39], facendo perno sul termine «connessione» di cui al co. 1, art. 12 Preleggi, e, in aggiunta, ha fatto leva sull’interpretazione evolutiva dell’art. 291 c.c., con la quale ha ricavato una lettura della disposizione in conformità allo «”spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere”»[40], come, del resto, viene consentito dal co. 2 dell’art. 12 Preleggi.

Per tale via, quindi, la Suprema Corte di Cassazione perviene alla conclusione per cui sia possibile al giudice di «allontanarsi dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo anche per prevenire l’antinomia con il diritto Euro-unitario e costituzionale, e dunque evitare la formale disapplicazione della norma in questione»[41]. Per giunta, nell’ottica della Corte, tale ragionamento eviterebbe di prospettare una disapplicazione dell’art. 291, da parte del giudice, per contrasto con il diritto sovranazionale e, dunque, consentirebbe di attribuirne una lettura compatibile con l’art. 2, 10, 30 Cost. e, per il tramite dell’art. 10, anche con il diritto sovrastatale.

Da questa lettura, la stessa Corte evince un principio di diritto: «In materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell’applicare la norma che contempla il divario minimo d’età di (omissis) anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l’art. 30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico- sistematica dell’istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”»[42].

 

  1. Osservazioni critiche

 Il principio di diritto, elaborato nella sentenza in commento, si pone in continuità con l’indirizzo della Corte Suprema di Cassazione, espresso in precedenti sentenze sullo stesso tema, il quale, come abbiamo visto, è in netto disaccordo con l’orientamento più volte affermato dalla Corte costituzionale.

In generale, i tentativi di rendere derogabile il divario di età fra adottante ed adottando, anche per il caso di adozione di maggiorenni, spingono verso la direzione di attribuire una connotazione autonoma al caso di adozione del figlio del coniuge, facendola assurgere ad una specifica fattispecie, indipendente rispetto a quella generale dell’adozione, alla stregua di quanto è già avvenuto per i minorenni, per opera dell’art. 44, co. 1, lett. b), L. 4 maggio 1983, n. 184[43].

Nello specifico, la sentenza in commento apre due ordini di questioni, una di contenuto e l’altra di carattere metodologico.

Sotto il primo profilo, è opportuno porsi una domanda cruciale nel tentativo di mettere un minimo di ordine in questo bailamme di interpretazioni contrastanti e di argomentazioni che volteggiano beatamente, seppur prive di un ancoraggio normativo. La domanda è la seguente: la fattispecie dell’adozione di maggiorenni, figli del coniuge di chi intende procedere all’adozione, presenta effettivamente delle analogie con l’adozione di minorenni in casi particolari? Sul piano fattuale, non si riscontrano differenze, se non quelle anagrafiche concernenti l’età degli adottandi, considerato che entrambe le forme di adozione si sono dimostrate in grado di soddisfare le medesime esigenze sul versante assiologico, rinvenibile nella garanzia della sussistenza di una coesione familiare, la quale può realizzarsi solamente laddove si consenta a ciascun componente di realizzarsi all’interno di una famiglia, attraverso il sostegno morale e materiale che solo un contesto familiare può fornire. Dalle sentenze della Corte costituzionale, che hanno ritenuto infondate le questioni di costituzionalità sull’art. 291 c.c., emerge la convinzione per cui soltanto nell’ipotesi di soggetti minori sussista l’interesse ad ammantarli dell’affetto familiare, affinché possano crescere ed affermarsi nell’alveo della tutela legale prevista per i figli all’art. 147 c.c., in quanto esclusivamente per i minorenni ci sarebbe l’esigenza di assicurare l’istruzione, l’educazione e il mantenimento[44]. A ben vedere, però, il diritto al sostentamento economico, in particolare, è stato esteso dalla giurisprudenza anche ad alcune ipotesi riguardanti i figli maggiorenni[45]. Invero, se volgessimo lo sguardo sul tessuto sociale o consultassimo le statistiche, ci renderemmo conto che una cospicua quantità di soggetti maggiorenni dipende dai genitori e dagli eventuali partner di questi ultimi, soprattutto per il sostentamento, a causa delle più svariate ragioni. Pertanto, anche per i maggiori di età, risulta necessaria la permanenza della coesione familiare, più di quanto si possa essere tentati di credere. Orbene, risulta irragionevole continuare a mantenere distinte due situazioni che, sul piano fattuale, risultano analoghe. Sicché, per quanto attiene al contenuto, la sentenza in commento rileva la presenza di una situazione paradossale, che, difatti, non ha mancato di censurare, forse col proposito di smuovere le coscienze.

Per di più, sul piano del contenuto, la sentenza si è spinta al punto tale da assimilare l’adozione di figli del coniuge a quella di figli del convivente[46].

Tuttavia, questi buoni propositi non sono di per sé sufficienti a legittimare uno sconfinamento delle prerogative attribuite ai giudici, come ha, invece, dimostrato di fare la Corte di Cassazione in questa sentenza[47]. Del resto, fuoriescono dalla motivazione varie incongruenze di metodo, con la conseguenza che la Cassazione si ritrova, in alcuni passi, ad affermare ciò che aveva smentito in premessa, e viceversa. In primo luogo, la Corte di Cassazione, non potendo proseguire sulla via della disparità di trattamento tra adozione di minorenni e di maggiorenni, su cui si è già espressa la Corte costituzionale, accoglie le istanze dei ricorrenti sulla base di altri parametri costituzionali e sovranazionali. In definitiva, vengono usate delle argomentazioni, vertenti sulla tutela dell’unità familiare e sulla realizzazione in una formazione familiare, le quali, come visto prima, non sono state reputate sussistenti dalla Consulta con riferimento all’adozione di maggiorenni: dunque, come si fa ad ammettere degli argomenti, che danno per assodata una disparità di trattamento, peraltro già esclusa dalla Consulta, per sostenere un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 291 c.c., già data dalla Corte costituzionale?[48] A riguardo, potrebbe essere ammesso uno scrutinio che dimostri l’irragionevolezza intrinseca dell’art. 291 c.c., senza dover eseguire un raffronto con un tertium comparationis, nel caso di specie con l’art. 44, co. 1, lett. b), L. 184/1983, il che può essere condotto dalla Corte costituzionale, se solo trovasse il coraggio di forzare la mano[49].  In secondo luogo, se da un lato, è vero che il giudice interpreta la disposizione per dettare la soluzione del caso, e quindi, a differenza del giurista, subisce, per un verso, l’influenza dei fatti e degli interessi concreti[50], l’art. 101 Cost. sottopone l’attività del giudice alla legge. Pertanto, stante l’esistenza di una specifica norma, desumibile dall’art. 291 c.c., idonea a regolare il caso di specie, non è corretto adoperare l’analogia legis o l’analogia iuris, di cui all’art. 12, co. 2, Preleggi, cui si fa ricorso per colmare le lacune legislative[51]. Lungo il proprio iter logico, invece, sembra che la Cassazione abbia attuato un ragionamento simile a quello caso per caso di derivazione anglosassone (c.d. case to case, per cui si parla di Case Law)[52]: infatti, inizia col verificare se il nuovo caso da decidere possa ricadere nella fattispecie già regolata dall’art. 291 c.c., ma si rende conto che i giudici di merito non abbiano effettuato una distinzione delle circostanze di fatto che caratterizzano il caso di specie (c.d. distinguishing nel diritto anglosassone), mediante la quale avrebbero dovuto scorgere che il caso presentasse ulteriori fatti addizionali rispetto alla fattispecie generale dell’adozione di maggiorenni, in quanto gli adottandi del caso di specie son figli del partner; talché la Corte, scorgendo l’esistenza di un’autonoma fattispecie di adozione, quella dei minorenni figli del coniuge, per la quale esiste già un principio giuridico di matrice legale (art. 44, co. 1, lett. b), L. 184/1983), conclude per l’applicazione di quest’ultimo. In terzo luogo, la Corte si prefigge di «evitare la formale disapplicazione della norma in questione»[53], ma, in realtà, si smentisce, poiché la deroga alla condizione del divario di età, previsto dall’art. 291 c.c., equivale alla disapplicazione della norma, seppur nei limiti del caso di specie[54].

In conclusione, preme ribadire che, seppur la Cassazione abbia circoscritto il campo di applicazione del principio di diritto sulla derogabilità del divario di età ai soli casi di adozione di figli maggiorenni del partner, allorché il giudice lo ritenga opportuno nel caso concreto, a seguito di una sua attenta valutazione, sempre nei limiti del criterio dell’imitatio naturae, deve restare, comunque, precluso ai giudici, di merito e di legittimità, di svincolarsi dal precetto legislativo, a maggior ragione se è già presente un indirizzo interpretativo della Corte costituzionale a riguardo. Giunti a questo punto di rottura della coerenza ordinamentale, ci sarebbe bisogno di sollevare una questione di legittimità costituzionale, nella speranza che la Corte costituzionale incida sull’art. 291 c.c., oppure, come sarebbe più auspicabile, occorrerebbe l’intervento del Legislatore, mediante l’introduzione, nell’art. 291 c.c., di uno specifico comma riservato ai figli del coniuge, col fine ultimo di ristabilire la certezza del diritto su una questione così delicata per gli interessi coinvolti.

 

 

[1] In base all’art. 291, co. 1, c.c., «l’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare».

[2] Corte di appello di Bologna, sent. 3 luglio 2017, n. 27.

[3] Si veda Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7667, Ragioni della decisione.

[4] Ibidem.

[5] Infatti, il co. 4 dell’art. 44, L. 184/1983 non prevede l’obbligo del divario di età di diciotto anni per l’ipotesi di cui alla lett. b), ossia quella di adozione del figlio del coniuge.

[6] Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7667, cit.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] E. BELLISARIO, Ancora sul superamento dei limiti dell’adozione di maggiorenni: la lettura costituzionalmente orientata (e disapplicazione immediata) dell’art. 291 c.c. (Nota a Cass. Civ., Sez. I, sent. 3 aprile 2020, n. 7667), in Corriere giur., 11, 2020, pag. 1342.

[10] Ibidem., la quale richiama l’attenzione sulle implicazioni sull’intero sistema, in particolare sul «potere interpretativo del giudice e i suoi limiti, le dinamiche evolutive dell’ordinamento giuridico e l’assetto attuale del sistema delle fonti».

[11] In un primo momento, l’adozione di minori fu disciplinata dalla L. 5 giugno 1967 n. 431, la quale, per un verso, diede avvio a quel processo di capovolgimento di prospettiva circa gli interessi da tutelare: infatti, l’attenzione fu incentrata sugli interessi del minore adottando piuttosto che sull’interesse dell’adottando, che storicamente trovò rilievo nella disciplina sull’adozione. In seguito, la medesima impostazione fu mantenuta, fino a trovare una regolamentazione più organica nella L. 4 maggio 1983, n. 184, tuttora in vigore, la quale è stata modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476, in tema di adozione di minori stranieri, e dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, recante la «disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori».

Per una ricostruzione del quadro normativo succedutosi negli anni, si rinvia a L. ROSSI CARLEO, L‘adozione e gli istituti di assistenza ai minori, in Tratt. dir. priv., diretto da P. RESCIGNO, III, 4, UTET, Torino, 1982, pagg. 350 e ss.; M. DOGLIOTTI, Adozione di maggiorenni e minori (art. 291-314, l. 4 maggio 1983 n. 184) – Diritto del minore a una famiglia, Giuffrè, Milano, 2002; S. SANFILIPPO, Una differenza di età limitante: la nuova veste dell’adozione del maggiore di età (Nota a Cass. Civ., Sez. I, sent. 3 aprile 2020, n. 7667), in Dir. Famiglia e Persone, 3, 2020, pag. 853.

[12] Per una panoramica storica sull’evoluzione dell’istituto in parola, si consigliano M. DOGLIOTTI., L’adozione di maggiorenni. Prospettiva storica e problemi attuali, in Giur. it., 4, 1991, pagg. 134 e ss.; E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1343, in particolare le note n. 2 e 4; S. SANFILIPPO, ivi, pagg. 853-854.

[13] A tal proposito, si veda A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Adozione di persone maggiori di età, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, Libro I, Delle persone e della famiglia, art. 291-314, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1995, pag. 14; M. DOGLIOTTI, voce Adozione (adozione di maggiorenni), in Encicl. giur. Treccani, vol. I, Roma, 2004; F. PISANO, Adozione dei maggiorenni, in Guida al diritto, 5, 2016.

[14] Sul punto, E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1346, nota 20, riporta i dati risultati da un’indagine relativa al periodo temprale tra il 1983 e il 1998, condotta da F. COSTANTINI, La prassi dei tribunali nel vaglio di liceità e meritevolezza dell’adozione dei maggiori d’età: abuso o non uso del diritto, in Contr. e impr., 2000, pagg. 569 e ss., in cui già da allora veniva evidenziato come l’adozione aristocratica costituiva il 2%.

[15] In tema, si veda S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 853.

[16] Il principio in parola è espresso nell’art. 8, n. 3, della Convenzione europea sull’adozione dei minori, 24 aprile 1967, conosciuta anche come Convenzione di Strasburgo sull’adozione: «Come regola generale, l’autorità competente non riterrà soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età tra l’adottante e il minore sarà inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli».

In dottrina, si vedano D. BERLOCO, Limiti all’adozione di persone maggiori di età nel vigente assetto normativo, in Stato civile it., 12, 2012; S. SANFILIPPO, ivi, pag. 853 e 857.

[17] Crf. Corte costituzionale, sent. 2 febbraio 1990, n. 44 (Gazzetta ufficiale, 1ª serie speciale, 7 febbraio 1990, n. 6), in Foro it., 1990, I, 353; Dir. famiglia, 1990, 388, n. CIVIDALI, nella cui motivazione, al punto 4, è stato ritenuto che l’illegittimità costituzionale fosse «fondata con riferimento all’art. 30, 1° e 3° comma, Cost., nel valore complessivo espresso, che è quello dell’unità della famiglia».

[18] In tema, si veda F. LONGO, La disciplina dell’adozione dei maggiori di età ancora una volta a confronto con i principi costituzionali di eguaglianza e di unità familiare (nota a Corte cost., 17 novembre 2000, n. 500), in Fam. dir., 2, 2001, pagg. 262 e ss.

[19] Ibidem.

[20] Il crescente numero di tali nuclei in via di fatto, soprattutto dopo l’introduzione del divorzio, ha reso impellente un riconoscimento giuridico, in modo tale da ammantare le varie situazioni di una veste giuridica: cfr. C. MAZZÙ, La famiglia degli affetti, in A. DONATI, A. GARILLI, S. MAZZARESE, A. SASSI, Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, UTET, Torino, 2009, Vol. 2, pagg. 527 e ss.

Nonostante l’unitarietà del concetto giuridico di famiglia nell’ordinamento italiano, si è comunque assistito ad un incremento esponenziale di espressioni, utilizzate dai vari Autori in campo sociologico e giuridico, per indicare quelle formazioni socio-familiari composte a seguito di precedenti relazioni, per cui vengono a coesistere, in vario modo, figli germani ed uterini. Di famiglie ricostituite discorre L. ROSSI CARLEO, Adozione e tutela della famiglia ricostituita (Nota a Cass. 14 gennaio 1999, n. 354), in Fam. dir., 1999, pagg. 115 e ss. Di famiglia ricomposta parlano L. FRUGGERI, Diverse normalità. Psicologia sociale delle relazioni familiari, Carocci, Roma, 2005; M. DELL’UTRI, Famiglie ricomposte e genitori di fatto, in Familia, 2005, pagg. 275 e ss.; A. GENTILI, La adozione del maggiorenne al bivio fra tutela del figlio naturale e salvaguardia della unità della famiglia (Nota a Corte cost. 20 luglio 2004, n. 245), in Nuove leggi civ. comm., 2004, pagg. 1145 e ss. Hanno utilizzato l’espressione di famiglia allargata D. BIANCHINI, Nuove prospettive per le adozioni nelle famiglie “allargate”: la Cassazione apre la strada ad un nuovo principio o ad un nuovo istituto? (Nota a Cass. 3 febbraio 2006, n. 2426), in Dir. Famiglia e Persone, 2006, pagg. 1026 e ss.; L. DI GAETANO, L’adozione del minore da parte del coniuge del genitore. La fortuna (o il dramma) di avere tre genitori (Nota a Cass. 30 gennaio 1998, n. 978), in Giust. civ., 1998, pagg. 1956 e ss. La locuzione di famiglia polinucleare compare in S. BELLONI, La famiglia polinucleare, Aracne, Roma 2011. Alla famiglia pluriematica o alla famiglia putativa ha fatto riferimento F. UCCELLA, Dalla “famiglia pluriematica” alla “famiglia putativa” come soggetto giuridico: prime considerazioni, in Familia, 2005, pagg. 447 e ss. L’espressione famiglia rinnovata è presente in T. AULETTA, La famiglia rinnovata: problemi e prospettive, in Familia, 2005, pagg. 19 e ss.

[21] S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 857, in particolare la nota n. 54.

A proposito, si parla di adozioni non legittimanti, ovverosia quelle particolari forme di adozione che non danno vita ad un vero e proprio rapporto di filiazione, come, di converso, è previsto per l’adozione legittimante di minori dall’art. 27, L. 184/1983. In sintesi, l’adozione non legittimante comporta i seguenti effetti: il mantenimento del proprio cognome di origine; la persistenza di alcuni obblighi nei confronti della famiglia di origine; il diritto dell’adottato di succedere all’adottante, senza però stabilire legami di parentela con gli altri membri della famiglia dell’adottante.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a G. MANERA, Sul cognome dei minori riconosciuti quali figli naturali dai genitori e poi adottati con adozione non legittimante (Nota a T. minorenni Roma, 21 gennaio 1985), in Dir. e giur., 1985, pagg. 423 e ss.; E. RAVOT, Adozione non legittimante di minore da parte del coniuge del genitore affidatario (Nota a Corte A. Genova, 9 luglio 2003 e T. minorenni Sassari, 14 novembre 2002), Famiglia e dir., 2003, pagg. 454 e ss.

[22] Del resto, come è stato notato in S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 855, «l’adozione del maggiore di età non è stata mai oggetto di diretta riforma da parte del legislatore, in quanto ha ricevuto disciplina semplicemente “de residuo” rispetto all’adozione del minore di età. Si vuole intendere, quindi, che la prima si è vista disciplinata solo in conseguenza di ripetuti interventi legislativi riguardanti la seconda». Le uniche innovazioni sull’art. 291 c.c. sono state apportate dalla Corte costituzionale mediante le seguenti sentenze: la 19 maggio 1988, n. 557, in Foro it., 1988, I, 2801; Giur. it., 1988, I, 1, 1441, n. DE CUPIS, la quale ha consentito l’adozione di maggiorenni anche quando l’adottante ha dei discendenti, se maggiorenni e consenzienti; la 2 febbraio 1990, n. 44, cit.; la 20 luglio 1992, n. 345, in Foro it., 1993, I, 3008; Dir. eccles., 1992, II, 363, n. FERRANTE, la quale ha consentito l’adozione anche in presenza di figli dell’adottante incapaci di esprimere il consenso; la 20 luglio 2004, n. 245, in Foro it., 2005, I, 664; Dir. famiglia, 2005, 9, n. BALLARANI; Famiglia e dir., 2005, 5, n. CARRERA; Familia, 2005, 557, n. RENDA, la quale ha evidenziato, dal precedente tenore letterale dell’art. 291 c.c., «un’illegittima disparità di trattamento fra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all’adozione, valgono anche per i figli naturali».

[23] Sul punto, si veda E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1344, secondo la quale, con riferimento all’adozione di maggiorenni, «attenta dottrina ha da tempo evidenziato, da un lato, il suo declino quale mezzo di trasmissione del nome e del patrimonio e, dall’altro, la duttilità dell’istituto, sempre più di frequente utilizzato nella prassi anche per assolvere a funzioni sociali nuove, aventi una valenza solidaristica meritevole di tutela […]: come quella di assistenza agli anziani senza famiglia […], quella di consolidamento dell’unità familiare» oppure dei soggetti diversamente abili maggiorenni.

[24] Non è sfuggito alla dottrina più accorta la «doppia anima come Giano bifronte» del ragionamento in motivazione: si veda S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 861.

[25] Sul punto, si veda Corte costituzionale 15 marzo 1993, n. 89, in Foro it., 1993, I, 3200, Considerato in diritto, punti 2-3, nella quale la Corte specifica che «l’organica disciplina della adozione dei minori, dettata dalla legge n. 184 del 1983, ha come essenziale e dominante obiettivo – in conformità alle convenzioni internazionali […] – l’interesse dei minori stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare la loro personalità, godendo di un equilibrato contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori adottivi […]. In funzione dell’interesse di quest’ultimo il provvedimento di adozione è circondato di particolari cautele ed è pronunciato all’esito di un procedimento che implica un incisivo controllo del Tribunale per i minorenni, volto a verificare, al di là della volontà delle parti interessate, se l’adozione realizza il preminente interesse del minore […]. Si è così ritenuto che questo interesse prevalga sul limite del divario di età tra adottante e adottato, limite che può essere eccezionalmente superato quando sia indispensabile, secondo il rigoroso apprezzamento del giudice, per salvaguardare i valori di protezione del minore, assicurando allo stesso una famiglia (sentenza n. 44 del 1990). L’adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo ben diverso da come in precedenza delineato. Essa non implica necessariamente l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori adottivi, né impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato. Inoltre l’adozione di persone maggiori di età è essenzialmente determinata dal consenso dell’adottante e dell’adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l’adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l’adozione “conviene” all’adottando (art. 312 del codice civile). Nell’adozione di persone maggiori di età al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell’interesse della persona dell’adottando; né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l’adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti».

In dottrina, si pone in senso critico circa il richiamo a tale sentenza della Consulta, S. SANFILIPPO, ibidem, secondo cui «tale ultimo profilo potrebbe essere sicuramente criticabile in quanto vi sarebbero dei casi, come peraltro proprio quello oggetto di esame, in cui l’adozione del maggiore di età svolge le medesime funzioni e mira alle medesime finalità dell’adozione del minorenne […]».

[26] Corte costituzionale, sent. 17 novembre 2000, n. 500 (Gazzetta ufficiale, 1ª serie speciale, 22 novembre 2000, n. 48), in Foro it., 2002, I, 42, Considerato in diritto, punto 2: «La questione di legittimità costituzionale non è fondata. Il giudice rimettente, denunciando una ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina del divario minimo di età che deve intercorrere tra l’adottante e l’adottando maggiorenne, requisito che ritiene non superabile mediante una diversa interpretazione del sistema normativo pur rimessa al giudice comune nell’applicazione della legge, indica quale termine di comparazione la regola prevista per l’adozione di minori, sul presupposto che le situazioni siano identiche quando l’adozione riguardi il figlio del coniuge dell’adottante. Questa premessa è stata già ritenuta inesatta (sentenza n. 89 del 1993), giacché l’adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto a quelli che caratterizzano l’adozione dei minori».

[27] Corte costituzionale, ord. 23 marzo 2001, n. 82, in Foro it., 2002, I, 42, con la quale viene la questione di costituzionalità dell’art. 291 c.c. viene dichiarata manifestamente infondata «considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile, nella parte relativa ai limiti di età in tema di adozione di maggiorenni, proposta sotto il profilo dell’asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto ai corrispondenti limiti previsti per l’adozione dei minori dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ed ha ritenuto a tal fine determinante la differenza di struttura, di funzione e di effetti tra i due tipi di adozione (sentenze n. 89 del 1993 e n. 500 del 2000); […] che la questione di legittimità costituzionale deve essere quindi esaminata sotto il solo profilo dell’irragionevolezza intrinseca della norma impugnata, rimanendo estraneo al tema ogni profilo concernente la possibilità di estendere all’adozione ordinaria aspetti della disciplina dell’adozione legittimante assunta come tertium comparationis; che la tesi dell’irragionevolezza intrinseca poggia sul presupposto interpretativo secondo cui l’adozione ordinaria consentirebbe la costituzione di un “legame giuridico familiare” in particolare fra il maggiorenne adottato ed i figli degli adottanti; che tale presupposto – peraltro affermato apoditticamente – è palesemente erroneo, perché l’art. 300, secondo comma, del codice civile afferma, in senso esattamente contrario, che l’adozione (ordinaria) “non induce alcun rapporto civile […] tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge” (delle quali comunque il giudice rimettente non parla), e – sotto altro aspetto – l’art. 567, secondo comma, dello stesso codice precisa che “i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante”».

[28] Sul punto, come nota E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1345, «la Corte di cassazione ha nettamente preso le distanze, con un atteggiamento che molto assomiglia a una sorta di ribellione, benché mai apparentemente dichiarata e, anzi, formalmente camuffata da atto di ossequio. […] Non c’è perciò da stupirsi se nella giurisprudenza di merito si riscontri tuttora un “andamento altalenante”: talvolta persistendo la posizione conservatrice, propria della Corte costituzionale, talatra emergendo l’atteggiamento più innovativo, coraggioso e, soprattutto, attento alle esigenze emergenti nel mondo reale, assunto dalla Corte di cassazione».

[29] Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1999, n. 354, in Foro it., 1999, I, 1926; Famiglia e dir., 1999, 113, n. ROSSI CARLEO; Giur. it., 1999, 1803, n. MATERA; Guida al dir., 1999, fasc. 4, 84, n. FINOCCHIARO. Nel caso di specie, l’adottante aveva proposto ricorso in Cassazione per il diniego dei giudici di merito in merito alla richiesta di adozione di «un maggiorenne, figlio della deceduta prima moglie dell’attuale coniuge della ricorrente. La richiesta adozione, mira al pieno soddisfacimento, sotto il profilo morale e sociale delle esigenze della famiglia, comprensiva dei figli di primo e di secondo letto, sul presupposto di un’interpretazione dell’art. 44 della l. 184 del 1983 sulla scorta della sentenza n. 44 del 1990 della Corte costituzionale». Avendo il coniuge della ricorrente anche un altro figlio, che all’epoca della presentazione della domanda di adozione era ancora minorenne emergeva, come evidenziato dalla Corte, «nelle medesime condizioni di fatto, […] in maniera lampante la disparità di trattamento per ragioni di età in relazione alle due ipotesi di adozione tra entrambi i figli del primo matrimonio» del coniuge dell’adottante: in sintesi, la ricorrente avrebbe potuto adottare il figlio minorenne del coniuge, ma non il maggiorenne, seppur si trovassero entrambi nella medesima situazione di fatto, «dando luogo ad un’ingiustificata, irragionevole disparità».

Sul punto, S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 860, afferma che «la tutela dei due fratelli appare necessaria a prescindere dal requisito dell’età, nell’indispensabile esigenza di assicurare il diritto di costoro a essere inseriti giuridicamente, come di fatto già lo sono, in una “nuova” famiglia rispetto a quella di origine ma già da tempo affettivamente consolidata».

[30] Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2020, n. 7667, cit.

[31] Cass. civ., sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2426, in Nuova giur. civ., 2006, I, 645, n. COSTOLA; Famiglia e dir., 2006, 490, n. BILÓ; Dir. e giustizia, 2006, fasc. 8, 22, n. DOSI; Guida al dir., 2006, fasc. 14, 67, n. FIORINI. Nel caso affrontato dalla Corte, il ricorrente aveva proposto una domanda per l’adozione della figlia naturale maggiorenne della coniuge, non riconosciuta dal padre naturale e da sempre convivente con il nucleo familiare di esso adottante e della di lui moglie. In motivazione, al punto 3.5, la Corte di Cassazione ha evidenziato «l’istituto dell’adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio. L’adozione ordinaria – figura estremamente duttile – viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell’unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient’affatto esclusa né resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni da parte dell’adottando, sensibilmente più lungo essendo oggi, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori. […] In un caso siffatto, l’adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell’ipotesi di adozione di minori in casi particolari (ai sensi della L. n. 184 del 1963, art. 44, comma 1, lettera b); sicché fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul piano dei valori, l’uria e l’altra, mirando a favorire la coesione affettiva e l’unità della famiglia come comunità».

[32] Ne danno conferma numerose sentenze: T. Firenze, 11 novembre 2000, in Foro toscano-Toscana giur., 2002, 46, n. FERI, in base alla quale la differenza di età inferiore a quella (diciotto anni) prevista dall’art. 291 c.c. non osta all’adozione di un maggiorenne, sempre che detta differenza corrisponda al divario esistente, di solito, tra genitori e figli; T. Milano, 04 febbraio 2008, in Famiglia e dir., 2008, 931, n. BONGIOVANNI; Famiglia, persone e successioni, 2008, 783, n. MENOTTI, per la quale, nel procedimento di adozione, è consentito al giudice di pervenire alla riduzione della differenza di età minima richiesta tra adottante ed adottando di maggiore età al fine di realizzare una forma di imitatio naturae; T. Milano, 31 gennaio 2011, in Famiglia e dir., 2011, 616, n. PAGANINI, per la quale, nel procedimento di adozione di maggiorenne, è consentito al giudice ammettere la riduzione del divario minimo di età tra adottante e adottando, purché nel rispetto del criterio dell’imitatio naturae, in virtù del prevalente valore costituzionale dell’unità familiare; T. Catania, 26 maggio 2015, secondo cui il potere del giudice di accordare, previo attento esame delle circostanze del caso, una ragionevole riduzione del prescritto divario minimo di età tra adottante e adottato, sempre che la differenza di età tra gli stessi rimanga nell’ambito della imitatio naturae, è consentito al solo fine di garantire il prevalente interesse all’unità familiare, altrimenti persistendo la differenza normativa e di ratio che sottende i due istituti e che non consente di ravvisare la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, come sancito dal giudice delle Leggi; T. Genova, 12 ottobre 2017, in Ilfamiliarista.it., 2018, n. CESARO, in cui si è sostenuto che, in tema di adozione del figlio maggiorenne del coniuge, ritenere inderogabile il limite di età indicato dall’art. 291 c.c. determinerebbe un’ingiustificata lesione dell’unità familiare, tanto più ove si consideri che la differenza d’età è pur sempre ricompresa nei limiti imposti dal criterio dell’imitatio naturae e che il legame fra adottante e adottando è sorto senza che la differenza di età, nel caso di specie inferiore a 18 anni, abbia impedito in alcun modo il consolidarsi di un rapporto filiale.

[33] Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2020, n. 7667, cit.

In materia di interpretazione conforme a Costituzione, ne espone i vantaggi E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1348, la quale richiama, a sua volta, G. SILVESTRI, L’effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, pag. 20: in particolar modo, tale espediente interpretativo consente di «valorizzare la Costituzione; ovviare all’inerzia del legislatore; “decentrare”, fin dove possibile, il potere del Giudice delle leggi di colpire norme incostituzionali, così da evitare interventi “ortopedici” sulla legislazione vigente; offrire una tutela immediata del diritto controverso».

[34] Come opportunamente evidenziato in E. BELLISARIO, ibidem., «l’interpretazione conforme (o adeguatrice) non è più una, ma trina, giacché almeno tre sono i relativi parametri: oltre alla Costituzione, il diritto internazionale pattizio e il diritto europeo».

[35] Nelle ipotesi in cui non dovesse risultare palese l’infondatezza di una questione di costituzionalità o quando una questione non dovesse risultare già affrontata e risolta in passato dalla Corte costituzionale, con una decisione di accoglimento o di rigetto, il giudice, presso il quale l’eccezione di costituzionalità viene sollevata, ossia il c.d. giudice a quo, è tenuto ad estrapolare, tra le soluzioni interpretative prospettabili, quella più attinente al testo costituzionale, persino a costo di allontanarsi dalla lettera di una disposizione, tenendo in debito conto anche la coerenza con l’ordinamento nel suo complesso, per evitare incongruenze interne allo stesso.

Per ulteriori approfondimenti e casi concreti in tema di interpretazione costituzionalmente orientata (o conforme), si rinvia al panorama dottrinario più recente: R. COSIO e G. BRONZINI, Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali, Giuffrè, Milano, 2017; F. BERTOLINI, Interpretazione conforme e diritto vivente nel giudizio liminare di corrispondenza fra la norma ed il testo della legge indicati dall’ordinanza di rimessione (Nota a Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 253, M. G. e Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 268, Min. salute), in Giur. costit., 2017, pagg. 2689 e ss.; M. DEL TUFO, La corte europea dei diritti dell’uomo e il ruolo del giudice nazionale tra interpretazione conforme e rinvio alla corte costituzionale, in Foro nap., 2018, pagg. 79 e ss.; V. MARCENÒ, Quando il giudice deve (o doveva?) «fare da sè» – Interpretazione adeguatrice, interpretazione conforme, disapplicazione della norma di legge, in Dir. e società, 2018, pagg. 633 e ss.; C. CARUSO, Il «posto» dell’interpretazione conforme alla Cedu, in Giur. costit., 2018, pagg. 1985 e ss.; G. SOBRINO, Il divieto di porto d’armi a seguito di condanna penale tra interpretazione conforme, rinvio alla corte costituzionale ed intervento del legislatore: un altro «automatismo legislativo» «in caduta», in www.osservatorioaic.it, 2018, fasc. 3, pagg. 417 e ss.; A. RENDA e S. ALBANESE, L’iva nel distacco del personale alla prova dell’interpretazione conforme (Nota a Corte giust. Unione europea, 11 marzo 2020, n. 94/19, Soc. S. Domenico Vetraria c. Agenzia entrate), in Riv. giur. trib., 2020, pagg. 488 e ss.; F. BIONDI DAL MONTE, Ridondanza «in concreto» e interpretazione conforme a costituzione del decreto sicurezza nel giudizio in via principale, in Regioni, 2019, pagg. 1137 e ss.; F. POLITI, L’interpretazione costituzionalmente conforme fra giudice delle leggi e giudice di legittimità – Alcune riflessioni alla luce di alcune recenti pronunce della corte costituzionale, in Lo Stato, 2019, fasc. 13, pagg. 155 e ss.

[36] A tal proposito, la Corte di Cassazione cita Corte EDU di Strasburgo, Quarta Sezione, sent. 13 ottobre 2015, Causa S.H. c. Italia, su ricorso 52557/14, in Nuova giur. civ., 2016, 683, n. LENTI. Tuttavia, tale decisione è stata adottata in una situazione di fatto diversa rispetto a quella posta all’attenzione della Corte di Cassazione. Difatti, La Corte di Strasburgo si è espressa sullo stato di adottabilità, cioè sulla recisione del legame tra figli e genitori biologici, in un caso di temporanea incapacità dei genitori di prendersi cura dei figli minori. Sul punto, ha concluso che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare; tale ingerenza non è compatibile con l’art. 8 CEDU se non quando assolva le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo, e di essere necessaria, basandosi su un bisogno sociale imperioso ed essendo proporzionata allo scopo legittimo ricercato; fermo il margine di valutazione discrezionale spettante agli stati, la rottura irreversibile e definitiva del legame familiare costituisce una extrema ratio da adottare quando non siano praticabili altre soluzioni che salvaguardino, al tempo stesso, nel caso concreto, l’interesse del minore ed il legame familiare, ivi compresi gli interventi di sostegno da parte delle autorità pubbliche di protezione sociale.

Con riferimento all’interpretazione ed applicazione dell’art. 8 CEDU, relativamente agli obblighi positivi dello Stato circa il mantenimento dei legami familiari, si veda Corte EDU di Strasburgo, sent. 27 novembre 1992, § 90, n. 2, Causa Olsson c. Svezia.

[37] Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2020, n. 7667, cit.

[38] Art. 12 Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi o Disciplina preliminare al codice civile): «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato».

[39] Come spiegato in S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 861, «quando si fa riferimento al “sistema”, deve intendersi, come la Cassazione non ha mancato di sottolineare, non solo l’ordinamento giuridico nel suo insieme, ma anche il diritto vivente». La stessa Autrice rinvia a quanto osservato in P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pagg. 111 e 123, in cui si sostiene che «l’interpretazione, d’altra parte, non è soltanto la ricerca di una presunta, autonoma verità del testo, ma va riferita a un contesto che è la realtà esterna. […] La continuità del sistema ordinamentale è garantita dal mantenimento della complessità adeguata all’evoluzione sociale, mediante l’interpretazione sistematica. In tal senso l’interpretazione sistematica è sempre evolutiva».

Secondo E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1349, «l’interpretazione conforme a Costituzione finisce quasi per essere una “variante” di quella logico-sistematica. Come noto, sulla base dell’insegnamento bettiano – espressamente richiamato nella pronuncia – è soprattutto il canone della “coerenza con l’intero sistema normativo” la stella polare dell’interprete nella ricerca del significato “conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere”». Il riferimento è a E. BETTI, Teoria generale della interpretazione. Edizione corretta ed ampliata da Giuliano Crifò, Giuffrè, Milano, 1990.

Nell’opinione di R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, in Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 173, l’interpretazione costituzionalmente orientata è una «una specie del genere interpretazione sistematica latamente intesa».

[40] Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2020, n. 7667, cit.

[41] Ibidem.

Come nota S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 862, «tali obiettivi, di fronte a un dettato legislativo che non ammette eccezioni di sorta, possono essere raggiunti allo stato attuale solo dall’interprete, il quale, facendosi portavoce delle nuove esigenze sociali, ha l’obbligo di leggere la disposizione legislativa “de qua” nel modo in cui non si crei antinomia con il diritto euro-unitario e costituzionale, evitando la disapplicazione della norma e “pagando il prezzo” di allontanarsi dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo. […] D’altronde, l’approccio della dottrina più autorevole ai “rinnovati metodi ermeneutici” propende verso un’interpretazione delle norme che sia rispettosa della totalità del sistema (interno e sovranazionale), quale concretizzazione e bilanciamento di principi e di valori fondamentali».

Per ulteriori approfondimenti su tale indirizzo dottrinario, si veda P. PERLINGIERI, Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema ordinamentale, in Quaderni della rassegna di diritto pubblico europeo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pagg. 75 e ss.; ID., Interpretazione ed evoluzione dell’ordinamento, in Riv. dir. priv., 2011, pagg. 160 e ss.; ID., Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pag. 264.

[42] Cass. civ., ibidem.

[43] A proposito, si veda S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 862, la quale individua la ragione di tale processo nel fatto che «la fattispecie dell’adozione del figlio del partner si caratterizza per due aspetti peculiari: la circostanza di realizzarsi in una famiglia e la finalità di agevolare la realizzazione di una più compiuta unione di quella famiglia».

[44] La Corte costituzionale, quando si è trovata ad affrontare le questioni sulla diversità di trattamento tra maggiorenni e minorenni, ha mantenuto sempre distinte le due situazioni, il che ha giustificato la decisione di non fondatezza delle questioni: si vedano le sentt. 2 febbraio 1990, n. 44, cit.; 17 novembre 2000, n. 500, cit. Infatti, nel ragionamento della Corte, l’adozione di soggetti minorenni «ha come essenziale obiettivo l’interesse del minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare la sua personalità, in un equilibrato contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori adottivi. L’adozione di minori è, inoltre, caratterizzata dall’inserimento nella famiglia di definitiva accoglienza e dal rapporto con i genitori adottivi, i quali, assumendo la responsabilità educativa del minore adottato, divengono titolari dei poteri e dei doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei figli». Di converso, per la Corte, l’adozione di maggiorenni «non implica necessariamente l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo».   

[45] Nella giurisprudenza più recente, si annoverano molteplici sentenze che persistono nel riconoscere il diritto al mantenimento anche ai figli maggiorenni, non autonomi dal punto di vista economico, nelle varie situazioni in cui si trovano i soggetti coinvolti. Talché, per il caso di separazione dei coniugi, si vedano Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4203, in Famiglia e dir., 2006, 599, n. LONGO; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2007, n. 1146, in Nuova giur. civ., 2007, I, 1116, n. ANNUNZIATA; Famiglia e minori, 2007, fasc. 3, 46, n. CAMPIONE; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3908, in Mass., 2009, 231; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07 settembre 2015, n. 17738, in Mass., 2015, 562; Cass. civ. [ord.], sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, in Ced Cass. civ., rv. 658568-01. Per l’ipotesi di mantenimento in costanza di matrimonio, si veda Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4102, in Famiglia e dir., 2007, 550, n. GRECO.

[46] S. SANFILIPPO, op. cit., pag. 861, sottolinea tale «elemento di novità rispetto alle precedenti pronunce sia di merito sia di legittimità e che la rende foriera di nuove aperture giurisprudenziali e, si spera, anche legislative. Se fino a ora si è parlato di adozione del figlio maggiorenne del coniuge, nella sentenza in oggetto l’adottante non intrattiene alcun rapporto di coniugio con il genitore dell’adottando: egli è suo convivente».

[47] Sul punto, si veda E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1349, per cui «l’interpretazione che essa si sforza di offrire, per quanto persuasiva, non appare sostenuta dalla “migliore giustificazione argomentativa”, ossia tale da neutralizzare ogni possibile argomento contrario. Certamente apprezzabile, e di per sé non censurabile, è l’applicazione analogica di un principio del diritto vivente […]».

[48] Non a caso, Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2020, n. 7667, cit. torna a ribadire il contrasto con l’art. 3 Cost. in motivazione: «Tale interpretazione costituzionalmente orientata consente, ancora, di rendere l’art. 291 c.c., compatibile […] con l’art. 3, rimuovendo una ormai irragionevole disparità di trattamento tra l’adottato maggiorenne che abbia con l’adottante una differenza d’età non inferiore ai 18 anni e l’adottante che invece presenti una differenza d’età marginalmente inferiore al tetto legale, considerata la diversa ratio che ispira l’istituto rispetto a quella che mosse il legislatore del codice civile».

[49] Secondo un orientamento dottrinario, il giudice comune potrebbe spingersi ad applicare direttamente la Costituzione nelle ipotesi in cui ci sia una norma costituzionale applicabile direttamente al caso di specie. Questo sarebbe consentito senza il vincolo al rispetto delle norme sull’interpretazione indicate nelle Preleggi, bensì mediante il «ricorso a criteri ermeneutici (esemplati su quelli applicati nella giurisprudenza costituzionale) estranei alle prescrizioni delle disposizioni positive sulla interpretazione, come il canone di ragionevolezza o quello del bilanciamento»: si veda F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, CEDAM, Padova, 2012, II ed., pag. 444.

[50] Sulla differenza tra il ruolo del giurista e quello del giudice, si veda U. PETRONIO, L’analogia tra induzione e interpretazione nell’ottica di uno storico del diritto, in Europa e diritto privato, 2010,1, pag. 99, per cui «l’interpretazione del giudice è sempre collegata al caso e quella del giurista è prevalentemente collegata alla norma: l’uno ha il compito di applicare la legge e procede alla sua interpretazione muovendo induttivamente dal caso per dargli soluzione, l’altro, il giurista, ragiona sulle leggi, e se esamina i casi lo fa attraverso un processo logico giuridico, rovesciato rispetto a quello del giudice».

[51] Sul tema, cfr. E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1350.

Del resto, come osservato in F. MODUGNO, op. cit., pag. 462, «la stessa lettura “letterale” avanzata da una certa autorevole dottrina […] è stata prevalentemente disattesa dalla giurisprudenza pratica, la cui tendenza sembra piuttosto nel senso di una preferenza per l’interpretazione evolutiva, sistematica e teleologica, rispetto a quella letterale e meramente dichiarativa». In ogni caso, però, «l’opera di “adeguamento” non può essere condotta sino al punto di leggere nella disposizione quello che non c’è, anche quando la Costituzione vorrebbe che ci fosse»: si veda M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’”interpretazione conforme a”, in Federalismi.it, 16, 2007, pag. 7. Cosicché, «il nuovo significato […] deve pur reggere alla prova della “lettera”, alla quale si deve tornare per verificare che l’allontanamento dalla stessa (dal “significato iniziale”) non si sia tradotto in un suo travalicamento (come accadrebbe ove il “nuovo significato” non trovi fondamento alcuno nell’enunciato oggetto di interpretazione). Ove ricorra quest’ultima condizione non resta, a mio giudizio, che sollevare questione di costituzionalità, altrimenti si cade in un abuso, inteso come uso distorto dei pur penetranti poteri interpretativi spettanti ai giudici (specie alla Cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia)»: si veda M. RUOTOLO, Quando il giudice deve “fare da sé”, in Questionegiustizia.it, 2018.

[52] Per una disamina approfondita sulle fasi della tecnica scientifica di utilizzazione del precedente e per un raffronto con la tecnica dei iuris prudentes romani, si rinvia a L. VACCA, La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni, Giappichelli, Torino, 2012; ID., Diritto giurisprudenziale romano e scienza giuridica europea, Giappichelli, Torino, 2017; ID., Diritto giurisprudenziale romano e tradizione romanistica, in Diritto@storia – Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 20, 2007: «Il fulcro della tecnica scientifica di utilizzazione del precedente in un Case Law è individuabile in due momenti che caratterizzano l’operazione logica dell’interprete chiamato a formulare la soluzione per un nuovo caso: l’astrazione mediante induzione della “ratio decidendi” delle precedenti decisioni su casi simili e la determinazione se il caso da decidere sia ‘analogo’ a quelli già decisi, se cioè sia caratterizzato dalle stesse circostanze di fatto qualificanti ai fini della individuazione del principio giuridico che ne regola la soluzione, ovvero richieda una soluzione differente in quanto caratterizzato da diversi elementi di fatto (“distinguishing”)». ID., Interpretazione e “scientia iuris”: problemi storici e attuali, in Diritto@storia – Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 10, 2011-2012: «Nelle considerazioni da cui hanno preso l’avvio queste mie osservazioni, ho rilevato che uno degli elementi che caratterizzano la nuova esperienza giuridica, nella dimensione nazionale ed europea, è costituito dal forte impatto della ‘giurisprudenza’ nell’attuale meccanismo di evoluzione del diritto e di formazione del diritto europeo».

[53] Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2020, n. 7667, cit.

[54] Su tale punto, si rinvia a E. BELLISARIO, op. cit., pag. 1350, la quale si pone in maniera critica sulla forzatura della teoria dell’effetto diretto della normativa europea richiamata nella sentenza stessa: in particolare, «la Carta dei diritti, infatti, non dovrebbe poter essere chiamata in causa allorché, nello specifico ambito, l’Unione non abbia adottato un proprio diritto derivato, perché equivarrebbe a violare il principio contenuto nell’art. 51, par. 2, della Carta stessa […]». Perciò, «l’interpretazione conforme a Costituzione (e altresì alla Cedu) non può tradursi in una disapplicazione della legge, che è il confine entro il quale lo sforzo dell’interpretativo del giudice, per quanto apprezzabile, deve arrestarsi […]». A dir il vero, la questione è più complessa e, per questo, ancora è tuttora oggetto di dibattiti. Per quanto riguarda la l’efficacia da riconoscere alla CEDU, R. G. CONTI, CEDU e Carta UE dei diritti fondamentali, tra contenuti affini e ambiti di applicazione divergenti, in Consultaonline, 3, 2020, pagg. 590 e 592, sostiene che «a fronte dell’esigenza di “non danneggiare” un diritto su base CEDU imposta allo Stato, l’obbligo positivo impone a quest’ultimo un comportamento proattivo, obbligandolo a rendere in concreto esercitabile il diritto di matrice convenzionale. Questo obbligo si trasmette dunque a tutti gli organi statali e, quindi, anche alla giurisdizione […] Se, infatti, il sindacato sul contrasto fra norma interna e CEDU va riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale – secondo le note rime fissate dalle sentenze gemelle della Corte costituzionale rese nell’anno 2007 e dai successivi seguiti –, è sul piano ermeneutico che la CEDU, con la copertura costituzionale introdotta dall’art.117 Cost., può inserirsi negli interstizi lasciati vuoti dal sistema». Sul ruolo della CEDU in caso di lacuna normativa, si rinvia a R. G. CONTI, Legge Pinto – ma non solo – Corte di Cassazione e CEDU su alcune questioni ancora controverse, in Questione Giustizia, 2015; A. GENTILI, Diritti fondamentali e rapporti contrattuali. Sulla efficacia orizzontale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 1, 2016, pagg. 183 e ss.

Invece, con riguardo alla Carta di Nizza, il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, sebbene non abbia incorporato il testo della Carta dei diritti, la include sotto forma di allegato, conferendole così carattere giuridicamente vincolante all’interno dell’ordinamento dell’Unione, secondo quanto disposto dall’art. 6: «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

Angelo Ciarafoni

Nato il 23 febbraio 1993 a Roma, città che ha sintetizzato il mio crogiolo di origini, che vanno dalle Marche, passando per Rieti, fino a giungere alle comunità Arbëreshë di Calabria. Affascinato dalla politica, dalla psicologia e dall’umano senso di Giustizia, ho intrapreso gli studi giuridici all’Università degli Studi "Roma Tre" per comprendere i risvolti del potere, i suoi vincoli e le risposte alla non sempre facile convivenza civile. Sono volontario in varie associazioni, anche in campo legale. Da febbraio 2017 svolgo l'attività di tutor con le cattedre di "Informatica giuridica e logica giuridica (aspetti applicativi)" e di "Documentazione, comunicazione giuridica e processo civile", tenute dal Prof. Maurizio Converso. Da marzo 2019 inizio a collaborare con la Rivista giuridica Ius in itinere, contribuendo a scrivere articoli divulgativi per l'area di Diritto costituzionale. In particolare, mi soffermo sulle tematiche connesse al campo del lavoro, delle nuove tecnologie e del c.d. Terzo settore.

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