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La Corte di Giustizia conferma la legittimità dell’emissione del MAE da parte del pubblico ministero francese

Il 12 dicembre 2019 la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) risponde a due questioni pregiudiziali sollevate dai giudici interni del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, circa la legittimità dell’emissione del mandato d’arresto europeo (MAE) da parte del ministère public francese al fine dell’esercizio dell’azione penale.

Il contesto fattuale e le domande pregiudizionali

Tali domande sono presentate nell’ambito dell’esecuzione di due mandati d’arresto europei emessi da due procureurs de la République francesi in riferimento a un caso di rapina e a reati connessi a un’organizzazione criminale. Nel caso di arresto di un cittadino del Lussemburgo, l’indagato ha impugnato la decisione di consegna, sostenendo che l’autorità emittente non era un'”autorità giudiziaria” secondo i parametri del diritto dell’Unione. Quanto al MAE posto al vaglio del Tribunale di Amsterdam, le questioni riguardavano la legittimità della procedura di emissione del mandato, in relazione all’adeguatezza del livello di tutela dei diritti fondamentali dell’indagato.

La Corte tratta le questioni congiuntamente, seguendo il procedimento d’urgenza, stante la privazione della libertà di uno dei due sospettati contro cui è stato emesso il mandato d’arresto e considerata la stretta connessione delle questioni sollevate.

I giudici nazionali chiedono alla Corte se il pubblico ministero francese possa essere qualificato quale «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. In particolare, essi dubitano dell’indipendenza del pubblico ministero francese, poiché collocato sotto la direzione e il controllo di superiori gerarchici, potendo altresì essere destinatario di istruzioni generali da parte del potere esecutivo.

Inoltre, sul piano procedurale, i giudici si interrogano sulla sussistenza di un’effettiva tutela giurisdizionale rispetto alla decisione di emissione del MAE e al requisito della sua proporzionalità. Infatti, pur esaminando il giudice istruttore il requisito della proporzionalità al momento dell’emissione del mandato d’arresto nazionale, su cui il MAE trova fondamento, tale esame interviene prima della decisione del pubblico ministero di emettere il MAE stesso. Il sistema francese prevede che la persona ricercata possa invocare la nullità del MAE solo dopo la sua consegna al giudice dello Stato di emissione. Tuttavia, tra l’emissione del mandato d’arresto nazionale e l’emissione del MAE può essere trascorso un lasso di tempo durante il quale possono essersi verificati fatti nuovi che potrebbero incidere sul giudizio di proporzionalità dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale

Nelle conclusioni presentate il 26 novembre 2019, l’Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona rileva che la giurisprudenza della Corte di Giustizia esige che l’autorità di emissione sia in grado di esercitare le proprie funzioni in maniera obiettiva, prendendo in considerazione tutti gli elementi a carico e a favore dell’indagato, senza che il proprio potere possa essere influenzato da ordini o istruzioni esterni, in particolar modo da parte del potere esecutivo. Le questioni trattate nelle conclusioni riguardano, in particolare, la possibilità che le istruzioni date dal potere esecutivo e la struttura gerarchizzata della procura possano avere un impatto sull’indipendenza dei procuratori.

L’Avvocato Generale esamina poi il controllo giudiziario cui può essere sottoposto il mandato d’arresto europeo, avuto riguardo alla protezione della libertà individuale. Secondo l’Avvocato Generale, il ministère public francese non presenta la necessaria qualità di indipendenza richiesta dalla decisione quadro e dalla giurisprudenza della Corte, data la subordinazione gerarchica del pubblico ministero rispetto al Procuratore capo dell’ufficio e avuto riguardo al potere di indirizzo generale riconosciuto al Ministro della Giustizia. Peraltro, l’Avvocato Generale osserva che il sistema francese permette di contestare il MAE solamente a posteriori, cioè dopo la consegna del soggetto indagato, indebolendo così il diritto a un controllo giudiziario effettivo e a una tutela giurisdizionale per la libertà del soggetto arrestato.

Nel caso di specie, tuttavia, discostandosi dalla propria prassi di allineamento rispetto alle conclusioni dell’Avvocato Generale, i giudici della Corte non si sono conformati alle considerazioni dell’Avvocato Generale, ritenendo che l’ordinamento francese assicuri il requisito dell’indipendenza di cui all’art. 6 della decisione quadro 2002/584.

La decisione della Corte

La CGUE ricorda in primo luogo che “il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne”.

La Corte dà un’interpretazione autonoma della nozione di “autorità giudiziaria emittente”, in modo da assicurare un livello di tutela uniforme negli Stati membri, nel rispetto delle specificità del diritto processuale nazionale di ciascuno Stato.  Segnatamente, la CGUE osserva che l’art. 30 del code de procédure pénale francese prevede che il Ministro della Giustizia possa impartire solo istruzioni generali ai magistrati del pubblico ministero. Occorre rilevare, poi, che con la loi n. 2013-669 del 25 luglio 2013 è stato aggiunto un comma al predetto articolo, con cui si specifica che il potere esecutivo non può formulare alcuna istruzione in casi individuali. Inoltre, i giudici della CGUE ritengono che l’indipendenza del pubblico ministero non sia messa in discussione dal fatto che quest’ultimo è incaricato dell’esercizio dell’azione pubblica. Ancora, il requisito dell’indipendenza non esclude le istruzioni interne, formulate da parte di magistrati della procura che rivestono la qualifica di superiori gerarchici, sulla base del rapporto di subordinazione che disciplina il funzionamento dell’ufficio del pubblico ministero.

Quanto al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, la Corte osserva che sussiste una tutela a due livelli dei diritti in materia di MAE per la persona privata della libertà personale. Al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale sull’emissione di un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge un secondo livello di tutela, in sede di emissione del MAE.

Ciò implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva della persona sottoposta al procedimento di arresto e consegna, considerato che il MAE deve trovare fondamento su un mandato di cattura interno. Nello specifico, qualora si attribuisca la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia dello Stato, quale il ministère public, non è essa stessa un organo giurisdizionale, il soggetto interessato dal provvedimento deve poter beneficiare di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di emissione del MAE, con particolare riferimento al requisito della proporzionalità.

La Corte ritiene che l’ordinamento francese garantisca una tutela effettiva, poiché, da un lato, il giudice che spicca il mandato d’arresto nazionale, su cui il MAE è fondato, valuta la sussistenza delle condizioni per l’emissione del MAE e della sua proporzionalità. Dall’altro, la decisione relativa all’emissione del MAE, in quanto atto procedimentale, può formare oggetto di un sindacato giurisdizionale, poiché può essere proposta un’azione di nullità sul fondamento dell’art. 170 del code de procédure pénale. Tale azione è disponibile per tutto il tempo in cui si svolge l’istruttoria penale e consente alle parti di far rispettare i loro diritti. Se il mandato d’arresto europeo è emesso nei confronti di una persona che non è ancora parte del procedimento, quest’ultima potrà esercitare l’azione di nullità dopo la sua consegna effettiva e la sua comparizione dinanzi al giudice istruttore.

A detta della CGUE, l’esistenza di siffatte norme procedurali rende evidente che la proporzionalità della decisione del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo può essere oggetto di un sindacato giurisdizionale preliminare, addirittura quasi contemporaneo alla sua emissione, e, in ogni caso, dopo l’emissione stessa, potendo tale esame pertanto avvenire, a seconda dei casi, prima o dopo la consegna effettiva della persona.

Conclusioni

Si può osservare che la decisione in oggetto ha sollevato alcune critiche in dottrina, per esempio, con riferimento al sindacato di proporzionalità anticipato del giudice competente a emettere il mandato di cattura nazionale. E’ stato rilevato che, in base all’art. 6 della decisione quadro sul MAE, è l’autorità giudiziaria emittente a doversi pronunciare sulla legittimità della misura, al momento dell’emissione e dell’effettiva adozione della stessa[1]. E’ infatti ragionevole ritenere che nell’arco di tempo tra l’emissione del mandato d’arresto nazionale e l’emissione del MAE possano intervenire mutamenti per cui la proporzionalità della misura potrebbe venire meno.

Quanto al requisito dell’imparzialità del pubblico ministero francese, è sicuramente rilevante la menzionata modifica dell’art. 30 del codice processuale penale, che esclude la possibilità di una qualche ingerenza dell’esecutivo nell’azione del pubblico ministero rispetto a singoli procedimenti, a tutela dell’imparzialità del ministère public francese.

[1] Luigi Scollo, La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla legittimità del procedimento di emissione del M.A.E. da parte del P.M. francese, 22 gennaio 2020, www.sistemapenale.it. (ultimo accesso il 9/02/2020).

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