venerdì, Marzo 29, 2024
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La Corte di Strasburgo condanna la Polonia: inammissibile il materiale probatorio estorto con violenza anche da parte di terzi

Il nesso fra processo equo e divieto di tortura

Pilastro di ogni Stato di diritto è l’equità garantita ai cittadini che si trovano ad essere parti in un processo. In Europa, le Carte costituzionali degli Stati membri nonché i più importanti accordi sovranazionali sanciscono il principio dell’equità processuale. La norma cardine in questo senso è sicuramente l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito anche “CEDU”) [1], preso poi come modello nel diritto Ue per la formulazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea “di seguito anche “CDFUE”) [2].

Faro di democrazia, l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che lo scorso 4 novembre ha compiuto 70 anni [3], è però anche l’articolo che viene violato più spesso (si contano, ad oggi, circa 25.107 violazioni) [4]. Decisamente eloquente, infatti, la percentuale di condanne della Corte di Strasburgo per violazioni di questa disposizione: il 60% delle condanne totali dal 1959 al 2019 [5]. Questi dati dimostrano che nella “grande Europa” il diritto all’equità del processo è un fondamentale diritto umano che troppo spesso, storicamente, non viene rispettato.

Intrinsecamente connesso con il giusto processo è il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, sancito dall’articolo 3 CEDU [6], anch’esso spesso violato dagli Stati europei (18% delle condanne dal 1959 al 2019 [7]). In effetti, la generale proibizione della tortura è la premessa da cui scaturisce il divieto di ammettere in giudizio prove ottenute tramite tortura. A sua volta, la non ammissibilità nel processo di prove estorte con la violenza indirettamente tutela l’universale diritto a non essere torturati tout court, fuori e dentro al procedimento.

Nonostante il principio di esclusione delle prove ottenute attraverso trattamenti inumani e degradanti giochi, dunque, un ruolo fondamentale in nome del divieto assoluto di tali trattamenti, secondo un rapporto pubblicato da FairTrials [8] questa regola di inammissibilità probatoria non viene sufficientemente messa in evidenza e disciplinata né dagli Stati né dalle istituzioni sovranazionali, come testimoniato dalla mancanza di un commento in materia da parte del Comitato ONU contro la tortura.

A conferma poi del legame connaturato fra equità processuale e Stato di diritto, vi è il gran numero di condanne per violazione dell’articolo 6 della Convenzione inflitte dalla Corte EDU ad uno Stato in particolare, la Polonia, che sempre più frequentemente dimostra incolmabili carenze in termini di democrazia [9].

Il caso Ćwik contro Polonia

Proprio all’indomani del settantesimo anniversario della CEDU, il 5 novembre 2020, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha reso una decisione nel caso Ćwik c. Polonia [10] in cui ribadisce con forza la centralità del diritto ad un processo equo e la sua forte connessione con l’inviolabilità del diritto a non subire torture o trattamenti inumani e degradanti.

Nel caso di specie, nel processo aperto nei confronti del ricorrente per traffico di droga, le corti domestiche avevano ammesso come prova a suo carico una registrazione audio in cui un soggetto terzo veniva torturato da altri membri del gruppo criminale coinvolto nel traffico di stupefacenti. Questa testimonianza, estorta con la violenza, veniva ammessa dalle corti polacche e il ricorrente veniva condannato sulla base di essa. I giudici polacchi sostenevano, infatti, che a nulla valesse sottolineare le modalità con cui questa testimonianza era stata originariamente prodotta, poiché a perpetrare le violenze e gli atti di tortura non erano state le autorità deputate alle indagini, bensì dei soggetti privati terzi e, inoltre, il soggetto torturato non era l’imputato bensì ancora una volta una persona esterna al procedimento. Pertanto, le corti nazionali sostenevano che nel caso di specie l’utilizzo in chiave probatoria di materiale così ottenuto fosse del tutto ammissibile e legittimo.

Il Governo polacco, nel contraddittorio dinanzi alla Corte di Strasburgo,  ha continuato a difendere tale posizione e a sostenere che, laddove autori dei trattamenti inumani e degradanti siano soggetti estranei alla vicenda processuale, la prova sarebbe ammissibile e la vicenda sarebbe del tutto diversa da quella del filone giurisprudenziale del caso Gäfgen c. Germania [11], in cui ad esercitare la violenza era stata la polizia giudiziaria nei confronti dell’imputato stesso.

La Corte europea non ha accolto gli argomenti della Polonia avanzati nel caso di specie ed ha, perciò, condannato lo Stato convenuto per violazione dell’art. 6 § 1 CEDU. Invero, i giudici hanno in primis sottolineato lo stretto legame intercorrente fra l’articolo 6 e l’articolo 3 CEDU, mettendo in evidenza come la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti sia un valore fondamentale nelle società democratiche in quanto posta a tutela del principio cardine della dignità umana. Pertanto, prosegue la Corte, gli Stati che hanno preso parte alla Convenzione sono tenuti a prendere tutte le misure affinché i cittadini sottoposti alla loro giurisdizione non siano sottoposti a tali torture e maltrattamenti, inclusi quelli commessi da individui privati.

In effetti, sul piano sostanziale, come ribadito dai giudici europei, l’articolo 3 CEDU fa parte dello “zoccolo duro” dello ius cogens che ha natura assoluta e non può essere dunque suscettibile di bilanciamento con altri beni pur di valore primario quali, ad esempio, l’interesse pubblico al perseguimento efficace dei reati di maggior allarme sociale. Il diritto a non subire i trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU, quindi, indipendentemente dalla qualifica pubblica o privata di chi li ponga in essere ed a prescindere dalla gravità del reato ascritto all’imputato, rimane inviolabile. Di conseguenza, il carattere di assolutezza di tale diritto fondamentale implica che l’impiego di prove ottenute mediante tortura o pratiche inumane o degradanti rende il procedimento automaticamente iniquo, a nulla rilevando la circostanza che i comportamenti lesivi della dignità umana siano tenuti da soggetti privati in un contesto estraneo al procedimento.

D’altro canto, dal punto di vista procedurale, l’utilizzo di siffatte prove può, a ragione, essere sindacato dalla Corte di Strasburgo. Difatti, se è pur vero che i giudici europei non hanno il potere di determinare l’ammissibilità o meno di specifiche tipologie di prove – che resta prerogativa statale – , essi hanno tuttavia la facoltà di statuire sull’equità globale del procedimento visto nella sua totalità, anche con riferimento al modo in cui gli elementi probatori vengono ottenuti. Svolgendo, dunque, tale analisi complessiva in merito all’equità della vicenda processuale, la Corte europea ha valutato che, nel caso in esame, la particolare modalità di ottenimento della prova, consistente in una violazione dell’articolo 3 CEDU, fosse un fatto tanto grave di per sé da non poter in alcun modo essere bilanciato, inficiando pertanto automaticamente l’equità del processo, anche se visto nel suo insieme.

Inoltre, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la violazione dell’articolo 6 CEDU fosse aggravata dal fatto che le corti polacche non avessero fatto tutto quanto in loro potere per far testimoniare in giudizio l’autore delle dichiarazioni estorte mediante tortura. Si trattava così di registrazioni che non soltanto erano state carpite con la violenza, ma su cui per giunta il loro autore non era mai stato chiamato a deporre in sede processuale. Si può dire quindi che, seppure in ogni caso sarebbe stato vano, nessun bilanciamento dell’equità del processo sia stato neanche tentato. 

 

[1] Art. 6§1 CEDU: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. […]”.

[2] Art. 47§2 CDFUE: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.”.

[3] La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) venne firmata a Roma il 4 novembre 1950, per poi entrare in vigore il 3 settembre 1953.

[4] Dato estratto da HUDOC in data 16 gennaio 2021.

[5] Tali dati sono qui reperibili: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_ENG.pdf.

[6] Art. 3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”.

[7] Vedi nota n. 4.

[8] FairTrials, “Tainted by TortureExamining the use of evidence obtained by torture”, 16 maggio 2018, disponibile qui: https://www.fairtrials.org/publication/tainted-torture.

[9] A tale proposito R. Russo “Il caso Polonia e il rispetto della rule of law in Europa”, ottobre 2019, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/il-caso-polonia-e-il-rispetto-della-rule-of-law-in-europa-22919 e A. Meniconi “Il veto di Polonia e Ungheria al Bilancio europeo (e al Recovery Fund): quanto costa il rispetto della rule of law?”, novembre 2020, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/il-veto-di-polonia-e-ungheria-al-bilancio-europeo-e-al-recovery-fund-quanto-costa-il-rispetto-della-rule-of-law-32511

[10] Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza Ćwik contro Polonia, ricorso n. 31454/10, 5 novembre 2020.

[11] Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza Gäfgen contro Germania, ricorso n. 22978/05, 30 giugno 2008.

Enrica Maria De Vivo

Laureata con doppio titolo in Giurisprudenza italiana e francese presso le Università Alma Mater Studiorum di Bologna e Université Paris Nanterre di Parigi, con tesi in procedura penale europea (“La presunzione di innocenza nell'ordinamento europeo: fra mutuo riconoscimento e armonizzazione”). Praticante avvocato presso il Foro di Napoli, svolge la pratica forense in uno studio legale specializzato in diritto del lavoro. Collaboratore dell’area di diritto internazionale ed europeo, con particolare interesse per il diritto penale sovranazionale.

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