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La Corte di giustizia dell’UE blocca accordo con il Canada (parere 26 Luglio 2017)

Per la prima volta, con il parere 1/15 del 27 Luglio 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su un accordo internazionale, ovvero l’accordo del 2014  tra Canada e Unione Europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR). I giudici di Lussemburgo hanno sottolineato la necessità di modificare il testo di quest’ultimo a causa dell’incompatibilità, nella forma corrente, di alcune disposizioni con il diritto dell’Unione e, in particolare, con l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione a tutela della vita privata e con l’art.8 relativo alla protezione dei dati personali.

Infatti, sebbene la disciplina mirasse alla prevenzione e al controllo di fenomeni criminosi legati al terrorismo internazionale, la Corte ricorda che è sempre necessario un bilanciamento tra le istanze di prevenzione e i diritti fondamentali della persona umana.
L’accordo, nella sua forma originaria, prevedeva:

  • il sistematico  e continuo trasferimento dei dati del codice di prenotazione (dati PNR) di tutti i passeggeri dei voli aerei ad una autorità canadese con la possibilità di usare, conservare e trasferire i dati ad altre autorità nell’ottica della lotta al terrorismo e a forme di criminalità transnazionale;
  • la conservazione dei dati per un periodo di 5 anni, la protezione dei dati sensibili, il diritto di accesso correzione e cancellazione dei dati;
  • l’analisi automatica e sistematica dei dati sulla base di modelli e criteri prestabiliti prima dell’arrivo dei passeggeri in Canada;
  • il continuo uso e trattamento dei dati PNR anche dopo la partenza dal Canada;
  • l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla vita privata dei passeggeri, a disposizione delle autorità per il periodo di conservazione dei 5 anni

In un momento storico in cui  il terrore generato da efferati attacchi terroristici ha spinto gli stati ad adottare politiche restrittive e invasive della privacy dei cittadini, la risposta dei giudici di Lussemburgo è un monito per la comunità internazionale: le politiche anti-terrorismo vanno sempre contemperate con i diritti dell’uomo.

Per questo motivo, nel parere in analisi, la Corte riconosce la tutela della pubblica interesse come interesse generale, lecito e di primaria importanza, ma, nello stesso tempo rimarca i punti deboli dell’accordo, che hanno suscitato diverse perplessità, ovvero:

  • alcune disposizioni dell’accordo ampliano i poteri di controllo delle autorità più del dovuto;
  • mancano regole chiare e precise per l’attivazione degli stessi ;
  • i meccanismi di controllo così delineati permettono all’autorità di avere ogni sorta di informazione su itinerari di viaggio, relazioni personali tra i passeggeri, situazione economica, stili di vita ed eventuali problemi di salute;
  • il trasferimento di dati sensibili al Canada si riferisce ad informazioni che rivelano le origini razziali, le convinzioni politiche, religiose e filosofiche dei passeggeri; in merito a quest’ultimo punto, la Corte ha rilevato il rischio di una violazione del principio di non discriminazione;
  • la previsione per cui il Canada possa continuare a trattare e ritenere i dati dopo che i passeggeri abbiano lasciato il paese è considerata dalla corte ingiustificata e non rientrante nello “strettamente necessario”.

Pertanto, sulla base di tali osservazioni, ha ritenuto la disciplina in materia di trasferimento e trattamento dei dati sensibili al Canada incompatibile con i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione.

Allo stesso tempo la Corte ha sottolineato come, invece, la disciplina relativa al semplice trasferimento dei dati PNR al Canada di tutti i passeggeri non superi il limite dei controlli strettamente necessari poiché da come si legge nel parere: “l’analisi automatizzata dei dati è volta ad identificare il pericolo per la pubblica sicurezza relativamente ad individui sconosciuti alle autorità competenti e che in relazione a quel rischio siano sottoposti ad ulteriori controlli alle frontiere”.
Il trattamento così realizzati dei dati facilita i controlli di sicurezza specialmente alle frontiere, in accordo con l’articolo 13 della convenzione di Chicago che prevede che i passeggeri che intendano arrivare o partire dal Canada, sono soggetti alle condizioni stabilite dalla legislazione canadese.

Sebbene, dunque, il giudizio della Corte sull’accordo non sia del tutto negativo, ritenendo ammissibili determinate restrizioni, la stessa ha ritenuto che alla luce del rispetto del fondamentale diritto alla tutela della vita privata siano necessarie delle modifiche sostanziali volte a:

  • determinare in maniera più chiara e precisa il modo in cui i dati PNR vengono trasferiti;
  • rendere i modelli e i criteri usati per l’automatizzata lavorazione dei dati PNR specifici, affidabili e non discriminatori;
  • usare solo i database utilizzati dal Canada in relazione alla lotta contro il terrorismo e ai crimini transnazionali;
  • riconoscere il diritto dei passeggeri alla notificazione individuale in caso di uso dei dati PNR durante il soggiorno in Canada e dopo aver lasciato il paese, e nel caso di divulgazione di quei dati ad autorità od altri individui;
  • garantire che il controllo delle regole relative alla protezione dei passeggeri in riferimento al trattamento dei dati PNR sia compiuto da un’autorità di sorveglianza indipendente.

La Corte ha poi ribadito che l’accordo va concluso sulla base degli articoli 16 TFUE (protezione dei dati di carattere personale) e 87 (cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia).

Quello con il Canada rappresenta solo l’ultimo di una serie di accordi sui dati dei passeggeri aerei. Risale al 2008 l’accordo tra UE ed Australia sul trattamento dei dati dei passeggeri, mentre nel 2012 è intervenuta l’approvazione dell’accordo tra UE ed USA sul trasferimento dei dati personali dei passeggeri aerei europei alle autorità statunitensi che autorizza la conservazione dei dati PNR in una banca dati attiva per un massimo di cinque anni; più rigida la disciplina su trattamento dei dati sensibili il cui uso è permesso solo in casi eccezionali di pericolo o seria minaccia per la vita di una persona. Previsto, inoltre, l’uso caso per caso e la cancellazione definitiva entro 30 giorni dal ricevimento. Dubbi sulla compatibilità dell’accordo e le istanze a tutela della privacy dei passeggeri furono mosse subito dopo l’approvazione ed ora si nutre il timore di una nuova censura della Corte di Giustizia sulla scia di quanto deciso in merito all’accordo con il Canada.

Anna Giusti

Anna Giusti studia Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II. Attualmente svolge un tirocinio presso il Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli. La collaborazione con Ius in itinere nasce dalla volontà di coniugare la sua grande passione per la scrittura al percorso di studi. Collaborare per l'area di diritto internazionale le permette di approfondire le tematiche che hanno da sempre suscitato maggiore interesse in lei, ovvero il diritto internazionale penale, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti umani, il diritto dell'Unione Europea. Appassionata di viaggi, culture e letterature straniere, si è da sempre dedicata allo studio dell'inglese e del francese.

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