sabato, Aprile 20, 2024
Di Robusta Costituzione

La Costituzione d’Irlanda e le prospettive di riunificazione di fronte alla Brexit: considerazioni anche in ottica comparatistica

Il confine del 1921 e la Brexit

 

La storia recente dell’Irlanda ha occupato la cronaca estera per decenni, dal momento della guerra d’indipendenza che ne ha sancito l’autonomia dall’Inghilterra, nel 1921, ai troubles che hanno caratterizzato i decenni successivi, specie nelle città del Nord. Il 1921, infatti, è anche la data in cui l’Irlanda si è trovata divisa in due, con il confine in prossimità della città di Derry[1], teatro di sanguinose rivendicazioni nel corso di una buona parte del Novecento. Se fino ad oggi, dopo la deposizione delle armi da parte dell’IRA, dichiarata dalla stessa organizzazione nel 2005, la situazione sembrava essersi calmata, le ormai secolari tensioni si sono nuovamente acuite, come dimostrano alcuni recenti episodi di scontro anche armato, nel clima agitato dai ripetuti tentativi del governo britannico di giungere ad un accordo che sancisca una separazione “consensuale” dall’Unione Europea oppure, altrimenti, di forzare i meccanismi parlamentari[2] per giungere, in un modo o nell’altro, alla c.d. Brexit.

Se già, dunque, si riscontrava un’instabilità di lunga data – su cui si regge tuttora un equilibrio che, a causa della scelta della Gran Bretagna di non entrare mai nell’Unione monetaria, sconta anche la diversità di moneta – ora l’Irlanda del Nord, che ha votato in netta maggioranza per la permanenza in Europa in occasione del referendum britannico del 23 giugno 2016[3], vede a rischio la sua economia, legata politicamente a quella inglese, ma geograficamente, com’è ovvio, all’Irlanda, ed è così che molti anche tra gli unionisti potrebbero anche riconsiderare la loro scelta.

Quale contributo per l’analisi di ciascuno – di cui si vogliono fornire alcuni spunti – relativa all’attualità e alle modalità tramite cui potrebbe realizzarsi la riunificazione del Paese, si espone qui un focus sul principale mutamento che nel recente passato ha coinvolto la Costituzione irlandese su questo tema e, di conseguenza, in tema di sovranità.

 

La Costituzione irlandese ed il fine di perseguire l’unità dell’Irlanda: gli articoli 2 e 3 e il Diciannovesimo Emendamento del 1998[4]

 

Nel 1922 l’Irlanda, denominata Irish Free State in seguito all’indipendenza ottenuta al termine del processo politico originato dal tentativo di rivoluzione – c.d. Easter Rising – risalente ai giorni di Pasqua del 1916, si dota di una prima costituzione repubblicana, molto contestata, però, a causa dell’evidente influenza esercitata su di essa dal Trattato Anglo-Irlandese, di cui la neonata Repubblica è figlia. Il Paese, infatti, figura in ogni caso come dominion[5] della Corona, status attribuito alle colonie del Regno Unito cui veniva concesso un governo indipendente ed un certo grado di autonomia politica; l’altra fondamentale conseguenza del Trattato, inoltre, è la vera radice del conflitto ormai secolare che affligge l’Irlanda – e che oggi, di fronte alla prospettata uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, rischia come detto di acuirsi nuovamente – cioè la divisione tra il territorio costituente la Repubblica d’Irlanda e le sei contee a maggioranza protestante dell’Ulster, rimaste a tutti gli effetti parte dell’UK.

In seguito ai fatti della guerra civile, che vede contrapposti i leader[6] della stessa guerra di indipendenza contro la dominazione inglese, nel 1937 è emanata la nuova Costituzione dell’Irlanda, oggi vigente, che ne sancisce la definitiva autonomia; si tratta di una Carta che – superato definitivamente il Trattato che aveva così pesantemente condizionato la precedente – offre la più piena possibilità espressiva alle rivendicazioni nazionali e alle aspirazioni unitarie dell’Irlanda. Ciò risulta estremamente evidente, assieme alla carica indipendentista che la caratterizza, dal contenuto dei primissimi articoli, e cioè, in particolare, negli artt. 2 e 3, i quali riconoscono alla Repubblica d’Irlanda l’esclusiva titolarità dell’intera isola e, conseguentemente,  espongono il programma di riconquistarne il pieno possesso che si considera solo “pendente”, in procinto di essere realizzato. Così, infatti, recitavano gli originali articoli risalenti al 1937:

2: The national territory consists of the whole island of Ireland, its islands and the territorial seas.

3: Pending the re-integration of the national territory, and without prejudice to the right of the Parliament and Government established by this Constitution to exercise jurisdiction over the whole of that territory, the laws enacted by that Parliament shall have the like area and extent of application as the laws of Saorstát Éireann and the like extra-territorial effect.

La prevista realizzazione degli obiettivi di unità politica del Paese, così come scritta all’epoca, non sembra ridursi espressamente ai soli mezzi pacifici propri della dialettica parlamentare – stante il fatto che l’Irlanda del Nord viene considerata a tutti gli effetti territorio della Repubblica d’Irlanda e la sua riconquista, dunque, in quest’ottica si porrebbe come la riconquista di una parte del territorio nazionale ancora soggetta ad occupazione straniera[7], come si confà a tutti gli effetti ad una colonia – limitandosi, al contrario, a manifestare il potere statuale il cui esercizio era devoluto dalla nuova Costituzione attribuiva agli organi repubblicani per l’intera estensione dell’isola irlandese, comprensiva di isole ulteriori e mari annessi.

Le tensioni[8] susseguitesi per decenni a causa della complessa situazione geopolitica irlandese sono cosa ben nota; piuttosto, vale la pena soffermarsi sul vero punto di svolta per la questione territoriale – ovvero il punto di partenza, se dovesse concretizzarsi l’ipotesi sottesa tanto alla vecchia quanto alla nuova formulazione del testo costituzionale – cioè il Good Friday Agreement[9], intercorso tra Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord e Regno Unito, che, superando ogni controversia di tipo teorico e politico in sospeso, ha posto le basi per una soluzione pacifica e consensuale mediante – tra le altre previsioni – il Diciannovesimo emendamento della Costituzione irlandese, il quale ha modificato gli articoli 2 e 3 della Costituzione come segue:

2: It is the entitlement and birthright of every person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, to be part of the Irish nation. That is also the entitlement of all persons otherwise qualified in accordance with law to be citizens of Ireland. Furthermore, the Irish nation cherishes its special affinity with people of Irish ancestry living abroad who share its cultural identity and heritage

3: It is the firm will of the Irish nation, in harmony and friendship, to unite all the people who share the territory of the island of Ireland, in all the diversity of their identities and traditions, recognising that a united Ireland shall be brought about only by peaceful means with the consent of a majority of the people, democratically expressed, in both jurisdictions in the island. Until then, the laws enacted by the Parliament established by this Constitution shall have the like area and extent of application as the laws enacted by the Parliament that existed immediately before the coming into operation of this Constitution.

Institutions with executive powers and functions that are shared between those jurisdictions may be established by their respective responsible authorities for stated purposes and may exercise powers and functions in respect of all or any part of the island.

Oggi, dunque, l’Irlanda ha rinunciato espressamente alla previsione costituzionale dell’unicità del territorio nazionale sottoposto alla sua esclusiva autorità, la quale forniva ovviamente una certa legittimazione al conflitto che è conseguito alla dolorosa divisione dell’isola, preferendo l’approccio più pacifico e, dal punto di vista del metodo, maggioritario, al fine di perseguire pur sempre il medesimo risultato, cioè la riunificazione territoriale e politica dell’Irlanda e limitandosi per il resto ad una – pur rilevante – previsione riguardo al diritto di cittadinanza.

È da notare, come si diceva, che questo mutamento avveniva sì in precedenza rispetto ai più rilevanti trattati europei, dunque prima che la Brexit – per esempio – fosse lontanamente all’orizzonte, e in precedenza anche rispetto alla deposizione delle armi da parte dell’IRA, risalente al 2005, ma si colloca altresì agli esordi di un fenomeno demografico importante, il quale potrebbe senza dubbio condizionare gli sviluppi della geografia politica irlandese: secondo recenti studi, infatti, la tendenza che si registra nella popolazione dell’Irlanda del Nord è nel senso di un progressivo svuotamento della componente unionista e anglicana, a favore di un incremento crescente negli ultimi decenni dei cittadini di origine irlandese e radicata tradizione cattolica e repubblicana[10]. L’andamento demografico delle sei contee del nord, di conseguenza – unitamente alle nuove ragioni che, con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e lo spettro del no-deal, foriere di tutte le conseguenze doganali e le ricadute economiche che non sembra così facile e immediato scongiurare, potrebbero portare anche molti cittadini tradizionalmente unionisti a rivedere la loro posizione – oggi gioca sicuramente a favore di una riunificazione in fieri sotto la bandiera irlandese, da ottenersi secondo la modalità di esercizio del potere democratico oggi appositamente prevista dall’art. 3 della Costituzione d’Irlanda.

 

Analisi dei principi stabiliti – prima e dopo il 1998 – dalla Costituzione irlandese, con riferimento ai principi corrispondenti da rinvenire nella Costituzione italiana

 

La Costituzione italiana, della quale in queste ultime righe adottiamo lo sguardo – comunemente alle costituzioni sociali del Novecento, le quali hanno subito l’influenza di un certo riflusso giusnaturalistico – non pone, ma riconosce i diritti fondamentali, includendo, dunque, un nucleo valoriale di base che precede ogni successiva previsione di diritto positivo.

Tra i principi fondamentali, i quali – coerentemente con questa impostazione – svolgono proprio la funzione di orientare l’interpretazione delle altre norme e di delimitare lo spazio concesso all’interpretazione politica, l’art. 1, che è il fondamento[11] in tema di sovranità – immediatamente presupposta alle questioni territoriali – afferma che “la sovranità che appartiene al popolo”, con formula sostanzialmente analoga a quella che la Costituzione irlandese riporta nell’art. 6: “All powers of government, legislative, executive and judicial, derive, under God, from the people, whose right it is to designate the rulers of the State and, in final appeal, to decide all questions of national policy, according to the requirements of the common good.

These powers of government are exercisable only by or on the authority of the organs of State established by this Constitution[12].

Le questioni di sovranità, in verità, nelle loro linee essenziali sono regolate in gran parte da accordi internazionali, primo tra i quali la Carta fondamentale delle Nazioni Unite di cui si è già detto. Quest’ultima, come d’altra parte la generalità dei trattati cui lo Stato si vincola, acquista per l’Italia immediato rilievo costituzionale grazie alla previsione dell’art. 117.1, a mente del quale – così come riformato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”; ci si può spingere, indipendentemente da quest’ultimo, a chiedersi se molte tra le disposizioni della Carta non siano in realtà a tutti gli effetti principi di ius cogens, in quanto tali già recepiti dall’art. 10 della Costituzione, per cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. In ogni caso, è indubbio che il principio di auto-determinazione espresso nell’art. 1 della Carta delle Nazioni Unite parte del patrimonio normativo anche dell’ordinamento italiano.

La sola questione di cui si poteva dibattere, nel caso di specie – non sul piano dell’astratta sussistenza del diritto all’autodeterminazione, quanto su quello della sua sussistenza in concreto – era soltanto l’insistenza dei necessari requisiti in capo alla Repubblica irlandese, con particolare riferimento a quella parte della popolazione che costituisce il popolo delle contee del nord. Dipende, in effetti, anche dalla stessa qualificazione che si voglia dare al termine “popolo”, cioè, in particolare, se quello irlandese vada correttamente considerato come entità unitaria – così come evidentemente prevedeva la Costituzione d’Irlanda – o se, diversamente, sia da considerare ormai acquisita la legittima insistenza su quel territorio di due Stati e due – pur connessi ed imparentati – popoli.

Comunque si vogliano risolvere le questioni qui riportate, e dunque la questione interpretativa sulla Costituzione irlandese ante 1998, sia sul piano costituzionale e comparatistico, sia su quello internazionale, nel 1998 è stata l’Irlanda stessa a prendere una decisione, decretando la subordinazione del suo obiettivo unificatore al voto comune dei cittadini dell’uno e dell’altro Stato.

Oggi, in conclusione, una soluzione pacifica e mediata dai mezzi della democrazia, come quella che vedrebbe un ipotetico referendum decidere le sorti del Paese (o dei due Paesi), non sembra più una chimera come poteva apparire solo un decennio fa, ed un esito di questo tipo non può che essere auspicabile non solo per i cittadini irlandesi e nord irlandesi – che in fin dei conti hanno votato a stragrande maggioranza il Good Friday Agreement in occasione del referendum del 22 maggio 1998, ma anche per i cittadini europei e, nel nostro caso, italiani, rispondendo perfettamente ai canoni costituzionali non solo italiani, ma a quelle che oggi vengono chiamate le “comuni tradizioni costituzionali” europee. Oggi, quindi, è facile perfino auspicare che finalmente sia proprio la soluzione proposta dal nuovo dettato costituzionale, apparentemente meno incisiva, a funzionare, magari sollecitata proprio dalla Brexit.

[1] La profondità della divisione dell’Irlanda è emblematica nelle vicissitudini occorse al nome della città di Derry – derivante dal gaelico Doire – la quale dagli unionisti viene ancora chiamata Londonderry, denominazione risalente alla colonizzazione britannica.

[2] F. Cerquozzi, Brexit, “Sovereignty of Parliament” alla prova: l’illegittimità della prorogation di Boris Johnson, Ius in Itinere, 28/11/2019, <https://www.iusinitinere.it/brexit-sovereignty-of-parliament-alla-prova-lillegittimita-della-prorogation-di-boris-johnson-24585>.

[3] J. Ottaviani, Cinque grafici per capire meglio i risultati del referendum sulla Brexit, Internazionale, 24/06/2016, <https://www.internazionale.it/notizie/jacopo-ottaviani/2016/06/24/regno-unito-brexit-grafici>.

[4] Bunreacht na hÉireann – Constitution of Ireland, published by the Stationery Office, Dublin, 2018, pag. x: “3 June, 1998. Nineteenth Amendment of the Constitution Act, 1998 [Allowed the State to consent to be bound by the British-Irish Agreement done at Belfast on 10 April 1998 and provided that certain further amendments to the Constitution, notably to Articles 2 and 3, would come into effect when that agreement entered into force]”.

[5] Per una definizione di dominion: <http://www.treccani.it/enciclopedia/dominion/>.

[6] Per tutti, non si possono che richiamare i nomi di Michael Collins e Eamon de Valera.

[7] In tal senso, tale dicitura si porrebbe in coerenza con il fondamentale principio dell’auto-decisione dei popoli (c.d. principio di autodeterminazione), previsto dalla Carta dell’ONU all’art. 1 e richiamato dal successivo art. 55.

[8] C.d. Troubles.

[9] C.d. anche: Belfast Agreement.

[10]A. Meringolo, Il futuro dell’Irlanda e il puzzle della Brexit, Aspenia online, 10/07/2019, <https://aspeniaonline.it/il-futuro-dellirlanda-e-il-puzzle-della-brexit/>.

[11] Si segnala il più autorevole commento dell’art. 1 Cost: C. Mortati, Principi fondamentali. Art. 1-12, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, bologna, Zanichelli, 1975.

[12] Sul tema, con riferimento anche ad altre costituzioni: G. Scotti, Il diritto di resistenza: percorsi storici e costituzionali di un diritto che c’è ma non si vede, Ius in Itinere, 11/09/2019, <https://www.iusinitinere.it/il-diritto-di-resistenza-percorsi-storici-e-costituzionali-di-un-diritto-che-ce-ma-non-si-vede-23267>.

Fonte immagine: https://www.google.com/search?q=costituzione+d%27irlanda&sxsrf=ACYBGNS0VOVXhrzSXGfzh7x5X0YHIAnUHg:1577443729880&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi-vLDp09XmAhWQ-aQKHeSnBm4Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=H5fmgVT4Cgqm5M:

Davide Testa

Davide Testa è dottorando di ricerca presso la LUISS - Guido Carli e City Science Officer a Reggio Emilia, cultore della materia in Diritto Costituzionale e avvocato nel Foro di Padova. Dopo aver conseguito gli studi classici presso il Liceo Marchesi,  ha studiato Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, svolgendo un periodo di mobilità di due semestri presso l’University College Dublin. Nel 2019 si laurea in Diritto Costituzionale con una tesi intitolata “Fondata sul lavoro: dall’Assemblea costituente alla gig economy”. A partire dallo stesso anno, collabora con l’area di Diritto Costituzionale della rivista Ius in Itinere e partecipa ai lavori del gruppo di ricerca "Progetto Città", promosso dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell'Università di Padova. Nel 2020-2021 è inoltre stato titolare di un assegno di ricerca FSE intitolato "Urban Data Regulation – Best practices locali per un uso condiviso" presso il medesimo ateneo. Dal 2022 è dottorando di ricerca industriale presso LUISS - Guido Carli e, nell'ambito del dottorato, svolge attività di ricerca applicata presso il City Science Office attivato presso l'amministrazione di Reggio Emilia, nell'ambito della City Science Initiative promossa dal JRC della Commissione Europea. È inoltre avvocato presso il Foro di Padova.

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