giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

La democrazia rappresentativa nel Parlamento UE: genesi ed evoluzione

Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa”: così recita il paragrafo I dell’articolo 10 del Trattato sull’Unione Europea.

Ciò nonostante, l’Unione (all’epoca ancora nominata ‘Comunità’) Europea è stata da sempre criticata in quanto deficitaria dal punto di vista democratico; ciò dipendeva da una “diseguaglianza” di base tra le Istituzioni interne alla CE, sbilanciate verso uno strapotere della Commissione e del Consiglio piuttosto che del Parlamento europeo, inizialmente relegato alla mera funzione consultiva.

Quello che oggi è il Parlamento europeo, non è che il risultato di un’evoluzione, della cd. “strategia di democraticizzazione” volta a conferire a tale istituzione poteri molto più ampi ed incisivi di quelli che le furono attribuiti agli albori del processo di integrazione europeo, ovvero dal trattato CECA del 1952. Stando a quanto ivi affermato, il Parlamento era allora chiamato ‘Assemblea’ in quanto non rappresentava – come oggi – i cittadini dell’UE, ma era composto da membri dei parlamenti nazionali selezionati dagli Stati membri, ed aveva un ruolo consultivo e di supervisione, assai poco influente all’interno del processo decisionale europeo.

L’accrescimento del peso di tale istituzione si deve ai due trattati di bilancio del 1970 e 1975, che hanno conferito una funzione di bilancio di pari livello a Parlamento e Consiglio. Nel 1979 si è invece attuata per la prima volta l’elezione a suffragio universale diretto del Parlamento UE da parte dei cittadini europei: da tale momento è emersa l’esigenza che l’unica istituzione europea che godesse di una forte legittimazione democratica diretta disponesse altresì di un potere legislativo effettivo. La ‘battaglia del deficit democratico’ così sorta ha portato al definitivo conferimento al Parlamento di tale funzione con il trattato di Lisbona del 2007 (entrato in vigore nel 2009).

Questo percorso istituzionale ha portato ad avere oggi Consiglio e Parlamento perfettamente equiparati all’interno del sistema UE, acquietando quindi gli euroscetticismi relativi all’ormai colmato deficit democratico dell’Unione.

Il Parlamento ricopre oggi funzioni consultive, legislative, di bilancio e di controllo politico, ma non è l’unica istituzione ad essere dotata di legittimazione democratica. Il Consiglio dell’UE e il Consiglio Europeo sono composti, rispettivamente, dai ministri e dai capi di Stato o di governo di ciascuno Stato membro; ciò li rende dotati di una cd. ‘doppia legittimazione democratica’, in quanto essi sono chiamati ad operare sia all’interno dello Stato membro, che in qualità di rappresentanti nel sistema dell’Unione. Il par. II dell’art. 10 del TUE sostiene questa tesi, laddove afferma che: “I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini”.

Tanto il principio di democrazia rappresentativa, quanto quello di democrazia partecipativa, sono sanciti a chiare lettere all’interno dei trattati; ma quali sono le ripercussioni della loro violazione?

Nel 1980 la CGUE riteneva che la mancata consultazione del Parlamento, ove specificamente prevista, costituisse un vizio nel procedimento di formazione dell’atto: ciò comportava quindi l’impugnabilità dell’atto per chiederne l’annullamento per carenza ai sensi dell’art. 232 del TCE. Allora, il principio democratico mancava di una forte enunciazione a livello dei trattati; tuttavia la Corte ha ritenuto che, tra le varie interpretazioni possibili del diritto comunitario, si dovesse scegliere quella che meglio consentisse la piena realizzazione dei valori democratici dell’Unione. Un passo in avanti invece fu compiuto dal trattato di Amsterdam del 1997, che elevò il valore democratico a presupposto necessario per l’adesione di nuovi Stati nell’UE[1], nonché a valore fondante dell’Unione stessa, la cui violazione è rilevabile e sanzionabile ai sensi dell’art. 7 TUE.

Da mero vizio procedimentale dell’atto, quindi, il valore democratico si è arricchito nel tempo di una rilevanza propria, autonoma, la cui mancanza lo rende impugnabile in quanto violazione dei trattati.

Organizzazione attuale e prossima

Il Parlamento Europeo oggi è composto da un massimo di 750 membri (più uno, il Presidente)[2], eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto per un mandato di 5 anni, ma si discute dell’eventualità di abbassare tale soglia massima a 705 in vista dell’imminente recesso del Regno Unito. È stata però bocciata la proposta italo-francese di adottare, per le elezioni del 2019, una lista transnazionale per l’assegnazione dei 73 seggi inglesi lasciati vacanti. L’attribuzione dei seggi avviene secondo un criterio di rappresentanza “degressivamente proporzionale”: ciò implica che la proporzione di allocazione dei seggi non riflette esattamente il peso democratico di ogni Stato membro (altrimenti stati come la Germania necessiterebbero di una rappresentanza talmente elevata, che stati meno popolosi come Cipro e Malta sarebbero insufficientemente rappresentati e con scarsa possibilità di incidere sul processo decisionale). Per tale motivo, si prevedono soglie da un minimo di 6 a un massimo di 96 membri per stato.

Ai sensi dell’art. 20, par. II del TFUE, tutti i cittadini dell’Unione godono del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo. Le modalità di elezione rimangono tuttavia disciplinate dai singoli Stati membri, non essendo stata ancora prevista una procedura uniforme di legge elettorale, così come auspicata dall’art. 223 TFUE. Conseguentemente, ogni cittadino elegge un candidato nella sua circoscrizione. Come afferma parte della critica sul deficit democratico, però, se un cittadino italiano può eleggere solo un candidato italiano, questi si sentirà di rispondere all’elettorato italiano, e non a quello europeo nel suo complesso. Da qui deriva la proposta di lista transnazionale che, è però lontana dal trovare applicazione in un’Europa ancora troppo intergovernativa.

[1] Articolo 2 TUE: “l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza […]”

[2] La soglia è stabilita dalla decisione del Consiglio Europeo del 28 giugno 2013 adottata in base all’art. 14, par. 2 del TUE

Silvia Casu

Silvia Casu, nata a Varese nel 1995, ha conseguito il diploma di maturità in lingue straniere nel 2014, che le ha permesso di avere buona padronanza della lingua inglese, francese e spagnola. Iscritta al quinto anno preso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Statale, ha sviluppato un vivo interesse per la materia internazionale pubblicistica e privatistica, nonché per la cooperazione legale comunitaria, interessi che l'hanno portata nel 2017 ad aprirsi al mondo della collaborazione nella redazione di articoli di divulgazione giuridica per l'area di diritto internazionale di Ius in Itinere. Attiva da anni nel volontariato e nell'associazionismo, è stata dal 2014 al 2018 segretaria e co-fondatrice di un'associazione O.N.L.U.S. in provincia di Varese; è inoltre socio ordinario dell' Associazione Europea di Studenti di Legge "ELSA" , nella sezione locale - Milano.

Lascia un commento