martedì, Aprile 23, 2024
Uncategorized

La devianza minorile

Introduzione.

La devianza minorile è un fenomeno di cui si sente spesso parlare.

Con il termine devianza si intende un concetto di più ampio rispetto alla delinquenza, in quanto fa riferimento non solo alla commissione di reati, ma anche alla violazione di regole che possono essere di tipo sociale o morale[1].

Per quanto attiene il minorenne, il nostro ordinamento lega l’imputabilità a due condizioni: l’aver compiuto 14 anni e l’accertamento della capacità di intendere e di volere. Stando, infatti, all’articolo 97 c.p., non è imputabile chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età, in ragione di una presunzione assoluta di incapacità stabilita dal legislatore[2]. Per chi, al momento del fatto, ha compiuto 14 anni e non ancora 18, la legge prevede che si valuti la capacità di intendere e volere. Tale accertamento va svolto in concreto, valutando se il soggetto sia in grado di rendersi conto del disvalore sociale del fatto in ragione della sua maturità[3].

Orbene, l’imputabilità è importante non solo nell’ambito del diritto processuale penale e penale sostanziale, ma anche a livello criminologico in quanto consente di capire la percezione che il minore ha dell’atto nell’ambito del contesto socio-culturale in cui lo ha perpetrato[4].

La criminologia, poi, fornisce alcuni dati importanti in tema di rapporto tra età e comportamento deviante.

In particolare, è bene ricordare che:

  • il maggior numero dei reati si realizza tra i 15 e i 19 anni e l’età di desistenza dal crimine è tra i 20 e i 29 anni;
  • più è bassa l’età di commissione dei reati, più la carriera criminale sarà lunga;
  • attorno ai 20 anni la commissione dei crimini diventa più specialistica;
  • sempre attorno ai 20 anni si inizia a commettere crimini più individuali e utilitaristici, mentre gli adolescenti con maggiore probabilità agiranno in gruppo e per ragioni emotive[5].

La commissione di reati nell’adolescenza si ritiene esser dovuta a diverse cause:

  • l’assenza di controlli sociali informali (ad es. la scuola o la famiglia);
  • la minor consapevolezza degli effetti giuridici derivanti dalla commissione di un reato
  • la non completa maturazione della personalità dell’individuo[6].

La devianza minorile e i fattori genetici.

Grazie agli studi neuroscientifici[7], è stato possibile conoscere maggiormente il modo in cui il cervello dell’uomo funziona.

Particolarmente importante è lo studio del funzionamento dell’area del lobo frontale. Per quel che attiene, in particolare, lo sviluppo delle aree della corteccia frontale e prefrontale, si è visto che esse si sviluppano durante l’adolescenza. Queste aree sono quelle che inibiscono le emozioni e consentono l’autocontrollo. Proprio per questo i comportamenti rischiosi sono legati all’adolescenza: è nella natura dell’adolescente rischiare e non riuscire a bloccare le emozioni travolgenti senza soffermarsi sulle conseguenze[8].

Più nello specifico, “si è evidenziato che nei primissimi anni di vita si assiste ad un neurosviluppo più concentrato sulle regioni corticali deputate alle funzioni primarie (motorie, sensitive, sensoriali) della persona, mentre dai 3 anni in poi (o meglio, fino all’adolescenza) i processi di accrescimento neurale coinvolgono più che altro le cortecce associative, quali la corteccia prefrontale e temporale (implicate nelle funzioni cognitive superiori, quali l’attenzione, la memoria, il linguaggio, la capacità di ragionamento, la pianificazione, la risoluzione di un problema) e le strutture sottocorticali (amigdala, ippocampo, striato) che modulano il processamento di stimoli a valenza sociale, avversativa ed emozionale, e che sono particolarmente sensibili agli stimoli ormonali ed a quelli culturali e psicosociali dell’ambiente esterno. In questa interazione ed evoluzione dinamica tra le aree prefrontali e limbiche risiederebbe l’origine del comportamento dell’adolescente[9]. Infine, deve ricordarsi che la completezza morfologica e funzionale del sistema nervoso centrale avviene oltre i 20 anni di età[10].

Le neuroscienze sono, quindi, uno strumento utile, così come gli studi sulla genetica comportamentale[11]. Sul punto, si ricorda che, nei primi anni, ’90 venne effettuata una sperimentazione su una famiglia olandese. Si dimostrò che 14 dei componenti della stessa, maschi, presentavano una rara mutazione genetica e la totale assenza dell’enzima monoamino ossidasi A (MAOA), che ha il compito di catalizzare la degradazione di alcuni neurotrasmettitori, quali: la serotonina cerebrale, la noradrenalina e la dopamina. Il regolatore di questo enzima è il c.d. gene guerriero. Questa particolare condizione determinava in tali soggetti comportamenti aggressivi e antisociali[12].

La scienza ha, quindi, evidenziato che ci sarebbe un collegamento tra aggressività e varianti genetiche. Alcuni comportamenti violenti sarebbero condizionati da una predisposizione dello stesso soggetto. E, dunque,  certi individui sarebbero più propensi ed altri meno a tenere condotte aggressive[13].

Oltre che dalla predisposizione genetica, la psicopatia può essere determinata dall’alterazione dello sviluppo celebrale determinato dai traumi della prima infanzia. Alcuni studi evidenziano come la cattiva genitorialità (abbandono o abuso) determini nei figli dei tratti c.d. calloso anemozionali (CU, Callous Unemotional), caratterizzati da un’affettività superficiale o mancanza di empatia. Quello che comunque si è evidenziato è che non tutti i giovani che presentano tale condizione diventano psicopatici, ma c’è un rischio significativamente maggiore[14].

Come sopra evidenziato, in materia minorile è necessario accertare l’incapacità di intendere e di volere. Posto questo, si è osservato che il poco controllo sulle emozioni e la vulnerabilità genetica abbiano un’incidenza anche sulla valutazione dell’imputabilità[15]. E, infatti, una parte della dottrina ritiene che tali condizioni non possano non incidere sulla capacità di intendere e volere del reo. Ciò a dispetto dell’irrilevanza giuridica degli stati emotivi e passionali ai fini del giudizio di imputabilità (art. 90 c.p.) e dell’art. 220 c.p.p. che esclude l’ammissibilità della perizia volta a dimostrare la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche[16].

Preme sottolineare che il tema che si sta trattando è assai delicato, dato che le scelte legislative differenziano il rito minorile da quello ordinario.

Occorre brevemente ricordare che il D.P.R. 448 del 1988 venne introdotto per disciplinare il processo penale a carico di imputati minorenni. Tale sistema ruota attorno ai principi di autonomia, specialità, minima offensività e rieducazione nell’interesse del minore. Con tale normativa venne prevista la possibilità per gli Organi Giudiziari di avvalersi di servizi minorili di assistenza che hanno notevole rilevanza poiché formulano il progetto rieducativo del minore[17].

Tante sono le differenze rispetto al rito ordinario, ma in tema di valutazione della personalità ed evoluzione caratteriale è estremamente importante ricordare l’istituto della messa alla prova, mediante il quale il giudice sospende il procedimento proprio per espletare tale valutazione affidando il minore ai servizi sociali che lo seguono nel rispetto delle prescrizioni del giudice. Se la prova ha esito positivo, il giudice dichiara l’estinzione del reato[18].

Fatto questo rapido riferimento ad alcune delle particolarità del rito minorile, quel che qui rileva evidenziare è che secondo alcuni tale rito, di fatto, derogherebbe al divieto di perizia psicologica. Dalle disposizioni che regolano il processo a carico di imputati minorenni emergerebbe che questo ha ad oggetto (oltre l’accertamento del fatto) l’indagine sulla personalità del minore (l’art. 9, c. 1, D.P.R. 448/1988 stabilisce: “Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”. )[19].

Appare evidente che, per questa parte della dottrina, il diritto dovrà prestare maggiore attenzione all’evoluzione scientifica in riferimento alla “vulnerabilità genetica predittiva di comportamenti antisociali” e si ipotizza l’utilizzo delle neuroscienze ai fini della diagnosi e del trattamento[20]. Le discipline scientifiche, infatti, possono essere adoperate nella valutazione sull’imputabilità del minore e sull’individuazione di un ambiente adatto a migliorare le condizioni di vita dell’adolescente deviante e ridurre il rischio della recidiva. L’approccio che vede veicolate nel processo le tecniche neurobiologiche unicamente con le consulenze tecniche risulta, alla luce di quanto detto, riduttivo[21]. 

La devianza minorile e i fattori sociali – il gruppo.

Come accennato in precedenza, un ambiente familiare stressante può causare nel periodo dell’infanzia una sofferenza psichica tale da condurre l’individuo a porre in essere atti violenti o comunque comportamenti a rischio. Se la famiglia non è capace di rispondere ai bisogni emotivi del figlio, questo sarà portato a chiudersi in sé stesso e a vedere il mondo circostante con un’ottica persecutoria[22].

Il giovane, nel rapporto con i coetanei, potrà allora trovare conforto nel gruppo. Il gruppo assumerà una valenza compensatoria, diventerà il contenitore nel quale rifugiarsi e lo scudo per difendersi dagli altri. Il gruppo consente di avere una propria identità, un proprio posto, ma è anche un’entità unitaria che in cui l’individuo si sente accettato e riconosciuto[23].

Come detto in precedenza, i fattori genetici accentuano il rischio di condotte criminali. Ebbene, questo vale anche per i fattori sociali. Posto che l’individuo ha quale punto di riferimento con cui confrontarsi il gruppo, Sutherland riteneva che la condotta dell’individuo è orientata dai valori e dalle regole che il gruppo si dà e dal processo relazionale che in esso si crea. Sulla base di questo, Sutherland elaborò il concetto di associazione differenziale, secondo cui: i contenuti dei modelli dell’associazione variano secondo gli individui ed è il “contenuto” della comunicazione, il punto focale dell’interazione[24].

Tale tesi venne adoperata dalla sociologia in riferimento ai gruppi di pari, quali quelli composti da giovani, i cui membri acquisiscono comportamenti a seconda della personalità di ognuno di loro e ivi acquisiscono i vari “ruoli”: leader, gregario e subalterni[25].

Al fine di comprendere quali siano i fattori che spingono il gruppo a compiere azioni che magari il singolo non compirebbe da solo, la criminologia si avvale della psicologia sociale[26]. L’individuo, infatti, può essere condizionato e addirittura plasmato dal gruppo, specie se composto da suoi pari (come, appunto, nel gruppo di giovani) e questo avviene in ragione di due elementi:

  • Il fenomeno della deindividualizzazione, “cioè alla perdita di autoconsapevolezza, e genera una sensazione di quasi anonimato, condizioni che rendono più facile assecondare impulsi antisociali che il singolo terrebbe sotto controllo. Il gruppo, si può affermare, spesso “slatentizza” l’aggressività dell’individuo”.
  • Il fenomeno dell’approvazione sociale: “il bisogno di piacere a tutti i costi agli altri è così forte da spingerci spesso a conformarci a comportamenti insensati. Ciò spiega perché il membro del gruppo che percepisca il disvalore della condotta collettiva non riesca così facilmente a opporsi agli altri componenti”[27].

 Si ritiene opportuno, infine, ricordare brevemente che il gruppo dei pari, che agisce in modo deviante, può essere di due tipi:

  • Disorganizzato e temporaneo, si tratta del c.d. branco;
  • Organizzato con compiti e fini precisi, si tratta della c.d. banda criminale[28].

Conclusivamente, si sostiene che il gruppo non è di per sé un fenomeno deviante, potendo anche essere espressione di comportamenti positivi, ma consiste in una potente forza che orienta il comportamento dell’individuo perché in esso esprime la vita sociale[29].

 

Fonte immagine: www.pixabay.com

 

[1] J. Scarpellini, Devianza minorile: breve riflessione tra criminogenesi, tendenze criminali e questioni ancora aperte, 26 marzo 2020, disponibile qui: https://www.nuovefrontierediritto.it/devianza-minorile-breve-riflessione-tra-criminogenesi-tendenze-criminali-e-questioni-ancora-aperte/.

[2] Ibidem.

[3]Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] S. Ciappi, Manuale di criminologia, edizione 2021 p. 108.

[6] Ivi, pp. 108-109.

[7] Per un maggiore approfondimento in merito alle neuroscienze e alle loro applicazioni in un caso giudiziario si veda: https://www.iusinitinere.it/le-neuroscienze-forensi-le-applicazioni-e-il-caso-foffo-36108.

[8] L. Muglia, Neuroscienze e reati minorili: categorie penalistiche e psicologia del giudicare, 23 novembre 2020, disponibile qui: https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-penale/1357-neuroscienze-e-reati-minorili-categorie-penalistiche-e-psicologia-del-giudicare.

[9] Muglia L., Cerasa A., Sabatini U., Adolescenti, dipendenze e recupero sociale: le nuove frontiere del diritto cognitivo, in Diritto Penale e Uomo (DPU), n. 9/2020, 16 settembre 2020, p. 3; Casey B., Jones R.M., Somerville L.H., Braking and Accelerating of the Adolescent Brain, in J Res Adolesc, 21, 1, 2011, pp. 21 ss. in Ivi.

[10] L. Muglia, Neuroscienze e reati minorili: categorie penalistiche e psicologia del giudicare, 23 novembre 2020, disponibile qui: https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-penale/1357-neuroscienze-e-reati-minorili-categorie-penalistiche-e-psicologia-del-giudicare.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] T. A. Dragani, La costituzione genetica può condizionare il comportamento aggressivo, Aprile 2019, disponibile qui: https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/la-costituzione-genetica-puo-condizionare-il-comportamento-aggressivo/  pp. 7-9. In M. L. Canale, Le neuroscienze forensi: le applicazioni e il caso Foffo, 11 marzo 2021, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/le-neuroscienze-forensi-le-applicazioni-e-il-caso-foffo-36108#_ftn20.

[14] L. Muglia, Neuroscienze e reati minorili: categorie penalistiche e psicologia del giudicare, cit..

[15] Ibidem.

[16] Ibidem.

[17] A. Esposito, Il minore, il diritto penale e la rieducazione, 13 marzo 2020, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/il-minore-il-diritto-penale-e-la-rieducazione-25999.

[18] Ibidem.

[19] L. Muglia, Neuroscienze e reati minorili: categorie penalistiche e psicologia del giudicare, cit..

[20]Ibidem.

[21] Ibidem.

[22] S. Ciappi, Manuale di criminologia, edizione 2021 pp. 109-110.

[23] Ibidem.

[24] R.M. Longobardi, I crimini del gruppo: banda e branco, 20 luglio 2012, disponibile qui: https://www.nuovefrontierediritto.it/i-crimini-del-gruppo-banda-e-branco/.

[25] Ibidem.

[26] G. Zirretta, Quando il gruppo diviene branco, 20 settembre 2016, disponibile qui: http://buonacriminologia.blogspot.com/2016/09/quando-il-gruppo-diviene-branco-ha.html.

[27] Ibidem.

[28] R.M. Longobardi, I crimini del gruppo: banda e branco, cit..

[29] Ibidem.

Maria Luisa Canale

Maria Luisa Canale, dott.ssa in giurisprudenza, abilitata alla professione forense ed esperta in scienze forensi. Si laurea il 28 marzo 2014 in giurisprudenza presso l'ateneo LUMSA di Roma con una tesi in diritto processuale penale dal titolo Il trattamento penitenziario dello "straniero". Con tale lavoro l'11 novembre 2015 vince il Premio di Laurea indetto dal Comune di Milano in memoria di Luca Massari. Ha svolto la pratica forense presso il foro di Roma, in uno studio di diritto civile, ove ha imparato a scrivere gli atti e i pareri, a rapportarsi con clienti, avvocati e magistrati ed ha approfondito soprattutto il diritto di famiglia. Ha frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso la LUMSA che le ha dato la possibilità di svolgere il tirocinio presso la Corte di Cassazione sez. II e VII penale. Qui si è occupata dell'esame delle sentenze di merito e dei ricorsi, della ricerca giurisprudenziale, dello studio dei casi sottoposti, della redazione di ordinanze di manifesta inammissibilità e ha partecipato alle udienze. Successivamente, si è iscritta al Master di II livello in Scienze forensi (Criminologia, Investigazione, Security e Intelligence) presso l'università La Sapienza di Roma. Ha concluso questo percorso il 17 febbraio 2018 con votazione 110/110 e la tesi dal titolo Le problematiche del diritto di difesa in un caso di omicidio - la previsione di una tutela a futura memoria. Il 23 novembre 2021 Maria Luisa si abilita alla professione forense. Collabora con l'area di Criminologia di Ius in itinere. Da febbraio 2022 lavora come Consulente assicurativo e finanziario presso Filiali di Direzione, Generali Italia.

Lascia un commento