venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

La difficile distinzione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di stalking

Nota a sentenza del GUP del Tribunale di Rovereto pronunciata e pubblicata il 29 novembre 2018 (decisione n. 18).

A cura di Perlingieri Manfredi e Striano Piero. Il lavoro è interamente frutto della riflessione comune degli autori; la stesura dei paragrafi 1, 3 e 4, è a cura di Perlingieri Manfredi, e quella dei paragrafi 2, 2.1, 5 è a cura di Striano Piero.

Sommario: 1. Introduzione.; 2. Descrizione dei fatti del caso preso in esame; 2.1 Decisione del giudice di merito; 3. Evoluzione delle fattispecie normative; 4. Gli orientamenti giurisprudenziali riguardo le fattispecie normative; 5. Considerazioni finali.

 1. Introduzione

La sentenza in commento riguarda alcune fattispecie comprese nel Titolo XII del Codice penale, relativo ai “Delitti contro la persona”.

In particolare, le fattispecie di diritto penale parte speciale di cui trattasi sono quelle previste dagli artt. 572, 582, 612 bis c.p.

Nel caso di specie, per i fatti avvenuti a Mori (TN), il F.M., convivente more uxorio di V.S., è imputato dei reati di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” ex art. 572 (capo “a”), “atti persecutori” ex art. 612 bis (capo “b”), “lesione personale” ex art. 582 (capo “c”), in forza delle querele sporte dalla persona offesa.

La richiesta del difensore della persona offesa V.S., è di condanna per tutti i capi di imputazione ascritti a F.M., mentre quella del difensore di quest’ultimo è di assoluzione per i medesimi capi. Infine, il PM Fabrizio De Angelis chiede l’assoluzione per i capi di accusa “a” e “b”, e di condanna alla pena di euro 2.000 di multa per il capo “c”.

In seguito alle indagini svolte dal PM ed alle testimonianze raccolte, il Giudice dell’udienza preliminare dispone l’assoluzione di F.M. per tutti i capi d’accusa.

 2. Descrizione dei fatti del caso preso in esame

La trattazione inizia con l’analisi del caso e dei motivi che hanno portato all’assoluzione dell’imputato, perché il fatto non sussiste, in quanto i requisiti costitutivi delle due norme ascritte a F.M., non sono riscontrabili in seguito alla ricostruzione dei fatti avvenuta attraverso le prove fornite sia dalle parti e che dai testimoni.

Bisogna premettere che la vittima V.S. aveva subito una serie di episodi di violenza e minaccia nel periodo antecedente alla prima querela nei confronti del suo ex compagno F.M., avvenuta soltanto nel 2016.

Nello specifico, gli episodi di violenza e minaccia iniziano a verificarsi alla fine del 2012, dopo una tranquilla relazione di tre anni.

Il primo episodio raccontato dalla vittima alle autorità, si verifica il 12 marzo 2013, quando F.M. usò violenza nei confronti di V.S., spintonandola e provocandole lesione ad un piede e alla mano destra, a causa del fatto che F.M. veniva a conoscenza del viaggio a Cuba organizzato dalla donna con le sue amiche (la vittima, in tale occasione, non si recò al pronto soccorso per farsi refertare). Nonostante ciò, a seguito della vacanza, V.S. decideva di riprendere la relazione, la quale durò fino al 1° novembre 2013, giorno in cui F.M. esercitava nuovamente violenza nei confronti della compagna, in presenza della cugina di F.M. e del suo compagno, sferrandole un calcio, in evidente stato di ubriachezza, dal sedile posteriore dell’auto guidata da V.S., per un banale screzio nato tra i due.

A quel punto, la relazione subiva un nuovo troncamento, per poi riprendere, a seguito delle numerose ed insistenti telefonate da parte dell’uomo, nel gennaio 2014.

Nel settembre 2014, la coppia iniziava la convivenza, durata fino al settembre dell’anno successivo, durante la quale nasceva la figlia (agosto 2015); non si verificavano episodi di violenza e minaccia fino al 21 settembre 2015, quando F.M., in preda alla gelosia, si infuriava nei confronti della donna per alcuni regali ricevuti dai propri colleghi, lanciando questi ultimi per terra, urlando verso la donna in modo aggressivo, e decidendo così di interrompere la relazione definitivamente. In seguito a quest’episodio, i genitori di V.S. cercavano di convincere F.M. a tornare con la figlia, senza esito positivo.

Allo stesso tempo, il giorno seguente alla decisione di F.M., V.S. si recava presso il centro antiviolenza di Trento, al fine di ottenere un ausilio psicologico a causa di questi episodi violenti.

Il giorno 26 settembre, i due si incontravano al fine di trovare un accordo, senza adire le vie legali, per l’affidamento della bambina, con la donna che cercava di riallacciare i rapporti con l’ex fidanzato.

Nel dicembre 2015, F.M. decideva di formalizzare l’affidamento dinanzi al giudice di Rovereto, il quale emetteva una sentenza provvisoria di affidamento, secondo cui F.M. avrebbe potuto vedere la figlia tre volte alla settimana, salvo problemi di salute della stessa. Nonostante ciò, l’uomo non riusciva a vedere la figlia in ben quattro occasioni, nelle quali V.S. sosteneva che la bambina fosse malata: in una di queste, F.M. cercava di sottrarre con forza la figlia, prendendo violentemente la donna per un polso, in quanto quest’ultima non voleva che la bambina andasse in auto con il padre, poiché sprovvista di regolare seggiolino. Anche in questo caso, la donna decideva di non farsi refertare in pronto soccorso e di non richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine.

In seguito ad una nuova sentenza del tribunale di Rovereto, si stabiliva che le visite di F.M. passavano da tre a due volte alla settimana, generando grande rabbia in quest’ultimo, il quale manifestava nuovamente episodi di violenza e minaccia: in particolare, il 1° giugno 2016 porgeva il dito medio alla donna e a i suoi genitori in un casuale incontro per strada, ed il 2 giugno, riportando a casa la figlia come d’accordo, F.M. minacciava V.S. di fargliela pagare, a causa della nuova decisione sull’affidamento, sferrando due forti pugni sulla spalla di questa.

Successivamente, V.S., su consiglio dell’amica S.L., la quale aveva assistito all’ultima aggressione, decideva di recarsi in pronto soccorso per farsi refertare e decideva altresì di denunciare F.M. presso la stazione dei Carabinieri di Mori.

Inoltre, il 21 settembre 2017, in seguito a due ulteriori episodi di minaccia da parte di F.M. nei confronti della donna e del suo nuovo compagno, nonché del padre di lei, in un secondo momento, V.S. depositava nuova querela per tali fatti (nello specifico, F.M. simulava il gesto dello sgozzamento).

Nella versione di F.M., invece, viene evidenziato come la relazione, iniziata nel 2009, avesse vissuto, in realtà, ben pochi screzi fino alla nascita della figlia; soltanto a causa delle decisioni relative all’affidamento condiviso della bambina ed in seguito alle condotte ostative da parte di V.S., cominciavano le prime incomprensioni e i primi litigi. Infatti, nella relazione rilasciata dai Servizi Sociali, si attestava l’idoneità di F.M. e V.S. ad assolvere alle funzioni genitoriali, nonostante una forte conflittualità di coppia.

2.1 Decisione del giudice di merito

Alla luce dei fatti descritti, si può subito evidenziare come, nell’arco di quasi otto anni di rapporto (da settembre 2009 ad agosto 2017), dalle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa, solo alcune delle sporadiche liti siano trascese in atti di aggressione fisica o in gesti di minaccia da parte dell’imputato, difficilmente inquadrabili nelle condotte descritte dalle fattispecie normative considerate. Infatti, la condotta di maltrattamenti in famiglia presuppone, per costante interpretazione giurisprudenziale, un’abitualità delle condotte di vessazione tale da instaurare un clima di sopraffazione all’interno delle mura domestiche; ciò comporta un rapporto diseguale tra le parti, tale per cui il maltrattante eserciti un’autorità capace di determinare lo stile di vita suddetto.

Ai fini della configurabilità del reato ex art. 572, è necessario rilevare un rapporto diseguale tra le parti, che nel caso di specie non si ravvisa: infatti, l’art. 572 c.p. non punisce la mera conflittualità di coppia, che entro certi limiti è del tutto fisiologica; e l’art. 572 non può essere preso in considerazione neppure quando, in singoli episodi conflittuali, uno dei due configuri condotte penalmente rilevanti, alla stregua di ulteriori norme incriminatrici come gli artt. 581, 582, 612 c.p.

In questi casi si potranno integrare tali singoli reati contro la persona, ma non il reato di maltrattamenti in famiglia.

Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa emerge chiaramente come le singole liti appaiano scarsamente significative, perché la persona offesa non evidenzia affatto uno stile di vita improntato alla sopraffazione da parte dell’imputato, se non un semplice atteggiamento di gelosia da parte di quest’ultimo: inoltre, si evidenzia come il rapporto di coppia sia costituito da continui litigi e riappacificazioni, non riuscendosi a comprendere effettivamente quando vi sia stata convivenza more uxorio, se non dal settembre 2014 al settembre 2015.

Con riguardo al primo episodio di violenza contestato, si riscontra con certezza come l’imputato non impedisca alla vittima di partire per il viaggio a Cuba, ma come non volesse semplicemente che la vittima partisse, per ragioni di gelosia.

Per quanto riguarda, invece, la lite del 21 settembre 2015, a causa dei regali ricevuti dai colleghi di V.S., si evidenzia ancora una volta un semplice atteggiamento di gelosia che non integra un’ipotesi di violenza, che anzi determina la semplice decisione da parte di F.M. di troncare la relazione sentimentale, nonostante i tentativi da parte dei genitori di V.S. di convincerlo a continuare la stessa.

Dunque, ulteriore elemento a discarico è costituito dal fatto che sarebbe del tutto anomalo comprendere come dei genitori possano cercare di convincere un compagno violento e maltrattante a tornare a vivere con la propria figlia, circostanza del tutto incompatibile con la sussistenza di condotte abituali di maltrattamento.

Riguardo il capo di accusa ex art. 572, il PM ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste, assumendo quale elemento costitutivo del reato la convivenza more uxorio, periodo in cui non si è verificato alcun episodio di violenza, come ulteriormente testimoniato dalla cugina dell’imputato e dal suo compagno, abituali frequentatori della coppia durante la loro relazione.

Per tali episodi, potrebbe piuttosto integrarsi il diverso reato di cui all’art. 612 bis, dal momento che esso non presuppone la convivenza. Tuttavia, anche tale fattispecie è difficilmente contestabile all’imputato: infatti, riguardo alla condotta di molestia telefonica, la gran quantità di messaggi scambiati evidenzia una chiara e reciproca volontà di avere contatti, avendo essi un contenuto prevalentemente amoroso, a cui se ne affiancano altri dal tono più litigioso, ma sempre penalmente irrilevanti. Inoltre, i messaggi scambiati in seguito alla nascita della figlia riguardavano esclusivamente il suo stato di salute e la programmazione degli incontri con il padre: non vi sono dunque elementi idonei a configurare una condotta molesta da parte dell’imputato, secondo le modalità previste dall’art. 612 bis.

Manca, inoltre, qualunque riferimento all’evento tipico dello stalking, poiché la persona offesa non ha mai affermato di trovarsi in un perdurante stato d’ansia o di paura, o di avere un fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di essere costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

E non sussiste neppure l’elemento soggettivo del reato, consistente nella volontà di porre in essere condotte di minaccia o molestia nella consapevolezza dell’idoneità delle stesse alla produzione dell’evento tipico del reato in questione.

Quanto, infine, alla contestazione di lesioni di cui all’art. 582, e della relativa aggravante ex art. 61, n. 11 quinquies, la prognosi di cinque giorni indicata nel referto medico, non configura la fattispecie in questione, in quanto il secondo comma dell’art. 582 prevede la procedibilità a querela della persona offesa, che nel caso di specie non è stata tempestivamente esercitata come richiesto dalla legge. Per tale motivo, anche in questo caso, l’imputato è stato assolto.

3. Evoluzione delle fattispecie normative

La sentenza offre spunti interessanti riguardanti il tema dei maltrattamenti familiari e dello stalking e, più in particolare, come nel caso di specie, la difficoltà di conciliare le norme di cui agli artt. 572 e 612 bis, in seguito all’introduzione di quest’ultimo nel 2009.

La fattispecie ex art. 612 bis viene introdotta in ritardo rispetto agli altri ordinamenti giuridici, in cui la regolamentazione dell’istituto risale agli anni ’90. Tuttavia, il fenomeno non era affatto sconosciuto nel nostro ordinamento, poiché già negli anni ’80 si parlava di “molestie assillanti” soprattutto nei confronti di personaggi dello spettacolo e dello sport.

Negli ultimi anni, il problema si è esteso coinvolgendo chiunque, spingendo il legislatore ad introdurre, con D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, nel Capo III, Titolo XII, Parte II del c.p., l’art. 612 bis, intitolato “Atti persecutori”.

Prima della summenzionata disciplina, tali condotte persecutorie venivano ricondotte in altre fattispecie normative previste dal Codice penale, come la “molestia o disturbo alle persone” (art. 660 c.p.), la “minaccia” (art. 612 c.p.), la “violenza privata” (art. 610 c.p.), la “violazione di domicilio” (art. 614 c.p.), i “maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.), le quali non erano però in grado di cogliere esattamente la peculiarità delle condotte in questione.

Infatti, ad esempio, il reato di minaccia non sempre ricomprende le condotte che possono essere poste in essere dal cd. stalker, dato che, nel reato di minaccia si richiede, quale elemento necessario per la sua configurazione, la prospettazione di un male futuro, che non occorre necessariamente nella fattispecie di cui all’art. 612 bis.

Ed ancora, mentre nel caso della violenza privata, occorre che la violenza si sia verificata in danno della persona offesa, nello stalking, invece, non sempre l’autore ricorre a modalità violente.

La nuova fattispecie, dunque, serve a colmare il vuoto di tutela penale dato dall’impossibilità di incriminare, se non attraverso l’istituto della continuazione, determinate forme di minaccia, violenza, molestia, poste in essere in modo seriale.

Alla luce di quanto detto, uno degli elementi costitutivi del reato in esame, è la reiterazione delle condotte poste in essere dallo stalker e la protrazione delle stesse nel tempo.

A tal proposito, si è registrato in giurisprudenza un forte contrasto interpretativo riguardo tale requisito, risolto dalla Suprema Corte di Cassazione[1], la quale ha statuito che, ai fini della configurabilità della fattispecie ex art. 612 bis, anche soltanto due condotte di minaccia o molestia integrano l’elemento costitutivo del suddetto reato. Con la conseguenza che, in caso di singoli atti posti in essere in un’unica occasione, non si configura l’art. 612 bis, bensì le altre singole fattispecie conosciute dal nostro ordinamento.

Viceversa, non integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona “non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio”[2]. La condotta dell’agente, pertanto, non deve limitarsi a sporadici episodi di violenza, di minaccia o di offesa, “come espressione reattiva – magari – ad un particolare e contingente clima di tensione”[3].

Oltre alla reiterazione delle condotte, costituisce un quid pluris per la configurabilità del reato di stalking, la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, o ancora, un’alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

Tra le condotte più frequenti di violenza o di minaccia, poste in essere dallo stalker, rientrano determinati comportamenti volti a controllare la vittima, quali ad esempio, pedinamenti, appostamenti, aggressioni, oppure comportamenti che determinano un’indebita intrusione nelle abitudini di vita della persona offesa, come telefonate e lettere anonime, messaggi o e-mail insistenti.

Per anticipare la soglia dell’intervento penale, rispetto a condotte potenzialmente lesive dell’autodeterminazione e dell’incolumità della persona, il legislatore ha fatto ricorso ad una formulazione maggiormente “elastica” della fattispecie, in modo da poterla adattare ai comportamenti più vari.

La pena edittale prevista dall’art. 612 bis è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni. Inoltre, per aumentare la tutela nei confronti della persona offesa, sono stati introdotti ulteriori strumenti preventivi  quali l’ammonimento del Questore e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Le tre leggi n. 172/2012, n. 94/2013 e n. 119/2013 hanno introdotto rilevantissime novità sia sostanziali che processuali inerenti al delitto di stalking. Il nuovo quadro normativo ha posto un sistema di norme per una più efficace attività di prevenzione e repressione della violenza di genere, dato che molti sono i casi non denunciati di questa grave forma di criminalità: con la L. 172/2012 è stata innalzata la pena edittale massima per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) a sei anni; con la L. 94/2013, invece, il legislatore ha aumentato il massimo edittale per il delitto di atti persecutori da quattro a cinque anni di reclusione; infine, di grande importanza risulta la modifica introdotta dalla L. 119/2013, sia dal punto di vista del diritto sostanziale, sia dal punto di vista processuale.

Per quel che interessa la disciplina sostanziale, risulta essere molto rilevante la relazione affettiva, qualificata ora come circostanza aggravante del delitto di atti persecutori, a prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale; un’altra aggravante è quella prevista dal terzo comma, la quale prevede un aumento di pena se il reato è perpetrato nei confronti di soggetti ritenuti “deboli” dall’ordinamento (donne in stato di gravidanza e minori di anni diciotto). Tuttavia, la principale novità introdotta da questa legge è rappresentata dalla circostanza aggravante comune di cui all’articolo 61 n. 11 quinquies, che riguarda sia il delitto di maltrattamenti sia il delitto di atti persecutori.

4. Gli orientamenti giurisprudenziali riguardo le fattispecie normative

Dopo aver trattato la narrazione del fatto e l’analisi operata dal giudice di merito rispetto al caso in questione, è importante soffermarsi sul difficile rapporto che intercorre tra le fattispecie normative di maltrattamenti e di stalking, alla luce degli attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, nonché delle attuali formulazioni delle norme in seguito alle recenti riforme esaminate, che, come già affermato, hanno condotto il tribunale ad assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste.

Il primo profilo su cui ci concentriamo è il requisito della convivenza, presupposto fondamentale di entrambi i reati, ed elemento la cui difficile interpretazione ha generato particolari difficoltà per il giudice nella scelta della norma da applicare tra le due fattispecie. Rispetto ad esso emergono diversi orientamenti, riportati nella sentenza medesima.

Dai capi di imputazione contestati, nonostante le due norme sembrino collegate, emerge che in realtà esse tendono a tutelare beni giuridici differenti: da un lato, la norma dell’art. 572 tutela la comunità familiare; dall’altro, invece, l’art. 612 bis tutela la libertà personale dell’individuo, come evidenziato dalla giurisprudenza della Cassazione[4].

L’orientamento giurisprudenziale appena citato ha cura di sottolineare come, in realtà, la convivenza non sia presupposto del reato di maltrattamento in famiglia, e del reato di atti persecutori, in quanto la cessazione della stessa non determina altresì la cessazione dell’abitualità del maltrattamento, o della persecuzione, poiché gli obblighi di assistenza morale e materiale tra coniugi cessano solo con il divorzio, e non con la semplice separazione di fatto o legale[5].

Da ciò emerge una sorta di rapporto di connessione tra le due norme, il quale evidenzia una forte vicinanza tra i beni giuridici protetti dalle due fattispecie, in quanto, pur nell’ambito dei contesti relazionali riferiti nell’art. 572 c.p., è la dignità della persona e la sua libertà morale a dover essere tutelata.

Inoltre, che tra i due reati possano sussistere significativi punti di contatto, è dimostrato già sul piano normativo: da un lato, la clausola di sussidiarietà inserita nell’art. 612 bis (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”) sembra richiamare proprio l’art. 572 c.p.; dall’altro, la previsione dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612 bis, per il caso in cui il fatto sia “commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa”, sembra anch’essa pensata con riferimento all’art. 572.

Tuttavia, la netta distinzione tra le due figure di reato potrebbe fondarsi sul fatto che l’inserimento della nuova fattispecie ex art. 612 bis c.p., ha di fatto comportato una delimitazione del reato di maltrattamenti in famiglia, tutelando la persona nei contesti familiari e simili: infatti, la L. 172/2012, aggiungendo l’ulteriore indicazione “o comunque convivente”, nell’art. 572, mette in risalto l’essenzialità del requisito della convivenza; questa interpretazione consente di tracciare una distinzione più marcata tra le due norme.

Inoltre, la procedibilità d’ufficio del reato di maltrattamento in famiglia, e quella normalmente a querela degli atti persecutori, evidenzia il diverso stato di soggezione al quale va incontro la vittima, laddove, nel caso di maltrattamento familiare da parte di un convivente, essa versa in una situazione di soggezione che le rende maggiormente difficile l’esercizio del diritto di querela. Pertanto, per tale ipotesi, si prevede la procedibilità d’ufficio.

Questa linea di demarcazione tra le due fattispecie, però, è venuta meno con il D.L. 143/2013, il quale ha modificato il secondo comma dell’art. 612 bis: mentre nella formulazione originaria il fatto poteva essere commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da persona che sia stata legata dalla relazione affettiva con la persona offesa, nell’attuale formulazione, il reato può essere commesso anche dal coniuge non separato né divorziato, reintroducendo un’ambiguità tra le due norme.

Pertanto, sarebbe da accogliere l’orientamento della Cassazione che fa riferimento alla convivenza come elemento costitutivo del reato di maltrattamenti, solo nei rapporti familiari di fatto, in un periodo in cui l’art. 612 bis non era ancora esistente, al fine di estendere la tutela della persona nell’ambito dei contesti familiari al di fuori del matrimonio[6].

Questo orientamento non risulta però compatibile con l’orientamento ancora oggi maggioritario, il quale, nel reato di maltrattamenti, svaluta il requisito della convivenza anche nelle relazioni familiari di mero fatto (“il reato può essere compiuto anche in un rapporto familiare di mero fatto, desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza”[7]; “(…) essendo sufficiente una relazione che presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà”[8]; “il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale che abbia comportato un’assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale”[9]; “ravvisano il reato di maltrattamenti anche nei confronti di persona non più convivente more uxorio nel caso in cui sia mantenuto con la vittima una stabile relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione”[10]).

Secondo il Giudice del caso in questione, la Cassazione si troverà, nei prossimi anni, di fronte ad un bivio: o procedere ad un’interpretazione delimitativa dei reati di maltrattamenti in famiglia richiedendo, come elemento costitutivo del reato, la convivenza, assegnando agli altri casi la tutela delle vittime all’art. 612 bis, oppure mantenere ferma l’interpretazione tradizionale della giurisprudenza maggioritaria da ultimo citata, evidenziando la natura unitaria del fatto, senza differenze tra le condotte vessatorie poste in essere prima e dopo la cessazione della convivenza.

In alcuni casi, secondo i giudici di merito, quando vengono poste in essere condotte vessatorie di questo genere, sarebbe possibile ravvisare un concorso tra l’art. 572 e l’art. 612 bis: infatti, parte della giurisprudenza riteneva la concorrenza tra di due reati, ravvisando maltrattamenti nella condotta tenuta fino all’epoca in cui la persona offesa si era allontanata dall’abitazione e il reato di cui all’art. 612 bis nelle condotte successive a questa data[11].

Altra parte della giurisprudenza escludeva il concorso tra i delitti ex artt. 572 e 612 bis c.p., ritenendo che reiterate e offensive manifestazioni di aggressività e violenza reiterate dal coniuge per convincere la moglie a riprendere la convivenza, e costituenti prosecuzione di precedenti manifestazioni aggressive attuate presso il domicilio familiare mentre i rapporti coniugali stavano deteriorandosi, rimanessero assorbite nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia e come tali sanzionate, non potendo concorrere l’ulteriore contestazione di atti persecutori[12].

Secondo la Suprema Corte, invece, il concorso può determinarsi in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata: “ferma l’eventualità ben possibile di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, il reato di cui all’art. 612-bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale”[13].

5. Considerazioni finali

Dal caso di specie esaminato emergono questioni particolarmente interessanti dal punto di vista giuridico. Parliamo sia di potenziali profili di incostituzionalità che potrebbero interessare l’art. 612 bis, sia di potenziali conflitti interpretativi tra quest’ultimo e l’art. 572 c.p., soprattutto per quanto riguarda la scelta della fattispecie normativa da applicare nel caso di specie.

Dal momento in cui è stato introdotto l’art. 612 bis, sono tanti gli orientamenti che si sono susseguiti in giurisprudenza e in dottrina, così come visto finora.

L’art. 612 bis, come già detto, è stato introdotto con decreto legge, strumento legislativo che trova, quali presupposti principali, le situazioni di necessità ed urgenza. Seppure ben sappiamo che, almeno nei casi in cui il decreto legge venga tempestivamente convertito in legge, non si pongono particolari problemi con riferimento al principio di legalità alla base del nostro sistema penale, non si può neanche nascondere come la norma sia stata scritta in maniera tale da generare comunque alcuni aspetti controversi: probabilmente la scelta del legislatore di utilizzare questo strumento è stata dettata anche dalla forte pressione mediatica che l’opinione pubblica ha generato con riferimento al fenomeno dello stalking. La norma, a nostro avviso, sembra essere stata introdotta per arginare quelle condotte che sfociano in quel tipo di violenza che possiamo definire di genere: infatti, secondo una recente statistica, circa l’80% delle vittime di stalking sono donne[14]. Questo ha generato un tipico esempio di populismo legislativo, fenomeno caratterizzato dalla creazione di norme incriminatrici sulla spinta dei mass media. Sarebbe stato opportuno che, almeno in un secondo momento, il legislatore provvedesse ad una più chiara e precisa ridefinizione della norma, che forse è stata redatta in maniera frettolosa, a causa delle esigenze di quel particolare momento storico.

Inoltre, anche il Tribunale di Trapani, all’indomani dell’introduzione del delitto di atti persecutori, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della determinatezza[15]: in particolare il Tribunale aveva rilevato la mancanza di una definizione sufficientemente chiara e determinata dei requisiti della fattispecie normativa, più precisamente con riguardo alla condotta dello stalker, alla “fondatezza” del timore, all’alterazione delle abitudini di vita della vittima e al perdurante e grave stato di ansia e paura.

Soprattutto riguardo quest’ultimo requisito, emergono alcuni profili problematici: espressioni come “grave stato d’ansia e di paura” e “fondato timore”, generano una marcata indeterminatezza della norma per l’impossibilità di attribuire alla stessa un contenuto oggettivo, razionale e suscettibile di prova in giudizio. Si tratta dunque di eventi psicologici di evidente carattere soggettivo, difficilmente dimostrabili in giudizio, facendo sì che venga dato maggior risalto agli stati soggettivi della vittima, piuttosto che alla condotta del soggetto agente[16].

La Consulta[17], tuttavia, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sgombrando il campo da ogni dubbio in termini di compatibilità della fattispecie con il principio della determinatezza, ma restano ancora alcuni nodi esegetici che dovranno essere sciolti dall’interprete.

L’ultimo profilo che ci interessa affrontare riguarda il conflitto interpretativo ed applicativo tra le norme trattate: a nostro avviso, come sostenuto da gran parte della giurisprudenza, il requisito della convivenza descritto dall’art. 572, nella parte “o comunque convivente”, potrebbe fungere da elemento di distinzione tra questa fattispecie e quella prevista dall’art. 612 bis. Sennonché, in seguito alla riforma del 2013 riguardo l’art. 612 bis, l’introduzione del secondo comma, che prevede un’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, genera ulteriori problemi di interpretazione delle due fattispecie, le quali risultano simili tra loro.

La soluzione a questi problemi potrebbe consistere nella soppressione del secondo comma, dando maggior risalto alla già prevista clausola di sussidiarietà di cui al primo comma (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”), magari facendo esplicito richiamo all’art. 572 c.p.

In conclusione, dopo aver esaminato le questioni giuridiche e fattuali che il caso di specie ha posto in luce, non possiamo non aderire alla decisione di assoluzione che il giudice ha ritenuto opportuno adottare, seguendo gli orientamenti giuridici maggioritari.

 

[1] Cass. Pen., Sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417.

[2] Cass. Pen., Sez. VI, 2 ottobre 2010, n. 45037.

[3] Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2010, n. 1417.

[4] Cass. Pen., Sez. V, sent. 4 maggio 2016, n. 41665; Cass., Sez. VI, 19 maggio 2016, n. 30704.

[5] Cass. Pen., Sez. VI, sent. 19 dicembre 2017, n. 3087.

[6] Cass. Pen., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647.

[7] Cass. Pen., Sez. VI, 7 maggio 2013, n. 22915.

[8] Cass. Pen., Sez. VI, 18 marzo 2014, n. 31121.

[9] Cass. Pen., Sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688.

[10] Cass. Pen., 08 luglio 2014, n. 33482.

[11] Tribunale di Napoli, sent. 30 giugno 2009; Tribunale Lucera, sent. 10 luglio 2009.

[12] Tribunale Caltanissetta, sent. 4 gennaio 2010; Tribunale Termini Imerese, sent. 24 ottobre 2011;

[13] Cass. Pen., Sez. VI, sent. 24 novembre 2011, n. 24575;

[14] L. Va., I dati del senato: femminicidio, stalking e molestie, numeri in crescita, ma aumentano denunce e condanne, in “Il Sole 24 ore”, rubrica “Sanità 24”, 23 novembre 2017, disponibile qui: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2017-11-23/i-dati-senato-femminicidio-stalking-e-molestie-numeri-crescita-ma–aumentano-denunce-e-condanne-135522.php?uuid=AE0LMyGD

[15] Alfio Valsecchi, La Corte Costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 23 giugno 2014, disponibile qui:

[16] Rita Guma, Stalinkg, legge a rischio incostituzionalità, in “Il Fatto Quotidiano”, rubrica “Giustizia e impunità”, 11 aprile 2011, disponibile qui: https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/11/stalking-legge-a-rischio-incostituzionalita/103669/; Anna Villani, Atti persecutori: evoluzione del reato e condotte riparatorie nei confronti della vittima, in “Cammino diritto”, Rivista di informazione giuridica, 22 novembre 2017

[17] Corte Costituzionale, sent. 11 giugno 2014, n. 172.

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