venerdì, Aprile 19, 2024
Tax Driver

La disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies)

La disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies) rappresenta lo strumento utilizzato dagli ordinamenti fiscali nazionali per contrastare la localizzazione fittizia di redditi significativi in società partecipate estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata che non procedono alla sistematica distribuzione dei dividendi. Nel nostro paese questa fattispecie è stata regolamentata relativamente in ritardo rispetto a molti altri ordinamenti europei ed extraeuropei. Infatti solamente nel 2000 (L. 21 novembre 2000, n. 342) il nostro legislatore, a seguito delle raccomandazioni emanate dall’OCSE, ha disciplinato tale figura introducendo una disciplina specifica nel corpo del TUIR.

L’attuale disciplina, contenuta nell’articolo 167 del TUIR, ha subito diverse innovazioni e variazioni nel corso degli anni da ultimo l’art. 8 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (“Decreto internazionalizzazione”) e l’art. 1, comma 142 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”) ed è oggetto della direttiva UE  2016/1164 del Consiglio in materia di lotta all’elusione fiscale ) da recepirsi entro il 1° gennaio 2018.

Attualmente la disciplina si rivolge ai “soggetti residenti che detengono direttamente o indirettamente , anche tramite società fiduciarie o per interposta persona (fisica giuridica o anche trust), il controllo di una impresa di una società o di un altro ente localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato” diversi da quelli appartenenti all’UE o aderenti al SEE (Spazio Economico Europeo).

Essa consiste nella imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero controllato direttamente al soggetto residente, in proporzione alle partecipazioni detenute e tutto ciò indipendentemente dal fatto che la controllata abbia provveduto alla distribuzione degli utili.

Ai fini della determinazione del requisito di controllo si applica l’ART 2359 cc. (167 co 2). Sono quindi considerate società controllate:

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Per regime fiscale privilegiato dal 2016 non si fa più riferimento all’elenco di Stati “black list” individuati con appositi decreti; pertanto la controllante residente deve verificare il livello di imposizione del Paese estero e confrontarlo con quello italiano per ogni periodo d’imposta. Ove il livello di tassazione del paese estero risulti inferiore al 50% di quello italiano si considererà regime privilegiato e dovrà applicarsi la disciplina in oggetto (Art 167 co4 abrogato nel 2007, reintrodotto e modificato con L. 2015, n. 208)

Si applicherà l’aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto del soggetto residente e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria IRES. Dall’imposta determinata è ammessa in detrazione fino alla concorrenza della stessa l’imposta pagata all’estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito imputato per trasparenza.

Se il risultato del periodo è un perdita questa rimane in capo alla controllata estera la quale può computarla in diminuzione dei redditi dei periodi successivi.

Il comma 5 articolo 167 prevede poi due esimenti. Il contribuente può dimostrare alternativamente che:

a)la CFC svolge un’effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato o stato o territorio di insediamento ossia ha un certo “radicamento nel territorio estero”;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, ossia la CFC è sottoposta a un livello congruo di tassazione effettiva

La disapplicazione può ottenersi anche rivolgendosi preventivamente all’Agenzia Delle Entrate, tramite istanza di interpello.

Anche l’interpello in tema di CFC è stato recentemente oggetto di modifiche (D.Lgs.156/2015) e poi specificato dalla circolare E/35 della Agenzia. L’interpello passa così da obbligatorio a facoltativo (art. 167, comma 5, lettera b)  “il contribuente può interpellare l’amministrazione”. Ulteriore novità consiste nel fatto che l’interpello per la disapplicazione della disciplina CFC può essere proposto entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza medesima.

Vincenzo Caianiello

Studente di giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli. Appassionato di diritto commerciale e tributario internazionale. Amante della musica e della sua stratocaster. Attualmente in Erasmus presso Universitat Autónoma de Barcelona.

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