venerdì, Marzo 29, 2024
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La disciplina giuridica sull’utilizzo dei monopattini elettrici e la modalità di condivisione in flotte

a cura di Dott. Giorgio Thüringer

La crescente attenzione alla sostenibilità e la conseguente volontà comune di transizione verso tecnologie di spostamento innovative ed ecologiche hanno di recente spinto il legislatore ad accelerare il passo verso una regolamentazione della c.d. micromobilità elettrica, tra cui vi rientrano i monopattini elettrici. Proprio quest’ultima tipologia di dispostivi ha fatto emergere all’estero l’ormai conosciuto modello di business di noleggio a servizio “free-floating”, che tuttavia sul territorio nazionale italiano consta di una normativa ad hoc e necessita dunque di particolare attenzione.

 

Sommario: 1. Dalla legge di bilancio 2019 al decreto ministeriale. Primi cenni in merito alla condivisione in modalità a flusso libero – 2. La legge di bilancio 2020 e le sue susseguenti modifiche – 3. La normativa attuale sulla condivisione in flotte, con particolare riferimento alla realtà altoatesina.

1. Dalla legge di bilancio 2019 al decreto ministeriale. Primi cenni in merito alla condivisione in modalità a flusso libero

Al fine di fornire un quadro completo in materia, occorre in via preliminare soffermarsi sull’evoluzione storica delle previsioni normative aventi ad oggetto la definizione e la circolazione sul territorio nazionale (e provinciale) dei monopattini elettrici.

Una prima importante menzione dedicata alla «diffusione della micromobilità elettrica» è contenuta nella legge del 30/12/2018 n. 145, comunemente conosciuta come legge di bilancio 2019:[1] questa, promuovendo i valori dell’innovazione e della sostenibilità,[2] all’art. 1 co. 102, autorizza nelle città «la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica», contandovi in concreto, tra altri dispositivi,[3] anche i monopattini elettrici. Tuttavia, null’altro è specificato circa le modalità concrete, né in merito agli strumenti operativi della sperimentazione, compito che si affida contestualmente alla potestà regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con decreto dd. 4 giugno 2019, denominato «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica», l’allora Ministro Toninelli adempiva alle prerogative, indicando le caratteristiche tecniche richieste per le tipologie di dispositivi elettrici ammesse alla sperimentazione.[4] Di maggiore interesse è l’art. 3 del decreto, il quale subordina la circolazione di qualunque tipologia di dispositivo di micromobilità elettrica ad uno specifico provvedimento da parte dei Comuni.[5] La ratio di tale previsione, da ritenersi deducibile dalla normativa stessa, sta proprio nel fatto che si tratta di una vera e propria fase di preparazione e di studio dei vantaggi e svantaggi di questi nuovi strumenti e che ogni Comune, fino al termine di sperimentazione a livello nazionale, ha facoltà (e dunque non obbligo) di adottare ed implementare tali nuovi forme di spostamento.

A condizionare tale approvazione comunale, e perciò ulteriormente aggravare le aspettative di coloro i quali desiderino usufruire dei monopattini, anche in forma di business, l’art. 4 dispone che i Comuni, prima di emanare il provvedimento di approvazione (qualunque esso sia), debbano mappare l’insieme di strade adibite alla circolazione dei dispositivi elettronici, sottoposte anch’esse a prerogative tecniche d’utilizzo specificate in linea generale nella stessa fonte normativa.

Va comunque tenuto presente che il decreto stesso ammette per la prima volta esplicitamente i servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità a flusso libero (c.d. free-floating): con tale ultimo termine si intendono quell’insieme di monopattini elettrici sotto marchio comune (appunto, una flotta) che sostano in varie parti nel perimetro della zona di sperimentazione predefinito e che possono essere prelevati ed utilizzati attraverso la prenotazione e/o lo sblocco con apposita applicazione su smartphone, con tariffe che si possono basare sui chilometri percorsi o sulla durata del noleggio stesso.[6] Come anticipato, la norma chiarisce espressamente ex art. 4 co. 3 che i comuni stessi, in sede di delibera comunale per l’attivazione della fase di sperimentazione, possano in concomitanza istituire un proprio servizio di noleggio, ma soprattutto abbiano la facoltà di affidare tale attività anche a terzi. Nel secondo caso incombe al gestore del servizio affidatogli un duplice obbligo: da un lato, egli è tenuto ad informare i consumatori delle regole di utilizzo,[7] ed altresì di provvedere alla stipula di una contestuale polizza assicurativa «per l’espletamento del servizio stesso».

Si ricorda, da ultimo, che la fase di sperimentazione era in origine temporalmente limitata, ai sensi dell’art. 7 co. 1, non oltre a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del sopramenzionato decreto, ovvero fino al 27 luglio 2021.

2. La legge di bilancio 2020 e le sue susseguenti modifiche

Tutto quanto sopra premesso, già durante il primo anno di sperimentazione nazionale susseguono diverse modifiche all’originaria disciplina, in primis attraverso la legge 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. legge di bilancio 2020,[8] che con un notevole revirement all’art. 1 comma 75 equipara originariamente i monopattini elettrici che rispettino «limiti di potenza e velocità» come da predetto decreto ai velocipedi «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (nuovo codice della strada), comportando una decisiva apertura verso l’utilizzo di tali specifici dispositivi di micromobilità.

Con legge 28 febbraio 2020, n. 8 si converte infine il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. «decreto milleproroghe», introducendo attraverso l’art. 33-bis rilevanti (e fino ad oggi vigenti) modifiche alla precedente normativa in materia di monopattini elettrici.[9]

Innanzitutto, il nuovo art. 33-bis proroga il termine indicato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di ulteriori 12 mesi, allungando quindi la fase di sperimentazione non più a luglio 2021, bensì al 27 luglio 2022 (data fino ad ora valida). La seconda novità di grande rilievo riguarda la modifica all’art. 1 della legge bilancio 2020.

Con il nuovo art. 1 comma 75 della legge di bilancio 2020 vengono fissate le caratteristiche tecniche (oltre ai meri limiti di potenza e velocità della previgente disposizione) alle quali il monopattino elettrico deve rispondere per essere equiparato alla bicicletta, con la conseguente possibilità per esso di circolare «anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione»: una novità, dunque, che ammette l’utilizzo dei monopattini elettrici ovunque sul territorio nazionale ove possano altresì circolare velocipedi.[10]

3. La normativa attuale sulla condivisione in flotte, con particolare riferimento alla realtà altoatesina

Le modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 alla legge di bilancio 2020 contengono tuttavia novità che riguardano pure e soprattutto i «servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica». Il comma 75-septies subordina ora l’espletamento del servizio, anche in modalità free-floating, ad «apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

Calando i suddetti riferimenti normativi alla situazione attuale, bisogna notare che, sebbene la circolazione dei monopattini anche al di fuori di comuni oggetto di sperimentazione sia ritenuta espressamente lecita, ed anzi il loro utilizzo venga chiaramente incentivato, come del resto attraverso rimborsi pubblici a fronte del loro acquisto in determinati Comuni (si pensi al Bonus Mobilità contenuto nel recente Decreto Ministeriale 19 maggio 2020, n. 34, c.d. «Decreto Rilancio»)[11], il modello di sharing free-floating dei monopattini elettrici necessita, tuttavia, fino al termine della fase di sperimentazione (o comunque fino a nuova modifica da parte del legislatore) di un’espressa delibera da parte della giunta municipale adita.

I servizi di noleggio di monopattini elettrici sono già disponibili in diversi comuni italiani, tra cui si contano la Capitale[12] e Milano[13], ma sono presenti anche in realtà più contenute come Torino[14], Bari[15], Cesena[16] e altre città.

Vale altresì la pena ricordare che in tempi recentissimi anche il Comune di Trento ha indotto un bando per «servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici».[17]

Nella provincia autonoma altoatesina, anche per via della spinta politica nazionale attuale verso la promozione di mezzi di trasporto innovativi, il Comune di Bolzano ha negli ultimi mesi deciso di avviare attraverso delibera della Giunta municipale dd. 24.02.2020, n. 70 la fase di sperimentazione nella propria area comunale, consentendo dunque anche la circolazione dei c.d. segway.[18] Una tale deliberazione certamente non implica un’apertura categorica verso modelli di business collegati quale il noleggio a flotta libera,[19] tuttavia mostra il chiaro e sempre crescente interesse anche da parte del capoluogo della Provincia autonoma per tecnologie di spostamento innovative.

 

[1] Testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, con entrata in vigore dal giorno successivo, e consultabile sul sito istituzionale https://www.gazzettaufficiale.it /eli/id/2018/12/31/18G00172/sg (da ultimo visitato in data 26.08.2020).

[2] Questi i principi etici citati proprio dalla disposizione de quo.

[3] Difatti, il testo include tra i «veicoli per la mobilità personale a pro-pulsione prevalentemente elettrica» oggetto di sperimentazione altresì i c.d. segway e hoverboard.

[4] Il decreto è rinvenibile sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/allegato_alla_circolare_n._300-a-1974-20-104-5.pdf (da ultimo visitato in data 26.08.2020).

[5] Più precisamente, la norma parla di un «provvedimento emanato nelle forme di cui all’art. 7 del Codice della strada», tra cui si conta anche la delibera comunale.

[6] Definizione adattata da S. Shaheen, N. Chan, A. Bansal, A. Cohen, Shared Mobility: Definitions, Industry Developments, and Early Understanding, 2015, rinvenibile all’indirizzo http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2015/11/SharedMobility_WhitePaper_FINAL.pdf (da ultimo visitato in data 26.08.2020), p. 20.

[7] Il legislatore indica a titolo esemplificativo le norme sulla sicurezza stradale, la velocità consentita, come altresì i posti di sosta.

[8] La legge di bilancio 2020, pubblicata in data 30 dicembre 2019 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2020, può essere consultata all’indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg (da ultimo visitato in data 26.08.2020).

[9] Si veda https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20G00021/sg (da ultimo visitato in data 26.08.2020).

[10] Così anche evidenziato dalla circolare del 9 marzo 2020 della Polizia Stradale, consultabile sul sito del Ministero dell’Intero all’indirizzo https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_n._300-a-1974-20-104-5_del_9_marzo_2020.pdf (da ultimo visitato in data 26.08.2020), pag. 3.

[11] In grandi linee, il buono mobilità consiste in un contributo economico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella misura pari al 60% per l’acquisto di determinate tipologie di devices per la circolazione, tra cui vi rientrano non solo le biciclette tradizionali, ma anche quelle a pedalata assistita e quei veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali monopattini elettrici, hoverboard e segway. Si veda il sito apposito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo (da ultimo visitato in data 26.08.2020).

[12] Si vedano i rispettivi comunicati stampa per Helbiz e Lime ai agli indirizzi web Comune di Roma https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS592600 e https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/ sharing-monopattini-elettrici-dopo-helbiz-arriva-lime.page (entrambi da ultimo visitati in data 26.08.2020).

[13] A Milano si registra già a fine 2019 la presenza di vari operatori nel mercato del noleggio di monopattini elettrici. Si vedano https://www.comune.milano.it/-/micromobilita.-sono-tre-le-aziende-che-faranno-servizio-in-sharing-a-milano-per-un-totale-di-2.250-monopattini e https://www.comune.milano.it/-/mobilita.-in-arrivo-3.500-monopattini-elettrici-in-sharing-1 (entrambi da ultimo visitati in data 26.08.2020).

[14] Anche il Comune di Torino ha deliberato a favore di molteplici società nel campo della micromobilità. Così http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/sharing-di-monopattini-elettrici-a-torino (da ultimo visitato in data 26.08.2020).

[15] Da luglio 2020 anche nel Comune di Bari possono circolare monopattini elettrici di quattro aziende. Si vedano https://www.comune.bari.it/-/monopattini-sharing-stamattina-la-presentazione-del-servizio-offerto-dalla-helbiz-italia e https://www.comune.bari.it/-/presentato-il-servizio-di-monopattini-sharing-offerto-dalla-bit-mobility-da-oggi-500-mezzi-in-circolazione-in-citta (da ultimo visitati in data 26.08.2020).

[16] Così http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45466 (da ultimo visitato in data 26.08.2020).

[17] Il bando può essere esaminato sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.trento.it/ content/download/1291759/12394302/file/prot_182102_Avviso_Pubblico_monopattini.pdf (da ultimo visitato in data 26.08.2020).

[18] Si vedano i rispettivi comunicati stampa http://www.comune.bolzano.it/stampa_context. jsp?area=295&ID_LINK=426&page=23056 e http://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?area= 295&ID_LINK=426&page=23059 (da ultimo visitati in data 26.08.2020).

[19] Difatti, fino al giorno d‘oggi non sono state adottate delibere in merito al servizio di noleggio di monopattini elettrici.

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