giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

La disciplina penalistica dell’usura

Fino al 1700 vi era credenza che l’istituto dell’usura fosse lecito tanto è vero che Bentham, addirittura, scrisse “A difesa dell’usura”. Soltanto a partire dal Codice Rocco del 1930 tale istituto viene codificato a norma dell’Art. 644 c.p. configurando il rapporto tra un soggetto che si approfitta dello stato di bisogno di un altro soggetto, qualificato quest’ultimo come vittima. Si delinea un rapporto interpersonale tra l’usuraio e l’usurato. Si inizia a percepire la volontà del legislatore di tutelare il contraente debole con norme trasparenti a fronte di contratti sempre più svantaggiosi. Quello che si nota è che l’Art. 644 c.p., così come precedentemente formulato, guardava allo stato di bisogno della vittima, un elemento essenzialmente soggettivo che veniva lasciato alla valutazione discrezionale del giudice.

Con la legge 07 marzo 1996 n° 108, viene modificata integralmente la struttura dell’usura e l’Art. 644 c.p ha un nuovo aspetto: spariscono lo stato di bisogno della vittima e l’approfondimento da parte del soggetto agente; si deve ora considerare che lo stato di bisogno, come da comma 5 n° 3, sia stato trasformato in circostanza aggravante; tanto è vero che con sentenza 709/2014 la Cassazione ha statuito che lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, può quindi derivare anche da debiti di gioco non essendo necessario il rispetto del parametro di comportamento socialmente lodevole.

Il reato di usura è stato in questo modo “riempito”; se prima veniva configurato come un reato tra due soggetti oggi invece è configurato a livello generale quindi anche trattabile come Usura Bancaria.

La Banca d’Italia, determina a monte – ogni tre mesi – il tasso di interesse che deve essere praticato imponendo quindi il “tasso soglia“. La Banca d’Italia, per poter determinare tale tasso, chiede alle banche e agli intermediari finanziari una rilevazione periodica del TEG – Tasso Effettivo Globale (cioè della loro remunerazione) – applicato alla clientela, indicando quali operazioni e spese considerare e quali no, per classi di categorie omogenee. Qualora qualcuno praticasse un interesse superiore dovrà rispondere del delitto di usura e nel caso di condanna il reo sarà punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 Euro inoltre anche nei casi di patteggiamento, a norma dell’art 444 c.p.p, è sempre prevista la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato o di somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha disponibilità.

Si passa quindi da un meccanismo propriamente soggettivo ad un meccanismo di tipo oggettivo.

Analizzando i primi 3 commi dell’art. 644 si evincono 3 elementi rilevanti :

• co. 1 – usura oggettiva, detta anche presunta : vi è l’assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato; il bene giuridico tutelato dalla norma è sicuramente l’ordine nel mercato del credito: chiunque presti soldi non può farlo richiedendo o percependo un corrispettivo superiore a quello stabilito dall’autorità amministrativa.

• co. 2 – mediazione usuraria : è la percezione da parte del mediatore di un compenso usurario per l’attività svolta all’interno del rapporto usuraio, tuttavia è possibile che questi, avendo contribuito alla stipula di un contratto di per se usuraio, venga ad essere imputato per concorso di persone nel reato e quindi non come “semplice mediatore”.

• co. 3 – usura soggettiva, detta anche in concreto : stabilisce che sono usurari anche gli interessi inferiori al tasso soglia determinato dalla legge quando, fatta una valutazione media degli interessi praticati, ci si renda conto che quell’interesse sia sproporzionato rispetto a quella vittima che si trova in particolari situazioni finanziarie. La situazione è delicata perché, mentre nell’usura oggettiva il tasso soglia rappresenta un dato obiettivo con cui confrontarsi, nell’usura soggettiva occorre determinare quali siano le circostanze che fanno ritenere comunque usurario il tasso pattuito entro soglia quali appunto: la difficoltà economica della vittima, la sproporzione e le concrete modalità del fatto. Nell’usura in concreto il dolo include, oltre alla consapevolezza della sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro, anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo.

La prima e unica pronuncia della Cassazione su tale tipologia di usura c’è stata soltanto il 25 marzo 2014, con sent. n. 18778, a riguardo della nota vicenda giudiziaria del – MPS – Monte Paschi di Siena, la quale più che guardare alla vicenda, ricalca la composizione e gli aspetti dell’art 644 c.p.

Si può notare come provare tutti questi elementi sia particolarmente complesso ma soltanto dopo ciò il presunto usuraio potrà essere rinviato a giudizio.

Ma qual è l’insidia che ha spinto il legislatore a rivedere la normativa? Sicuramente il problema principale era rappresentato dal dubbio sul – momento consumativo del reato – e dalla possibile prescrizione di questo.         La precedente norma non necessitava una specificazione, in quanto faceva comprendere che tale effetto avvenisse nel momento della conclusione del contratto. La Corte di Cassazione nel 1998 dando una nuova interpretazione dell’art. 644 c.p. ha sostenuto che poiché l’usura è fondata sul contratto, sia necessario rapportarla inevitabilmente alla struttura contrattuale ritenendo che il momento di decorrenza della prescrizione vada dall’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale, come da art. 644 ter c.p., e non dalla conclusione dell’accordo illecito. Questa disposizione sembrava attribuire all’usura una veste di reato permanente, al fine di tutelare il più possibile la vittima che, spesso, denuncia una volta che il reato risulta ormai prescritto potendosi poi procedere unicamente sul piano civilistico art. 1815 c.c.

Guardando meglio tale reato però, ci si avvede che in realtà questo non possa essere etichettato come permanente in quanto il patrimonio non è un bene incomprimibile e pertanto può subire una diminuzione; la restituzione delle singole rate però tiene in piedi il reato fino al pagato dell’ultima. Sarebbe quindi più opportuno parlare di reato a condotta frazionata piuttosto che permanente. Il legislatore, quindi, con il suo ultimo intervento è stato in grado di garantire alla vittima una soluzione più garantistica prolungando i termini di prescrizione del reato.

È logico a questo punto chiedersi a chi possa essere addebitato tale fenomeno. Tano Grasso,  presidente dell’associazione commercianti e imprenditori di Capo d’Orlando che nel 1990 promosse la Fondazione Antiracket e che tutt’oggi è portabandiera di quei commercianti siciliani che quasi vent’anni fa si rivoltarono contro i “signori del pizzo”, addita le Banche come il punto più debole della responsabilità pubblica dell’usura, le quali negando i prestiti chiudono conti correnti e spingono, chi è economicamente debole, nello spregevole “strozzinaggio”: “L’usura deve essere colpita come il riciclaggio ed è ora di dare la sveglia agli istituti di credito”.

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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